Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 dicembre 2011, n. 26154 - Lo svolgimento di mansioni lavorative tabellate non comporta la presunzione assoluta della natura professionale della patologia lamentata





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 11362-2007 proposto da:

LI. PA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato POMPONIO AMEDEO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOSSO GIUSEPPINO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1664/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/12/2006 R.G.N. 519/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto



Con sentenza del 20 dicembre 2006 la Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 28 dicembre 2005 con al quale è stata rigettata la domanda di Li. Pa. intesa ad ottenere il riconoscimento di malattia professionale della ipoacusia percettiva bilaterale in quanto dipendente dallo svolgimento di lavorazioni tabellate con la conseguente condanna dell'I.N.A.I.L. alla corresponsione della relativa rendita. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che lo svolgimento di mansioni lavorative tabellate non comporta la presunzione assoluta della natura professionale della patologia lamentata. Inoltre la Corte d'Appello torinese ha pure considerato che, indipendentemente dall'epoca di cessazione dell'attività lavorativa, comunque l'insorgenza della malattia si collocherebbe tra il 2002 ed il 2004 molti anni dopo l'inizio dell'esposizione in questione risalente al 1962. Infine la Corte territoriale ha considerato le risultanze della CTU di primo grado che ha escluso la natura professionale della lamentata ipoacusia, risultanze nemmeno specificamente contestate dall'appellante.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Li. articolato su unico motivo.

Resiste con controricorso l'I.N.A.I.L. Le parti hanno presentato memoria.

 

Diritto



Con l'unico motivo si lamenta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 3, e del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare si deduce che nel giudizio di primo grado è stata provata, tramite testimoni, l'esposizione a rischio del lavoratore, per cui, se è vero che ciò non determina la presunzione assoluta della natura professionale della malattia, è anche vero che l'I.N.A.I.L. avrebbe dovuto provare la diversa genesi della stessa. La stessa prova testimoniale ha pure confermato che il Li. ha continuato l'attività lavorativa anche dopo il 2001 epoca di insorgenza della malattia, e comunque sarebbe irrilevante la circostanza dell'insorgenza successiva della malattia professionale essendo stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la possibilità di una decorrenza della malattia anche successiva alla cessazione dell'attività a seguito di aggravamento. Nel merito della CTU il ricorrente deduce, inoltre, che il grado di inabilità dovrebbe calcolarsi solo sull'orecchio migliore, mentre la natura professionale della sordità non potrebbe essere esclusa unicamente per la presenza di asimmetria delle curve audiometriche.

Il ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Per costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se, nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., per tutte, Cass. S.U. 13045/1997). In particolare, nei giudizi per invalidità pensionabili o prestazioni assistenziali e previdenziali, in cui sia stata espletata una consulenza tecnica di ufficio di tipo medico-legale ed il giudice del merito abbia basato la decisione sulle conclusioni dell'ausiliario giudiziario affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti (v. fra tante: Cass. 25 agosto 2005 n. 17324, Cass. 20 agosto 2004 n. 163292)" (Cass. n. 15652 del 2006). Nel caso in esame, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte d'Appello non ha considerato solo l'epoca di insorgenza dell'infermità, ma ha considerato pure specificamente l'origine professionale della lamentata ipoacusia, escludendola con giudizi tecnici tratti dalla citata consulenza tecnica e non censurabile, come detto in questa sede.

Nulla si dispone sulle spese di questo giudizio stante la dichiarazione reddituale contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

 

P.Q.M.



La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.