Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 9 dicembre 2004
Validità: 31.12.2007
Parti: Esselunga e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs Uil e RSU/RSA/CdA
Settori: Commercio, Esselunga
Fonte: FILCAMS-CGIL

Sommario:

Premessa
Relazioni sindacali
Diritti di informazione
Pari opportunità
Diritti sindacali
Dichiarazione a verbale
Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza
Organizzazione del lavoro nei punti vendita
Premessa
Pausa
Turno mattutino
Reparti di vendita a libero servizio
Reparti e settori di vendita non a libero servizio (Gastronomia - Pane e Dolci - Audio Video Foto - Profumeria - Carne assistito - Pesce assistito - Assistenza Clienti - Fìdaty - Vini assistito)
Panificatori
Tutti i reparti di vendita
Modalità di applicazione degli orari

Prefestivi
Assenze
Personale escluso dai turni
Direttori, Vice Direttori, Capi Reparto, Assistenti

Personale assunto per mansioni specialistiche o di responsabilità.
Cambi Turno
Nuove aperture
Autorizzazioni delle amministrazioni locali
Full time ad orario centrale frazionato (reparti Dro/Gem)
Sedi, negozi e produzioni
Registrazione orari di lavoro
Durata massima dell’orario di lavoro
Riposo infrasettimanale
Lavoro festivo
Periodo natalizio
Aperture festive durante l’anno
Personale interessato
Specificità territoriali
Nota a verbale
Turno notturno
Lavoro notturno
Riposo giornaliero
Part time
Clausole flessibili
Clausole elastiche
Lavoro supplementare
Consolidamento del lavoro supplementare
Clausola di ripensamento
Prestazione lavorativa ridotta
Definizione
Nota a verbale
Trattamento economico di malattia in caso di ricovero ospedaliero
Anticipazione indennità Inail
Fonte
Mensa
Congedi parentali e formazione continua
Premio aziendale
Inquadramento
Salario variabile
Anni 2004
Nuovo salario variabile
Salario variabile pertinenti alla specifica attività svolta.
Criteri di erogazione del salario variabile
Allegati
Durata
Allegati
Allegato 1 “Regolamento aziendale per la reperibilità, pronto intervento e controllo festivo”;
Allegato 2 “Elenco suddivisione zone full timers ad orario spezzato reparti Dro/Gem”.

Accordo integrativo Esselunga
In data 9 dicembre 2004 si sono incontrati: Esselunga spa e Esselunga Emilia spa […], Filcams Cgil Nazionale […], Fisascat Cisl Nazionale […], Uiltucs Uil Nazionale […] unitamente alle Strutture Regionali e Territoriali interessate e a una rappresentanza delle RSU/RSA/CdA di Esselunga spa.

Premessa:
le parti al fine di migliorare ed armonizzare il sistema di relazioni sindacali esistente, convengono di ricondurre a livello Nazionale il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, individuando tale livello, in considerazione della presenza di Esselunga in più regioni del nostro paese, come sede naturale di esercizio della contrattazione collettiva, di stipula degli accordi integrativi aziendali e della loro interpretazione nonché di sviluppare un sistema più avanzato di relazioni sindacali come importante elemento di consolidamento e miglioramento del clima aziendale, utile alla crescita ed al rafforzamento dell’azienda, tenuto conto che il raggiungimento dello stesso non può prescindere da un consistente incremento di efficienza e produttività, da un più razionale utilizzo degli impianti, da un effettivo miglioramento del servizio alla clientela, e da un miglioramento delle condizioni di lavoro sempre più improntate allo sviluppo delle capacità professionali ed al rispetto reciproco.
Sulla base di queste considerazioni, le parti concordano: che il presente Contratto Integrativo Aziendale (da qui in avanti denominato CIA) si applica in tutte le unità di Esselunga spa e sostituisce ogni altra intesa per le specifiche parti in esso normate.
In considerazione dei programmi di investimento in nuove realtà, le parti condividono l’obiettivo di favorire i piani di sviluppo commerciale tramite la realizzazione di condizioni idonee a fronteggiare la nuova situazione di mercato e concorrenziale. A tal fine le parti concordano di determinare le modalità e le gradualità applicative del presente CIA nei comuni di Parma, Sassuolo, Modena, Reggio Emilia e Bologna e negli insediamenti di nuova apertura in realtà in cui Esselunga spa non fosse presente alla data del 1° gennaio 2004.
Per nuove realtà si intendono le aperture nei comuni dove, alla data del 1° gennaio 2004, Esselunga spa non fosse già presente con propri insediamenti, escluse le province di Milano e Firenze.

Relazioni sindacali
Diritti di informazione

Le parti confermano la necessità di consolidare un sistema di relazioni sindacali univoco di riferimento nel confronto negoziale a tutti i livelli (nazionale, regionale, territoriale o di singolo insediamento).
A tal fine si conviene di strutturare un sistema di informazioni da parte aziendale, secondo una logica di competenza per territorio e materia ed a carattere periodico, che si individua, di norma, in una volta all’anno ed in ogni caso a richiesta delle parti o di una di esse, così da consentire, ove necessario, l’apertura di un confronto tra le parti.
A livello nazionale, è prevista l’informazione ed il relativo confronto sulle prospettive di sviluppo dell’Azienda, sulle strategie aziendali, sull’andamento economico, sull’evoluzione delle logiche commerciali, sui programmi di ristrutturazione e riorganizzazione, sugli appalti e sulla terziarizzazione, sul mercato del lavoro (CFL, apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale, parasubordinato ed altre analoghe tipologie), sull’innovazione tecnologica e relativi programmi di attuazione, sulla struttura dell’occupazione e sue dinamiche, sul Salario Variabile, sui programmi di formazione ed addestramento, sull’andamento e sui risultati dei programmi di gestione delle situazioni critiche aziendali, sulle pari opportunità e sull’ambiente e salute.
A livello regionale, è prevista l’informazione ed il relativo confronto relativamente alle medesime materie previste dal livello nazionale, in relazione agli effetti che le stesse possono determinare sulla struttura produttiva, occupazionale ed organizzativa dei singoli territori.
A livello territoriale o di singolo insediamento, è prevista l’informazione ed il relativo confronto relativamente all’organizzazione del lavoro, agli organici ed alla loro composizione, all’attuazione degli accordi vigenti in materia di riduzione e distribuzione dell’orario di lavoro, al lavoro in orario supplementare e straordinario con le modalità previste dal CCNL, all’ambiente di lavoro ed alla tutela della salute, all’occupazione, ai progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità produttive ed ai dati relativi all’andamento del Salario variabile.
Quanto sopra stabilito dovrà tener conto delle caratteristiche di riservatezza connesse alla natura di talune iniziative aziendali, quali ad esempio i problemi societari, le acquisizioni immobiliari e tutte le iniziative di possibile interesse per la concorrenza.

Diritti sindacali
Nell’intento di armonizzare i trattamenti dei diversi organismi di rappresentanza dei lavoratori esistenti ad oggi (RSU / RSA / CdA) si conviene quanto segue:
- il numero dei componenti delle RSU viene determinato secondo quanto previsto dal CCNL;
[…]
- le ore di assemblea retribuite vengono definite in 12 annue.
[…]

Dichiarazione a verbale
Considerata il fatto che parecchie RSU e RLS.hanno esaurito da tempo il loro mandato, l’azienda, in deroga a quanto stabilito dagli accordi interconfederali in materia, dichiara di riconoscere la validità in prorogatio fino al rinnovo delle stesse e comunque non oltre i sei mesi dalla firma del presente accordo.

Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza
- L’Azienda, ad estensione di quanto previsto dal D.Lgs 626/94 riconoscerà RLS nella misura di numero uno per ciascun punto vendita, uno per l'area produttiva di Firenze via Pistoiese, uno per la sede di Osmannoro e tre per la sede di Limito;
- per l’individuazione dei RLS, per il riconoscimento dei permessi retribuiti, per le ore di formazione e quant’altro non espressamente citato, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 626/94 e successive modificazioni e dal conseguente Accordo Interconfederale Applicativo del 19 novembre 1996. In particolare ogni RLS per l’espletamento del proprio mandato, avrà diritto ad un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 40 ore, fermo restando che lo stesso si intende aggiuntivo al tempo occorrente per l’espletamento di quanto previsto ai punti b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19 del D.Lgs n. 626/94.
Le parti convengono di considerare unità produttive, ai fini del presente argomento, le unità organizzative periferiche denominate “punti di vendita”, oltre alle sedi di Limito ed Osmannoro, ed all'area produttiva di Firenze via Pistoiese; tutto ciò allo scopo di consentire una distribuzione uniforme di RLS nell’ambito territoriale ed in tal modo meglio rappresentare le previsioni del D.Lgs. n. 626/94. L’ambito operativo di ciascun RLS è la propria unità produttiva come sopra definita.
Si intende riconfermata, ai sensi dell’art. 2 lettera i) del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, la natura unitaria dell’Azienda.
La formazione dei RLS privilegerà, a parità di condizioni, specifiche offerte formative poste in essere dagli Enti Bilaterali Territoriali e/o dalle strutture ad essi collegate.

Organizzazione del lavoro nei punti vendita
Premessa

L'orario ordinario settimanale è suddiviso su sei giorni, di norma dal lunedì al sabato, per un ammontare complessivo di ore 37,30' contrattuali, realizzato anche attraverso l’utilizzo delle 56 ore di permessi di cui all’art. 68, 3° comma, 2^ parte del CCNL e delle ulteriori 16 ore di cui al successivo 4° comma dell’art. 68. Tenuto conto delle pause, di cui al successivo punto, l’orario di lavoro effettivo, per il personale che opera sui turni, è di 36 ore settimanali.
Le parti si danno atto che l’estensione dei casi previsti dalla legge e/o dal CCNL in materia di deroghe al riposo settimanale domenicale, costituirà materia di confronto, a livello territoriale, finalizzato alla ridefinizione delle modalità di applicazione delle medesime.
Per il personale dipendente nei comuni di Parma, Sassuolo, Modena, Reggio Emilia e Bologna, l’ammontare complessivo dell’orario di lavoro settimanale viene riconfermato in ore 38,00. Si procederà alla riduzione a ore 37,30’ settimanali con decorrenza 1° gennaio 2007.
Per quanto riguarda il personale assunto per i nuovi insediamenti in realtà in cui Esselunga spa non fosse presente alla data del 1° gennaio 2004, si conviene di confermare in ore 38 la durata dell’orario settimanale. La riduzione a ore 37,30 avverrà dopo 24 mesi dalla data di apertura.

Pausa
L'orario di lavoro giornaliero viene effettuato con una pausa retribuita di 15' per il personale che opera su turni di almeno ore 5,30'; nel caso in cui l’orario previsto di lavoro sia inferiore a ore 5,30’ la pausa sarà di 10 minuti.
Per il personale che opera su orario frazionato la pausa sarà di 10'+10'.
Nei negozi e nei giorni in cui si attua la chiusura del negozio alla vendita alle ore 22.00, per l'ultima squadra del secondo turno, la pausa sarà di 20'.
Resta inteso che l’eventuale ed eccezionale superamento dei periodi sopra indicati non sarà retribuito.
Per il personale dipendente nei comuni di Parma, Sassuolo, Modena, Reggio Emilia e Bologna, a decorrere dal mese successivo a quello della stipula del presente accordo, verrà riconosciuta una pausa giornaliera retribuita di 10’ a prescindere dalla distribuzione dell’orario di lavoro (turno o frazionato). Con decorrenza 1° gennaio 2007, verrà esteso il trattamento in atto per i dipendenti di Esselunga spa.
Al personale assunto per i nuovi insediamenti in realtà in cui Esselunga spa non fosse presente alla data del 1° gennaio 2004, la pausa giornaliera retribuita verrà riconosciuta dopo non meno di 24 mesi dalla data di apertura.

Turno mattutino
Il turno di lavoro mattutino con personale full time o part time prevede la prestazione lavorativa dal lunedì al sabato a partire dalle ore 4,45.
Quanto sopra non modifica l’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ai turni unici definiti nella contrattazione aziendale.
Per la copertura delle posizioni in oggetto, l'Azienda darà la precedenza ai lavoratori in servizio che ne facciano richiesta.

Reparti di vendita a libero servizio
Il personale è suddiviso, salvo eccezioni che saranno di volta in volta congiuntamente valutate, in due turni, che operano uno al mattino ed uno al pomeriggio, dal lunedì al sabato, non necessariamente composti dallo stesso numero di persone, formati da squadre di lavoro che possono avere orari di inizio o di fine diversi. L'ultima squadra del secondo turno interesserà fino ad un massimo del 25% dei lavoratori turnisti.
Gli orari di inizio e fine dei turni (escluso il turno mattutino) verranno definiti in un arco orario massimo di ore 15,30 (in caso di apertura alla vendita fino alle ore 21,00) e ore 16,30 (in caso di apertura alla vendita fino alle ore 22,00) con inizio del lavoro non antecedente le ore 6,00 e con termine dell’ultimo turno non oltre 30 minuti l’orario di chiusura del punto vendita.
Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative del punto vendita, le parti concordano di demandare ad apposito incontro, con le RSU/RSA/CdA e/o con le OO.SS. territoriali, il confronto finalizzato a possibili intese, per valutare e concordare la modifica dell’arco orario massimo di utilizzo degli impianti di cui sopra, con inizio del lavoro alle ore 5,30 anziché alle ore 6,00, o, in alternativa, il turno mattutino. Nel caso di inizio alle ore 5,30, l’arco orario massimo sarà rispettivamente di 16 e 17 ore.
Le parti si impegnano ad esaurire il confronto entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione degli orari. Trascorso infruttuosamente tale termine, le parti riprenderanno la propria libertà di azione.
I turni del mattino termineranno entro le ore 14,30. L'Azienda in questo caso si impegna ad intervenire presso le mense convenzionate per favorire l'utilizzo del servizio mensa.
In considerazione dell'attuale rapporto full time / part time ed al fine di distribuire razionalmente il monte ore lavorabile nella settimana, si conviene che la prestazione in turno può essere compresa tra un minimo di ore 5,30 ed un massimo di ore 7,00. L'eventuale esigenza del superamento del limite delle 7,00 ore di cui sopra è prevista per un massimo settimanale di 30 minuti che potranno essere accantonati e recuperati con riposi compensativi da usufruire compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali e tenuto conto di quelle dei lavoratori.
Il numero di lavoratori in turno sarà identificato quantitativamente nelle singole filiali e per un regime di orario programmato su base annua.
Le parti convengono che i nuovi modelli organizzativi sono finalizzati al contenimento delle prestazioni di lavoro straordinario ed alla realizzazione di un equilibrato rapporto part time / full time, in assenza del quale tale modello organizzativo potrà essere oggetto di revisione tra le parti.

Reparti e settori di vendita non a libero servizio (Gastronomia - Pane e Dolci - Audio Video Foto - Profumeria - Carne assistito - Pesce assistito - Assistenza Clienti - Fìdaty - Vini assistito).
Oltre i reparti e i settori suddetti, le parti convengono di individuare come tali anche i reparti Carne, Frutta e Verdura, Latticini e Salumi, Gastronomia non assistiti e i settori Panificazione, Pesce, Piante e Fiori.
Le parti concordano che nei reparti di cui al presente capitolo si attui una organizzazione con i seguenti 3 tipi di orari:
- turno (indicativamente 50% del personale FT, con esclusione dei Responsabili di reparto e degli Allievi Assistenti)
- centrale frazionato
- turnino (turno + 1 o 2 giorni centrale frazionato).
La prestazione lavorativa a turno sarà individuata tra un minimo di ore 5,30' ed un massimo di ore 7.00 giornaliere, con possibilità per alcuni reparti, che verranno successivamente individuati, di raggiungere fino ad un massimo di ore 7,30' giornaliere.
Gli orari di lavoro non in turno potranno distribuirsi in un nastro orario di 10,00/11,00 ore fermo restando che la pausa centrale non sarà superiore a ore 3,30'.
Lo schema degli orari per ogni reparto terrà conto delle vendite e del livello di servizio.
In ogni punto vendita verrà affisso lo schema degli orari di lavoro con la programmazione della turnazione.
L'Azienda dichiara la sua disponibilità ad affrontare eventuali problemi di pendolarismo, legati all'introduzione di questi modelli organizzativi, privilegiando la ricerca di soluzioni che contribuiscano a limitare eventuali disagi.
Nei casi in cui nel settore sia previsto un solo operatore, oltre al Responsabile, l’operatore lavorerà sulla fascia centrale.
Eventuali nuovi altri reparti non a libero servizio o assimilabili seguiranno gli orari previsti nel presente capitolo.

Panificatori
Vista l’atipicità di tale attività, per la quale non sono ancora stati elaborati standard di orari, si precisa che la turnazione dei panificatori potrà avere inizio, in funzione dei volumi di produzione e dei forni presenti in reparto, in orari diversi da quelli definiti.
L’Azienda si impegna ad attivare, entro il 30/6/2005, un confronto con le OO.SS. territoriali per la verifica degli orari.

Tutti i reparti di vendita
Modalità di applicazione degli orari

La distribuzione dell’orario di lavoro o la sua eventuale modifica, avverrà previo confronto, finalizzato al raggiungimento di accordi, tra l’Azienda e i RSU/RSA/CdA, eventualmente assistiti dalle OO.SS.
Le parti si impegnano ad esaurire il confronto entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione degli orari. Trascorso infruttuosamente tale termine, le parti riprenderanno la propria libertà di azione.

Assenze
Nel caso di eccessive assenze, sia sul turno che sulla fascia, che possano mettere in difficoltà il modello organizzativo, si conviene di effettuare il necessario riequilibrio che potrà essere realizzato con modifiche organizzative, spostamenti di turno/fascia o ricorrendo alle soluzioni previste dalle leggi e dai contratti.
Tale assetto sarà oggetto di informazione e confronto con RSU/RSA/CdA.

Personale escluso dai turni
Direttori, Vice Direttori, Capi Reparto, Assistenti

Le parti concordano sull’esigenza di un orario di lavoro flessibile e connaturato alla mansione, che consenta alle figure interessate di svolgere la funzione di coordinamento dell’attività operativa per il regolare funzionamento delle vendite ed il conseguente servizio alla clientela.
Pertanto tale personale e quello assimilabile, come ad esempio il personale addetto alla Sorveglianza, resta escluso dalla turnazione.
Le mansioni di cui al presente punto, escluso gli Assistenti, si identificano con le figure previste dall’art. 17 comma 5 lettera a) del D.Lgs 8/4/03 n. 66.

Personale assunto per mansioni specialistiche o di responsabilità.
Il personale assunto con contratti mirati alla formazione di figure specialistiche o che rivestano una responsabilità all'interno dell'Azienda, è escluso dai turni durante il periodo di formazione.

Cambi Turno
Previa autorizzazione della Direzione del negozio, è possibile l’effettuazione di cambi turno da parte del personale, ferma restando l’immodificabilità della organizzazione del lavoro della filiale e senza l’obbligo per l’Azienda di garantire la completezza dell’orario settimanale per cambi operati in presenza di orari giornalieri diversi. L’eventuale mancata autorizzazione dovrà essere motivata.

Nuove aperture
Fermo restando quanto definito al punto “Diritti di informazione”, il personale dei punti di vendita di nuova apertura osserverà un orario di lavoro centrale frazionato per un periodo di sei mesi. Alla scadenza di tale periodo, la Direzione aziendale e le Rappresentanze sindacali o le OO.SS. si incontreranno per valutare l’eventuale necessità di proroga della deroga.
In caso di significativi ampliamenti o di trasferimenti del punto vendita, il personale dei negozi interessati derogherà agli orari contrattuali per un periodo massimo di 6 mesi. Le modalità di deroga saranno definite previo confronto con le RSU/RSA/CdA, fermo restando che non meno del 50% del personale osserverà un orario centrale frazionato. L’orario in questo caso potrà essere distribuito in un intervallo di massimo di 10 ore. In filiale sarà esposta la programmazione delle rotazioni.

Autorizzazioni delle amministrazioni locali
Nel caso di modifica, da parte delle Amministrazioni locali, degli orari commerciali di apertura al pubblico, le parti si incontreranno per cercare le adeguate soluzioni.

Full time ad orario centrale frazionato (reparti Dro/Gem)
Nell'intento di contenere il ricorso al lavoro straordinario e di sviluppare l'occupazione, le parti concordano quanto segue:
• l'Azienda potrà procedere all'assunzione nei reparti Gem e Dro di un congruo numero di persone con contratto full time ad orario centrale frazionato e comunque non oltre il 15% dell’organico full time in forza nei reparti. Quanto sopra al fine di garantire un'efficace copertura delle assenze fisiologiche e delle punte di attività che si registrano nei punti vendita.
• A tale personale potrà essere richiesta, di norma con un preavviso di 24 ore, oltre a quanto previsto dalla legge e dai contratti, una mobilità limitata a gruppi di negozi come da elenco allegato al presente accordo.
• L’indicazione della filiale di appartenenza verrà in ogni caso comunicata ad ogni lavoratore ai fini dell’applicazione dei diritti sindacali, in particolare per il computo dei permessi sindacali e per la partecipazione alle assemblee.
• La prestazione lavorativa sarà effettuata in un nastro orario di 10 ore.
• Fatto salvo il normale orario di lavoro settimanale, in occasione di spostamenti richiesti a orario di lavoro in corso, esclusa l'interruzione per la pausa pranzo che rimane non retribuita, il tempo di viaggio sarà riconosciuto come tempo di lavoro, con il rimborso delle eventuali spese sostenute con le modalità previste dal regolamento aziendale.
• Ai lavoratori oggetto del presente accordo verranno applicate le leggi, le normative contrattuali e quanto previsto dalla prassi aziendale in termini di rimborso spese, che prevede il riconoscimento a piè di lista dei maggiori costi sostenuti in caso di trasferte extra comunali (es.: rimborso chilometrico, mezzi pubblici, ecc.).
• Per la copertura delle posizioni in oggetto l'Azienda darà precedenza ai lavoratori full timers o part time in servizio che accettino le condizioni previste dal presente accordo.
• Laddove le necessità non saranno coperte da lavoratori già in forza che volontariamente sceglieranno di passare al suddetto orario, l’azienda procederà a nuove assunzioni. Nel caso in cui si manifestasse la necessità di reintegrare delle posizioni nell’orario a turni unici, sarà data la precedenza ai lavoratori che svolgono l’orario di cui al presente titolo. La scelta del lavoratore da inserire nell’orario a turni unici avverrà sulla base di criteri che terranno conto in primo luogo della data di passaggio o di assunzione ad orario centrale frazionato. A parità di tale requisito, dell’anzianità aziendale.
• Fermo restando il mantenimento dei limiti numerici contenuti nel presente Accordo, le parti confermano per i reparti Dro Gem il modello organizzativo su turni unici definito nella contrattazione aziendale.

Sedi, negozi e produzioni
Durata massima dell’orario di lavoro

Ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui al c. 5 art. 4 del Dlgs 66 dell’8/4/03, il periodo di riferimento di cui all’art. 3 dello stesso decreto è elevato a 12 mesi. Detto periodo decorrerà dal 29 agosto 2004.

Riposo infrasettimanale
Al fine di garantire un trattamento uniforme tra lavoratori a turno e lavoratori ad orario centrale frazionato e di razionalizzare le diverse modalità di fruizione delle giornate di riposo infrasettimanale, si conviene di concedere una giornata intera di riposo a chi opera con orario centrale frazionato. Tale riposo, per i punti di vendita, sarà distribuito a rotazione dal martedì al venerdì.
Resta inteso che la coincidenza di un’assenza, per malattia, infortunio, festività, ferie, ecc., con la giornata di riposo, non darà luogo alla riprogrammazione dello stesso.

Specificità territoriali
Richiamato quanto previsto dal CCNL al capitolo “Materie di accordi territoriali”, è fatta salva la possibilità di definire, a livello territoriale o di singolo insediamento, specifici accordi che prevedano, a fronte di una rotazione programmata, la prestazione lavorativa nella giornata di domenica.

Turno notturno
L’azienda, previo confronto con le RSU/RSA/CdA dei negozi interessati, potrà ricorrere per il periodo estivo e nei negozi delle località marittime della Toscana, all’orario di lavoro notturno con personale appositamente assunto.

Lavoro notturno
Le parti individuano in quattro settimane lavorative il periodo di riferimento per il calcolo della media di cui all’art. 13 comma 1 del Dlgs 66/2003.

Riposo giornaliero
Ferme restando la durata normale dell’orario settimanale di lavoro, la volontarietà del lavoratore e quanto previsto al titolo “Assenze” del capitolo “Tutti i reparti di vendita”, si conviene di derogare, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 8/4/03 n. 66, a quanto previsto dall’art. 7 dello stesso decreto in tema di durata delle ore consecutive del riposo giornaliero, per le attività di lavoro a turni, tutte le volte che il lavoratore cambia turno o squadra, e per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionato durante la giornata.

Allegati
Allegato 1 - Regolamento aziendale per la reperibilità, pronto intervento e controllo festivo

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'Azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario dì lavoro legale e contrattuale.
I lavoratori interessati vengono individuati nelle figure dei Capi reparto Dro e degli Assistenti del reparto Dro. Detti lavoratori verranno inseriti dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso di 7 giorni.
Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Le figure preposte non potranno rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere i turni di reperibilità assegnati.
Al fine dì garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba necessariamente permanere presso la propria abitazione.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere mutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà una procedura disciplinare.
La reperibilità avrà una articolazione settimanale.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità l'azienda riconoscerà al lavoratore un compenso settimanale di € 30, avente natura retributiva, quale indennizzo del periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata.
Nel caso di chiamata, al dipendente verrà riconosciuto un compenso forfetario di € 30. In tale importo si intende ricompresso il tempo necessario per raggiungere il luogo dell'intervento, quello necessario all'intervento stesso, nonché quello necessario al successivo rientro.
Nel caso l'intervento dovesse protrarsi per un tempo superiore ad un'ora, oltre al compenso di cui sopra, verrà retribuito tutto il tempo di permanenza nel negozio.
Per l'attività di controllo degli impianti nelle giornate festive di chiusura alla vendita, nonché in quelle in cui non si svolge nel punto di vendita alcuna attività organizzata dall'azienda, verrà riconosciuto un compenso forfettario di € 30. In tale importo si intende ricompresso il tempo necessario per raggiungere il luogo dell'intervento, quello necessario al controllo stesso, nonché quello necessario al successivo rientro.
Nel caso in cui l’attività di controllo dovesse protrarsi per un tempo superiore ad un'ora, oltre al compenso stabilito, verrà retribuito tutto il tempo di permanenza nel negozio stesso.
Le attività sopra specificate, dovranno essere timbrate secondo le modalità vigenti.
Le spese di viaggio saranno rimborsate secondo le modalità previste dal regolamento aziendale in tema di trasferte.
[…]