Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto ministeriale 7 novembre 2011


Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2011, n. 273

 



Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, in materia di formazione della gente di mare. 


 




IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 119 e seguenti del Regolamento al Codice della navigazione che disciplinano l'immatricolazione della gente di mare;

Visto il Titolo IV, Capo I, II e III del Regolamento al Codice della navigazione che disciplina l'immatricolazione ed i titoli del personale navigante;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2008, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, concernente l'istituzione di abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera nonché per il settore di macchina per unità con apparato motore principale fino a 750 KW.

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modiche ai decreti ministeriali sopra citati al fine di consentire l'accesso alla carriera direttiva degli iscritti alla gente di mare attraverso un congruo percorso formativo;

Visto l'articolo n. 123 del Codice della Navigazione, come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30;

 

 

Decreta:

 


Articolo 1
 




1. Al decreto ministeriale 30 novembre 2007, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8, comma 2, dopo la parola: "ovvero" la lettera a) è sostituta dalla seguente:

"a) essere in possesso dell'abilitazione di Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT nonché di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;";

b) all'art. 9, comma 2, dopo la parola: "ovvero" la lettera a) è sostituta dalla seguente:

"a) essere in possesso dell'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT nonché un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero di un titolo di studio conclusivo di un percorso di secondo ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato dal modulo di allineamento di cui all'allegato A;";

c) all'art. 17, comma 2, dopo la parola "ovvero", la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale di macchina a bordo di navi con apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW a livello operativo risultanti dal libretto di navigazione.".

 

Articolo 2


1. All'art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 settembre 2011 concernente l'istituzione di abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera nonché per il settore di macchina per unità con apparato motore principale fino a 750 KW, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione di Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 30 novembre 2007 conseguono l'abilitazione di Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT che effettuano viaggi costieri se in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere c) e d) dell'art. 5 del presente decreto nonché di 24 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale risultanti dal libretto di navigazione. I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole l'esame di cui alla Sezione A-II/3 risultano aver soddisfatto il requisito di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 5 del presente decreto.".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.