Cassazione Civile, Sez. Lav., Ordinanza 25 novembre 2011, n. 25021 - Rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 13206-2010 proposto da:

ME. FR. (Omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRI NELLO giusta procura speciale per atto Notaio Gabriella de Bellis di Sessa Aurunca (CE) in data 29.6.09, n. rep. 19705, che viene allegata in atti;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4317/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 9.6.08, depositata il 15/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l'Avvocato Luigi Caliulo (per delega avv. Alessandro Riccio) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla osserva.

FattoDiritto



Me. Fr. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli con cui, riformando la statuizione di primo grado, era stata rigettata la domanda proposta nei confronti dell'Inps per la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto; la Corte rilevava che non vi era prova dell'esposizione all'amianto oltre la soglia di legge, che mancava la certificazione Inail e che neppure in ricorso era stato indicato il grado di concentrazione della sostanza nociva, per cui non era possibile il ricorso ai poteri ufficiosi di accertamento; era fondata anche l'ulteriore censura dell'Inps avverso la sentenza di primo grado per cui il periodo di lavoro da rivalutare era solo quello di esposizione oltre la soglia e non l'intero periodo soggetto ad assicurazione Inail;

Avverso detta sentenza il soccombente ricorre con due motivi;

Con il primo censura la sentenza per violazione degli articoli 434 e 112 cod. proc. civ. per non avere la Corte risposto alla eccezione tempestivamente sollevata di inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei motivi, e con il secondo si lamenta difetto di motivazione per avere affermato che la prova della esposizione qualificata poteva essere data solo con la certificazione Inail;

L'Inps resiste con controricorso;

Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;

Letta la memoria adesiva dell'Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Infatti, quanto al primo motivo, la Corte decidendo sull'appello, l'ha implicitamente ritenuto ammissibile, d'altra parte il ricorrente si limita a riportare la giurisprudenza di questa Corte sulla specificità dei motivi di appello, ma non chiarisce poi le ragioni per cui quella impugnazione non sarebbe specifica, posto che non vi è alcun riferimento al tenore di quell'atto;

Quanto al secondo motivo, manca in primo luogo il momento di sintesi prescritto per la censura di difetto di motivazione; in ogni caso non è vero che la Corte abbia ritenuto necessaria come unico elemento di prova la certificazione Inail, in quanto ha preliminarmente affermato che non vi era la prova del superamento della soglia di legge per il diritto al beneficio;

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese ex articolo 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003, non applicabili ratione temporis.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.