Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 dicembre 2011, n. 25978 - Ictus e stress lavorativo: collegamento causale





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso proposto da:

TE. MI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato PIRANI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GORDINI CINZIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA, che lo rappresentano e difendono giusta procura notarile in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 345/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/11/2006 R.G.N. 215/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l'Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



Con ricorso notificato il 26 aprile 2007 (il giorno precedente era festivo), Te.Mi. chiede, con quattro motivi, la cassazione della sentenza depositata il 10 novembre 2006 e notificata il 24 febbraio 2007, con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua domanda di accertamento che l'infortunio occorsogli il (Omissis) (ictus cerebrale con emiplegia sinistra) era avvenuto in occasione di lavoro, con la conseguente condanna dell'INAIL a pagargli la rendita commisurata alla perdita totale e permanente della capacità di lavoro.

Resiste alle domande l'INAIL con rituale controricorso, depositando altresì una memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

Diritto



1 - Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 2087, 2103 e 2104 c.c., per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato se lo stress lavorativo dovuto all'illecito continuativo contegno tenuto nel corso dell'intero rapporto di lavoro dal legale rappresentante della società datrice di lavoro potesse esser posto in collegamento causale con l'emorragia celebrale subita, ed essersi viceversa limitata a valutare se tale comportamento realizzasse o meno un vero e proprio fenomeno di mobbing.

2 - Col secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione, per avere la Corte ignorato sia le dichiarazioni testimoniali (il ricorrente ne riproduce alcuni brani) e i documenti dai quali emergerebbe la situazione di stress lavorativo del Te. originato dall'abuso del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro sia l'affermazione del C.T.U., secondo cui è possibile che le condizioni di stress lavorativo provochino un ictus cerebrale.

3 - Col terzo motivo, la difesa del Te. denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in ragione del fatto che i giudici di merito avrebbero trascurato di considerare che il solo fatto del rientro, dopo un sereno periodo di ferie, nell'ambiente di lavoro divenuto fonte di ansia e di sofferenza, possa aver determinato uno stress emotivo improvviso decisivo nella causazione dell'ictus.

4 - Con l'ultimo motivo, viene denunciata la violazione dell'articolo 2087 c.c., per non avere la Corte ritenuto quella indicata nel motivo precedente causa violenta di origine lavorativa.

I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.

Essi investono sostanzialmente la motivazione della sentenza, che non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, anche in ragione del fatto che queste sarebbero state utilizzate unicamente per escludere la ricorrenza di una fattispecie di mobbing anzichè per verificare la storia di vessazioni cui era stato vittima il Te. nel corso del rapporto di lavoro, determinante la situazione di stress sfociato nell'episodio del (Omissis).

In realtà nella sentenza impugnata, nonostante la dotta dissertazione sulla nozione di mobbing (per la verità sociologica e non giuridica in sè, in ragione del fatto che i comportamenti che ad essa vengano ricondotti sono giuridicamente valutabili unicamente alla stregua dell'articolo 2087 c.c. e non in quanto riconducigli ad una pretesa fattispecie legale di mobbing) e magari anche attraverso il filtro di tale nozione, è stato accertato che il complesso di comportamenti del datore di lavoro denunciati o sono risultati insussistenti oppure rappresentano episodi non ricorrenti con continuità e alternati con episodi di apprezzamento, ritenuti pertanto di limitato significato sul piano considerato. Da ciò la conclusione nel senso dell'inesistenza di una situazione per il Te. stressante da essi derivante.

Questa valutazione di merito è stata condotta dai giudici nell'esercizio dei poteri loro riservati, in particolare quanto all'individuazione delle fonti del proprio convincimento, da raggiungere attraverso la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all'interno di un quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti fratture sul piano logico, nel suo interno tessuto ricostruttivo della vicenda (cfr, per tutte, Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802 e, piu' recentemente, ex ceteris, Cass., nn. 27162/09, 26825/09 e 15604/07).

Su tali scelte valutative il controllo di legittimità è limitato al profilo della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica delle argomentazioni svolte, sulla base del materiale probatorio acquisito.

Su tale piano, non appare peraltro sufficiente a contrastare le valutazioni del giudice di merito il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo e invocati dal ricorrente siano in contrasto con alcuni accertamenti e valutazioni del giudice o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti.

Ogni giudizio implica infatti l'analisi di una più o meno ampia mole di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra di loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, compete al giudice nei due gradi di merito in cui si articola la giurisdizione.

Occorre quindi che i "fatti" della controversia dedotti per invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante o determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ancora, in maniera priva di salti logici, le proprie valutazioni conclusive ad un'analisi adeguata del materiale probatorio mentre le censure sviluppate nel ricorso sostanzialmente pretendono di sovrapporre a tale giudizio, anche attraverso la valorizzazione di altre risultanze istruttorie ritenute dai giudici di minor significato, proprie diverse valutazioni, in quanto giudicate meglio corrispondenti alla rappresentazione giudiziaria della vicenda in contenzioso; in tal modo sostanzialmente chiedendo al giudice di legittimità una nuova valutazione di merito, non consentita in via generale dal nostro Ordinamento processuale.

Il terzo motivo (che prospetta, tra l'altro, una dinamica della vicenda conclusa con l'episodio di ictus cerebrale del (Omissis) parzialmente nuova rispetto a quanto rappresentato avanti ai giudici di merito) dipende comunque, quanto alla sua fondatezza, dall'accertamento positivo circa la sussistenza di una situazione di grave stress lavorativo del ricorrente come causa del preteso infortunio e pertanto, come anche il quarto motivo, resta assorbito dal rigetto dei primi due motivi, che consolida l'accertamento dei giudici di merito relativamente alla insussistenza dell'origine lavorativa dello stress denunciato dal Te. .

Concludendo, il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese, a norma dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente all'epoca della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.