Cassazione Penale, Sez. 4, 24 novembre 2011, n. 43643 - Omissione di un datore di lavoro di idonee protezioni per il posto di manovra di un carro ponte e cedimento del carico


Responsabilità di un datore di lavoro per infortunio ad un lavoratore: quest'ultimo sollevava, all'altezza di circa un metro, mediante un carro ponte che comandava con un dispositivo a pulsanti, un pacco di lamiere del peso di circa 22 quintali, quando veniva colpito al piede destro dal carico che si era improvvisamente abbassato. All'imputato è stato mosso l'addebito di non aver munito il posto di manovra dell'apparato di sollevamento di protezioni idonee a consentire le operazioni e la sosta in condizioni di sicurezza.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Mar - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

1) DA. GE. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 12656/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/04/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;

Udito il difensore Avv. Pennelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in subordine, l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

 

FattoDiritto



1. Il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Da. Ge. in ordine al reato di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, in danno del dipendente Ca. Sa.. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli.

Il fatto è stato ricostruito dai giudici di merito nei seguenti termini. Il lavoratore sollevava all'altezza di circa un metro, mediante un carro ponte che comandava con un dispositivo a pulsanti, un pacco di lamiere del peso di circa 22 quintali, quando veniva colpito al piede destro dal carico che si era improvvisamente abbassato. All'imputato, nella veste di datore di lavoro, è stato mosso l'addebito di non aver munito il posto di manovra dell'apparato di sollevamento di protezioni idonee a consentire le operazioni e la sosta in condizioni di sicurezza.



2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo due motivi.

2.1 Con il primo motivo si espone che l'area di carico era puntualmente delimitata dalla segnaletica verticale e che, conseguentemente, c'era la possibilità di mettersi a distanza di protezione. Tale segnaletica dava luogo ad una protezione sufficiente, tanto più che la caduta del carico non è stata determinata da cedimento dell'imbragatura ma da un erroneo comando del lavoratore, dovuto ad un attimo di fatale distrazione. Nel corso di quella lavorazione, considerando che non si era in una fase dinamica, l'operatore aveva l'obbligo di tenersi al di là delle strisce che delimitavano la zona di lavoro e di attendere il sopraggiungere del camion sul quale il carico avrebbe dovuto essere disposto. Si è dunque in presenza di un comportamento abnorme del dipendente che ha dato luogo all'interruzione del nesso causale; ciò tanto più che il Ca. disponeva di esperienza e di adeguata formazione ed ha agito di propria iniziativa in un modo non appropriato, consistito nell'intempestivo sollevamento del carico.

2.2 Il secondo motivo di ricorso attiene al diniego dell'attenuante del risarcimento del danno. Al riguardo la Corte d'appello è incorsa in un vero e proprio travisamento del fatto. Nel caso in esame si è in presenza del pagamento da parte dell'imputato degli importi dovuti al lavoratore pure nel periodo in cui la prestazione lavorativa non ha avuto luogo, cui vanno aggiunte le somme versate dall'Inail nonchè altro assegno versato dal ricorrente prima della celebrazione del giudizio. A fronte di tali plurime erogazioni, la corte di merito ha negato l'attenuante traendo argomento esclusivamente dal fatto che non risulta come si sia chiusa la vicenda lavorativa e che non è quantificabile la somma ricevuta complessivamente dal lavoratore.

3. Rileva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del reato. L'illecito risale al (Omissis). Il termine prescrizione di sette anni e sei mesi, considerando 118 giorni di sospensioni del processo rilevanti al fine che qui interessa, è decorso nel marzo 2011.

Nè, d'altra parte, alle luce di quanto esposto nelle pronunzie di merito, vi sono le condizioni per una pronunzia liberatoria nel merito ex articolo 129 c.p.p..

La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.