Tipologia: CCNL
Data firma: 31 dicembre 1948
Validità: 01.12.1948 - 31.12.1950
Parti: Confederazione Generale dell'Industria Italiana e Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali
Settori: Industria, Dirigenti
Sommario:
Art. 1. - Applicabilità. Art. 2. - Periodo di prova. Art. 3. - Ferie. Art. 4. - Aspettativa. Art. 5. - Trasferimento. Art. 6. - Trattamento di malattia. Art. 7. - Trattamento di infortunio e malattia da cause di servizio. Art. 8. - Previdenza. |
Art. 9. - Trapasso di azienda. Art. 10. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni. Art. 11. - Indennità di anzianità. Art. 12. - Indennità in caso di dimissioni. Art. 13. - Anzianità. Art. 14. - Indennità in caso di morte. Art. 15. - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore. Art. 16. - Decorrenza e durata. |
Contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali
In Roma, tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana […] e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali […] ad esito delle trattative svoltesi anche con la partecipazione del signori: […] per le categorie industriali; […] per la categoria dei dirigenti; riconosciuta concordemente la opportunità, già affermata nei precedenti contratti collettivi, che al dirigente debba essere corrisposto, in considerazione della rilevanza dello sue funzioni e responsabilità, un trattamento particolare, si è stipulato il seguente contratto nazionale da valere per i dirigenti di aziende industriali.
Art. 1. - Applicabilità.
Il presente contratto si applica agli institori, ai direttori e condirettori tecnici ed amministrativi, ai capi di importanti servizi ed uffici che esercitino ampi poteri direttivi, ai procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo detti poteri o la rappresentanza di tutta o di una notevole parte dell'azienda; sempre quando essi risultino associali alla Federazione dei Dirigenti di Aziende Industriali stipulante e concorra il riconoscimento formale della qualifica di dirigente da parte di aziende associate ad organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale della Industria Italiana.
Art. 3. - Ferie.
[…]
Qualora eccezionali necessità dell'azienda non consentissero al dirigente il godimento totale o parziale del periodo ili ferie, gli verrà corrisposta per il periodo non goduto una indennità pari alla sua retribuzione di fatto.
[…]
Art. 7. - Trattamento di infortunio e malattia da cause di servizio.
[…]
L'azienda inoltre stipulerà, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione:
а) in caso di invalidità permanente causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o da malattia professionale e che non consenta la prosecuzione del rapporto, una somma pari a sei annualità di retribuzione entro il limite massimo di L. 2.000.000 all'anno.
b) in caso di risoluzione del rapporto per morte da infortunio avvenuto in occasione di lavoro o per malattia professionale una somma, a favore degli aventi diritto, pari a 5 annualità di retribuzione entro il limite massimo di L. 2.000.000 all'anno.
Agli effetti dei precedenti comma si considera:
- infortunio, l'evento che, come tale, è previsto dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- professionale, la malattia che sia compresa fra quelle indicate nella tabella annessa alla legge anzidetta;
[…]
Art. 15. - Disposizioni generali e condizioni di miglior favore.
Per tutto ciò che non è regolato dal presente contratto valgono - in quanto giuridicamente applicabili ed in quanto compatibili con la figura del dirigente - le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene.
Le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali aziendali e territoriali più favorevoli, s'intendono mantenute ad personam.