Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 1948
Validità: 01.03.1947 - 31.12.1950
Parti: Feniel e Fidae
Settori: Servizi, Aziende elettriche private

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Art. 2. - Lavori promiscui.
Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 9. - Scelta del personale.
Art. 10. - Assenze - Permessi e brevi congedi.
Art. 11. - Aspettativa.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Malattia - Infortuni sul lavoro.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Servizio militare.
Art. 16. - Traslochi e trasferimenti.
Art. 17. - Trasferte e rimborsi spese.
Art. 18. - Assegnazione del personale - Minimi di stipendio e paga - Indennità di contingenza.
Art. 19. - Determinazione del valore orario della paga, dello stipendio e della indennità di contingenza.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Aumenti biennali.
Art. 22. - Indennità varie.
• Indennità istruzione figli.
• Indennità alta montagna.
• Indennità bicicletta.
• Indennità testimoni.
• Indennità rischio.
• Indennità impiegati con prestazione normale di 48 ore settimanali.
• Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi.
• Indennità zona malarica.
Art. 23. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
a) Alloggio.
b) Vestiario.
c) Energia elettrica.
• Disposizione comune.
Art. 24. - Preavviso.
Art. 25. - Doveri del lavoratore.
Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 27. - Certificato di lavoro.
Art. 28. - Cessione e trasformazione di Azienda.
Art. 29. - Norme aziendali.
Art. 30. - Inscindibilità del Contratto.
Art. 31. - Domande di compensi.
Art. 32. - Cassa assistenza di malattia.
Art. 33. - Commissioni interne.
Art. 34. - Commissione Paritetica Interpretativa.
Art. 35. - Decorrenza e durata.
Dichiarazioni a verbale
Applicabilità del Contratto (Art. 1).
• Applicabilità del Contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste.

• Trattamento economico dei lavoratori assunti per lavori straordinari.
Assunzione - Documenti - Visita medica (Art. 3).
• Preferenza nelle assunzioni.
Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria (Art. 5).
• Passaggi di categoria già avvenuti.
Orario di lavoro (Art. 6).
• Orario di lavoro impiegati con funzioni direttive.

• Dichiarazione della Rappresentanza dei Lavoratori.
Giorni festivi e riposo settimanale (Art. 7).
• Libertà pomeridiana nella giornata del 2 novembre.
Malattia - Infortuni sul lavoro (Art. 13).
• Trattamento lavoratori con capacità lavorativa residuale non inferiore al 50 per cento.

• Trattamento lavoratori degenti in sanatorio tubercolare.
Traslochi e trasferimenti (Art. 16).
• Avvicendamento.

Assegnazione del personale - Minimi di stipendio e paga - Indennità di contingenza (Art. 18)
• Equivalenza tra la classificazione dei lavoratori di cui all’articolo 19 del Contratto 4 febbraio 1946 e quella prevista dall’articolo 18 del presente Contratto.
• Inquadramento fattorini addetti prevalentemente alla pulizia degli Uffici.
• Differenze tra impiegati ed operai.
• Minimi di stipendio e paga per le donne. Situazione di fatto.
• Scale dei minimi a norma degli accordi interconfederali.
• Assegni «ad personam».
Determinazione del valore orario della paga, dello stipendio e della indennità di contingenza (Art. 19).
• Valore orario dell'indennità di contingenza.
Aumenti biennali (Art. 21).
• Bienni di anzianità maturantisi entro il 30 giugno 1948.
• Limiti massimi per aumenti di anzianità.
• Ricostruzione della carriera.
Indennità varie (Art. 22).
• Indennità rischio - Adeguamento cauzioni in atto.
• Indennità macchine fatturatrici - Lavoratori retribuiti a cottimo.
• Indennità zona malarica - Cura preventiva e curativa della malaria.
• Indennità località sinistrate dalla guerra.
• Indennità mensa.
• Esalazioni venefiche.
• Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche.
Alloggio - Vestiario - Energia elettrica (Art. 23).
• Vestiario - Dotazione impermeabili.

• Vestiario - Situazione di fatto.
• Energia elettrica - Condizioni per la fornitura.
Commissione Paritetica Interpretativa (Art. 34).
• Composizione della Commissione Paritetica Interpretativa - Validità delle sue deliberazioni.

Benemerenze combattentistiche.
Istruzione professionale.
Centrali in caverna.
Deliberazioni della commissione paritetica interpretativa
Orario di lavoro (Art. 6).
Assenze - Permessi e brevi congedi (Art. 10).
Malattia - Infortunio sul lavoro (Art. 13).
Ferie (Art. 14).
Assegnazione del personale - Minimi di stipendio e paga - Indennità di contingenza (Art. 18).
Alloggio - Vestiario - Energia elettrica (Art. 23).
Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato (Riunione del 9 maggio 1946).

Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di aziende elettriche italiane, 31 gennaio 1948

Tra la Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) [...] e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (Fidae) [...], a seguito delle trattative svoltesi dal 4 settembre 1947 al 31 gennaio 1948 per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le Federazioni stesse il 4 febbraio 1940 per i lavoratori delle maggiori Aziende Elettriche Italiane, si conviene quanto segue:
1) A decorrere dal 1° gennaio 1948 entrano in applicazione gli articoli del Contratto collettivo di lavoro e le relative Dichiarazioni a verbale e Deliberazioni della Commissione Paritetica Interpretativa i cui testi, allegati al presente verbale, sono stati concordati nel corso delle trattative svoltesi tra le due Delegazioni di industriali e di lavoratori, così composte:
Per parte industriale: per la Federazione Nazionale Imprese Elettriche (Feniel) [...], per l’Associazione Imprese Elettriche del Piemonte (Alep) [...], per l’Associazione Imprese Elettriche Lombarde-Trentine-Emiliane (Aielte) [...], per l’Associazione Ligure Imprese Elettriche (Alie) [...], per l’Associazione Imprese Elettriche Veneto-Adriatiche (Aieva) [...], per l’Associazione Imprese Elettriche Toscane (Alet) [...], per l’Associazione Imprese Elettriche Centro-Italia (Aieci) [...], per l’Associazione Imprese Elettriche Meridionali (Aiem) [...], per la Società Generale Elettrica della Sicilia (Sges) [...], per la Società Elettrica Sarda (Ses) [...].
Da parte dei lavoratori: per la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche (Fidae) [...], per la Segreteria Regionale Piemontese [...], per la Segreteria Regionale Lombarda[...], per la Segreteria Regionale-Ligure: [...], per la Segreteria Regionale Trentino-Alto Atesina [...], per la Segreteria Regionale Veneta [...], per la Segreteria Regionale Emiliana [...], per la Segreteria Regionale Toscana [...], per la Segreteria Regionale Laziale [...], per la Segreteria Regionale Umbra [...], per la Segreteria Regionale Marchigiana [...], per la Segreteria Regionale Abruzzese [...], per la Segreteria Regionale Lucana [...], per la Segreteria Regionale Calabra [...], per la Segreteria Regionale Pugliese [...], per la Segreteria Regionale Sicula [...], per la Segreteria Regionale Sarda [...].
2) Per completare il testo del Contratto resta solo da definire la parte relativa al «Trattamento di fine lavoro» che, attualmente in discussione tra le due Federazioni, andrà ad aggiungersi agli articoli finora concordati, non appena le Federazioni medesime avranno raggiunto l’accordo anche su di essa.
Il presente Contratto sostituisce quello stipulato il 4 febbraio 1946 e scaduto il 28 febbraio 1947: esso va, quindi, automaticamente applicato al personale delle Aziende il cui rapporto di lavoro sia regolato al presente dal citato Contratto 4 febbraio 1946.
Per il personale delle medie e piccole Aziende il cui rapporto di lavoro sia attualmente regolato dal Contratto 4 febbraio 1946 modificato o adattato, o da pattuizioni diverse, le Federazioni si impegnano a curare - direttamente o tramite le rispettive Organizzazioni sindacali regionali di categoria - la regolamentazione dei rapporti di lavoro controversi. Tale impegno, peraltro, non intende né può pregiudicare in alcun modo gli interessi delle Parti che le Federazioni rappresentano.

Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e i lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all’esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi, per le Aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
Il presente Contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedano esclusività, e continuità di prestazione a favore della Azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all’Azienda;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria. Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l’assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente Contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del Contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell’applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente Contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.

Art. 2. - Lavori promiscui.
Il lavoratore disciplinato dal presente Contratto può essere designato a prestare la sua opera, in via complementare o temporanea, per lavori che l’Azienda compia per altra industria o Azienda; in tale caso ad esso spetta il solo trattamento complessivo dovuto ai lavoratori dell’Azienda cui egli appartiene.

Art. 3. - Assunzione - Documenti - Visita medica.
[...]
L’azienda può, per mezzo di proprio medico di fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per accertarne la costituzione fisica e l’idoneità specifica al lavoro che dovrà espletare.

Art. 5. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti né peggioramento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell’Azienda.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La distribuzione delle ore di lavoro viene stabilita dall’Azienda con ordini di servizio o individualmente.
La durata normale della prestazione, salvo le deroghe ed eccezioni di legge, è fissata in ore 48 settimanali per gli operai e per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai ed in ore 42 settimanali per gli altri impiegati.
Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata normale della prestazione è fissata come appresso:
a) 48 ore settimanali per gli uscieri e fattorini;
b) 56 ore settimanali, anche in turno trisettimanale, per i guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali e gli addetti a centraline c cabine che lavorano a turno;
c) 60 ore settimanali per i custodi, i guardiani diurni e notturni, gli autisti di vettura e simili.
[...]
I guardiadighe, i guardiaprese, i guardiacanali, i guardialinee, i sorveglianti di centrali e cabine e, in genere, i lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedono prestazioni discontinue non predeterminabili ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito loro affidato. Ove da tale prestazione derivi ad essi un maggior onere, viene concessa ai lavoratori di cui trattasi una adeguata indennità.
[...]

Art. 7. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti alla sorveglianza e manutenzione degli edifici di presa, dei canali di carico e scarico; all’esercizio delle centrali, delle sotto- stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza e manutenzione delle linee, delle reti ed alla manutenzione delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
A tali lavoratori si garantisce, peraltro, che possibilmente il giorno di riposo venga mediamente a cadere di domenica, per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo non avvenga, sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, la maggiorazione del 40 per cento sulla retribuzione.
In caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore deve essere informato entro il secondo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso; in difetto di che, il lavoratore - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ha diritto ad una maggiorazione del 40 per cento sulla retribuzione.
[...]

Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
1) Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall’articolo 6 del presente Contratto; esso non può essere sostituito da altrettante ore di riposo e deve essere compensato come segue:
[...]
3) Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore tra le ore 20 e le 6.
Ogni ora di lavoro notturno prestata eccezionalmente dal lavoratore nei limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, viene compensata con una indennità pari alla maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione oraria.
Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal lavoratore viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 60 per cento.
Ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne viene corrisposta una indennità pari al 7 per cento della retribuzione.
La stessa indennità, proporzionata al numero delle ore di lavoro notturno effettuate, spetta a quei lavoratori che prestano il loro normale lavoro in talune ore di notte, ad eccezione del personale addetto a servizi di custodia o guardiania.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall’Azienda.
Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere, entro i limiti consentiti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno, senza giustificati motivi di impedimento.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e di puerperio, l’Azienda, in tale evenienza, conserva il posto alla lavoratrice, non in prova, per un periodo di 6 mesi, corrispondendole la retribuzione durante i primi 4 mesi, fatta deduzione di quanto essa percepisca per atti di previdenza, anche di legge, a tale titolo.
[...]

Art. 13. - Malattia - Infortuni sul lavoro.
[...]
È anche in facoltà dell’Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all’atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
[...]

Art. 14. - Ferie.
[...]
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante la assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 31 marzo dell’anno successivo.
[...]

Art. 22. - Indennità varie.
Indennità alta montagna.

Al lavoratore che venga trasferito, per motivi di lavoro, in località disagiata di montagna, e vi risieda, l’Azienda corrisponde una indennità da concordarsi tra le competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.
Potrà anche, eccezionalmente, essere attribuita una indennità a quei lavoratori che vengano trasferiti per motivi di lavoro in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.

Indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi.
Al lavoratore addetto con continuità a macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi, in quanto gliene derivi lavoro gravoso, viene corrisposta una indennità graduabile sino ad un massimo del 5 per cento del minimo della rispettiva categoria.
Al lavoratore che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, sia frequentemente addetto a tali macchine, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi col lavoratore stesso, o con l’assistenza delle , competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria.

Indennità zona malarica.
Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria Opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di lire 600 mensili.
La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle competenti Organizzazioni sindacali regionali di categoria, tenendo a base l'elenco di dette località pubblicato dal Ministero dell’Interno; elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avvallate dalle Direzioni Provinciali di Sanità.

Art. 23. - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica.
b) Vestiario.

L’Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all’aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia. La dotazione sarà personale per gli impiegati tecnici che svolgano il lavoro in analoghe condizioni.
Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe o gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
L’Azienda fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi) o camici a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
Fornirà gratuitamente le scarpe di montagna ai guardiafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca invernale.
[...]

Art. 25. - Doveri del lavoratore.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l’ordine gerarchico fissato dall’Azienda;
[...]
d) astenersi dallo svolgere, durante l’orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività, che deve essere interamente acquisita dall’Azienda;
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
[...]
Il lavoratore deve infine sottoporsi, a richiesta dell’Azienda, a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’Azienda stessa.

Art. 26. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze del lavoratore possono essere punite a seconda della gravità con:
а) rimprovero verbale:
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 30 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento senza preavviso e con indennità;
g) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nei disposti delle lettere a), b), c).
Il licenziamento di cui alla lettera f) si può applicare nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di cui alla lettera g) si può applicare per mancanze più gravi di quelle previste dalla lettera f).
Il licenziamento è, inoltre, indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
[...]

Art. 29. - Norme aziendali.
Oltre che alle norme del presente Contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della Azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Art. 33. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli scaturenti dagli accordi che a regolazione della materia sono stati e saranno stipulati, per la generalità del settore industriale, tra la Confederazione Generale dell’industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Art. 34. - Commissione Paritetica Interpretativa.
Le divergenze eventualmente scaturenti dalla interpretazione e applicazione del presente Contratto saranno definite da una Commissione Paritetica di dieci membri, cinque dei quali nominati dalla Federazione Nazionale Imprese Elettriche e gli altri cinque dalla Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche. Detta Commissione si sceglierà un Presidente o, in caso di disaccordo, lo farà designare dal Primo Presidente della Corte d’Appello di Roma.
La Commissione deciderà senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

Dichiarazioni a verbale
Applicabilità del Contratto (Art. 1).
Applicabilità del Contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste.

Si chiarisce che il presente Contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasformazione,’ trasporto e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali; settori di importanza pari alle Aziende elettriche cui il presente Contratto si riferisce.

Orario di lavoro (Art. 6).
Orario di lavoro impiegati con funzioni direttive.

Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione. dell’orario gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto, ed ai sensi dell’articolo 3, n. 2 del regio decreto- legge 10 settembre 1923, n. 955 (Regolamento per l’applicazione del regio decreto-legge sopracitato), si conferma che è da considerare impiegato con funzioni direttive, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro, quello «preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento del servizio»; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni direttive e con la qualifica del Gruppo A previsto dall’articolo 18 del presente Contratto.

Dichiarazione della Rappresentanza dei Lavoratori.
I Rappresentanti dei Lavoratori dichiarano che essi, compresi delle considerazioni emerse nel corso della discussione, accettano l’orario fissato nel presente Contratto, solo per le speciali contingenze attuali e per dimostrare il senso di responsabilità che li guida di fronte alle prevalenti necessità della ricostruzione del Paese.
Essi si riservano, quindi, di ripresentare la loro richiesta di riduzione degli orari di lavoro quando tali speciali contingenze verranno a cessare.

Malattia - Infortuni sul lavoro (Art. 13).
Trattamento lavoratori con capacità lavorativa residuale non inferiore al 50 per cento.

Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o di infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50 per cento, l’Azienda cercherà di mantenere in servizio il lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni.

Traslochi e trasferimenti (Art. 16).
Avvicendamento.

I Rappresentanti delle Aziende prendono atto della raccomandazione formulata dai Rappresentanti dei Lavoratori perché venga effettuato un equo avvicendamento del personale, compatibilmente con le esigenze del servizio, nel caso di trasferimenti in luoghi disagiati e diversi da quelli di origine.

Indennità varie (Art. 22).
Indennità macchine fatturatrici - Lavoratori retribuiti a cottimo.

La indennità macchine fatturatrici o elettro-contabili scriventi non si applica nei casi in cui il lavoro sia prevalentemente retribuito a cottimo.

Indennità zona malarica - Cura preventiva e curativa della malaria.
Per quanto riguarda la cura preventiva e curativa dei lavoratori - e loro familiari - comandati a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, si precisa che essa resta di competenza delle singole Casse Mutue di Malattia. Le Aziende che non abbiano in atto tali istituzioni, presteranno la stessa assistenza antimalarica.

Esalazioni venefiche.
Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.

Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche.
Le Aziende terranno conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata in tutto manualmente.

Alloggio - Vestiario - Energia elettrica (Art. 23).
Vestiario - Dotazione impermeabili.

Quelle Aziende che non hanno attualmente in dotazione un numero di impermeabili pari a quello dei lavoratori che si presumono costretti a svolgere la loro normale attività all’aperto anche sotto la pioggia, provvederanno ad integrare gradualmente tale dotazione al più tardi per la stagione invernale 1948-1949, in modo che, raggiunta parità di numero tra impermeabili e lavoratori, questi possano usare sempre lo stesso impermeabile.

Commissione Paritetica Interpretativa (Art. 34).
Composizione della Commissione Paritetica Interpretativa - Validità delle sue deliberazioni.

Le Parti stipulanti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, quella che sarà dichiarata dalla Commissione Paritetica Interpretativa di cui all’articolo 34 del presente Contratto.
I Membri di detta Commissione dovranno essere tutti scelti fra coloro che hanno partecipato alle trattative per la stipulazione del presente Contratto e qualora, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno dei componenti di detta Commissione venga a trovarsi nella impossibilità di assolvere il compito assegnatogli, la Parte che lo ha designato provvederà alla sostituzione entro 15 giorni dalla dichiarata impossibilità, restando inteso che anche il sostituto debba essere scelto, da ciascuna delle Parti, tra coloro che hanno partecipato alle trattative.
La Commissione, che deciderà con la presenza minima di sei. Membri oltre il Presidente e sempre con rappresentanza paritaria delle due Federazioni, stabilirà essa stessa le norme del suo funzionamento.

Istruzione professionale.
La Feniel assicura che le Aziende - come sempre hanno fatto - cureranno l’elevamento culturale professionale dei propri lavoratori, istituendo appositi corsi o concorrendo al funzionamento di esistenti scuole.
Le Aziende sanno di poter contare, per il raggiungimento di questo alto scopo sociale, sulla preziosa collaborazione dei propri dirigenti e impiegati ed apprezzeranno gli orientamenti che al riguardo le Organizzazioni sindacali regionali di categoria saranno concordemente per suggerire.

Centrali in caverna.
Le Federazioni impegnano le Aziende che eserciscono centrali in caverna ad adottare i provvedimenti eventualmente necessari a che la prestazione di lavoro non sia lesiva della salute dei lavoratori addetti a tali centrali.

Deliberazioni della commissione paritetica interpretativa
Orario di lavoro (Art. 6).

Orario di lavoro per gli impiegati amministrativi (Riunione 9 maggio 1946).
Si riafferma che l’orario di lavoro per gli impiegati amministrativi di tutte le Aziende è di 42 ore settimanali e che tale orario dovranno osservare anche gli impiegati di quelle Aziende presso le quali era od è in atto un orario minore, non, appena vengano a cessare quelle particolari ragioni ambientali (deficienza di trasporti, ecc.), che condussero a tale limitazione di orario.
Concetto di «Centraline» (Riunione 9 maggio 1946).
Si chiarisce che per Centraline, di cui alla lettera b) dell’articolo 6 del presente Contratto, si intendono quelle con potenza inferiore a 1000 kW.
Orario autisti (Riunione 18-19 dicembre 1946).
a) Si riconosce che l’orario di 10 ore giornaliere deve essere osservato dagli artisti quando svolgano un. servizio prevalentemente di attesa o di guida, ivi compresa la normale manutenzione della macchina; mentre l’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere quando gli autisti siano addetti per tali ore a servizi meccanici di officina, od a lavori di manutenzione straordinaria degli automezzi.
Lo stesso orario di 8 ore giornaliere deve essere osservato dagli autisti normalmente addetti a servizio continuativo di guida di autocarro.
b) Si chiarisce, inoltre, che per tutti gli autisti, le eventuali effettive prestazioni eccedenti gli orari di cui sopra danno diritto al pagamento dello straordinario salvo che, in base all’articolo 6 del presente Contratto, l’Azienda non abbia provveduto o non provveda a corrispondere una adeguata indennità, trattandosi di personale che deve dare le proprie prestazioni non predeterminabili, in relazione a tutte le esigenze e necessità del compito ad esso affidato.