16 La responsabilità degli imputati ES., PR., PU., MO., SA. e CAF. per il delitto di cui all'art. 437 1° e 2° comma c.p., capo A dell'imputazione.
La Corte, richiamando anche in questa parte l'intera motivazione, deve sottolineare che:
-ha esaminato, esposto ed accertato la "posizione di garanzia" ricoperta da ciascun imputato, come contestata dettagliatamente in questo capo A (e richiamata negli altri capi), nel capitolo 13;
-ha esaminato, esposto ed accertato che la linea di ricottura e decapaggio APL 5 costituiva un "luogo ad elevato rischio incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione" (v. diversi capitoli, tra cui 5, 6, 9, 11);
-ha esaminato, esposto ed accertato che la stessa linea 5 era installata presso lo stabilimento di Torino "rientrante nell'ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi (v. capitolo 7);
-ha esaminato, esposto ed accertato la sussistenza delle violazioni alla normativa della sicurezza sul lavoro ed antincendio, come contestate (v. in dettaglio il capo), verificando il nesso di causalità tra tali omissioni, l'incendio e l'infortunio mortale accaduti il 6 dicembre 2007 (v. capitoli 5, 6, 10).
-ha esaminato, esposto ed accertato la necessità - derivante dalle norme di prevenzione antinfortunistica ed antincendio - di "collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro con riferimento alla linea di ricottura e decapaggio ... denominata APL 5 ... e, in particolare, di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi" (v., in particolare, capitolo 11);
- ha esaminato, esposto ed accertato come tale omissione, ai sensi del 2° comma dell'art. 40 c.p., abbia cagionato un incendio (v. capitoli 1 e 3 e, per la sussistenza del nesso di causalità materiale, capitoli 6 e 11), che a sua volta ha determinato la morte dei lavoratori S. Antonio, S. Roberto, L. Angelo, S. Bruno, M. Rocco, DE M. Giuseppe e R. Rosario (v. capitolo 2).

La Corte deve ancora qui richiamare interamente quanto esposto nel capitolo 11 (v.), sia nella parte in fatto - norme giuridiche e regole tecniche dalle quali derivava l'obbligo di collocare tale impianto anche nella zona di entrata della linea 5 - sia nella parte di inquadramento giuridico del reato, per il profilo dell'elemento oggettivo e ricordando, in particolare, i motivi che hanno indotto la Corte a ritenere che, nel caso di specie, ricorra anche l'ipotesi di cui al 2° comma dell'articolo 437 codice penale.

Si deve ora accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a tutti gli imputati, osservando che la contestazione elevata dalla Pubblica Accusa nei loro confronti è quella di avere "omesso, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze", di collocare, sulla linea 5 dello stabilimento di Torino, impianti ed apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro e, in particolare, di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi.

Nell'ipotesi omissiva - "mancata collocazione" - corrispondente al caso di specie, il delitto di cui all'art. 437 c.p. si configura come omissivo proprio, del quale rispondono solo i destinatari dell'obbligo giuridico presupposto: sappiamo, come abbiamo già sopra ricordato, che tutti gli imputati sono stati da questa Corte individuati come destinatari di tale obbligo, nella loro qualità di datori di lavoro e dirigenti (v. capitolo 13).
Il reato di cui all'art. 437 c.p., di pericolo presunto (direttamente dalla legge) è previsto nella sola forma dolosa: si tratta, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e la migliore dottrina, di dolo generico consistente nella volontà e nell'intenzione di violare il proprio obbligo giuridico, omettendo di collocare il o i dispositivi prescritti; il soggetto deve altresì essere consapevole della destinazione antinfortunistica del o dei dispositivi; consapevolezza che implica la pericolosità della condotta omissiva.
Insegna la Corte di Cassazione, nella già citata sentenza n. 10048/1993, non a caso ripresa ancora recentemente dalla Suprema Corte (v. tra le altre la già citata sentenza n. 20370/06): "A garanzia della pubblica incolumità il legislatore ha poi previsto l'obbligatoria realizzazione di impianti o apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. La mancata collocazione di essi da parte di coloro che vi sono tenuti o la loro rimozione da parte di chiunque sono puniti a titolo di delitto, a norma dell'art. 437 c.p.
Si tratta di un delitto di pericolo presunto, che si consuma con la semplice omissione degli impianti o con la loro rimozione, e indipendentemente dal danno che ne deriva in concreto. Se questo poi si verifica nella forma di disastro o anche di più semplice infortunio, ricorre l'ipotesi più grave di cui al comma 2.
Sia l'omissione che la rimozione devono esser tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità.
Questo è presunto dalla legge come conseguenza inevitabile del fatto che vengono a mancare provvidenze destinate a garantire la pubblica incolumità.
Non occorre che sia anche specificamente perseguito (dolo specifico).

Si comprende allora come anche la semplice consapevolezza e accettazione di fare a meno degli impianti o degli apparecchi o dei segnali necessari, quale che ne sia la ragione, integri pienamente il reato. Anche se è causata dalla intenzione di ridurre i costi dell'opera cui le attrezzature servono e magari nella speranza che non si verifichi disastro o infortunio, la condotta rimane illecita e punibile ... .
La volontà dell'omissione si desume dalla decisione di compiere i lavori anche indipendentemente dalla messa in efficienza delle apparecchiature e dalla provvista dello schiumogeno ...
Tutto ciò implica anche la consapevolezza e l'accettazione del pericolo insito nell'operare senza le misure prescritte e comunque indispensabili per prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Tanto basta per rispondere dell'ipotesi dolosa di cui all'art. 437 c.p.
Poiché il disastro e l'infortunio sul lavoro, benché non voluti, si sono verificati, gli imputati rispondono dell'ipotesi aggravata di reato prevista dal comma 2 dell'art. 437 c.p.".

La già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 6393/2005 ha affermato:
"L'elemento psicologico del delitto è costituito dalla coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, che abbiano una destinazione di prevenzione di disastri o infortuni, nonostante la consapevolezza di tale destinazione e, quindi, pur rappresentandosi il pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dell'incolumità delle persone".
La già citata sentenza n. 20370/06: "Correttamente i giudici di merito, richiamando la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ... hanno ribadito che sussiste il dolo quando volutamente si omette la condotta doverosa nella consapevolezza che si tratti di misura destinata a prevenire disastri o infortuni, con l'accettazione del pericolo per la pubblica incolumità e senza che rilevi l'intenzione di arrecare danno alle persone".
La sentenza n. 527/2000: "Tali conclusioni appaiono perfettamente conformi ai principi dettati da questa Corte, che ha costantemente ritenuto, sulla configurabilità del reato di cui all'art. 437 c.p., che: 'è sufficiente la coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, nonostante la consapevolezza del pericolo per l'incolumità delle persone" (sez. I, 20/11/1996, n. 11161)".

Fermo restando l'obbligo, in capo a tutti gli imputati, di collocare l'impianto automatico di rivelazione e di spegnimento anche nella zona di entrata della linea 5 (come accertato nel capitolo 11); fermo restando che tale "dispositivo" era certamente di natura "antincendio" e quindi "antinfortunistica"; richiamato quanto già dettagliatamente esposto, con riferimento all'elemento soggettivo di ciascun imputato, rispettivamente nel capitolo 14 per SA., CAF., MO., PR. e PU.; nel capitolo 15 per ES.; con particolare riguardo:
-al quadro complessivo di conoscenza in capo a ciascuno di loro accertato, soprattutto sul rischio incendio presente sulle linee di ricottura e di decapaggio, soprattutto nello stabilimento di Torino, soprattutto sulla linea 5 dello stabilimento di Torino;
-alla da loro manifestata - nei fatti, con la loro semplice inazione ovvero con la decisione di "nulla fare" - volontà di omettere di collocare - ovvero di far sì che venisse collocato - il doveroso e prescritto dispositivo antincendio;
la Corte ritiene, a questo punto, di doversi limitare a richiamare (senza pedissequamente ripetere; ovvero inutilmente riassumere) quanto esposto ed accertato nei citati capitoli 14 e 15: perché non pare possano esservi dubbi sul fatto che il quadro di conoscenza in capo a ciascun imputato sull'elevato rischio incendio presente in tutto lo stabilimento di Torino e soprattutto sulla linea 5, anche nella zona di entrata, unito alla completa omissione da parte loro (ovvero anche alla decisione di non fare "nulla") configuri proprio quella " ... coscienza e volontà di omettere le cautele prescritte, che abbiano una destinazione di prevenzione di disastri o infortuni, nonostante la consapevolezza di tale destinazione e, quindi, pur rappresentandosi il pericolo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dell'incolumità delle persone" che costituisce l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 437 c.p.

La Corte conclude quindi ritenendo la penale responsabilità, in capo a tutti gli imputati, anche per il delitto di cui all'art. 437, 1° e 2° comma c.p. (sub A).

I difensori (in particolare il difensore della persona giuridica THYSSEN KRUPP AST s.p.a.: vedremo come la responsabilità ex D.Lgs 231/01 possa, nel caso di specie, conseguire solo all'accertamento della responsabilità - penale - per il delitto di cui all'art. 589 c.p., v. infra) hanno affermato che, in una fattispecie - come quella di cui al presente processo - in cui si ravvisa anche il 2° comma dell'art. 437 c.p. (e cioè, in concreto, si sono verificati il disastro, l'infortunio, ovvero entrambi), tale ipotesi delittuosa, in forza dell'evento accaduto, "assorbirebbe" l'omicidio colposo, di cui all'art. 589 c.p. Parte della dottrina sostiene tale tesi, opinando come uno stesso evento (la morte) non possa essere valutato due volte ovvero che nel concetto astratto di incolumità pubblica sia compendiata anche l'integrità dei singoli soggetti.
Ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con chiare ed incisive motivazioni che questa Corte ritiene di dovere condividere, afferma autorevolmente - e costantemente, sin dagli anni 70 dello scorso secolo - il concorso tra il delitto aggravato (art. 437 2° comma c.p.) e il delitto di cui all'articolo 589 c.p. La già più volte citata sentenza n. 10048/1993 così afferma: " ... Il S ... .ha denunziato come erronea la contemporanea affermazione rispetto al fatto anche del reato previsto dall'art. 437 comma 2. Tale norma e quella di cui all'art. 589 c.p. rispetto allo stesso episodio sarebbero in concorso apparente, tanto più che il disastro cui si riferisce il primo reato e l'omicidio plurimo considerato dal secondo hanno lo stesso elemento soggettivo colposo. L'individuazione di due differenti reati nel medesimo fatto comporterebbe violazione della regola del ne bis in idem.
Ma l'obiezione non è fondata.
... Il fatto ascritto al S ... .ed ad altri imputati e la dolosa omissione di impianti diretti a prevenire disastri o infortuni sul lavoro da cui sono derivati - non voluti -il disastroso incendio e l'infortunio sul lavoro. La morte dei tredici operai è ulteriore effetto, pure non voluto, della stessa omissione.
Il danno alle persone non è compreso nella ipotesi tipica complessa di cui al comma 2 dell'art. 437 c.p., in quanto costituisce effetto soltanto eventuale - e non essenziale - del disastro o dell'infortunio causati dall'omissione delle cautele. Appunto perciò la morte della persona, sia pure in conseguenza della suddetta omissione delle misure, non viene assorbita da quella stessa ipotesi delittuosa ma costituisce reato autonomo.
A tali differenti eventi corrispondono i diversi reati di cui agli articoli 437 comma 2, 449 e 589 commi 2 e 3 in concorso formale.
Non è irrilevante al riguardo che l'omicidio colposo plurimo sia punibile con pena (fino a dodici anni di reclusione) più grave di quella dell'omissione aggravata di cautele (da tre a dieci anni).

La punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non costituisce duplice condanna dello stesso fatto (bis in idem).
... Le dette previsioni normative considerano distinte situazioni tipiche: la prima riguarda la dolosa omissione con conseguente disastro, l'altra la morte non voluta di una o più persone. Sono poi dirette a tutelare interessi differenti: le prime la pubblica incolumità, l'altra la vita della persona.
Poiché le disposizioni non regolano lo stesso fatto tipico e neppure la stessa materia (art. 15 c.p.) non sussiste un concorso (o conflitto) formale di norme.
Nessun sostegno alla tesi del ricorrente può peraltro trarsi dal fatto che il disastro cagionato e la morte degli operai derivino entrambi da colpa. Le più gravi conseguenze non volute del primo reato costituiscono circostanza aggravante, nella linea seguita dal codice anche per altre situazioni analoghe.
Ma l'involontarietà del più grave evento non modifica la struttura dolosa del reato ... .
La diversità dei beni giuridici garantiti dalle due disposizioni giustifica l'applicabilità all'omicidio colposo della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al comma 2 dell'art. 589 c.p., che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 c.p. ...
Al riguardo non è dubitabile che le norme da rispettare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono non soltanto quelle specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche, ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenirli: come l'omissione di impianti o di segnali destinati appunto a prevenire infortuni sul lavoro di cui all'art. 437 c.p.

Il fatto che tale omissione sia ascritta come reato autonomo non esclude che possa operare anche come circostanza aggravante del concorrente omicidio colposo. Invero essa offende interessi distinti e giuridicamente autonomi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona.
Perciò è prevista da due norme (artt. 437 e 589, comma 2 c.p.) che regolano situazioni diverse e puniscono violazioni differenti, anche quando sono realizzate con la medesima condotta - come nel caso in esame - quasi in concorso formale fra reato e circostanza aggravante di altro reato: in modo peraltro non dissimile dal più comune caso della contravvenzione per violazione di norme contro gli infortuni e di circostanza aggravante dell'omicidio o delle lesioni personali che ne conseguono".

Questa Corte ritiene convincente e condivisibile l'orientamento motivatamente espresso dalla Corte di Cassazione, escludendo quindi l'ipotesi di bis in idem come prospettata dai difensori.