Tipologia: CCNL
Data firma: 3 dicembre 1958
Validità: 01.12.1958 - 30.11.1961
Parti: Federazione Italiana Industrie Varie e Fila-Cgil, Fuila-Cisl, Uila-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica - Cisnal
Settori: Tessili, Occhialeria, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e documenti di lavoro.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Qualifiche operai.
Art. 5. - Disciplina dell'apprendistato.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Istruzioni professionali.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Orario settimanale (pomeriggio del sabato).
Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 11. - Sospensioni ed interruzioni del lavoro.
Art. 12. - Ricupero delle ore perdute.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Festività.
Art. 15. - Lavoro straordinario notturno e festivo - Maggiorazioni.
Art. 16. - Lavoro a cottimo.
Art. 17. - Conteggio della retribuzione.
Art. 18. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Ferie.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Trattamento nei casi di malattia od infortunio.
Art. 23. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Disciplina aziendale.
Art. 26. - Commissioni interne.
Art. 27. - Regolamento interno di azienda.
Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 31. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 32. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Art. 33. - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 35. - Abiti da lavoro.
Art. 36. - Trasferte.
Art. 37. - Trasferimenti.
Art. 38. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
• Esempi di calcolo dell'indennità di anzianità
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 41. - Indennità in caso di morte.
Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 43. - Trasformazione, trapasso e cessazione dell'azienda.
Art. 44. - Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 45. - Lavoro a domicilio.
Art. 46. - Certificato di lavoro.
Art. 47. - Reclami e controversie.
Art. 48. - Norme generali.
Art. 49. - Decorrenza e durata.
• Disposizione finale.
Tabelle
Tabella Operai - Uomini - Paga minima oraria
Tabella Operai - Donne - Paga minima oraria
Tabelle dell'importo della contingenza da valere per il trimestre maggio-luglio 1959

Contratto industrie occhialeria, 3 dicembre 1958

In Milano, tra la Federazione Italiana Industrie Varie [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento - Fila [..] con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] e la Federazione Unitaria Italiana Lavoratori Abbigliamento - Fuila [...] con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...] e la Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento - Uila [...] è stato stipulato il presente contratto nazionale collettivo di lavoro da valere per le aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l'occhialeria (montature, lenti, astucci, minuterie, ecc.) e per tutti gli operai da esse dipendenti.
Addì 3 dicembre 1958 in Milano tra la Federazione Italiana Industrie Varie [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Vetro e della Ceramica - Cisnal [...] è stato stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro dicembre 1958.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 25 aprile 1934, n. 653 e successive, nonché le disposizioni contenuto nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi dell'applicazione della legge stessa.

Art. 5. - Disciplina dell'apprendistato.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani, che abbiano superato il 14° anno di età e non oltrepassato il 20°, allo scopo di acquisire la capacità necessaria per diventare lavoratori qualificati mediante un addestramento teorico-pratico.
Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 18 giorni lavorativi.
La durata massima del periodo di apprendistato è quella fissata all'art. 4 del presente contratto.
La durata massima di cui è detto più sopra sarà ridotta di 2/3 per i licenziati da scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto all'attività che l'apprendista è chiamato a svolgere; della metà por chi sia in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attività dell'apprendista.
Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sarà interamente computato ai fini del compimento del periodo di apprendistato, purché effettuato nella stessa fase di lavorazione e non siano trascorsi più di diciotto mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo.
Nel libretto di lavoro dell'interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possono comunque minarne la resistenza fisica, né adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio.
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo egli sarà considerato operaio qualificato ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[...]
Per quanto riguarda la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e del relativo trattamento economico, si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le norme del presente contratto e della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e relativo regolamento.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro settimanale è determinata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalla legge stessa, o da norme contrattuali.
La tabella indicante l'orario di lavoro predeterminato, dovrà essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori.
Per gli addetti ai lavoratori discontinui o di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l'orario normale di lavoro è determinato in 60 ore settimanali con un -massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 9. - Orario settimanale (pomeriggio del sabato).
Normalmente ed ove non ostino ragioni particolari, l'orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovrà protrarsi oltre le ore 14.
Per completare l'orario settimanale potrà farsi luogo al ricupero in normale di regime di retribuzione, prolungando l'orario negli altri giorni della settimana.

Art. 10. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
Nessun operaio potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione.
La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalla Direzione dell'Azienda sarà fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l'orario normale di cui all'art. 8 sarà considerata prestazione straordinaria.

Art. 12. - Ricupero delle ore perdute.
Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attività lavorativa, convenute preventivamente, purché il recupero avvenga nei 24 giorni lavorativi susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade di domenica, come stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro, di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga globale la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'operaio un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti le maggiorazioni per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Quando gli operai anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sarà fissato per il riposo compensativo.

Art. 15. - Lavoro straordinario notturno e festivo - Maggiorazioni.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'articolo 8, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori indicati nel 2° comma dell'articolo stesso.
[...]
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6.
Il lavoro straordinario notturno e festivo potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sarà, a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse.
[...]

Art. 16. - Lavoro a cottimo.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo.
Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che potranno intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[...]
e) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
g) Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[...]
i) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra
l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
l) Qualunque contestazione non risolvibile nell'ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo è rimessa all'esame di un organo tecnico paritetico composto dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro. Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia.
Contro le decisioni del predetto organo tecnico è ammesso ricorso entro 15 giorni alle superiori organizzazioni.

Art. 18. - Donne adibite a lavori maschili.
Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la parità di cui sopra si intenderà raggiunta con la applicazione di una uguale tariffa.

Art. 20. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
[...]

Art. 23. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo regolamento.

Art. 25. - Disciplina aziendale.
Nell'esecuzione del lavoro l'operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda porterà a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l'operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.
L'operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità e correttezza verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità, avendo riguardo alla dignità e alla personalità del lavoratore.

Art. 26. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne e dei Delegati di Impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 27. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante l'orario di lavoro l'operaio non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato.
Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la inderogabile necessità.
Non è consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.

Art. 32. - Consegna e conservazione delle macchine, degli utensili e del materiale.
Quanto affidato all'operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l'operaio dovrà disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potrà declinare la propria responsabilità, mediante tempestiva dichiarazione alla Direzione dell'Azienda.
Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o a negligenza l'operaio potrà essere richiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. [...]
Gli utensili da impiegare nella lavorazione all'interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro.
Nel caso che, avendone ottenuta l'autorizzazione, l'operaio impieghi nell'interno della fabbrica strumenti di sua proprietà [...]
Delle macchine, utensili, strumenti, materiali che gli sono affidati per il suo lavoro, l'operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è indicato per l'esecuzione del lavoro stesso.
A maggior ragione egli non potrà asportarli dallo stabilimento, né assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni se non esplicitamente autorizzato.
[...]

Art. 34. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Tanto l'Azienda come l'operaio sono tenuti all'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti per la tutela dell'igiene, della prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo esemplificativo, le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione: quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di areazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento.
I locali ove si svolgono le lavorazioni dovranno avere inoltre la capienza prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 42. - Provvedimenti disciplinari.
Quando la condotta del lavoratore nell'interno della fabbrica, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno in diversa misura, a seconda della gravità della infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri, e, successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obbiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell'adozione della sanzione punitiva un rapporto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1. L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale più gravi sanzioni.
2. Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto volato o la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennità di contingenza, oppure nei casi di maggior gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[...]
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli;
d) che, nell'interno della fabbrica, eseguisca lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso, e del materiale eventualmente impiegato;
e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[...]
3. La particolare gravità o la recidiva delle mancanze potrà infine determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell'indennità di preavviso, ma non della indennità di anzianità, e nei casi più gravi di ambedue le citate indennità.
Si conviene che costituiscono legittimo motivo di licenziamento, con la perdita della indennità di preavviso, ma non della indennità di anzianità, le mancanze di cui in appresso:
[...]
b) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
c) litigi di particolare gravità o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
[...]
e) in generale la recidività ostinata nelle mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dal capitolo precedente (multe o sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante all'azienda.
Al licenziamento con perdita dell'indennità di preavviso e del 50 % dell'indennità dell'anzianità si farà luogo:
Quando il lavoratore contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento allorché detto divieto sia chiaramente espresso mediante affissione di apposito cartello (ciò in considerazione alle particolari caratteristiche dell'industria cui si riferisce il presente contratto rilevato che il materiale usato per la produzione è di particolare infiammabilità).
Al licenziamento con perdita dell'indennità di preavviso e di anzianità si farà luogo:
[...]
c) quando lavorando solo o in comunione con altri operai nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per la estensione della stessa, recato rilevante nocumento all'azienda;
d) in caso di grave insubordinazione nei confronti dei propri superiori;
e) in generale, quando la gravità della mancanza o delle mancanze, l'esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti moralmente giustificato per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza' del diritto alle indennità di preavviso e di anzianità.

Art. 45. - Lavoro a domicilio.
Ferme restando le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 264 sulla tutela del lavoro a domicilio, le parti hanno concordato:
а) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
[...]

Art. 47. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposto all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 48. - Norme generali.
[...]
Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.