Tipologia: Vademecum per la promozione e il coordinamento delle attività dei CPRA e degli OPTA
Data firma: giugno 1997
Parti: CPNA
Settori: Artigianato
Fonte: CGIL

Sommario:

1. Premessa
2. Compiti demandati alle Parti (OO.AA. - OO.SS.) a livello nazionale
3. Compiti del CPNA
4. Compiti demandati alle Parti (OO.AA. - OO.SS.) a livello regionale
5. Compiti del CPRA
6. Compiti degli OPTA
7. Natura e composizione del CPNA, dei CPRA e degli OPTA
8. Aspetti organizzativi e di funzionamento del CPNA, dei CPRA e degli OPTA

Comitato Paritetico Nazionale Artigianato
Vademecum per la promozione e il coordinamento delle attività dei CPRA e degli OPTA

Documento di orientamento elaborato dal CPNA nel giugno 1997

1. Premessa
In relazione ai compiti affidati al CPNA dall'Accordo Interconfederale Nazionale del 3/9/96 e visti i primi accordi interconfederali regionali attuativi dell'Accordo nazionale (Emilia Romagna, Sicilia, Piemonte, Toscana, Umbria, Lombardia, Marche), è stato elaborato questo breve Vademecum che riassume "chi fa che cosa" e fornisce prime linee di indirizzo del CPNA per la promozione e il coordinamento delle attività dei CPRA e degli OPTA (primo trattino del punto 3.3 dell'accordo interconfederale nazionale).

2. Compiti demandati alle Parti (OO.AA. - OO.SS.) a livello nazionale
Per dare applicazione a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs 626/94, modificato e integrato dal D.Lgs 242/96, in data 3 settembre 1996 le Parti hanno stipulato l'Accordo Interconfederale Nazionale.
Tale accordo nella Parte I, punto 3, prevede che le Parti firmatarie costituiscano il CPNA (Comitato Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro dell'Artigianato), con sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale che ne curerà la segreteria tecnica.
Il CPNA integra e non sostituisce gli Osservatori nazionali di categoria con i quali istituisce rapporti specifici per la definizione delle particolarità settoriali.

3. Compiti del CPNA
L'Accordo Interconfederale Nazionale affida al CPNA i seguenti compiti:
1- promozione, monitoraggio e coordinamento degli organismi paritetici
2- proposizione di attività formative a favore dei componenti degli organismi paritetici
3- raccolta e scambio di informazioni e di valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e sulle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni
4- proposizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di salute e sicurezza
5- proposizione di iniziative a favore della piccola impresa (informazione, formazione, ricerca) nel quadro dei programmi comunitari nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
6- collaborazione con organismi e istituzioni nazionali e comunitarie (Agenzia europea per la salute e la sicurezza di Bilbao) al fine di promuovere la raccolta e lo scambio di informazioni ed esperienze in tale campo
Il CPNA si è proposto, ad esempio, come punto privilegiato della rete nazionale che è in collegamento con l'Agenzia europea per la salute e sicurezza
7- promozione e coordinamento degli interventi formativi, o di altra natura, nel campo della salute e sicurezza tramite l'attivazione di canali di finanziamento UE e nazionali, da gestire, economicamente, attraverso gli appositi Fondi all'interno del sistema degli Enti Bilaterali
8- proporre alle parti sociali valutazioni e pareri in merito a proposte di normativa comunitaria o nazionale, anche al fine di individuare posizioni comuni da far valere nelle sedi competenti
9- individuare i fabbisogni nazionali di attività nel campo della prevenzione, attraverso l'apporto dei CPRA e degli osservatori di categoria, da sottoporre a tutti i soggetti interessati
10- sperimentare moduli formativi, in stretta collaborazione con le realtà interessate, al fine di promuoverne la generalizzazione
Su questo aspetto, nel mese di ottobre verranno proposti e illustrati ai CPRA, i prototipi di due corsi di formazione (per RLS territoriali e per Responsabili del SPP) progettati dal CPNA grazie ad un piccolo finanziamento UE ottenuto nel 1996 in occasione della Settimana europea della salute e sicurezza
11- valutare le varie convenzioni nel campo della prevenzione
12- attuare tutto ciò che, in materia di prevenzione, le parti congiuntamente decidono di demandare con atto formale
13- monitorare e fornire orientamenti interpretativi sulle controversie segnalate dagli organismi paritetici
14- monitorare l'applicazione dell'accordo interconfederale nazionale
15- indicare e valutare con l'Ente Bilaterale Nazionale, la disponibilità di fondi pubblici nel campo della salute e sicurezza e promuoverne l'utilizzo
16- definire entro 60 giorni dalla sua costituzione un regolamento e la proposta di lavoro in fase di avvio (v. allegati 1 e 2)

4. Compiti demandati alle Parti (OO.AA. - OO.SS.) a livello regionale
L'Accordo Interconfederale Nazionale affida alle Parti, a livello regionale, il compito di stipulare Accordi Interconfederali Regionali che definiscano:
1- le modalità attuative della Parte Seconda dell'Accordo Nazionale (procedure per l'attivazione del RLS territoriale e/o del RLS aziendale)
Nel più breve tempo possibile si dovrà pervenire ad una armonizzazione di tali procedure, onde evitare differenze non giustificate da specificità oggettive
2- schemi e procedure relativi agli obblighi di informazione e consultazione previsti a carico delle imprese dal D.Lgs 626/94
È di fondamentale importanza che anche questi schemi e procedure siano armonizzati a livello nazionale. Il CPNA può svolgere in questo senso un ruolo importante (v. punto 1.7 dell'A.I.). In questo lavoro di armonizzazione si potrà procedere per fasi successive di perfezionamento delle procedure già individuate per poterne verificare l'efficacia nella sperimentazione concreta e per trarre dalle esperienze i suggerimenti necessari per il miglioramento delle procedure stesse.
Si ricorda tuttavia che lo scopo delle procedure non è solo quello di fornire alle imprese modalità semplificate di adempimento di alcuni obblighi posti a carico di figure aziendali ma piuttosto quello di garantire alle aziende che la procedura adottata sia ritenuta valida anche rispetto ad eventuali accertamenti dell'Organo di vigilanza, in quanto rispondente non solo alla forma, ma anche alla sostanza delle prescrizioni legislative.
3- l'ambito territoriale degli OPTA
Di fatto, fermo restando la possibilità di variazioni giustificate da verifiche effettuate in corso d' opera, gli ambiti in fase di avvio saranno quelli già definiti per le sedi di bacino dall’A.I. del 21/7/88
4- le modalità di costituzione e le garanzie di funzionamento del CPRA e degli OPTA.
Su questo punto è importante regolamentare bene tutte le attività di questi organismi al fine di raggiungere una omogeneità di comportamenti su tutto il territorio nazionale. L'omogeneità operativa infatti garantirebbe loro visibilità, autorevolezza e peso politico da spendere nei confronti delle istituzioni pubbliche locali, degli organi di vigilanza, nell'accesso ad agevolazioni e a finanziamenti pubblici
5- la costituzione di una Commissione paritetica per la gestione del Fondo Regionale in cui saranno accantonate le quote annuali (L. 10.000 per dipendente) di cui L. 8.000 per l'attività della Rappresentanza territoriale
6- le modalità per la ripartizione della rimanente quota di L. 2.000 per rendere funzionali i rapporti tra RLST e OPTA
7- le quote da prelevare dal Fondo per la tutela della professionalità, capitolo risorse riservate ai datori di lavoro, (o oneri da porre a carico delle imprese) da destinare alla formazione di figure aziendali e alla costituzione di SPP, da versare con contabilità separata, all'interno del Fondo formazione
8- gli enti o istituti a cui affidare le iniziative formative (scelta congiunta)

5. Compiti del CPRA
L'Accordo Interconfederale Nazionale affida al CPRA - il quale integra e non sostituisce gli Osservatori regionali di categoria ed ha sede presso gli Enti Bilaterali Regionali che ne curano la segreteria tecnica - i seguenti compiti:
1- promozione monitoraggio e coordinamento degli OPTA
2- individuazione, in stretto rapporto con gli OPTA e con gli Osservatori di categoria, dei fabbisogni formativi
3- raccolta , archiviazione e diffusione di esperienze di prevenzione
4- raccolta dei nomi degli RLS
Il CPRA deve stabilire procedure standardizzate per consentire agli OPTA di costituire gli Albi territoriali degli RLS territoriali e aziendali.
È opportuno confrontare i fac-simile già predisposti dagli accordi regionali affinché il loro contenuto possa essere standardizzato e informatizzato a livello nazionale
5- raccolta e archiviazione degli atti costitutivi degli OPTA e di altri adempimenti su indicazione delle parti regionali e del CPNA
Anche la raccolta di questi dati, per essere riutilizzabile nelle fasi della programmazione delle attività di indirizzo dei CPRA e degli OPTA, dovrebbe essere standardizzata e informatizzata
6- promozione e programmazione dell'attività formativa degli OPTA in sintonia con le indicazioni e le linee generali fornite dal CPNA
(v. punto 7.1 dell'A.I.)
7- proposta di moduli formativi per lavoratori e datori di lavoro
8- interlocuzione con le istituzioni per promuoverne e qualificarne le azioni (sostegno economico ad attività di prevenzione, adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l'attività di vigilanza).
Questa funzione è tra le più qualificanti dell'Accordo Interconfederale Nazionale e investe in particolare il CPNA e i CPRA. Tale aspetto pertanto deve essere fortemente evidenziato in tutte le occasioni di incontro tra le Parti a livello nazionale e regionale.
9- monitoraggio sull'applicazione della normativa in ambito regionale ed elaborazione di orientamenti applicativi, tenendo conto delle indicazioni del CPNA
10- composizione di controversie non risolte dagli OPTA
Il CPRA, invia in tempi utili al CPNA la documentazione relativa ai casi di controversia insorti che non hanno trovato positiva soluzione a livello territoriale per avvalersi degli orientamenti interpretativi del CPNA. Inoltre fornisce annualmente i dati su tutte le controversie insorte per consentire il monitoraggio nazionale previsto al punto 3.3 dell'Accordo Interconfederale Nazionale

6. Compiti degli OPTA
L'Accordo Interconfederale Nazionale prevede che gli OPTA svolgano i seguenti compiti:
Analisi e raccolta di dati
1) Analizzare il bacino di utenza con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti e, soprattutto, all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali dei vari comparti, richiedendo i dati agli enti preposti (Camere di Commercio, Inps, Inail, Usl, ecc.) e agli Osservatori istituiti dalla contrattazione di categoria.
2) Costituire l'Albo territoriale degli RLS territoriali e aziendali
(v. punto 5.4)
3) Effettuare il monitoraggio dei SPP interni ed esterni promossi dalle OO.AA; aggiornare, tramite le comunicazioni che pervengono agli RLS territoriali o provengono dagli RLS aziendali, l'Elenco dei Responsabili dei SPP ivi compresi quelli non promossi dalle OO.AA (riscontrando la conformità formale del contenuto della comunicazione), aggiornare l'elenco degli addetti ai servizi di pronto soccorso, emergenza e antincendio.
4) Aggiornare l'elenco dei medici competenti nominati e/o disponibili perché convenzionati con le
OO.AA.
5) Promuovere la prevenzione con azioni mirate per comparti produttivi.
Ciò significa, ad esempio, che gli OPTA, in collegamento con il CPRA, raccolgono, valutano, e diffondono informazioni dettagliate relative alle possibili soluzioni tecniche, organizzative e procedurali idonee ad eliminare o a ridurre i rischi a livello più basso possibile, anche collegandosi alle banche dati esistenti sulle bonifiche (USL, ISPESL, ecc.)
Questa base di dati (relativa ai 5 punti elencati) è di fondamentale importanza sia per la programmazione dell'insieme delle attività degli OPTA sia per l'esercizio delle attribuzioni degli RLS territoriali (i quali, ad esempio, potrebbero stilare i propri programmi di lavoro e di intervento sulla base di priorità scaturite da una analisi dei dati relativi alla frequenza, gravità e diffusione degli infortuni e delle malattie professionali dei comparti presenti nel territorio).
Per questo motivo è opportuno che gli OPTA programmino fin dall'inizio un sistema di archiviazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili presso l'OPTA (sia per i membri dell’OPTA che per l'RLS), individuando una persona responsabile della gestione di questa attività.
Per rendere omogenei gli archivi territoriali, per rendere meno oneroso l'impianto e la gestione degli stessi, un compito importante spetta ai CPRA e al CPNA che devono coordinarsi tra loro e attivarsi nei confronti degli Enti Bilaterali Regionali e dell'Ente Bilaterale Nazionale per individuare soluzioni (utilizzando linee di finanziamento regionali o comunitarie) convenienti in termini economici, organizzativi e tecnico-informatici.
L'OPTA come sede in cui si esplicano gli obblighi delle aziende nei confronti degli RLS
1) Per facilitare l'esercizio degli obblighi di informazione e consultazione degli RLS da parte delle imprese (obblighi del datore di lavoro - se del caso esercitati tramite il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione - e del medico competente), l'OPTA adotta gli schemi e le procedure eventualmente già definiti dagli accordi interconfederali regionali e rispetta le indicazioni fornite dal CPNA.
In questa fase di avvio le indicazioni del CPNA si limitano a quanto già detto sulla necessità di armonizzare in tempi rapidi gli schemi e le procedure di cui al punto 2.2.
Controversie
1) L'OPTA è istanza di riferimento per le controversie che insorgano tra aziende e RLS sull'applicazione delle materie regolate dall'accordo interconfederale nazionale.
Orientamento e promozione di iniziative formative
1) L'OPTA definisce i fabbisogni e gli obiettivi formativi dei vari soggetti che hanno compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinandosi con il CPRA, qualora quest' ultimo abbia già programmato interventi in materia.
2) Orienta e promuove iniziative formative nei confronti degli RLS, dei lavoratori ed eventualmente dei datori di lavoro, coordinandosi con il CPRA e con gli Osservatori di categoria
In particolare rispetto alla formazione degli RLS territoriali, gli OPTA si attivano inserendosi nella programmazione di tale specifica attività se già predisposta dal CPRA, tenendo conto delle indicazioni particolari eventualmente contenute negli accordi interconfederali regionali e tenendo conto dei contenuti definiti dal CPNA (v. quanto detto al punto 2.10). Si raccomanda di coinvolgere in ogni fase decisionale gli Osservatori di categoria.
3) Organizza e mette a disposizione delle aziende materiale informativo/formativo per i lavoratori, corsi o schemi di formazione per gruppi di lavoratori a rischio e per gli incaricati alle attività di pronto soccorso, antincendio ed emergenza, valutando ed adattando alle esigenze specifiche materiale eventualmente già prodotto e consigliato dal CPRA e dal CPNA
4) Possono predisporre programmi formativi anche per i datori di lavoro, tenendo conto delle indicazioni particolari eventualmente contenute negli accordi interconfederali regionali
Scambio di informazioni, valutazioni e indirizzi, direttamente o tramite i CPRA, con il CPNA in merito all'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza e in merito alle iniziative delle autorità pubbliche o di altre istituzioni
Gli OPTA hanno il diritto-dovere di chiedere e ricevere dal CPNA ogni informazione, valutazione e indirizzo utile alla promozione di iniziative a livello territoriale in materia di salute e sicurezza che riguardino:
- problemi riguardanti la normativa vigente e futura di interesse delle aziende e dei lavoratori,
- azioni nei confronti di enti e istituzioni pubbliche che abbiano compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, vigilanza, ricerca, attivazione di programmi di sostegno, anche economico, in materia di prevenzione, e di promozione della cultura della sicurezza.
A questo proposito il CPNA avvierà rapporti formali innanzitutto con l'Inail e con l'Ispesl e successivamente con gli altri soggetti dell'art. 24 del D.Lgs 626/94.

7. Natura e composizione del CPNA, dei CPRA e degli OPTA
Dalla illustrazione dei compiti dei CPRA e degli OPTA emerge con sufficiente chiarezza sia la "natura" di questi specifici organismi bilaterali costituiti tra le parti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs 626/94 e dall'Accordo Interconfederale Nazionale, sia - di conseguenza - le stesse "caratteristiche" dei membri che ne fanno o ne faranno parte.
In termini più espliciti il CPNA, i CPRA e gli OPTA sono sedi privilegiate per la sperimentazione concreta di nuove relazioni tra le Parti e di iniziative congiunte e permanenti su una materia - il miglioramento dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori - che può e deve diventare sempre più anche un'occasione importante di crescita e di efficienza di quel vasto tessuto di aziende artigiane che assicura al Paese un notevole apporto di ricchezza e di occupazione.
Questa convinzione sta alla base dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 3/9/96.
Se questo è vero, occorre che le parti, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, dimostrino tale convinzione operando, in primo luogo, una scelta "adeguata" nella nomina dei membri del CPNA, dei CPRA e degli OPTA.
Tali membri devono pertanto avere:
- una conoscenza approfondita del settore artigiano
- devono ricevere, anche formalmente, dalla Parte che rappresentano le deleghe necessarie per operare
- devono acquisire specifiche competenze in materia di prevenzione.
A quest' ultimo proposito, il CPNA, ha un compito prioritario da svolgere, ed è quello definito al secondo trattino del punto 3.3 dell'accordo interconfederale nazionale che prevede la promozione di attività formativa e di aggiornamento dei componenti degli OPTA.

8. Aspetti organizzativi e di funzionamento del CPNA, dei CPRA e degli OPTA
I compiti e le funzioni che le Parti hanno convenuto di affidare al CPNA, ai CPRA e agli OPTA sono così impegnativi nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore artigiano che, come si è detto, tramite gli OPTA, esse si fanno garanti per conto e in nome delle aziende e dei lavoratori dell'applicazione di aspetti rilevanti della nuova normativa anche rispetto ad eventuali controlli delle autorità di vigilanza.
A fronte di questi impegni ogni cura deve essere posta, in particolare al momento della costituzione del CPNA, dei CPRA e degli OPTA, per garantirne, fin dalla fase di avvio delle attività, le condizioni minime di funzionamento.
La trasparenza e la formale registrazione degli atti di questi organismi riveste un' importanza che non deve essere sottovalutata, anche per le ragioni dette sopra.
Ecco un elenco non esaustivo di questi atti:
- le nomine dei membri
- la definizione di un regolamento interno
- la calendarizzazione delle riunioni
- la redazione dei verbali di riunione
- l'elaborazione del piano di lavoro annuale
- l'organizzazione delle attività di segreteria tecnica
- la tenuta della contabilità
- la predisposizione di carta intestata e delle modalità per le comunicazioni formali all'interno (con il CPNA e il CPRA, con le OO.AA e le OO.SS) e con l'esterno (Istituzioni pubbliche)
- la ripartizione degli incarichi
- modalità per la tenuta e archiviazione di dati e documenti
- definizione e organizzazione degli spazi, degli strumenti e delle risorse da mettere a disposizione degli RLS territoriali nella sede degli OPTA
- ecc.

Le questioni elencate vanno pertanto tempestivamente affrontate e decise da parte del CPNA, dei CPRA e degli OPTA - coinvolgendo direttamente le Parti territoriali, regionali e anche nazionali, qualora le soluzioni finanziarie ed organizzative individuate dall'accordo nazionale e da quelli regionali non si dimostrassero idonee a dare sistematicità, certezza ed efficacia all'azione di questi nuovi organismi.