Tipologia: Accordo contratto integrativo provinciale
Data firma: 22 dicembre 2011
Parti: Associazione delle Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Industria, Milano
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

Premessa
Verbale di accordo
CCPL parte operai
Articolo 1 Orario di lavoro
Articolo 3 Elemento variabile della retribuzione - EVR
• Fac-simile Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali
• Verbale di accordo (EVR)
Articolo 4 Indennità trasporti
Articolo 6 Mensa
Articolo 8 Ferie
Articolo 10 Lavori speciali disagiati
Articolo 19 Prestazione Cassa Edile per carenza malattia
Verbale di accordo
CCPL parte impiegati
Articolo 1 Orario di lavoro
Articolo 3 Elemento variabile della retribuzione - EVR
Articolo 4 Mensa
Articolo 5 Indennità trasporti
Verbale di Accordo (RLST-ASLE)
Verbale di accordo (Istituzione di tavoli tecnici)
Verbale di accordo (Una tantum)
Verbale di accordo (Premialità per le imprese virtuose)

In Milano, il 22 dicembre 2011, l'Associazione delle Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione Provinciale Edili ed Affini - Feneal - Uil - Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Milano, Lodi, Monza e Brianza; la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Legnano Magenta; la Federazione Territoriale Lavoratori del Legno, Edili dd Affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona;
consapevoli
- della gravità della crisi che interessa - ormai da alcuni anni - il settore, con la sottoscrizione del contratto integrativo provinciale intendono lanciare un segnale di speranza e di fiducia rispetto al futuro di un settore, che nel territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza ritengono ancora in grado di esprimere significativi risultati in termini di qualità della produzione, miglioramento delle condizioni di vita e ambientali, occupazione;
- che tale processo deve essere adeguatamente sorretto da azioni che, nel rispetto delle funzioni delle pubbliche Istituzioni locali e nazionali e del sistema creditizio, nonché dei vincoli che la più generale crisi economica e finanziaria pongono, consentano alle imprese - ed in particolare a quel tessuto di medie e piccole aziende che hanno fatto la "storia" dell'edilizia milanese - di superare l'attuale congiuntura e di garantire, ed ove possibile incrementare, nel futuro sia una sana e regolare occupazione sia gli elevati standard qualitativi ed organizzativi dimostrati negli anni passati;
condividono l'intento di promuovere congiuntamente azioni concrete finalizzate a:
• una rapida approvazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di Milano;
• promuovere la partecipazione delle aziende locali ai lavori edili previsti nell'ambito di EXPO 2015;
• dare attuazione ai progetti di housing sociale e di edilizia residenziale pubblica, da destinare alle famiglie dei lavoratori del settore;
• ottenere la riduzione del costo del lavoro in edilizia, soprattutto tramite l'equiparazione delle aliquote contributive Inps a quelle degli altri settori produttivi, l'aumento del limite di esenzione dell'indennità di mensa, l'incremento della percentuale di esenzione contributiva e fiscale del salario destinato alla produttività e competitività, anche al fine dell'aumento della retribuzione diretta;
• introdurre ulteriori premialità e agevolazioni per le imprese e per i lavoratori del settore, che dimostrino la propria regolarità retributiva e contributiva e una particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro;
• la semplificazione delle procedure amministrative;
• la concreta applicazione dei Protocolli sulla legalità, regolarità e sicurezza sul lavoro, ed in particolare il tempestivo recepimento del "Patto per Milano", sottoscritto in data 3 dicembre 2008, da parte del Comune;
• interventi presso gli Istituti di credito, al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito per le imprese e i lavoratori del settore;
• promuovere presso le Pubbliche Amministrazioni investimenti in infrastrutture e opere edili, necessarie alla città;
• garantire il tempestivo pagamento dei lavori eseguiti e dei crediti delle imprese verso le Pubbliche Amministrazioni, anche ai fine di garantire la corretta e costante corresponsione dei salari e degli stipendi ai lavoratori.

Verbale di accordo tra l'Associazione delle Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance - e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione Provinciale Edili ed Affini - Feneal - Uil - Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Milano, Lodi, Monza e Brianza; la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza E Legnano Magenta; la Federazione Territoriale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona;
visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, e in particolare gli articoli 38 e 12 nel testo di cui agli allegati 3 e 1 del predetto verbale di accordo, richiamata la premessa al CCNL 18 giugno 2008, che si intende qui integralmente riportata, si è convenuto quanto segue per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

CCPL parte operai
Articolo 1 Orario di lavoro

Omissis
Per i riposi annui, vale la disciplina prevista dall’articolo 5, lettera B) del CCNL 18 giugno 2008, fermo restando che la percentuale del 4,95 va corrisposta anche per tutte le ore di permesso retribuito previste dall’anzidetto CCNL e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Come disposto dall’ultimo comma della lettera B) del sopra citato articolo 5, anche al fine di agevolare e rendere effettivo il godimento dei permessi individuali, le imprese ed i lavoratori potranno concordare la fruizione in via collettiva dei permessi stessi.
Al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, lettera B), comma 9, del CCNL 18 giugno 2008, le richieste di fruizione dei permessi individuali dovranno essere presentate per periodi non inferiori alle 4 ore lavorative consecutive.
Nel caso di uscita e di rientro dell’operaio straniero nel territorio italiano in occasione di periodi feriali o per gravi motivi familiari, le imprese sono tenute, su richiesta del lavoratore, a concedere il godimento cumulativo delle ferie e dei permessi maturati.
Omissis

Articolo 6 Mensa
Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle RSU, debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell’ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.
Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle RSU e sino a che permanga l’indicato requisito numerico, le imprese hanno l’obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all’interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti “buoni pasto” per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.
[...]
Chiarimenti a verbale
- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
[...]

Articolo 10 Lavori speciali disagiati
Omissis
Gruppo B
Lavori in galleria (*) per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione
c) Alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie
Omissis

Verbale di accordo tra l’Associazione delle Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione Provinciale Edili ed Affini - Feneal - Uil - Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Milano, Lodi, Monza e Brianza; la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Legnano Magenta; la Federazione Territoriale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea - Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona;
visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 giugno 2008, come modificato dal verbale di accordo 19 aprile 2010, e in particolare gli articoli 46, nel testo di cui al predetto verbale di accordo, e 48 del citato CCNL, in correlazione con i miglioramenti riconosciuti agli operai con l’accordo in data odierna tra le stesse parti contraenti, viene stipulato il presente accordo collettivo, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL, e per gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

CCPL parte impiegati
Articolo 1 Orario di lavoro

Omissis
Gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:
Anche al fine di agevolare e rendere effettivo il godimento dei permessi individuali, le imprese ed i lavoratori potranno convenire la fruizione in via collettiva dei permessi stessi.
Al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, lett. B), comma 4, del CCNL 18 giugno 2008, le richieste di fruizione dei permessi individuali dovranno essere presentate per periodi non inferiori alle 4 ore lavorative consecutive.
Esaurito il godimento dei permessi individuali retribuiti maturati ai sensi dell’articolo 43, lett. B), del CCNL 18 giugno 2008, e fermo quanto previsto dall’articolo 89 del predetto CCNL, all’impiegato che ne faccia motivata richiesta per esigenze personali o familiari è concesso un permesso mensile della durata di 4 ore lavorative consecutive, con obbligo di recupero a regime normale nel mese stesso o, comunque, entro i quindici giorni lavorativi immediatamente successivi alla fruizione. I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di 2 ore al giorno, nel rispetto del limite massimo giornaliero di 10 ore lavorative.
Restano ferme le condizioni di miglior favore già in essere.

Articolo 4 Mensa
Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 6 dell’accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.[indennità sostitutiva]
[...]

Verbale di Accordo (RLST-ASLE)
In Milano, addì 22 dicembre 2011, l'Associazione delle Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza, e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione Provinciale Edili ed Affini - Feneal - Uil - Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Milano, Lodi, Monza e Brianza; la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca- Cisl - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Legnano Magenta; la Federazione Territoriale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea- Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona;
Visti
l’Accordo provinciale 24 ottobre 1996 sull’elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
gli Accordi provinciali 1° agosto 1997 sul Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (RLST) e 2 dicembre 1997 sul relativo Regolamento;
l’Atto costitutivo dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST- ASLE del 6 maggio 1998 e lo Statuto ivi Allegato alla lettera C;
l’Accordo provinciale 16 novembre 2007 intitolato “Revisione ASLE”;
gli articoli 47, 48 e 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
l'articolo 87 del CCNL 18 giugno 2008, come integrato dall’Allegato 12 dell’Accordo nazionale 19 aprile 2010 per il rinnovo del CCNL 18 giugno 2008 intitolato “Protocollo sul RLST”;
ribadita l’importanza e l’utilità della funzione dell’RLST;
considerate
la necessità di una revisione ed armonizzazione della disciplina contrattuale provinciale della figura dell’RLST, a seguito sia delle modifiche intervenute negli ultimi anni in sede legislativa e contrattuale sia della nascita della nuova provincia di Monza e Brianza;
l’opportunità di meglio definire lo scopo dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST- ASLE e i compiti correlati, alla luce delle esperienze maturate dalla fase di avviamento dell'istituto ad oggi nonché in riferimento ai compiti affidati dalla contrattazione collettiva di settore al Comitato paritetico per la sicurezza;
in attuazione
del disposto dell’articolo 2 dell’Accordo provinciale 16 novembre 2007 sopra citato;
si conviene
1. a partire dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2013, il contributo necessario alla copertura economica dell’attività dell’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST- ASLE è fissato nella misura dello 0,15% dell’imponibile Cassa Edile. A far data dal 1° gennaio 2014 il contributo anzidetto tornerà ad essere fissato nella misura dello 0,20%;
2. le parti definiranno con separato accordo la destinazione della differenza del contributo derivante dalla riduzione prevista al punto precedente per gli anni 2012 e 2013;
3. fermo restando che ASLE è l’associazione individuata dalle OO.SS. territoriali per il governo dell'attività degli RLST per il settore edile e ritenendo che il progetto "Cantiere di qualità" sia uno strumento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori all’interno dei cantieri, le OO.SS. si impegnano a definire con Assimpredil Ance il finanziamento di un progetto di premialità.
Inoltre, verrà riconosciuto un premio anche alle imprese in cui è operante il Rappresentante per la sicurezza (RLS), eletto dai lavoratori come da procedura definita tra le parti, che presentino i verbali di elezione e la certificazione di avvenuta formazione obbligatoria dell’RLS rilasciata dal CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
L’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia RLST-ASLE finanzierà i progetti di cui al presente punto con proprie risorse;
4. Assimpredil Ance consegnerà alle OO.SS. la propria proposta di modifica della disciplina RLST- ASLE, che verrà discussa con le OO.SS. in un apposito tavolo tecnico, che dovrà concludere i lavori entro il 29 febbraio 2012.

Verbale di accordo (Istituzione di tavoli tecnici)
l'Associazione delle Imprese Edili e Complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza, e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico, la Federazione Provinciale Edili ed Affini - Feneal - Uil - Sindacato Provinciale Edili ed Affini di Milano, Lodi, Monza e Brianza; la Federazione Territoriale Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca- Cisl - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Legnano Magenta; la Federazione Territoriale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea- Cgil - dei comprensori di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Ticino Olona;
premesso che
• in data 22 dicembre 2011 è stato sottoscritto il contratto provinciale integrativo del CCNL 19 aprile 2010;
• nell’ambito delle trattative condotte per la sottoscrizione di detto contratto, le parti hanno rilevato la necessità di predisporre accordi integrativi del predetto contatto, tramite la costituzione di appositi tavoli tecnici che approfondiscano nel merito gli istituti e gli argomenti per ì quali ad oggi non sia stata ancora raggiunta un’intesa e propongano soluzioni da sottoporre alle parti stesse;
• le parti intendono altresì individuare obiettivi di massima condivisi per lo svolgimento dei lavori affidati ed improntare alcune linee guida.
Tutto ciò premesso, le parti concordano l’istituzione di tavoli tecnici per:
[...]
2. l’eventuale individuazione di tipologie di lavorazioni disagiate, diverse da quelle ad oggi contrattualmente previste, con particolare riferimento ai lavori in galleria condotti con il metodo “cut and cover” ed ai lavori stradali;
[...]
5. l’eventuale introduzione di permessi ulteriori per particolari situazioni familiari o personali dei lavoratori;
6. valutare eventuali forme di flessibilità territorialmente concordate ai sensi della normativa vigente;
7. rivisitare ed aggiornare la disciplina della “Commissione territoriale permanente per la composizione delle controversie di lavoro”.
Le parti, inoltre, convengono la prosecuzione del tavolo tecnico-politico in essere per l’esame dei servizi e delle prestazioni erogate dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e la formulazione di proposte per il rinnovo, il miglioramento e la razionalizzazione degli stessi. I lavori del predetto tavolo dovranno necessariamente concludersi entro e non oltre il 29 febbraio 2012.