Tipologia: CCNL
Data firma: 28 ottobre 1949
Validità: 01.07.1949 - 30.06.1951
Parti: Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie - Confederazione Generale dell'Industria Italiana e Federazione Italiana Lavoratori Chimici - Cgil, Libera Federchimici - Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Sindacato Nazionale Lavoratori Chimici - Federazione Italiana del Lavoro
Settori: Chimici, Articoli dattilografici

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Classificazione degli operai.
Art. 5. - Cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio di mansioni.
Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 8. - Istruzione professionale.
Art. 9. - Abiti da lavoro.
Art. 10. - Orario normale di lavoro.
Art. 11. - Disposizioni per gli operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 14. - Riposo settimanale.
Art. 15. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 18. - Trattamento salariale minimo.
Art. 19. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschile.
Art. 20. - Lavoro a cottimo.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 23. - Reclami sulla paga.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Servizio militare.
Art. 27. - Trasferta.
Art. 28. - Igiene e sicurezza del lavoro. Prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 29. - Infortunio e malattie professionali.
Art. 30. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 31. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 32. - Disciplina aziendale.
Art. 33. - Permessi, di entrata e di uscita.
Art. 34. - Assenze.
Art. 35. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 36. - Visita di inventario e di controllo.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, come in caso di licenziamento.

B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
Art. 40. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 42. - Indennità in caso di dimissioni.
Art. 43. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 44. - Condizioni di miglior favore.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
Norma transitoria.
Ferie impiegati, 9 dicembre 1949 (corrispondenza)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di articoli dattilografici, 28 ottobre 1949

In Milano, tra l’Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie [...] assistito dal[...]l’Associazione Industriale Lombarda, con l’assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici [...] con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro e la Libera Federchimici [...] assistiti dalla Libera Confederazione Generale Italiana del Lavoro e il Sindacato Nazionale Lavoratori Chimici [...] con l’assistenza della Federazione Italiana del Lavoro [...] è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle aziende produttrici di articoli dattilografici (carta carbone, nastri dattilografici, cliché infrangibili, ecc.).

Art. 6. - Passaggio di mansioni.
La categoria attribuita all’operaio non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; la relativa disposizione deve tener conto, possibilmente, della di lui categoria, capacità ed attitudine.
[...]

Art. 7. - Disciplina dell’apprendistato.
Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell’apprendistato con successivo accordo.

Art. 9. - Abiti da lavoro.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto, a tutti gli operai verrà fornito gratuitamente da parte dell’azienda, il tessuto per la confezione di un abito da lavoro, e ciò sempreché le aziende non abbiano già provveduto in tal senso nei 12 mesi decorsi.
Ogni anno le aziende consegneranno gratuitamente agli operai addetti agli impasti o alle macchine inchiostratrici, un taglio di tessuto per la confezione dell’abito da lavoro, mentre per gli altri operai il tessuto verrà dato mediante concorso del 50 % del suo valore.

Art. 10. - Orario normale di lavoro.
La durata normale settimanale dell’orario di lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell’eventualità che l’orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa e contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per gli operai addetti a turni regolari periodici), le parti in mancanza di una opportuna disposizione generale, si incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore Intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L’orario giornaliero di lavoro è fissato dall’azienda e disposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
Gli operai non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Nei turni regolari periodici l’operaio del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dell’operaio del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall’art. 17 - per il lavoro straordinario.

Art. 11. - Disposizioni per gli operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, valgono le norme previste dai vigenti accordi interconfederali.

Art. 13. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 14. - Riposo settimanale.
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 15. - Lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge (n. 653, del 26 aprile 1934).

Art. 17. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all’art. 10 ossia le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
[...]

Art. 19. - Donne adibite a mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschile.
Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d’opera maschili, compete, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l’adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 20. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche degli accordi intervenuti o che possano intervenire fra le parti direttamente interessate.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
[...]

Art. 24. - Ferie.
[...]
L’operaio può chiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale di maturazione.
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennità di contingenza compresa).
[...]
A norma del 2° comma dell’art. 12* dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo è consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di 6 giorni.
*Art. 12 Periodo feriale annuale per gli operai
Il periodo annuale di ferie che sia inferiore a dodici giorni lavorativi è elevato a tale limite a partire dall'anno feriale 1946-47, ed è compensato con la retribuzione globale di fatto.
Allo scopo di non incidere sulla produttività delle aziende nel presente delicato momento dell'economia, nazionale, resta convenuta, perdurando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi nell'anno di godimento dei dodici giorni di ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino a 6 giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non goduto.


Art. 28. - Igiene e sicurezza del lavoro. Prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.

Art. 29. - Infortunio e malattie professionali.
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell’assistenza o soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della, attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[...]
Gli operai, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri operai, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 31. - Trattamento in caso di maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda, nelle more dell'emanazione della relativa regolamentazione di legge, praticherà alle operaie gestanti il seguente trattamento:
a) conservazione del posto per un periodo di 6 mesi, di cui tra prima e tre dopo il parto;
b) corresponsione per i primi tre mesi dell’assenza prima del parto e per le sei settimane successive di due terzi della retribuzione (paga e contingenza) che avrebbero percepito se avessero normalmente lavorato.
[...]
Le presenti norme cesseranno di avere vigore con l’emanazione di norme di legge o di accordi interconfederali in materia.

Art. 32. - Disciplina aziendale.
L’operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.

Art. 33. - Permessi, di entrata e di uscita.
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un operaio entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
L’operaio licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun operaio può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz’ora di lavoro.
[...]

Art. 35. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, l’operaio deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
[...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D’altra parte l’operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza.
L’operaio non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
[...]

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali, potranno essere punite, a seconda «lolla gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti;
1) richiamo verbale;
2) multa fino all’importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione del lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto al punto 4).
[...]

Art. 38. - Multe e sospensioni.
Incorrono nei provvedimenti della multa e della sospensione l’operaio:
а) che non si presenti al lavoro come previsto dal regolamento interno aziendale o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell’azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell’azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi, o sperpero non grave di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
g) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[...]

Art. 39. - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, come in caso di licenziamento.

In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 38 (Multe e sospensioni) non siano così, gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra;
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori- dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’articolo 38 (multe e sospensioni) quando siano stati comunicati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 38.

B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove è espressamente proibito;
g) rissa nei reparti di lavorazione.

Norma transitoria.
Le parti perfezioneranno, mediante la sottoscrizione definitiva, il presente contratto - che viene nel frattempo siglato - quando le Confederazioni avranno concordato le loro determinazioni in merito alla cosiddetta «non collaborazione».
Fin da ora peraltro le parti si impegnano a dare di fatto applicazione a tutte le norme del contratto stesso.