Cassazione Penale, 22 novembre 2011, n. 43100 - Configurabilità della condotta di mobbing


 

Nella specie non è giuridicamente configurabile il reato di cui all'art. 572 cod. pen. contestato.


Nella situazione in esame, relativa ai rapporti tra il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, e un dipendente comunale, che non sono certamente qualificabili in termini di lavoro subordinato, non ricorre un nesso di supremazia-soggezione che esponga il soggetto più debole a situazioni assimilabili a quelle familiari, come invece potrebbe dirsi nei rapporti tra il collaboratore domestico e le persone della famiglia presso la quale il primo presta attività lavorativa o in quelli intercorrenti tra il maestro d'arte e l'apprendista.


 

Fatto





1. Con sentenza in data 20 giugno 2008, la Corte di assise di Salerno condannava D. P., con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, in favore delle parti civili V. S., F. S. e L. M., con provvisionale in favore dei primi due, in quanto responsabile del reato di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., perché, quale Sindaco del Comune di Sicignano degli Alburni, maltrattava il dipendente comunale operatore ecologico D. S. sottoponendolo a una serie continua di arbitrarie vessazioni (mortificazioni in presenza di terzi, minacce di licenziamento, assillanti e ingiustificati controlli anche durante l'espletamento di incombenze fisiologiche, ingiustificati pedinamenti e appostamenti notturni), a seguito delle quali lo S. commetteva suicidio (in Sicignano degli Alburni, fino al 23 marzo 2002); assolveva il Vice-Sindaco V. C. e l'Assessore F. T. dal medesimo reato loro contestato in concorso con la formula «perché il fatto non costituisce reato».

Con la stessa sentenza, il Comune di Sicignano degli Alburni veniva dichiarato responsabile civile in ordine alle conseguenze del reato.

2. Proponevano appello l'imputato, il responsabile civile Comune di Sicignano degli Aburni e, in via incidentale, le parti civili L. M. e V. S..

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante ex art. 572, comma secondo, cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, confermando le statuizioni civili, salva la riduzione della provvisionale, in favore delle parti civili V. e F. S., ed inoltre dichiarava inammissibile l'appello proposto dalle parti civili L. M. e V. S. nei confronti di V. C. e F. T..

Rilevava il giudice di appello che sulla base di vari elementi di prova, tra cui alcune registrazioni di conversazioni effettuate dalla persona offesa all'insaputa degli astanti, testimonianze dei parenti del defunto, dei colleghi di lavoro e dei concittadini del piccolo Comune di Sicignano degli Alburni, evidenze documentali, messaggi di commiato lasciati dallo S. ai familiari prima di suicidarsi, doveva ritenersi provata la condotta di mobbing contestata al P., rientrante nel paradigma dell'art. 572 cod. pen., essendo irrilevante la finalità che muoveva l'imputato, in ipotesi da identificare in contrasti di natura politica, dovendosi peraltro escludere l'addebitabilità all'imputato del fatto suicidiario.
Con riferimento alla posizione del responsabile civile, il giudice di appello osservava che, pur non essendo stato il Comune condannato al risarcimento dei danni in solido con l'imputato, dato che nei suoi confronti la parte civile all'esito del dibattimento di primo grado non aveva formulato conclusioni, doveva ritenersi nondimeno corretta la statuizione di declaratoria di responsabilità civile derivante dal reato.


3. Ricorrono per cassazione il Comune di Sicignano degli Alburni, responsabile civile, e l'imputato D. P..

4. Con atto sottoscritto personalmente dal Sindaco pro tempore avv. A. A., il responsabile civile Comune di Sicignano degli Alburni deduce i seguenti motivi.

4.1 Assoluta mancanza di motivazione delle sentenze sia di primo sia di secondo grado sui fatti oggetto della imputazione e sulle relative prove.

4.2 Violazione dell'art. 83 cod. proc. pen., che non consente che sia citato quale responsabile civile un soggetto (come nella specie il Comune) cui sia attribuito un titolo diretto di responsabilità per i fatti denunciati, prevedendo tale norma solo la citazione quale responsabile civile solo del soggetto che debba rispondere civilmente del fatto dell'imputato.

4.3 Violazione degli 87 cod. proc. pen., per omessa o erronea indicazione degli elementi essenziali della domanda e perché erano stati raccolti elementi di prova prima della citazione del responsabile civile.

4.4 Violazione degli 83 cod. proc. pen., per omessa precisazione delle conclusioni della parte civile, comportante la decadenza e la improcedibilità dell'azione civile, tanto che lo stesso giudice di primo grado ha escluso la responsabilità del responsabile civile.

4.5 Insussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità civile del Comune, dato che la condotta del'imputato si è svolta solo in termini di occasionale collegamento con l'esercizio delle sue funzioni, e si è estrinsecata con scopi e modalità del tutti estranei ai fini istituzionali della pubblica amministrazione.

4.6 Violazione dell'art. 2048 cod. civ., che evoca una presunzione di culpa in vigilando, dato che il P. era Sindaco del Comune di Sicignano e quindi legale rappresentante dell'ente, ed aveva agito di propria iniziativa.
Violazione della medesima norma sotto il profilo della imprevedibilità della condotta dell'imputato, che agiva dolosamente per finalità proprie, con atti estranei all'esercizio delle pubbliche funzioni, e quindi al di fuori del rapporto di occasionante necessaria individuato dalla giurisprudenza per la imputabilità all'ente della condotta del dipendente.
In relazione alla mancanza del requisito della occasionante necessaria, violazione dell'art. 572 cod. pen., non potendosi far ricadere sul Comune la responsabilità di atti debordanti da fini istituzionali e imprevedibili ed eterogenei rispetto a questi.

5. Con motivo aggiunto, sempre personalmente sottoscritto dal Sindaco avv. A., si denuncia ulteriore profilo di violazione dell'art. 572 cod. pen., osservandosi che da vari elementi risultava che il P. era venuto a conoscenza del mutato equilibrio psichico dello S., tanto da potersi prospettare l'evento del suicidio.

Per altro verso si sostiene la inammissibilità del ricorso del P., che, ove fosse accolto, dovrebbe condurre a un annullamento con rinvio, precluso dalla prescrizione.

6. Con atto sottoscritto dai difensori avvocati S. S. e S. T., D. P. deduce i seguenti motivi.

6.1 Erronea applicazione dell'art. 572 cod. pen., posto che la ravvisata condotta di mobbing nell'ambito lavorativo rende configurabile il reato solo ove tra il datore di lavoro e il lavoratore si instauri un rapporto para-familiare, nella specie insussistente;
né lo S. aveva un rapporto di subordinazione gerarchica rispetto al Sindaco, essendo solo subordinato al Capo-servizio ing. D..

Inoltre non è stato provato né l'elemento della abitualità della condotta vessatoria né quello del dolo di sottoporre la vittima a una serie di sofferenze fisiche o morali.

6.2 Omessa risposta agli specifici motivi di appello, nuovamente puntualizzati analiticamente nel ricorso (attinenti alla esatta ricostruzione dei vari episodi posti a sostegno dell'accusa nonché alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato); motivi non considerati nella sentenza impugnata, che si è limitata a un generico rinvio per relationem a quella di primo grado, non considerando nemmeno la richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale finalizzata all'esame di vari testi.

7. Il difensore e procuratore speciale della parte civile V. S. ha depositato memoria, con la quale si chiede che, sia pure ai soli fini civilistici, venga affermata la responsabilità dell'imputato anche per la morte della persona offesa, come conseguenza dei maltrattamenti subiti.

Diritto





1. Osserva la Corte che il ricorso del responsabile civile è di per sé inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto di persona dal rappresentante legale (in quanto Sindaco pro tempore) del Comune di Sicignano degli Alburni e non per il tramite di difensore munito di procura speciale, come prescritto dall'art. 100 cod. proc. pen., nulla rilevando che il Sindaco ricorrente abbia la qualità di avvocato cassazionista.
Peraltro, detto ricorso deve ritenersi assorbito nell'esito relativo al ricorso dell'imputato, come qui di seguito precisato.

2. Il ricorso dell'imputato, nella parte in cui contesta l'affermazione di responsabilità civile derivante dal delitto di maltrattamenti, di cui è stata dichiarata la prescrizione, appare fondato.


Va infatti osservato che nella specie non è giuridicamente configurabile il reato di cui all'art. 572 cod. pen. contestato.

Perché ricorra tale reato, occorre un rapporto tra soggetto agente e soggetti passivi caratterizzato da un potere autoritativo esercitato, di fatto o di diritto, dal primo sui secondi, i quali, specularmente, versano in una condizione di soggezione; situazione tradizionalmente confinata nell'ambito familiare, specie in relazione alla posizione preminente del marito rispetto alla moglie o dei genitori rispetto ai figli (art. 391 cod. pen. del 1889), e successivamente estesa, dal vigente codice del 1930, a rapporti educativi, di istruzione, di cura, di vigilanza, di custodia o a quelli che si instaurano nell'ambito di un rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento ai rapporti di lavoro, occorre che il soggetto agente versi, appunto, in una posizione di supremazia, che si traduca nell'esercizio di un potere direttivo o disciplinare, tale da rendere specularmente ipotizzabile una soggezione, anche di natura meramente psicologica, del soggetto passivo, riconducibile a un rapporto di natura para-familiare (v. Sez. 6, n. 16164 del 07/04/2011, L.M.; Sez. 6, n. 685 del 22/09/2010, dep. 13/01/2011, C; Sez. 6, n. 32366 del 20/05/2009, Tomeo; Sez. 3. n. 27469 del 05/06/2008, DI Venti; Sez. 6, n. 10090 del 22/01/2001, Erba).

Al di fuori di queste particolari situazioni di fatto o di diritto, nell'ambito di rapporti di natura professionale o di lavoro non è configurabile il reato in esame, tanto che da tempo, per l'avvertita esigenza di dare una risposta penale a condotte persecutorie in tale ambito (cd. mobbing), sono state avviate iniziative legislative, non giunte però ancora a definizione.
Nella situazione in esame, relativa ai rapporti tra il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, e un dipendente comunale, che non sono certamente qualificabili in termini di lavoro subordinato, non ricorre un nesso di supremazia-soggezione che esponga il soggetto più debole a situazioni assimilabili a quelle familiari, come invece potrebbe dirsi nei rapporti tra il collaboratore domestico e le persone della famiglia presso la quale il primo presta attività lavorativa o in quelli intercorrenti tra il maestro d'arte e l'apprendista.

Peraltro, essendo ipotizzabili a carico dell'imputato fattispecie di reato (art. 622 cod. proc pen.), che, esclusa la configurabilità del reato di maltrattamenti, dovrà verificare se residuino condotte produttive di responsabilità civile.



P.Q.M.





Annulla la sentenza impugnata gli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.