Tipologia: CCNL
Data firma: 4 aprile 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Fieg, Asig e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Aziende editrici e stampatrici di giornali, ecc.
Fonte: UILCOM-UIL

Sommario:

Prefazione
Parte prima Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Contratti di inserimento e reinserimento - Contratto a termine - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 4 Nomenclatura
Art. 5 Relazioni sindacali
Titolo I - Relazioni sindacali
A) Sistema informativo
B) Sistema consultivo
Livello nazionale
• Osservatorio

• Commissione per le tecnologie
• Commissione per le pari opportunità
• Commissione per la formazione e riqualificazione professionale
• Commissione per l'ambiente e la sicurezza
• Commissione per i service
Livello aziendale
C) Sistema di contrattazione
1) Piani di ristrutturazione tecnologica

2) Contrattazione aziendale
Titolo II - Rappresentanze Sindacali Unitarie
• Delegato di impresa
Art. 6 Regolamento interno
Art. 7 Diritti sindacali
• Assemblea

• Contributi sindacali
• Diffusione stampa sindacale
• Permessi sindacali per i dirigenti territoriali e nazionali
• Comunicati sindacali
Art. 8 Assunzioni
Art. 9 Passaggio di qualifica da operaio ad impiegato
Art. 10 Igiene del lavoro e tutela della salute
Art. 11 Assicurazione infortuni
Art. 12 Lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 13 Diritto allo studio
Art. 14 Norme per i licenziamenti
Art. 15 Investimenti e innovazioni tecnologiche
A) Piani di ristrutturazione tecnologica

B) Garanzie occupazionali
C) Utilizzo delle tecnologie
D) Disposizioni applicative
Art. 16
• Mutamenti di proprietà
• Trasferimento di testata
Art. 17 Appalti
Art. 18 Controversie
Art. 19
• Quadri
• Inquadramento e classificazione del personale
• Norme tecniche
Art. 20 Norme complementari
Art. 21 Programmi di distribuzione
Art. 22 Portatori di handicap
Art. 23 Mobilità di manodopera femminile
Art. 24 Trasferimenti individuali
Art. 25 Dichiarazione delle parti
Art. 26 - Telelavoro
Parte seconda Norme operai
Art. 1 Visita medica
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Apprendistato
Art. 4
• Orario di lavoro

• Organici lordi
• Turni
• Complementari. Ausiliari e autisti
• Maggiorazioni
• Disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 Lavoro straordinario
Art. 7 Festività Lavoro festivo
Art. 8 Interruzione di lavoro
Art. 9 Orario e retribuzioni garantiti
Art. 10 Ferie
Art. 11 Assenze
Art. 12 Permessi - Aspettativa
Art. 13 Giorni di riposo
Art. 14 Congedo matrimoniale
Art. 15 Gratifica natalizia
Art. 16 Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 Trasferte
Art. 18 Malattia ed infortunio
Art. 19 Tutela della maternità
Art. 20 Mutamento di mansioni
Art. 21 Corresponsione delle paghe
Art. 22 Conteggi perequativi
Art. 23 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24 Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 25 Trattamento di fine rapporto
Art. 26 Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 27 Cessione-Trapasso-Trasformazione-Cessazione di azienda
Art. 28 Disciplina del lavoro

Parte terza Norme impiegati
Art. 1 Periodo di prova
Art. 2 Livelli professionali
Art. 3 Mutamento di mansioni
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
Art. 6 Sospensione e riduzione temporanea di lavoro
Art. 7 Lavoro straordinario e festivo
Art. 8 Festività Lavoro festivo
Art. 9 Ferie
Art. 10 Assenze Permessi Congedo matrimoniale Aspettativa
Art. 11 Giorni di riposo
Art. 12 Tredicesima mensilità
Art. 13 Aumenti periodici di anzianità
Art. 14 Corresponsione della retribuzione
Art. 15 Indennità di maneggio di denaro
Art. 16 Trasferte
Art. 17 Trattamento di malattia e infortunio
Art. 18 Tutela della maternità
Art. 19 Servizio militare
Art. 20 Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 21 Trattamento di fine rapporto
Art. 22 Trattamento di fine rapporto in caso di morte
Art. 23 Previdenza
Art. 24 Cessione-Trapasso-Trasformazione di azienda
Art. 25 Disciplina del lavoro
Parte quarta Condizioni di miglior favore
Parte quinta Accordi economici e tabelle salariali e stipendiali

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Parte VI - Disciplina del rapporto di lavoro intercorrente con i dipendenti addetti a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Lavoro straordinario
Art. 3 - Festività e lavoro festivo
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Gratifica natalizia La gratifica natalizia è stabilita per ciascun anno nella misura di 26 giorni lavorativi di retribuzione.
Art. 6 - Trattamento economico
Art. 7 - Previdenza complementare
Art. 8 - Norme di rinvio
Allegati
A1) Tabelle Salariali
A2) Procedura di conciliazione
B) Regolamento per l'erogazione dell'indennità economica di malattia da parte delle aziende editrici e stampatrici dei giornali quotidiani
C) Accordo interconfederale 26 gennaio 1977
D) Accordo 13 dicembre 1964, integrativo dell'art. 6 delle norme operai
E) Accordo 13 dicembre 1964, integrativo dell'art. 7 delle norme impiegati
F) Accordo interconfederale 29 aprile 1965 sui licenziamenti individuali
G) Norme sui licenziamenti individuali Legge 15 luglio 1966 n. 604, legge 11 maggio 1990, n. 108
H) Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
I) Disciplina del trattamento di fine rapporto Legge 29 maggio 1982, n. 297
L) Legge 9 dicembre 1977, n. 903 Parità di trattamento fra uomini e donne
M) Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 sul lavoro a tempo parziale
N) Accordo 4 giugno 1986. Ripristino, limitatamente al Comune di Roma, della festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
O) Legge 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di Cassa Integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; Testo stralciato degli arti. 24, 25, 4 e 5
P) Accordo 13 ottobre 1993 di recepimento del Protocollo 3 luglio 1993 stipulato tra Governo ed Associazioni Confederali imprenditoriali e dei lavoratori
Q) Accordo 27/11/1995 «Tempo di lavoro retribuito attribuzioni modalità e contenuti della formazione per il rappresentante per la sicurezza».
R) Legge 8 marzo 2000, n. 53 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città.
S) Distribuzione del contratto

Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa

Prefazione
L'anno 2008 addì 4 aprile in Roma tra la Federazione Italiana Editori Giornali […], l'Associazione Stampatori Italiana Giornali […], il Sindacato Lavoratori Comunicazione […] con l'intervento del Comitato Nazionale del Settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Perugia, Modena, Pescara, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari Sassari, e Varese, la Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni […] con l'intervento del Comitato Nazionale del Settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Perugia, Modena, Pescara, Sassari e Varese, la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione […] con l'intervento del Comitato Nazionale del Settore e dei rappresentanti di Milano, Roma, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Venezia, Napoli, Trieste, Palermo, Bari, Livorno, Bolzano, Trento, Udine, Parma, Perugia, Pescara, Catania, Bergamo, Brescia, Como, Messina, Cagliari, Sassari, Varese, Ascoli Piceno e Modena; è stato stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro, per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa.

Parte prima Norme generali
Art. 1 Validità e limiti di applicabilità

Il presente contratto regola i rapporti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa con i lavoratori dipendenti.
La sua applicazione si estende agli addetti alla stampa dei periodici purché questa avvenga nello stesso stabilimento e con il processo tecnico dei quotidiani, fatta eccezione per quanto disposto dalla Parte VI del contratto.
Ai fini dell'applicazione del presente contratto si intendono per aziende editrici di quotidiani le aziende che editano testate a contenuto giornalistico per almeno cinque numeri settimanali.
Il presente contratto si applica altresì all'attività produttiva di quotidiani free press aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.

Art. 3 Contratti di inserimento e reinserimento - Contratto a termine - Contratto di somministrazione di lavoro
A) Contratti di formazione e lavoro: le assunzioni dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro saranno realizzate secondo quanto previsto dall’art. 3 delle leggi 19 dicembre 1984, n. 863 e 19 luglio 1994 n. 451 e successive modificazioni.
Il confronto con le RSU avrà per oggetto l’individuazione delle tipologie professionali interessate, (dal livello 2 al livello 9 della classificazione unica), progetti formativi, l’inquadramento d’ingresso e quello finale, e ciò indipendentemente dalle eventuale trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato.
I progetti formativi presentati dalle aziende e conformi alle condizioni di cui al comma precedente soddisfano i requisiti richiesti per l’approvazione degli stessi da parte delle commissioni regionali per l’impiego.
B) Contratto di lavoro temporaneo: il contratto per la fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla legge 24.6.1997, n. 196 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, per le fattispecie previste dalla lettera D).
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui ai livelli 1, 2, e 3 della classifica unica.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU e alle organizzazioni territoriali il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Le aziende comunicheranno annualmente alle organizzazioni stipulanti e alle rispettive RSU il numero dei contratti di lavoro temporaneo stipulati.
C) Contratto a termine: i contratti a termine sono disciplinati dalla legge 18.4.1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni.
Per le fattispecie di esenzione dei contratti a termine da limitazioni quantitative la durata del periodo - ai fini della suddetta esenzione - per i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività è fissato in 20 mesi.
Le aziende nel corso di svolgimento del rapporto a termine, forniranno informativa ai lavoratori interessati circa i posti vacanti che si rendessero disponibili in azienda. Le aziende comunicheranno alle organizzazioni stipulanti e alle RSU il numero dei rapporti a termine convertiti in rapporti a tempo indeterminato.
D) I contratti di cui alle precedenti lettere B) e C) possono essere conclusi per sopperire alle diverse esigenze aziendali con riferimento alle seguenti fattispecie:
- per campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare espansione del mercato;
- per fronteggiare situazioni imprevedibili o contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni degli organici aziendali fissati;
- per la sostituzione di posizioni vacanti per periodi non superiori a tre mesi, per sostituire lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale ovvero assenti per congedo matrimoniale, servizio militare, aspettativa concessa per riconosciute necessità personali e familiari, per maternità, malattia, infortunio, ferie;
- aumento temporaneo di attività per esigenze particolari;
- temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda;
- per fronteggiare picchi produttivi temporanei o ricorrenti;
- nella fase di avviamento e sviluppo di nuove iniziative o di acquisizione di nuove commesse;
- per esigenze connesse ad innovazioni od aggiornamenti tecnologici, comprese le sostituzioni di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale.
I lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere
B) e C) non potranno contemporaneamente superare il 27% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa fermo restando che per ciascuna tipologia del contratto non si potrà superare il 14% dei contratti a tempo indeterminato in atto nelle imprese. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con accordo tra direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali la percentuale del 27% può essere elevata al 50% della popolazione attiva presente nell’area produttiva interessata.
Nota. Qualora l’applicazione delle percentuali di cui all’ultimo comma della lettera D) determini frazioni di unità, le stesse verranno arrotondate ad unità intera.

Art. 5 Relazioni sindacali
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro realizza le finalità ed i principi fissati per le relazioni sindacali dal «Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo» del 3 luglio 1993.
In tal senso:
- attribuisce all'autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro con uno spirito di reciproca responsabilità;
- disciplina il contenuto della contrattazione collettiva dei vari livelli idoneo a consentire ai lavoratori valorizzazioni professionali e benefici economici nei limiti di compatibilità previsti dal protocollo governativo 3 luglio 1993 ed alle aziende editoriali una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nella prospettiva di garantire il risanamento del settore, il suo sviluppo economico produttivo al fine di una più vasta diffusione del giornale anche attraverso nuove iniziative editoriali intese ad incrementare l'occupazione.
A tal fine, la Fieg si impegna ad intervenire per l'osservanza da parte delle aziende editoriali e stampatrici delle condizioni pattuite, e le organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere, ed a intervenire perché siano evitate, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di intesa ai vari livelli e tutto ciò nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.
Il sistema di relazioni sindacali del settore è basato su una coordinata modulazione ai vari livelli riconosciuti di fasi informative, di consultazione e di contrattazione, a ciascuna delle quali è riservata una specifica competenza nei limiti delle materie esplicitamente demandate.
La disciplina della costituzione e delle funzioni affidate alle RSU e la attivazione della procedura di conciliazione per i problemi relativi all'applicazione e all'interpretazione della disciplina collettiva nazionale, integrano il sistema di relazioni sindacali con l'intento di definire regole e comportamenti comuni per la migliore soluzione dei problemi generali ed aziendali in un ambito non conflittuale.

Titolo I - Relazioni sindacali
A) Sistema informativo

1) Livello nazionale
Programmi globali di settore - La Fieg e le Federazioni Nazionali firmatarie del presente contratto si impegnano a realizzare ogni anno un confronto sulla situazione del settore con particolare riferimento agli andamenti economici del settore, ai nuovi insediamenti produttivi al programma globale degli investimenti ed alle trasformazioni ipotizzate a breve ed a medio termine, alle possibili previsioni occupazionali, alle tendenze di mercato rispetto alle tipologie di prodotto, all'evoluzione delle imprese stampatrici.
Ai fini del predetto confronto la Fieg, sulla base delle informative trasmesse dalle aziende, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali nazionali entro il mese di novembre di ciascuno anno i seguenti dati:
- tasso di concentrazione: aziende, testate, produzione;
[…]
- impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell'arco delle 24 ore;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria);
- anzianità media di azienda (per sesso e qualifica);
- processi di riqualificazione con indicazione dei tempi utilizzati a tale scopo, delle specializzazioni acquisite, dell'entità della spesa sostenuta e della provenienza dei fondi;
- numero delle testate pubblicate (formato, dato medio, giorni di uscita, numero di pagine pubblicità e testo, numero di edizioni per copia);
[…]
- nuove iniziative editoriali avviate anche nel settore dell'informazione elettronica e della stampa gratuita con riferimento ai sistemi organizzativi e produttivi adottati.
Le aziende editrici e stampatrici articolate in unità produttive dislocate in più zone del territorio nazionale, anche con diversa denominazione societaria, forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali una informativa annuale con particolare riferimento all'andamento produttivo e occupazionale, nonché i programmi di riorganizzazione e di innovazione tecnologici
La Fieg, pur riaffermando la sua autonomia rispetto ad altre associazioni imprenditoriali che direttamente o indirettamente operano nel campo dell'informazione, si impegna a favorire ed a partecipare, per le competenze attinenti, ad una conferenza annuale che esamini nel suo complesso lo stato e i problemi dell'intero comparto della comunicazione di massa, con il proposito di individuare le soluzioni più razionali volte a garantire il ruolo e di promuovere lo sviluppo dell'informazione a mezzo stampa anche tramite iniziative congiunte.
2) Livello territoriale
La Fieg, sulla base delle informazioni trasmesse dalle aziende interessate, si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali regionali competenti entro il 30 giugno di ciascun anno i seguenti dati:
- investimenti editoriali;
[…]
- impiego degli organici e utilizzo degli impianti nell'arco delle 24 ore;
- occupazione (per classi di età, sesso, qualifica, categoria);
- tipologia tecnologica;
[…]
3) Livello aziendale
A livello aziendale verranno forniti annualmente alle RSU informazioni riguardanti l'andamento economico, tecnico, produttivo e i programmi aziendali relativi alla commercializzazione del prodotto ed alle innovazioni organizzative del ciclo produttivo, informazione sul numero e sulle aree di utilizzazione dei contratti a termine stipulati nonché sul numero dei contratti part time stipulati, sulla relativa tipologia e sull'eventuale ricorso al lavoro supplementare.
Ferma restando la successiva fase di consultazione per i problemi che assumono rilevanza strutturale, formano oggetto di informativa urgente iniziative aziendali dirette a garantire la costante regolarità produttiva ed organizzativa.

B) Sistema consultivo
Livello nazionale
Osservatorio

Per consentire la migliore conoscenza dei dati è costituito all'interno del settore su base paritetica un osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di informazione. La gestione operativa dell'osservatorio è affidata ad una Commissione paritetica di sei componenti.
L'osservatorio è sede di scambio e verifica di dati informativi globali e strumento per attivare ricerche su: andamento e prospettive del mercato dei quotidiani; andamento, tendenze e prospettive di investimenti ed occupazione; caratteristiche e tendenze dello sviluppo tecnologico; dati relativi al verificarsi di patologie connesse a particolari tipi di lavorazione; andamento del costo del lavoro con particolare riferimento alla normativa contributiva e assistenziale; consistenza, prospettive di sviluppo e diversificazione della rete di distribuzione e di vendita; tipi di professionalità emergenti; ambienti di lavoro; applicazione della legge n. 903/77 per quanto concerne l'accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici nel settore dei quotidiani delle quali verrà tenuto sotto controllo sia il numero che la collocazione nell'organizzazione del lavoro in riferimento anche alla Raccomandazione» CEE/1984, problematiche ed iniziative relative a progetti di formazione e riqualificazione professionale ed utilizzo delle 150 ore per diritto allo studio (Art. 13 - Norme generali).
Nell'osservatorio, oltre ai dati in possesso delle organizzazioni, confluiranno quelli acquisiti dalla Fieg e trasmessi alle organizzazioni sindacali, in base a quanto sopra previsto compresi i piani di ristrutturazione tecnologica aziendali definiti successivamente al confronto sindacale nonché l'informativa sulla consistenza della rete di distribuzione, sul numero e la tipologia dei punti di vendita e sulle scelte operate dalle aziende per ottimizzare la distribuzione del prodotto nelle singole regioni.
In tale sede ogni sei mesi le parti procederanno alla verifica del movimento delle forze occupazionali del settore conseguente all'utilizzazione della trasmissione in fac-simile e all'entità globale della produzione realizzata.
Il costo di funzionamento dell'osservatorio è coperto con contributi a carico delle aziende nella misura che sarà individuata annualmente dalle parti in base al programma operativo approvato e alle norme regolamentari definite.
All'interno dell'osservatorio sono costituite le seguenti commissioni:

Commissione per le tecnologie
La Commissione, costituita su base paritetica di sindacati ed editori di tre componenti per parte, ha lo scopo di affiancare le organizzazioni stipulanti nell'approfondimento di tutte le tematiche connesse ai criteri di applicazione delle tecnologie, alla loro evoluzione e al loro pieno utilizzo con riferimento al ruolo dei poligrafici nei modelli di organizzazione del lavoro più evoluti che si potranno determinare, con particolare riferimento alle figure emergenti di nuova istituzione. Gli orientamenti della Commissione, anche sulla base delle sperimentazioni compiute, saranno oggetto di pareri e di proposte finalizzate alla razionale applicazione delle norme contrattuali anche in materia di classificazione e, ove necessario, al loro adeguamento in relazione al procedere del processo tecnologico nella sua dimensione globale. La Commissione per le tecnologie - già incaricata di esprimere pareri e proposte anche in merito all'adeguamento delle norme contrattuali in materia di classificazione in relazione al procedere del processo tecnologico nella sua dimensione globale - sei mesi prima della scadenza del primo biennio di validità economica del contratto avvierà uno studio per accertare in prospettiva la congruità del sistema classificatorio in vigore.

Commissione per la formazione e riqualificazione professionale
La Commissione, costituita su base paritetica, dovrà analizzare i problemi inerenti le esigenze formative delle risorse umane nelle aziende del settore con particolare riferimento all'aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire situazioni di inadeguatezza professionale, alla realizzazione di figure professionali più adeguate alla trasformazione e/o ai fabbisogni formativi delle aziende. La Commissione potrà elaborare modelli di base per lo svolgimento di corsi di formazione che saranno trasmessi alle aziende del settore per l'opportuno utilizzo.
La Commissione elaborerà un progetto per la costituzione di un ente bilaterale o di un'agenzia per la formazione dei lavoratori poligrafici, con l'incarico di individuare moduli formativi specifici per il settore, utilizzando a tale scopo l'Osservatorio nazionale.
Fieg e Organizzazioni Sindacali, anche in considerazione delle esperienze maturate nell'ambito dell'Osservatorio in materia di formazione e riqualificazione professionale, nella convinzione che i processi produttivi ed il loro continuo evolversi richiedono un coerente adeguamento delle capacità professionali al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi produttivi, demandano alla Commissione per la formazione professionale costituita presso l'Osservatorio l'individuazione di specifiche iniziative, anche progettuali, in materia.
In tale contesto le parti riconoscono particolare rilevanza alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza nel rispetto degli accordi vigenti e della legislazione in materia.

Commissione per l'ambiente e la sicurezza
La Commissione, costituita su base paritetica, dovrà acquisire elementi sull'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria e predisporre informativa sulle iniziative delle parti; individuare proposte comuni per facilitare gli adempimenti richiesti dalla legge; predisporre linee guida per la gestione nei luoghi di lavoro della prevenzione e sicurezza dei lavoratori.

Commissione per i service
La Commissione, costituita su base paritetica dovrà acquisire elementi sui service che operano nel settore dei quotidiani e che forniscono servizi alle aziende del settore dei quotidiani. La Commissione dovrà accertare il numero delle imprese e le loro caratteristiche, l'entità dei lavoratori coinvolti e le funzioni da essi esercitate

Livello aziendale
La fase consultiva del livello aziendale costituisce un momento di approfondimento ed esame propositivo su tematiche connesse all'organizzazione del lavoro.
La consultazione concerne questioni di carattere generale relative alle iniziative e programmi aziendali connessi con significative innovazioni e trasformazioni tecnologiche e/o produttive.
Programmi tecnologici delle aziende che comportino la predisposizione di piani rientranti nella sfera di contrattazione di cui al paragrafo seguente n. 1, formeranno oggetto di preventiva consultazione tra le parti aziendali al fine di individuare possibili convergenze rispetto agli obiettivi generali delineati dall'impresa e realizzare anche sulla base delle proposte formulate dalle RSU, utili momenti di approfondimento tecnico specifico. Ciò al fine di consentire la sollecita realizzazione dei piani medesimi.

C) Sistema di contrattazione
1) Piani di ristrutturazione tecnologica

I piani definiti dalle imprese secondo le condizioni dell'art. 15, parte generale, saranno presentati dalle direzioni aziendali alle RSU e trasmessi alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto ed alle rispettive organizzazioni territoriali.
Le organizzazioni nazionali entro 15 giorni dalla ricezione dei piani e allo scopo di verificare i criteri di omogeneità nella loro applicazione, potranno esprimere parere consultivo di conformità dei piani alla normativa prevista dall'art. 15 "investimenti e innovazioni tecnologiche". Esaurita la fase consultiva, il confronto per la realizzazione dei piani dovrà iniziarsi immediatamente nella sede aziendale ed esaurirsi nei 30 giorni dalla presentazione o nel diverso termine concordato dalle parti.
In casi di divergenze le parti trasferiranno l'esame del piano al livello nazionale in modo che la relativa procedura possa esaurirsi entro i 15 giorni successivi al mancato esito della sede aziendale. Le Segreterie nazionali saranno affiancate dalle RSU.
Qualora l'azienda editoriale sia diversa da quella di stampa il confronto sindacale si svilupperà con la partecipazione congiunta delle imprese interessate.
Gli accordi aziendali devono essere trasmessi alle Organizzazioni Nazionali a cura delle aziende.

2) Contrattazione aziendale
La materia della contrattazione aziendale è disciplinata dal presente articolo sulla base dei criteri fissati dal protocollo tra Parti Sociali e Governo del 3 luglio 1993 recepito nel settore dei quotidiani con l'accordo 13 ottobre 1993 (Allegato P).
[…]
La contrattazione aziendale deve riferirsi, secondo le previsioni di cui ai commi successivi, alle seguenti materie:
Erogazioni economiche
[…]
Aspetti normativi
1) Istituti richiamati dal CCNL

- contratti a termine e contratti di somministrazione di lavoro
Attuazione dell'art. 3, lettera D, ultimo periodo - norme generali;
[…]
- calendario giorni di riposo
Il calendario dei giorni di riposo sarà preventivamente concordato dalle singole aziende con le RSU tenuto conto delle esigenze aziendali. Il tredicesimo giorno di riposo sarà comunque direttamente assegnato dall'azienda secondo l'esigenza organizzativa (comma quarto, art. 13 delle norme operai -comma 6 dell'art. 11 delle norme impiegati);
[…]
2) Piani di ristrutturazione tecnologica
In relazione a quanto previsto dal n. 1 ) paragrafo c) sistema di contrattazione del presente articolo.
3) Flessibilità dell'orario di lavoro
In relazione alle specifiche previste dall'art. 4 delle norme operai ed impiegati.
4) Mobilità intersettoriale
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15 lett. D) e 19 - norme generali - la mobilità collettiva intersettoriale (settori omogenei di produzione di cui all'art. 19 delle norme generali) costituirà oggetto di contrattazione in sede aziendale, in quanto materia esulante dalle previsioni dell'art. 19 medesimo.
5) Nuove professionalità
Nuove professionalità non previste dalla disciplina collettiva e derivanti da nuove configurazioni organizzative costituiranno oggetto di contrattazione in sede aziendale.
6) Riqualificazione e formazione professionale
I programmi inerenti la riqualificazione del personale dipendente in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e gestionali dell'azienda saranno da quest'ultima illustrati alle RSU. In sede aziendale, e sulla base delle indicazioni contenute nel programma, verranno definiti tempi e modalità della riqualificazione, risultando comunque garantita la normalità della produzione.
Le aziende e le RSU riconoscendone la necessità, si impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo utile per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, tenuti presenti gli indirizzi forniti in materia dall'Osservatorio. Per la realizzazione delle iniziative formative saranno, ove previste, utilizzate risorse finanziarie esterne (nazionali, comunitarie, ecc.). I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo utilizzeranno dei permessi previsti dall'art. 13, parte prima, norme generali, del presente contratto secondo la normativa prevista dall'articolo stesso.

Titolo II - Rappresentanze Sindacali Unitarie
La Slc-Cgil, la Fistel-Cisl e la Uilcom-Uil riconoscono come Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nelle singole aziende quelle disciplinate dall'intesa quadro tra le Confederazioni Cgil, Cisl e Uil sulle RSU del 10 marzo 1991 secondo l'organizzazione risultante dal patto di unione sottoscritto in data 3 giugno 1992 dalle organizzazioni sindacali di settore.
[…]
Il numero dei componenti le RSU nel settore delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa è così determinato sul territorio provinciale:
-aziende da 16 a 60 dipendenti 3 componenti
-aziende da 61 a 150 dipendenti 6 componenti
-aziende da 151 a 250 dipendenti 9 componenti
-aziende da 251 a 450 dipendenti 12 componenti
-aziende da451 a 750 dipendenti 18 componenti
-aziende da 751 al500 dipendenti 24 componenti
[…]
Per quanto altro non previsto si compie rinvio agli accordi 13 ottobre 1993 e 2 febbraio 1994 relativi al recepimento delle intese confederali.

Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che abbiano meno di 16 dipendenti e per le quali non si applichi la disciplina di cui al precedente paragrafo, potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la direzione aziendale.
[…]

Art. 6 Regolamento interno
È in facoltà della direzione dell'azienda di disporre un regolamento interno purché le sue norme non siano in contrasto con il presente contratto o con le norme di legge ed in particolare con quelle a tutela della dignità dei lavoratori, con specifico riferimento alle lavoratrici.
Tale regolamento sarà elaborato con il concorso della rappresentanza sindacale unitaria.

Art. 7 Diritti sindacali
Assemblea

Le assemblee previste dall'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300, saranno fissate, previo adeguato preavviso, e si svolgeranno tenendo conto delle particolari esigenze di produzione dei giornali quotidiani. […]
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. […]

Diffusione stampa sindacale
È consentita la diffusione all'interno dello stabilimento della stampa sindacale purché tale diffusione avvenga fuori dall'orario di lavoro e ne sia tempestivamente inviata copia alla direzione dell'azienda.

Art. 10 Igiene del lavoro e tutela della salute
I lavoratori, mediante il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e nell'ambito delle attribuzioni previste per l'indicato rappresentante dall'art. 19 dell'indicato decreto legislativo, hanno diritto previo avviso alla direzione aziendale di controllare I' applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione ed attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ed integrità fisica sul luogo di lavoro.
I rappresentanti per la sicurezza sono eletti dai lavoratori nell'ambito delle RSU così come individuate dal sesto comma del titolo II dell'art. 5 delle norme generali e secondo le seguenti modalità:
- un rappresentante nelle aziende da 16 a 200 dipendenti;
- tre rappresentanti nelle aziende da 201 a 1.000 dipendenti;
- sei rappresentanti nelle aziende con più di 1.000 dipendenti.
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ed allo stesso è altresì attribuita la funzione di rappresentanza prevista per il delegato di impresa e viceversa.
I lavoratori tramite il rappresentante per la sicurezza potranno procedere all'interno dei luoghi di lavoro, alla rilevazione di tutti i fattori che concorrono a determinare la nocività ambientale ed il loro livello quantitativo di concentrazione.
La rilevazione dei dati ambientali e delle concentrazioni delle sostanze nocive viene effettuata da personale professionalmente qualificato appartenente ad un istituto specializzato di diritto pubblico scelto di comune accordo tra la direzione aziendale e le rappresentanze dei lavoratori.
Le direzioni aziendali forniranno alle rappresentanze sindacali e renderanno edotti i lavoratori delle informazioni che, nel rispetto delle norme di legge e dei contenuti delle schede tecniche consegnate alle USL, attengono la qualità delle sostanze usate nel processo produttivo al fine di eliminare eventuali elementi di nocività.
Le direzioni aziendali provvederanno altresì ad informare periodicamente i lavoratori sulle misure adottate e sui mezzi di protezione attivati onde evitare rischi ai dipendenti anche in caso di emergenze.
Particolare attenzione sarà rivolta al problema della rumorosità anche in relazione alle direttive CEE emanate in materia.
Il personale di cui sopra è tenuto al segreto sui dati di produzione dei quali viene a conoscenza.
Viene istituito un sistema di registrazione periodica (la periodicità verrà determinata di comune accordo fra direzione aziendale e rappresentanze dei lavoratori, salvo casi di particolare richiesta di una delle parti) attraverso un metodo di registrazione basato su:
a) un libretto di rischio individuale;
b) un registro dei dati ambientali;
c) un libretto sanitario individuale;
d) un registro dei dati biostatistici.
La gestione dei due libretti e dei due registri sarà a carico dei lavoratori. I due libretti individuali saranno conservati dal lavoratore stesso.
Le pause di fatto e i cambiamenti di attività connessi alle caratteristiche proprie delle lavorazioni eseguite nelle aziende che editano quotidiani e notiziari di agenzie e che comportano nel corso di svolgimento dell'attività lavorativa interruzioni periodiche e ricorrenti della medesima, realizzano ed assolvono per coloro che operano costantemente e per oltre quattro ore consecutive alle unità video, le prescrizioni di cui al titolo VI, art. 54 del Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e ciò al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema. Qualora i risultati degli accertamenti sanitari ne evidenzino la necessità la direzione aziendale e le RSU, valutate le pause ed i cambiamenti di cui sopra potranno stabilire temporaneamente a livello individuale le modalità e la durata delle interruzioni ritenute necessarie.
Il lavoratore giudicato non idoneo alla mansione svolta in seguito a malattia professionale od infortunio sul lavoro (comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate) sarà utilizzato, secondo le esigenze aziendali, in mansioni possibilmente corrispondenti al grado di professionalità acquisito, conservando in ogni caso la propria retribuzione.
A particolare tutela della salute nella maternità, all'inizio del periodo di gravidanza, è diritto della lavoratrice (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) e fatta salva la sua professionalità, di essere adibita a mansioni prive di fonti di rischio.
Nota a verbale: Il tempo di lavoro retribuito da riconoscere al rappresentante per la sicurezza, le relative attribuzioni nonché le modalità ed i contenuti della formazione risultano disciplinati dall'accordo 27 novembre 1995 (Allegato Q).

Art. 15 Investimenti e innovazioni tecnologiche
A) Piani di ristrutturazione tecnologica

I piani diretti alla realizzazione di processi di ristrutturazione tecnologica debbono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere nell'intero periodo della loro attuazione, con l'individuazione delle possibili modificazioni del modello organizzativo idonee ad utilizzare compiutamente il potenziale produttivo degli impianti.
I piani elaborati dalle singole imprese debbono indirizzarsi prioritariamente allo sviluppo aziendale, al miglioramento della qualità del prodotto e ad una più estesa articolazione dell'informazione, attraverso iniziative rivolte ad aumentare la diffusione del giornale.
Programmi parziali di intervento per singoli settori produttivi debbono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensibilità successiva ad altri comparti produttivi.
I piani debbono contenere:
una informativa sui programmi editoriali dell'azienda e sulla loro eventuale evoluzione, anche in relazione ad iniziative di supporto quotidiano che si intendano attuare;
l'esposizione delle scelte relative all'organizzazione del lavoro nell'intero ciclo produttivo (dalla lavorazione del materiale redazionale alla confezione delle copie nel reparto spedizione), negli uffici amministrativi e negli altri settori di attività aziendale anche attraverso modelli organizzativi che consentano nelle distinte situazioni - la valorizzazione delle professionalità ed il pieno utilizzo organizzativo produttivo e tecnologico in correlazione con il programma editoriale;
indicazioni sui programmi diretti a dare impulso alla commercializzazione del prodotto, attraverso la migliore utilizzazione delle strutture aziendali preposte alla definizione dei piani diffusionali ed al coordinamento e controllo dei supporti esterni ritenuti più idonei.
In relazione alle finalità del piano, saranno specificate le linee e le caratteristiche della trasformazione tecnologica e delle modificazioni che si intendono introdurre nel processo produttivo nonché le fasi della sua attuazione. Particolare attenzione sarà rivolta, nella definizione dei programmi, ai problemi riguardanti l'occupazione e gli organici, la riqualificazione del personale e il decentramento delle fasi di lavorazione, allo scopo di ricercare attraverso il confronto sindacale un'equilibrata soluzione delle diverse problematiche delle parti.
In presenza di piani che per quanto riguarda l'utilizzo del sistema editoriale prevedano forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e delle RSU alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente giornalistica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.
Nella definizione degli schemi di organizzazione di lavoro, sarà attribuito valore preminente al pieno utilizzo degli impianti e all'impiego di tutto il personale presente in azienda debitamente riqualificato, nonché all'attuazione della mobilità nell'ambito del profilo (livello retributivo) e alla utilizzazione delle professionalità acquisite con la riqualificazione.
I piani elaborati dalle imprese e finalizzati allo sviluppo produttivo, che prevedano modificazioni strutturali del sistema di produzione anche attraverso la integrazione di diverse funzioni, debbono contenere indicazioni sull'organico lordo necessario per la loro attuazione, tenendo conto del personale che nell'arco temporale di realizzazione dei piani lascerà l'azienda per raggiunti limiti di età, per dimissioni o utilizzando gli strumenti di legge per il prepensionamento. Qualora espletata tale procedura e dopo aver utilizzato gli strumenti di tutela occupazionale previsti al successivo punto B), risultassero, secondo le indicazioni contenute nel piano dell'impresa, eccedenze di personale non riassorbibili in azienda anche attraverso nuove iniziative, si procederà ad una proporzionale riduzione delle prestazioni annue dei dipendenti, fino al massimo di sette giorni di riposo retribuito.
Le modalità e i criteri di applicazione della norma precedente verranno definiti, a livello aziendale, dalla direzione e dalla RSU. In caso di mancato accordo le parti aziendali trasferiranno l'esame del problema alle organizzazioni nazionali stipulanti.

B) Garanzie occupazionali
[…]
2) Organici lordi
Gli organici nei settori di produzione (preparazione, rotativa-spedizione) sono fissati, previa verifica tecnica degli organici netti, tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale e, comunque, nei limiti massimi del tasso medio di settore.
Gli organici nei reparti rotativa-spedizione sono fissati con un margine di tolleranza aggiuntivo rispetto ai criteri in precedenza indicati.
Gli organici così determinati devono garantire nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario la costante normalità della produzione anche in caso di assenze per qualsiasi causa determinatasi.
Per l'attuazione degli organici lordi si potranno utilizzare per i posti disponibili, e previa eventuale riqualificazione, lavoratori che risultassero eccedenti nel contesto aziendale. Una verifica sull'applicazione della norma verrà effettuata entro il mese di novembre 1995.
[…]

C) Utilizzo delle tecnologie
[…]
I criteri di riorganizzazione del ciclo produttivo conseguente all'utilizzo del sistema editoriale, anche da parte della redazione, saranno specificati negli accordi da realizzarsi in sede aziendale, attraverso l'applicazione dei criteri e degli strumenti indicati al punto A). L'adozione di nuovi sistemi editoriali deve essere preceduta da una fase di sperimentazione.
[…]
Allo scopo di assicurare criteri di omogeneità nell'applicazione, in sede aziendale, dei piani di trasformazione tecnologica, le parti attiveranno una commissione paritetica nazionale che procederà all'esame dei suddetti piani in relazione alle norme del presente contratto.

Art. 17 Appalti
Richiamate le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e ferme restando le situazioni di fatto, le aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani non potranno appaltare o fare eseguire a terzi lavorazioni attinenti al ciclo produttivo industriale che si conclude con la confezione delle copie nel reparto spedizione.

Art. 18 Controversie
Le controversie individuali, anche se interessanti una pluralità di persone, che insorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate tra la direzione dell'azienda e le rappresentanze sindacali, saranno deferite all'esame delle competenti associazioni territoriali di categoria ferma restando in ogni caso, la facoltà di ricorso all'autorità giudiziaria.
Le controversie collettive che insorgessero circa l'applicazione ed interpretazione della disciplina contrattuale, verranno deferite all'esame dei rispettivi livelli di competenza secondo le procedure ed i contenuti di cui all'allegato A2. La normativa di cui all'allegato A2 costituisce parte integrante della presente disciplina contrattuale.

Art. 20 Norme complementari
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali in quanto applicabili.

Art. 21 Programmi di distribuzione
Nei casi in cui i programmi di distribuzione siano attuati su base zonale attraverso le agenzie specializzate, verrà fornita un'informativa delle aziende alle RSU anche allo scopo di valutare gli eventuali effetti sull'organizzazione aziendale.
Le aziende editoriali richiederanno alle società fornitrici dei predetti servizi di distribuzione il rispetto delle norme generali di tutela del lavoro nei confronti del personale da esse dipendenti.

Art. 22 Portatori di handicap
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/1968 in funzione delle capacità lavorative degli stessi.

Art. 25 Dichiarazione delle parti
1 ) Le parti firmatarie il presente contratto si danno atto che con le rilevanti modificazioni introdotte relativamente agli organici lordi, ai modelli di flessibilità dell'orario di lavoro, al regime del lavoro straordinario ed alla eliminazione delle duplicazioni, hanno inteso nell'ambito del perfezionato sistema di relazioni sindacali attivato perseguire con strumenti efficaci gli obiettivi della razionalizzazione dell'organizzazione produttiva delle aziende, del controllo dell'andamento del costo unitario del lavoro, della tutela dell'occupazione sia sotto il profilo del consolidamento che del possibile incremento della medesima.
I suddetti obiettivi devono essere conseguiti in un contesto globale di realizzazione che, contemperando equamente le esigenze dell'azienda e dei lavoratori, favorisca lo sviluppo del settore.
2) Le parti stipulanti il presente contratto, consapevoli che le esigenze di economicità della produzione hanno sviluppato per la lavorazione di prodotti di supporto al quotidiano il ricorso a servizi esterni non riconducibili nell'ambito di applicazione del presente contratto, ritengono di affidare all'Osservatorio tecnico lo studio delle condizioni che possano favorire l'interesse delle aziende medesime ad effettuare al loro interno la lavorazione di prodotti di supporto e di integrazione dei quotidiani, altrimenti realizzata nonché l'esame delle prospettive connesse con le opportunità derivanti dalle tendenze dell'innovazione e sviluppo del prodotto e ciò sulla base di compatibilità tecniche ed economiche.

Art. 26 - Telelavoro
Il telelavoro costituisce svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori delle sedi aziendali con l'utilizzo di tecnologie informatiche.
Il telelavoro configura attività di lavoro subordinato, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali, qualora venga svolto continuativamente nel domicilio dell'interessato ovvero in altri locali individuati dalle parti e consenta da parte dell'azienda l'esercizio dei poteri di direzione, indirizzo e controllo della prestazione lavorativa.
Il telelavoro deve comunque essere funzionale all'attività produttiva dell'azienda o a fasi di essa.
La direzione aziendale e la RSU. definiscono le modalità applicative delle norme del presente contratto per i soggetti che prestano attività lavorativa di telelavoro in regime di subordinazione, nonché per gli aspetti connessi all'utilizzo dei supporti tecnici necessari per lo svolgimento della prestazione e ai relativi costi.
Valgono per il resto le disposizioni dell'accordo interconfederale del 9 giugno 2004.
La normativa di cui al presente articolo trova applicazione in via sperimentale per un periodo biennale decorrente dalla data di stipula della presente rinnovazione, nelle aziende che intendano avvalersi di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Parte seconda Norme operai
Art. 1 Visita medica

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dall'azienda, prima dell'assunzione in servizio.
Per gli accertamenti sanitari sul lavoratore valgono le norme di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Allegato H).
Le visite obbligatorie previste dalla legge saranno effettuate durante l'orario di lavoro, fatta eccezione per le analisi e le visite specialistiche.

Art. 3 Apprendistato
L'apprendistato non è ammesso.

Art. 4
Orario di lavoro

L'orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere.
Di conseguenza la retribuzione settimanale continua ad essere calcolata su 36 ore settimanali computandosi sulla stessa base tutti gli effetti economici e normativi del presente contratto.
Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto un regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi e uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli operai, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro ed uno di riposo gli operai interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13 parte operai - disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti sette giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell'orario lavorativo annuale e, pertanto, comporta la relativa attestazione a 35 ore dell'orario di lavoro settimanale medio di fatto dell'operaio su base annuale.
La Fieg e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l'equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall'applicazione del regime lavorativo basato su cinque giorni di lavoro ed uno di riposo previsto per i giornali che editano il numero del lunedì.
Regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell'impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Modelli di flessibilità dell'orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.
Tali modelli sono finalizzati:
a facilitare i programmi produttivi dell'impresa attraverso la più efficiente organizzazione del lavoro che elimini il ricorso allo straordinario.
a incentivare gli investimenti diretti a potenziare il prodotto, creare nuove iniziative editoriali, acquisire nuove commesse, anche al fine del pieno utilizzo del personale e degli impianti e nell'intento di favorire l'occupazione.

Organici lordi
Gli organici nei settori di produzione (preparazione, rotativa-spedizione) sono fissati, previa verifica tecnica degli organici netti, tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale e, comunque, nei limiti massimi del tasso medio di settore. Gli organici lordi nei reparti rotativa-spedizione sono fissati con un margine di tolleranza aggiuntivo rispetto ai criteri in precedenza indicati.
Gli organici così determinati devono garantire nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario la costante normalità della produzione anche in caso di assenze per qualsiasi causa determinatasi.
Per l'attuazione degli organici lordi si potranno utilizzare per i posti disponibili, e previa eventuale riqualificazione, lavoratori che risultassero eccedenti nel contesto aziendale Una verifica sull'applicazione della norma verrà effettuata entro il mese di novembre 1995.

Turni
L'orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno, promiscuo e notturno. È considerato notturno l'orario di lavoro ordinario che termina dopo le ore 23 o che inizia prima delle ore 6. Il particolare trattamento economico per il turno notturno prestato sistematicamente in attività lavorativa che inizia prima delle ore 3 e termina dopo le ore 3 è stabilito nel paragrafo maggiorazioni del presente articolo. Diurno l'orario di lavoro ordinario che si effettua dalle ore 7 alle ore 19,30. Promiscuo quello che inizia dopo le ore 6 e prima delle ore 7 oppure termina dopo le ore 19,30 e prima delle ore 23. Nelle città di Roma e Napoli l'orario diurno si protrae sino alle ore 20, l'orario promiscuo terminerà alle ore 22,30 (inizio di quello notturno). A Milano l'orario promiscuo è praticato solo nel periodo serale.
Per la determinazione della caratteristica di orario promiscuo e notturno, ai fini dell'applicazione delle relative maggiorazioni, si terrà conto delle ore effettivamente prestate dal lavoratore dall'inizio alla fine della prestazione ordinaria.
Per il turno diurno potrà essere effettuata un'interruzione per la refezione meridiana compresa fra le ore 12 e le 14, purché abbia carattere continuativo e in quanto sia stato eseguito o resti da eseguire almeno un terzo dell'orario normale, limitatamente agli addetti alla spedizione dei quotidiani e dei periodici.
Il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera in ciascuno dei turni assegnatigli dalla direzione dell'azienda con carattere di continuità.
Dichiarazione a verbale
Il trattamento di miglior favore del quale usufruiscono i linotipisti delle città di Roma e di Palermo, in regime di turno notturno (5 ore giornaliere città di Roma, 5 ore e mezzo giornaliere città di Palermo) non è estensibile in alcun caso ai lavoratori di diversa qualifica anche se operanti nello stesso settore omogeneo di preparazione.
Di tale trattamento continueranno a beneficiare i linotipisti attualmente in servizio anche se riqualificati all'interno dell'azienda come tastieristi od operatori grafici nonché i lavoratori successivamente assunti quali linotipisti.
I lavoratori che verranno successivamente assunti ed immessi nel settore omogeneo della preparazione (tastierizzazione, titolazione, impaginazione) saranno assoggettati all'orario di lavoro normale previsto dal presente contratto.

Complementari. Ausiliari e autisti
Per la categoria dei complementari e per gli ausiliari che non siano addetti specificatamente ad un reparto, nonché per gli autisti, l'orario per il turno diurno e promiscuo potrà oscillare da 6 a 7 ore giornaliere (35-41 ore con cadenza su periodi ultrasettimanali).
[…]
La regolamentazione della normativa prevista dal presente paragrafo sarà definita previo accordo tra la direzione dell'azienda e le rappresentanze sindacali.

Disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli operai osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (secondo comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti lavoratori sarà attribuito, ai sensi dell'art. 5, primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
[…]

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L'orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30. Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 6 Lavoro straordinario
[…]
Nell'ambito della disciplina stabilita dall'art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Il lavoro straordinario deve tuttavia essere garantito per completare le varie fasi lavorative e per fronteggiare casi di urgenza o di particolare necessità. Allo scopo di favorire l'occupazione procedendo alla definizione di organici lordi rispondenti alle effettive esigenze della lavorazione programmata, è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie complessive pari a ore 130 annue per singolo dipendente.
Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui ai commi seguenti e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l'adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati.
Per l'applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l'esame dei dati disaggregati per addetto forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l'intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo.
[…]

Art. 18 Malattia ed infortunio
[…]
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano le disposizioni di legge.
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore con il trattamento economico a questa corrispondente.
[…]

Art. 19 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 28 Disciplina del lavoro
Fermo quanto disposto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (All. H) la direzione potrà applicare per infrazioni disciplinari i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
[…]
All'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa in caso di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti o comunque nel caso le mancanze rivestano carattere di maggior gravità anche in relazione alle mansioni svolte.
Le sanzioni disciplinari, previste a titolo esemplificativo dal presente articolo, si applicano all'operaio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante l'orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazioni bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso, inoltre, l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni dei regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene.
[…]

Parte terza Norme impiegati
Art. 4 Orario di lavoro

Impiegati amministrativi
L'orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere.
[…]
Per i giornali che editano il numero del lunedì il regime lavorativo è articolato su periodi ultrasettimanali basato su cinque giorni lavorativi continuativi e uno di riposo. Nei casi in cui, per constatati motivi organizzativi o produttivi, non sia possibile attuare il regime lavorativo di cui sopra verrà mantenuto un regime lavorativo basato su sei giorni lavorativi e uno di riposo. Il regime lavorativo basato su cinque giorni lavorativi e uno di riposo determina nella sua estensione annuale un orario settimanale di fatto corrispondente a 35 ore per effetto della fruizione da parte degli impiegati, in aggiunta ai giorni di riposo previsti dalla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, di sette giorni nei quali viene corrisposta la normale retribuzione.
Nei casi in cui si mantenga il regime lavorativo basato su sei giorni continuativi di lavoro e uno di riposo gli impiegati interessati avranno diritto per ogni anno di servizio a sette giorni di riposo retribuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 11 parte impiegati disciplinati secondo la normativa del predetto articolo.
La concessione dei suddetti sette giorni di riposo retribuiti aggiuntivi determina la riduzione di 42 ore dell'orario lavorativo annuale e, pertanto, comporta la relativa attestazione a 35 ore dell'orario di lavoro settimanale medio di fatto dell'impiegato su base annuale.
Agli impiegati, che sulla base di prassi o accordi aziendali usufruiscono della prestazione lavorativa settimanale nell'arco di cinque giorni, non compete il godimento degli ulteriori giorni di riposo retribuiti. I suddetti impiegati osserveranno un orario settimanale di lavoro di 35 ore ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.
In relazione alle esigenze del giornale potrà essere concordato aziendalmente, tra la direzione e le rappresentanze sindacali, l'orario unico.
[…]
L'interruzione per la refezione durante l'orario di lavoro non potrà superare le tre ore.
La Fieg e le Organizzazioni sindacali si impegnano ad individuare gli strumenti idonei per l'equilibrata soluzione di eventuali problemi insorgenti dall'applicazione del regime lavorativo basato su cinque giorni di lavoro ed uno di riposo previsto per i giornali che editano il numero del lunedì. Regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell'impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Modelli di flessibilità dell'orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.
Tali modelli sono finalizzati:
a facilitare i programmi produttivi dell'impresa attraverso la più efficiente organizzazione del lavoro che elimini il ricorso allo straordinario;
a incentivare gli investimenti diretti a potenziare il prodotto, creare nuove iniziative editoriali, acquisire nuove commesse, anche al fine del pieno utilizzo del personale e degli impianti e nell'intento di favorire l'occupazione.
Impiegati tecnici
Valgono per gli impiegati tecnici le norme degli artt. 4 e 22 della Parte seconda Norme operai.
Agenzie di stampa
I lavoratori addetti alle agenzie di informazione per la stampa godranno del trattamento previsto per il lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani.
Disciplina dell'orario domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani
Gli impiegati osserveranno il regime lavorativo previsto dal paragrafo orario di lavoro (terzo e quarto comma) comprese le domeniche come normali giornate lavorative.
Ai suddetti impiegati sarà attribuito, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370, un giorno di riposo compensativo settimanale non retribuito.
Nel caso di regime lavorativo articolato su cinque giorni lavorativi consecutivi ed uno di riposo, quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti il giorno di riposo compensativo.
[…]
Ogni controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione della disciplina del lavoro domenicale per le edizioni del lunedì dei quotidiani, ove non sia composta in sede aziendale, sarà obbligatoriamente deferita alla competenza esclusiva delle Organizzazioni nazionali.
[…]

Art. 5 Orario di chiusura delle tipografie
L'orario di chiusura delle pagine in tipografia è fissato alle ore 1,30. Il lavoro tipografico per i giornali quotidiani del pomeriggio non potrà avere inizio prima delle ore 6.

Art. 7 Lavoro straordinario e festivo
[…]
Nell'ambito della disciplina stabilita dall'art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Il lavoro straordinario deve tuttavia essere garantito per completare le varie fasi lavorative e per fronteggiare casi di urgenza o di particolare necessità. Allo scopo di favorire l'occupazione è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie complessive pari a ore 130 annue per singolo dipendente.
Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui al comma seguente e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l'adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati.
Per l'applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l'esame dei dati disaggregati per addetto forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l'intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo.
[…]

Art. 11 Giorni di riposo
[…]
Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che in tutto o in parte rinuncino ai giorni di riposo predetti.
[…]

Art. 18 Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i due mesi che procedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto) e durante i tre mesi dopo il parto.
[…]

Art. 25 Disciplina del lavoro
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere un contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali dipende;
[…]
c) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (All. H) le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) una multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni. La sospensione si può applicare per quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione dal disposto dei punti a), b), e c);
e) licenziamento.
[…]

Parte quarta Condizioni di miglior favore
[…]
Città di Trieste
1) Orario di lavoro L'orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno e notturno. È considerato orario diurno quello che si effettua dalle 7 alle 20, notturno quello dalle 20 alle 7.
Per il turno notturno potrà essere effettuata un'interruzione di mezz'ora per gli operai compositori a mano ed a macchina.
[…]

Parte VI - Disciplina del rapporto di lavoro intercorrente con i dipendenti addetti a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani
Art. 1 - Orario di lavoro

La prestazione lavorativa giornaliera viene effettuata in orario diurno ed ha inizio non prima delle ore 6 e termine entro le ore 22.
Fermo restando il riposo settimanale di legge, l'orario di lavoro ordinario è fissato in 37 ore settimanali distribuite su cinque giorni, con orario di lavoro giornaliero pari a 7 ore e 24 minuti.
Il sesto giorno è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
In sede aziendale, previo confronto con la RSU, vengono individuati i 5 giorni della settimana in cui viene svolta la prestazione lavorativa, anche in relazione ai specifici carichi produttivi.
Fermo restando il limite delle 45 ore settimanali di lavoro, regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell'impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.
Modelli di flessibilità dell'orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.

Art. 2 - Lavoro straordinario
[…]
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte del lavoratore. Tuttavia il lavoro straordinario deve essere garantito per esigenze indifferibili e nei casi di specifiche necessità tecnico-produttive ovvero nei casi di forza maggiore. Rientrano in tali casi:
il fronteggiare un pericolo grave ed immediato ovvero un danno alle persone o alla produzione;
il rispetto di scadenze legate all'ultimazione di commesse ovvero ad adempimenti fiscali o amministrativi.
[…]

Art. 8 - Norme di rinvio
In aggiunta alle disposizioni di cui ai precedenti articoli trovano altresì applicazione - quando compatibili - le seguenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa:
Norme operai: Articoli 1, 2, 8, 9,11,12,14,17,18,19, 20, 21, 23, 24, 25 (ad eccezione della nota a verbale) 26, 27, e 28.
Norme generali: Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,16,17,18, 20, 21, 22, 23, e 24.

Allegati
Allegato A2 Procedura di conciliazione

I problemi relativi all'applicazione ed all'interpretazione della disciplina collettiva nazionale, salvo le diverse procedure specifiche previste dal contratto medesimo, formeranno oggetto di confronto in sede aziendale sulla base delle posizioni esposte da entrambe le parti. Il confronto dovrà essere avviato e concluso entro tre giorni lavorativi dalla presentazione delle reciproche posizioni o comunque entro il diverso termine concordato per la ricerca di una soluzione in sede locale.
Trascorso tale termine le parti, prima di riprendere la propria libertà di azione, integreranno le proprie rappresentanze con le rispettive istanze territoriali al fine di raggiungere l'accordo nei tre giorni lavorativi successivi.
In caso di mancato raggiungimento dell'accordo nei termini sopra previsti le parti trasferiranno la vertenza alla cognizione delle organizzazioni nazionali nell'intento di definire la vertenza nei tre giorni lavorativi successivi. Tale fase verrà svolta presso la sede della Fieg in Roma.
Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi ai livelli territoriale e nazionale.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
Esaurito senza esito il livello nazionale della procedura le parti aziendali sono tenute a fornire un preavviso di 12 ore rispetto all'attuazione delle azioni e dei provvedimenti che intendono realizzare.