Categoria: Cassazione civile
Visite: 11259

Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 4 novembre 2011, n. 22971 - Diritto alla riliquidazione dell'anzianità contributiva per esposizione ultradecennale all'amianto



 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 



sul ricorso 20931/2010 proposto da:

RO. GI. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO 1, presso lo studio dell'avvocato MARTELLINO GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANNINI MARCO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Omissis), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, RICCI MAURO, PREDEN SERGIO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 491/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 26/06/09, depositata il 24/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato Ricci Mauro difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI che nulla osserva.

FattoDiritto



1. con sentenza del 26.6 - 24.8.2009 la Corte d'Appello di Genova ha respinto l'impugnazione proposta da Ro. Gi. nei confronti dell'Inps avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell'anzianità contributiva per pretesa esposizione ultradecennale all'amianto, osservando che:

i motivi di appello erano gli stessi argomenti di critica alla CTU di primo grado espressi dal consulente di parte, ai quali il CTU aveva risposto puntualmente con supplemento di consulenza;

le medesime questioni erano state riproposte quali motivi di appello, ma così facendo in realtà non veniva mossa alcuna critica alla sentenza di primo grado, che, richiamando la CTU e le note di chiarimento, aveva già risposto alle doglianze svolte, per disattendere le quali era sufficiente richiamare le note del CTU, che a loro volta, non risultavano criticate da alcuno specifico motivo di gravame;

non sussistevano ragioni per il rinnovo della CTU, in assenza di rilievi tecnici o documentazione specifica tesa ad inficiare le inclusioni del consulente;

Ro. Gi. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, a cui l'Inps ha resistito con controricorso;

a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte del controricorrente, la causa è stata decisa in Camera di consiglio ex articolo 380 bis c.p.c.;

2. con l'unico motivo, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia disatteso i motivi di appello senza esaminare la fondatezza o meno delle argomentazioni del proprio consulente di parte e ripropone diffusamente tali ragioni di critica;

2.1 va osservato che la Corte territoriale ha sostanzialmente manifestato adesione alle conclusioni a cui era pervenuto il CTU e che erano state seguite anche dalla sentenza di prime cure; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il ricorrente per cassazione che lamenti un vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata è tenuto ad indicare quali sono i vizi e le contraddizioni nel ragionamento del giudice di merito che non consentono l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione e non puo' limitarsi a sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudice di merito, poichè il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale e di sostituire una propria valutazione a quella data dal giudice di merito, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte da quel giudice (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 27464/2006; 8718/2005; 12467/2003);

2.2 il ricorrente, invece, svolge una censura sulla congruità del giudizio espresso dalla Corte territoriale (di condivisione delle risultanze della CTU, in assenza di argomentazioni che non fossero state già valutate dall'ausiliario), che si risolve in un'inammissibile (in questa sede) richiesta di riesame delle risultanze probatorie;

3. il ricorso va quindi rigettato;

le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 30,00 (trenta), oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari ed accessori come per legge.