PROTOCOLLO DI INTESA SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO TRA CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE
DELLA MATERIA (CNISM) E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA



Art. 1. Generalità
1. Il presente Protocollo regolamenta i rapporti reciproci tra l'Università degli Studi di Pisa, di seguito denominata Università, e il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia, di seguito denominato CNISM, ai fini specifici ed esclusivi della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, così come regolamentate dal D.Lgs 626/94 e s.m.i., dal D.M. 363/98, D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dalla normativa dettata comunque a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2. Il presente Protocollo è parte integrante degli Atti che regolamentano i rapporti tra l'Università e il CNISM, indipendentemente dalla data della loro stesura e sottoscrizione.
3. L'esecuzione del presente Protocollo è affidata, per quanto riguarda l'Università al Direttore del Dipartimento ospitante l'Unità di Ricerca del CNISM, e per quanto riguarda il Consorzio al Coordinatore dell'Unità di Ricerca.

Art. 2. Definizioni
1. Per la definizione dei termini: lavoratore, datore di lavoro, dirigente preposto, servizio di prevenzione e protezione, servizio di radioprotezione, esperto qualificato, medico autorizzato, medico competente, sorveglianza sanitaria/medica, sorveglianza fisica, prevenzione, agente chimico, fisico o biologico, unità produttiva, responsabile dell'unità produttiva, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche, nel D.Lgs. 230/95 e s.m.i.. nonché nel D.M. n. 363/98 e nell'eventuale regolamento dell'Università per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 (nel seguito definite normative vigenti).

Art. 3. Adempimenti di carattere generale
1. II CNISM individua nel Presidente il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dalle normative vigenti e, per i compiti delegabili, nel Coordinatore dell'Unità di Ricerca. L'Università individua il datore di lavoro nel Direttore Amministrativo e, per i compiti delegabili, il Direttore del Dipartimento ospitante l'Unità di Ricerca.
2. I datori di lavoro dell'Università e del CNISM, anche tramite i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e radioprotezione si scambiano reciproche informazioni circa le attività oggetto del presente protocollo.
3. Il Coordinatore dell'Unità di Ricerca comunica in occasione di variazioni e almeno annualmente al Direttore del Dipartimento ospitante l'elenco del personale CNISM e del personale universitario associato.
4. I servizi di prevenzione e protezione e radioprotezione dell'Università e del CNISM, i Medici Competenti/Autorizzati, gli esperti qualificati e tutti gli altri soggetti previsti dalle normative vigenti eventualmente necessari, in relazione all'esercizio delle rispettive attività, sono tenuti alla massima collaborazione finalizzata alla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie.
5. I due datori di lavoro dell'Università e del CNISM provvedono all'applicazione delle normative vigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e secondo i limiti di intervento stabiliti nei successivi artt. 4 e 5.
6. Gli esecutori del presente protocollo di cui all'art. 1 comma 3, anche attraverso i responsabili delle attività, vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e di quanto indicato nel presente accordo. Sono inoltre tenuti a collaborare e a sorvegliare sull'attuazione delle iniziative per il coordinamento della sicurezza richiesto dall'art. 7 del d.lgs 626/94 e s.m.i.
7. In analogia a quanto previsto dal D.M. n. 363/98 per le Università, i Responsabili dei Laboratori del CNISM che operano presso l'Università (anche se non dipendenti del CNISM) vengono assimilati ai Responsabili di Attività di Ricerca in Laboratorio ed ai Responsabili di Attività di Didattica in Laboratorio dell'Università e si coordinano, unitamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione CNISM, con il Responsabile della struttura universitaria interessata.
8. I Responsabili di Attività di Ricerca in Laboratorio ed i Responsabili di Attività di Didattica in Laboratorio, così come definiti dal D.M. n. 363/98, garantiscono la propria collaborazione nel fornire ai rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione e di Radioprotezione le informazioni necessarie ai fini della valutazione dei rischi.
9. I lavoratori dipendenti del CNISM che operano presso l'Università si atterranno alle norme dell'Università in materia di prevenzione e protezione.
10. In caso di infortunio o incidente del personale durante lo svolgimento delle attività della presente convenzione, la parte ospitante deve segnalare l'evento nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente all'INAIL e alla controparte.

Art. 4. Luoghi di lavoro
1. Nei locali dell'Università ad esso assegnati, il CNISM svolge le sue attività, anche con mezzi, strumentazione e personale proprio.
2. I luoghi di lavoro di pertinenza CNISM sono individuati tramite un accordo tra la locale Unità di Ricerca CNISM ed il Responsabile della struttura universitaria interessata.
3. All'interno dei luoghi di lavoro di propria pertinenza. CNISM è responsabile dell'utilizzo in sicurezza delle attrezzature secondo quanto stabilito dal successivo art. 5.
4. Si dà atto che al momento non sono assegnati specifici spazi all'interno delle strutture universitarie ospitanti.
5. Qualora in futuro si pervenisse ad un'assegnazione effettiva ed esclusiva di spazi da parte dell'Università al CNISM, all'interno delle unità produttive universitarie, i luoghi di lavoro di rispettiva pertinenza saranno dettagliati in piantine planimetriche, nelle quali le attribuzioni e le conseguenti destinazioni d'uso potranno prescindere dalle effettive proprietà immobiliari registrate dal punto di vista catastale (nel senso che l'attribuzione di ogni luogo di lavoro farà esclusivo riferimento alle effettive attività esercitate da ogni datore di lavoro, alla proprietà delle attrezzature e al personale che esercita tali attività, indipendentemente dalla reale proprietà).
6. Le piantine planimetriche di cui al comma precedente, opportunamente controfirmate dai Legali rappresentanti dei due Enti, costituiranno in tal caso parte integrante della presente convenzione; eventuali modifiche ed integrazioni successive, opportunamente controfirmate, potranno essere inserite in qualsiasi momento e produrranno effetti dalla data della loro sottoscrizione.

Art. 5. Attrezzature e strumentazioni
1. CNISM ed Università sono responsabili delle proprie attrezzature e strumentazioni; ciascuno deve provvedere, per quanto di proprietà, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai controlli di qualità se necessari, alla verifica della rispondenza alla normativa tecnica, alla verifica delle certificazioni ed omologazioni obbligatorie, e comunque agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro applicabili alla strumentazione stessa.
2. Gli obblighi relativi ai Dispositivi di Protezione individuale, in relazione a rischi derivanti dalle attività svolte all'interno dei laboratori di pertinenza CNISM, sono di competenza del Responsabile di Laboratorio CNISM per quanto attiene 1"individuazione, la scelta, l'informazione e la formazione degli utilizzatori, nonché la vigilanza, mentre per quanto attiene l'acquisto sono di competenza dell'Ente proprietario della strumentazione o dell'impianto, se beni durevoli, sono di competenza del finanziatore della ricerca, se oggetti monouso o a durata limitata.
3. Il CNISM per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, relativi ai propri macchinari o impianti presso l'Università di Pisa, qualora si renda necessario l'utilizzo d'imprese edili, elettricisti o altre competenze tecniche, potrà avvalersi degli Uffici Tecnici dell'Università (interni o esterni), tramite pagamento forfetario o in altro modo da concordarsi fra le parti.
4. Per le apparecchiature di rispettiva proprietà collocate presso l'altro contraente, CNISM e l'Università si forniscono reciprocamente, in base al comma 8 dell’art. 2, le informazioni necessarie per l'uso in sicurezza da parte del personale anche in riferimento ad altre apparecchiature e ai locali di lavoro nei quali la strumentazione è installata.

Art. 6. Interventi ordinari e straordinari di prevenzione e protezione
1. L'Università e il CNISM, provvedono in proprio agli interventi ordinari e straordinari di prevenzione e protezione ai sensi delle normative vigenti per immobili, impianti e attrezzature di proprietà, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e secondo i limiti d'intervento stabiliti nei precedenti artt. 3 e 4.
2. L'altra parte dovrà essere tempestivamente informata dell'esecuzione di tali interventi quando questi vengano svolti in tutto o in parte nei luoghi di lavoro di pertinenza della controparte, e comunque quando si possano produrre in seguito ad essi situazioni di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori (esposizione a rumore o a sostanze nocive, presenza di apparecchiature elettriche, rischio di cadute ecc.)

Art. 7. Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza
1. Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico dell'Università per quanto concerne le strutture.
2. CNISM garantisce la sicurezza antincendio delle proprie attrezzature e si attiene alle disposizioni in materia antincendio ed evacuazione messe a punto dall'Università.
3. I dipendenti CNISM sono assimilati ai dipendenti dell'Università per quanto riguarda gli interventi di emergenza (antincendio, pronto soccorso ecc.).

Art. 8. Obblighi per l'informazione e la formazione del personale lavoratore
1. Gli adempimenti inerenti l'informazione dei lavoratori di cui all'art. 21 del D.Lgs. 626/94 sono rispettivamente di competenza del Coordinatore dell'Unità di Ricerca CNISM per i laboratori di pertinenza CNISM e dei Responsabili di Attività di Ricerca in Laboratorio ed i Responsabili di Attività di Didattica in Laboratorio per i laboratori di pertinenza dell'Università di Pisa, i quali si coordinano con i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione.
2. Gli adempimenti inerenti la formazione dei lavoratori di cui all'art. 22 comma 1-2-3 del D.Lgs. 626/94 e Art. 61 comma e del D.Lgs. 230/95 sono di competenza dei rispettivi datori di lavoro, i quali si avvalgono dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni e degli esperti qualificati
3. L'applicazione degli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 del D.Lgs. n. 626/94 in materia di formazione dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e prevenzione incendi è a carico dell'Università di Pisa.

Art. 9. Sorveglianza sanitaria/medica, sorveglianza fisica e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e radioattivi
1. La sorveglianza sanitaria del personale CNISM sarà assicurata tramite i servizi dell'Università che addebiteranno allo stesso CNISM le spese relative.
2. Per quanto attiene alle attività con rischio da radiazioni ionizzanti l'Università assicura, tramite il proprio Esperto Qualificato la sorveglianza e la classificazione delle aree, macchine e sorgenti radiogene, in accordo a quanto previsto dal DLgs 230/95 e s.m.i.; resta a carico del CNISM la sorveglianza medica del proprio personale.
3. Per il personale impegnato contemporaneamente in attività proprie dei lavoratori esposti nell'Università e nel CNISM, sarà cura dei due Enti concordare le eventuali limitazioni da osservare per garantire il rispetto dei principi generali e dei limiti di dose previsti dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.
4. Ai medici competenti e/o autorizzati dovrà essere trasmessa copia della valutazione del rischio in modo che essi possano formulare un corretto protocollo sanitario e l'elenco dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria con indicato le mansioni e i principali rischi ai quali gli stessi dipendenti sono esposti; tale comunicazione sarà effettuata in relazione a cambi di mansione e/o inserimento di nuovo personale
5. Lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossico/nocivi e/o radioattivi sarà assicurato dai servizi dell'Università.

Art. 10. Personale
1. Il personale di ciascun Ente è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione e radioprotezione in vigore presso la parte ospitante, ivi comprese le disposizioni in materia di prevenzione incendio, emergenza e primo soccorso.

Art. 11 Ulteriori disposizioni
1. Eventuali ulteriori disposizioni per la tutela della salute e sicurezza del personale coinvolto, anche a parziale modifica di quando indicato nel presente accordo, potranno essere concordate tra le parti, previo accordo formale tra i due datori di lavoro.

Art. 12. Durata
Il presente accordo ha la durata di 5 anni come la Convenzione di cui costituisce parte integrante.

Data 17 ottobre 2007


Fonte: unipi.it