Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 14 giugno 1955
Parti: Farmochimici e Filc, Federchimici, Uil-Chimici e Federazione Nazionale Lavoratori Chimici Cisnal
Settori: Chimici, Chimico-farmaceutico, Industria

Sommario:

1)
2)
3) [art. 16, parte qualifiche speciali]
4) [art. 15, parte impiegati]
5)
6)

Accordo collettivo di integrazione e modifiche al contratto collettivo nazionale di lavoro 27 ottobre 1954, 14 giugno 1955

Tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Prodotti Chimico-Farmaceutici (Farmochimici) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici (Filc) [...], l'Organizzazione Sindacale tra i Lavoratori Chimici ed Affini (Federchimici) [...], l'Unione Italiana Lavoratori Chimici (Uil-Chimici) [...]
Tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Prodotti Chimico-Farmaceutici (Farmochimici) [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici Cisnal, [...]
a scioglimento delle riserve avanzate al momento della firma del Contratto Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria chimico-farmaceutica stipulato il 27 ottobre 1954 ed a chiarimento di alcune clausole del Contratto, si è convenuto quanto segue:

1) il primo comma dell'art. 6 della parte comune, viene modificato come segue: «Le assenze dal lavoro per malattia ed infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro 1 limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti; le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite massimo di mesi sei - salvo quanto previsto all'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per l'ulteriore prolungamento dell'astensione obbligatoria dal lavoro - protraibile a mesi otto per le lavoratrici adibite a mansioni per le quali siano corrisposte le indennità previste per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose. Per le impiegate le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite massimo di mesi otto».

2) L'art. 15, parte qualifiche speciali, viene modificato come segue: «Fermo restando quanto previsto agli artt. 10 e 14 della parte prima, per quanto attiene all'orario di lavoro e alla disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato, al lavoratore avente la qualifica speciale sarà corrisposta per ogni ora di lavoro effettivamente compiuto oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, una quota oraria (1/180) del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza.
Al lavoratore, al quale è consentita in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione, dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, le quote orarie verranno corrisposte per le ore di effettiva prestazione oltre le 48 settimanali e fino alle 60 e commisurate ad 1/270 del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza per un massimo di sei quote orarie risultanti dal calcolo anzidetto.
Nel caso di effettuazione di orari difformi nelle varie settimane, verrà considerato, agli effetti del presente articolo, l'orario medio settimanale prestato nel ciclo di variazione dell'orario stesso».