Tipologia: Accordo modificativo CCNL
Data firma: 4 febbraio 1949
Validità: dal 01.01.1949
Parti: Unione degli Industriali del Lazio e Silarc
Settori: Servizi, Italcable

Sommario:

Variazioni contrattuali
Art. 6. - Benemerenze nazionali.
Art. 14. - Indennità varie.
Art. 22. - Aumenti di anzianità.
Art. 23. - Orario di lavoro.
Art. 26. - Mansioni del personale.
Art. 27. - Mutamento temporaneo di mansioni.
Art. 29. - Viaggi e missioni.
Art. 32. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 33. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 34. - Ferie.
Art. 39. - Trattamento in caso di malattia.
Art. 40. - Tutela della maternità.
Tabella D. - Personale subalterno e di fatica.
Variazioni extra contrattuali
Raccomandazioni
Proroga del contratto
Decorrenza del presente accordo

Modifiche al contratto nazionale per i lavoratori dell'Italcable, 4 febbraio 1949

Tra l'Unione degli Industriali del Lazio, rappresentata dal Segretario Generale [...] con l'intervento [...]della Società Italcable e il Sindacato Italiano dei Lavoratori delle Aziende Radiocablo-comunicazioni (Silarc) [...] prese in esame le richieste presentate dal Silarc per la revisione di alcuni punti del Contratto nazionale stipulato per i lavoratori dell'Italcable il 12 maggio 1947, e che alla scadenza non è stato disdetto da nessuna delle due parti stipulanti; nonché alcune modifiche contrattuali richieste dalla Società Italcable; si conviene di apportare al Contratto nazionale stipulato per i lavoratori dell'Italcable il 12 maggio 1947 le seguenti modifiche:

Variazioni contrattuali
Art. 23. - Orario di lavoro.

Sostituire il primo periodo del 4° comma [art. 23] con la seguente dizione «la Società ha facoltà di richiedere la prestazione di un'ottava ora quando sia necessaria alla istituzione dei turni completi di normale attuazione».

Art. 33. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Al penultimo comma [art. 33] aggiungere alla dizione «per il personale amministrativo» quella «e per il personale d'officina delle stagioni».

Art. 40. - Tutela della maternità.
Modificare la dizione contenuta nel 1° comma [art. 40] «corrispondendole la retribuzione per i primi quattro mesi».

Variazioni extra contrattuali
Si conviene inoltre:
1) Si istituisce una indennità di guida e buon mantenimento della motocicletta per i messaggeri incaricati della guida del mezzo.
Tale indennità viene stabilita nella misura di lire 50 per giornata di presenza.
2) Si stabilisce un miglioramento qualitativo della mensa da concordarsi tra la Direzione Generale e la Commissione interna.
3) La Società s'impegna a provvedere ad una assicurazione integrativa per il personale addetto agli apparecchi di alta tensione.
4) ...
5) ...
6) ...
7) ...

Raccomandazioni
Il Silarc accetta di trasformare in raccomandazioni le richieste:
1) ...
2) ...
3) che la Società Italcable tenga conto delle eventuali domande di destinazione e mansioni prettamente e prevalentemente del ramo amministrativo-contabile avanzate da lavoratori del ramo del traffico o da quello tecnico divenuti fisicamente meno atti nel servizio nei rispettivi rami.
La Società Italcable accetta di prendere atto di dette raccomandazioni.
Nota a verbale
Inoltre il Silarc raccomanda che la Società Italcable tenga conto ai fini di un equo apprezzamento dei meriti degli operatori abilitati ad essere utilizzati in periodo alterno in più servizi.

Proroga del contratto
Le parti convengono che il Contratto collettivo nazionale stipulato il 12 maggio 1947 si intende prorogato con le modifiche di cui sopra fino al 31 dicembre 1950.
Resta stabilito tuttavia che le parti daranno inizio fin dal gennaio 1950 alle trattative per un nuovo inquadramento del personale, fermi restando i seguenti criteri :
а) l'attuazione di detto nuovo inquadramento non dovrà comportare alcuna maggiorazione nella situazione stipendiale del lavoratore, salvo inevitabili correttivi di adattamento che dovranno essere di lievissima entità ;
b) il nuovo inquadramento sarà applicato dal 1° del mese successivo alla conclusione delle trattative di cui sopra per il personale di nuova assunzione e mediante opportune norme transitorie per il personale già in servizio.