Tipologia: CCNL
Data firma: 25 settembre 1951
Validità: 01.08.1951 - 31.07.1953
Parti: Federazione Italiana Industrie Varie - Confederazione Generale dell’industria Italiana e Federazione Italiana Lavoratori Chimici, Federchimici
Settori: Chimici, Articoli dattilografici, Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Categorie.
Art. 4. - Cumulo di mansioni.
Art. 5. - Mutamento di mansioni.
Art. 6. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
Art. 8. - Benemerenze nazionali.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Elementi della retribuzione.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Sospensioni di lavoro.
Art. 17. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 18. - Tredicesima mensilità.
Art. 19. - Mense aziendali.
Art. 20. - Alloggio.
Art. 21. - Indennità maneggio denaro-Cauzione.
Art. 22. - Indennità di zona malarica.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Assenze e permessi.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 27. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 28. - Servizio militare.
Art. 29. - Trasferta.
Art. 30. - Trasferimenti.
Art. 31. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 32. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Sospensioni.
Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Art. 37. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 40. -Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 41. - Previdenza.
Art. 42. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 43. - Certificati di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 44. - Reclami e controversie.
Art. 45. - Commissioni interne.
Art. 46. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 47. - Condizioni di miglior favore.
Art. 48. - Norme generali e speciali.
Art. 49. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di articoli dattilografici, 25 settembre 1951

In Milano, tra la Federazione Italiana Industrie Varie [...] assistito dal[...]la Federazione Italiana Industrie Varie e dal[...]l’Associazione Industriale Lombarda; con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Chimici [...] e la Federchimici [...] è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti da aziende produttrici di articoli dattilografici (carta carbone, nastri dattilografici, cliché infrangibili, ecc.).

Art. 1. - Assunzione.
[...]
L’azienda, inoltre, potrà, prima dell’assunzione, fare sottoporre l’impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.

Art. 5. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro. Restano salve le deroghe per l’orario di lavoro, previste dalla legge.
Per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore in tale modo non lavorate in detto giorno, possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, con un massimo di un’ora al giorno.
Chiarimento a verbale.
Le aziende che all’entrata in vigore del presente contratto praticano per il proprio personale impiegatizio un orario di lavoro normalmente inferiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, qualora elevino detto orario sino al limite normale di 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro, saranno tenute a corrispondere tante quote orarie di solo stipendio quante sono le ore effettuate in più.

Art. 10. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino, la domenica, godranno il .prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 12 per il lavoro festivo sempreché non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell’art. 9.
Per lavoro notturno s’intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
[...]
Nessun impiegato può rifiutarsi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 19. - Mense aziendali.
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali e di fatto esistenti.

Art. 22. - Indennità di zona malarica.
Agli impiegati che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie; in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva da calcolarsi sulla base della retribuzione globale mensile e per i giorni di ferie non goduti.

Art. 32. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela dell’impiegata durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della legge 20 agosto 1950 n. 860.

Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerente l’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l’orario d’ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione possono essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino a o giorni;
4) licenziamento.
Le Organizzazioni Sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista al punto 3°.
[...]

Art. 35. - Sospensioni.
Incorre nel provvedimento della sospensione, l’impiegato:
а) che non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 33 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o né anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 36. - Licenziamento per mancanze.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto;
1) con la perdita dell’indennità di preavviso ma non delle altre indennità.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro; in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
b) recidiva nel divieto di fumare di cui al punto d) dell’art. 35, sempreché l’infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
[...]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque al compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza, al materiale dell’azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento o che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nelle mancanze di cui al punto c) dell’art. 35 sempreché non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell’adempimento agli obblighi contrattuali o di regolamentazione interna, quando sia già stato comminato il provvedimento disciplinare di cui all’art. 35.
2) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro; in via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda;
[...]
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell’articolo precedente qualora vi sia dolo.

Art. 44. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni Interne, previste dagli accordi interconfederali per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o tra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali Territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione e l’applicazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la loro definizione.

Art. 45. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne o dei delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 48. - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda e dagli accordi sindacali, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengono norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.