Categoria: Prassi amministrativa
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Autorità Portuale di Venezia

Ordinanza n. 295 del 30 gennaio 2009

DISCIPLINA RELATIVA ALLA SICUREZZA DURANTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI PORTUALI


IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.M. dell'1 luglio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;
VISTO l'art. 16 della citata Legge 84/94, così come modificato dalla Legge 30 giugno 2000, n. 186, che attribuisce alle Autorità Portuali la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
VISTO il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81, recante l'attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
VISTO il Decreto Ministeriale 16/12/2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GU n. 43 del 22 febbraio 2005 che recepisce la direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse» che rende obbligatorie le norme del "Blu Code" adottato dall'IMO nel 1998;
VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti 9 ottobre 2006, n. 1036, recante le procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
VISTO il Decreto Dirigenziale 31 ottobre 2007, n. 1077, recante l'aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi allegate al Decreto del Ministro della Marina Mercantile 22 luglio 1991 e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco di prodotti medesimi;
VISTE le Ordinanze n.73 e 74 del 14 giugno 1999, concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio di impresa portuale ai sensi dell'art. 16, primo comma, della Legge 84/94;
VISTA l'Ordinanza n. 95 del 24 dicembre 1999, concernente l'autorizzazione all'esercizio diretto di operazioni portuali da parte del vettore marittimo o impresa di navigazione o del noleggiatore (navi in autoproduzione);
VISTA l'ordinanza n. 86 del 7 ottobre 1999 concernente l'istituzione del Comitato di Igiene e Sicurezza del Lavoro di cui all'art. 7 del D.Lgs 272/99;
VISTO il Protocollo di intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro nel porto di Venezia, sottoscritto in data 22 febbraio 2008, con il quale al punto 7) viene sottolineato l'impegno a garantire l'interazione "nave/banchina" anche in un'ottica di sensibilizzazione delle imprese autorizzate a conseguire l'implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità, di Gestione Ambientale e di Gestione della Sicurezza con relative certificazioni;
SENTITI i Consulenti Chimici di Porto per tramite della Capitaneria di Porto di Venezia;
ACQUISITO il parere del Comitato Igiene e Sicurezza nel corso della riunione del 05/06/2008;
ACQUISITO il parere della Capitaneria di Porto di Venezia con nota del 17/01/2009 (prot. 1523/08.02.21/Tec., prot. APV n. 623/2009 del 19/01/2009);

ORDINA

Art. 1. - Comunicazione operazioni e/o servizi portuali.
Il datore di lavoro, inteso come il titolare dell'impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni portuali ex art. 16 della Legge n. 84/1994, ha l'obbligo di comunicare giornalmente, (entro le ore 09:00), all'Autorità Portuale di Venezia - Direzione Tecnica - Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo (via e-mail, fax o altro strumento informatico), i dati richiesti in allegato I alla presente ordinanza, relativi alle operazioni e/o servizi portuali in corso / previsti e alla presenza di ogni nave ormeggiata presso gli accosti assegnatigli.
Tali dati sono da intendersi riferiti a tutte le tipologie merceologiche.
Gli obblighi di cui sopra possono essere assolti inserendo i dati nel sistema "Logls".
L'Autorità Portuale potrà disporre controlli in relazione alle comunicazioni ricevute.

Art. 2. -Informazione/formazione a seguito del coordinamento preliminare all'operazione e/o servizio portuale.
Il datore di lavoro di cui al precedente art. 1, indipendentemente dalla tipologia merceologica, ha l'obbligo di informare/formare, prima dell'avvio al lavoro, gli operatori incaricati dell'esecuzione di ogni singola operazione e/o servizio portuale (compresi i lavoratori forniti dall'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 della sopra citata Legge n. 84/'94), in merito a:
1) procedure previste nel Documento di Sicurezza, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 272/'99;
2) prescrizioni contenute nell'autorizzazione/nulla osta rilasciati dall'Autorità Marittima, relativamente alle merci pericolose, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 272/'99 e/o ai sensi dell'art. 9 delle disposizioni amministrative approvate con il D. D. n. 1077/2007 citato nelle premesse;
3) azioni di coordinamento e misure previste nel documento previsto dall'art. 26, c. Ili, del D. Lgs. n. 81/2008 (DUVRI).
Copia delle procedure di cui sopra dovrà essere tenuta sul luogo ove sono in svolgimento le operazioni e/o servizi portuali, a disposizione degli operatori per pronta consultazione e degli Enti di controllo per eventuali verifiche.

Art. 3. - Precauzioni per i lavoratori nelle operazioni e/o servizi che riguardano merci alla rinfusa.
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori delle imprese ex artt. 16, 17 e 18 della Legge n. 84/'94, il datore di lavoro di cui al precedente art. 1. è vincolato, qualora le operazioni e/o servizi portuali abbiano ad oggetto carichi solidi alla rinfusa suscettibili di emettere gas, vapori tossici e/o infiammabili e/o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente e ferme le ulteriori e diverse prescrizioni previste in materia dalla normativa vigente, a:
1) misurare, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 4., prima dell'inizio delle operazioni di sbarco o trasbordo di merci solide alla rinfusa suscettibili di emettere gas, vapori tossici e/o infiammabili e/o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno negli spazi ove si trovano stivate, la concentrazione dei gas e dei vapori rilasciati da ciascun carico e dell'ossigeno presente nei luoghi di lavoro (stiva, altro);
2) attuare le azioni di coordinamento per l'accesso, dei lavoratori di cui sopra, in spazi confinati a bordo nave, così come previsto al precedente art. 2.

Art. 4. - Misurazione della concentrazione dei gas e dei vapori rilasciati da merci solide alla rinfusa e dell'ossigeno presente nei luoghi di lavoro.
La misurazione relativa alle concentrazioni dei gas, dei vapori e dell'ossigeno è effettuata dal datore di lavoro di cui al precedente art. 1., tramite un consulente chimico del porto, come previsto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 272/1999, a seconda della tipologia del carico.
A seguito del sopralluogo, il consulente chimico di porto rilascia uno o più certificati con l'esito delle analisi chimiche svolte e le relative misure prescritte da adottarsi anche a seguito della riapertura delle stive.
Le successive misurazioni, a seguito della riapertura delle stive, potranno essere effettuate da personale competente dell'impresa di cui a precedente art. 1. debitamente formato.
Il datore di lavoro, prima di consentire l'accesso dei lavoratori nelle stive delle navi in cui sono stoccate merci suscettibili di emettere gas tossici e/o infiammabili e/o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, deve adempiere ai seguenti obblighi:
1) permettere l'accesso ai lavoratori, in accordo con il Comando Nave, sulla base delle analisi eseguite e delle certificazioni ottenute, soltanto in caso di assenza di pericolo, o dopo aver preso le opportune misure previste dal documento di sicurezza di cui all'art. 4 e dalle precauzioni contenute negli artt. 12 e 25 del D. Lgs. 272/'99 eventualmente integrate dalle misure prescritte dal consulente chimico di porto;
2) tenere a disposizione degli Enti di controllo, per almeno sei mesi, la certificazione rilasciata dal consulente chimico di porto e un'apposita relazione in merito alle misure di sicurezza adottate nel caso di presenza di gas tossici o infiammabili o di carenza di ossigeno nell'ambiente.
In ogni caso, il datore di lavoro dovrà farsi rilasciare dal Comandante della nave debita dichiarazione in merito all'avvenuta aerazione delle stive per almeno due ore antecedenti l'inizio delle operazioni portuali.

Art. 5. - Attività svolte in aree di imprese ex art.18. Legge n. 84/'94, non commissionate dall'impresa concessionaria.
Qualsiasi datore di lavoro che ordina attività in aree oggetto di concessione, ex art. 18 della Legge n. 84/'94, ha l'obbligo di darne comunicazione al datore di lavoro concessionario, coordinandosi con questo.
Il datore di lavoro che ha ordinato le attività ha l'esclusiva responsabilità dell'organizzazione e gestione delle attività svolte.
Restano in capo al datore di lavoro concessionario gli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
Il datore di lavoro concessionario provvede alla comunicazione di cui all'art. 1.

Art. 6. - Sanzioni.
I contravventori delle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174, II c. del Codice della Navigazione.

Art. 7. - Entrata in vigore.
La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Venezia, 30 gennaio 2009

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo COSTA


ALLEGATI C. S.



Autorità Portuale di Venezia
ALLEGATO I
Comunicazione operazioni/servizi portuali in corso/previsti
(art. 1. dell'Ordinanza APV n. 295 del 30.01.09)

Nome Terminal:                                                                                                                                                                                           Compilatore:                                                                                                  Data:   /   /

Operazione / Servizio portuale Merce Quantità (ton. / pezzi) Magazzino Piazzale Nome Nave Data arrivo Data prevista partenza Banchina Posto Mezzi utilizzati Imprese impiegate Turni di lavoro del giorno Note


Nello spazio note specificare se l'operazione e/o servizio portuale continuano dal/i giorno/i precedente/i o se sia a finire per il corrente giorno.