Tribunale di Bologna, Sez. 3 Civ., 21 novembre 2011 - Infortunio occorso durante la raccolta di fieno


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE


Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GIOVANNI SALINA ha pronunciato la seguente

SENTENZA



nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14253/2006 promossa da:

INAIL - ISTITUTO NAZ.LE PER L'ASSIC. CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con il patrocinio dell'avv. ZA.MA., elettivamente domiciliato in VIA (...) 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. ZA.MA.

ATTORE

Contro

CONSORZIO (...) S.C.R.L., con il patrocinio dell'avv. GI.FR., elettivamente domiciliato in VIA (...) 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GI.FR.

SA.CE., con il patrocinio dell'avv. GI.FR., elettivamente domiciliato in VIA (...) 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GI.FR.

EN.FR., con il patrocinio dell'avv. GI.FR., elettivamente domiciliato in VIA (...) 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GI.FR.

GA. S.p.A., con il patrocinio dell'avv. DE.MA., elettivamente domiciliata in VIA (...) 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. DE.MA.

GO. S.r.l., con il patrocinio dell'avv. CA.AL., elettivamente domiciliata in VIA (...) 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CA.AL.

CONVENUTI

RA. S.p.A., con il patrocinio dell'avv. CO.GI., elettivamente domiciliata in VIA (...) 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CO.GI.

FO. S.p.A. con il patrocinio dell'avv. CO., elettivamente domiciliata in VIA (...), BOLOGNA presso il difensore avv. CO.FR.

CONSORZIO (...) S.C.R.L., con il patrocinio dell'avv. GI.FR., elettivamente domiciliato in VIA (...) 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. GI.FR.

GA. S.p.A., con il patrocinio degli avv. DE.MA. E ME., elettivamente domiciliata in VIA (...) 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. DE.MA.

TO.AD. E SC.EL. QUALI EREDI DI SC.CE. con il patrocinio dell'avv. FR.LO., elettivamente domiciliata in VIA (...) - BOLOGNA presso l'Avv. CO.FR.

TERZI CHIAMATI

Fatto

 

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, in via di surrogazione ex art. 1916 cod. civ., Ce.Sa., Fr.En. e le società Ga. S.p.A. Go., S.p.A. nonché il Consorzio (...) s.c. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, per sentirli condannare, in solido tra loro e secondo i rispettivi titoli di responsabilità, al pagamento dell'importo corrispondente alle prestazioni economiche erogate dall'Istituto a favore degli eredi di Sc., deceduto in conseguenza delle gravi lesioni personali patite in occasione dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 12/5/2000 mentre eseguiva la raccolta di fieno, presso il podere di proprietà della società GO., utilizzando una trattrice agricola di proprietà di quest'ultima, venduta dal convenuto Consorzio (...), alla quale era collegata una pressa raccoglitrice per balle cilindriche tipo 9250.S., prodotta dalla società Ga.

In particolare, l'attore, in relazione all'infortunio mortale sul lavoro subito da Sc.Ce., deduceva la responsabilità, contrattuale ex art. 2087 cod. civ., ed extracontrattuale a norma degli artt. 2050, 2051 e 2043 cod. civ., dei convenuti per non avere, le società Ga. e Go., con i rispettivi legali rappresentanti anche in proprio, dotato il predetto macchinario agricolo utilizzato per lo svolgimento di attività oggettivamente pericolosa dei dispositivi di sicurezza prescritti dall'USL di Ravenna con provvedimento del 13/1/1998, e, quanto al convenuto Consorzio (...), per non avere informato la società acquirente (...) della necessità di dotare il macchinario compravenduto dei suddetti dispositivi di sicurezza.

Si costituiva in giudizio la società Ga. S.p.A. produttrice del macchinario agricolo in questione, contestando la fondatezza della domanda surrogatoria formulata dall'attore.

In particolare, la convenuta negava ogni responsabilità in merito al decesso dello Sc., affermando che, a seguito delle prescrizioni impartite dalla competente USL, essa, con circolare dell'8/07/98, aveva inviato alla propria rete di vendita, compreso il Consorzio (...), le informazioni necessarie, nonché, in data 5/8/98, una serie di kit di adeguamento del predetto macchinario.

Asseriva, quindi, la Ga. che sarebbe spettato ai venditori e, tra questi, al Consorzio (...) convenuto, ottemperare alle prescrizioni ed informazioni predette, installando i dispositivi prontamente da essa messi a disposizione.

Concludeva, pertanto, la convenuta chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore e, in subordine, previa chiamata in causa, a manleva, della compagnia RA. S.p.A. la condanna di quest'ultima a tenerla indenne da quanto eventualmente dovuto all'attore in esecuzione dell'emananda sentenza.

Si costituivano in giudizio i convenuti Ce.Sa., Fr.En. e Consorzio (...), i quali, in via preliminare, eccepivano l'estinzione del diritto ex adverso azionato per intervenuta prescrizione.

Nel merito, i convenuti negavano di aver mai ricevuto la circolare predisposta dalla società Ga. S.p.A. nel mese di luglio del 1998, nonché le note informative circa la necessità di installare i dispositivi di sicurezza inviati nell'agosto del 1998.

Assumevano, altresì, i convenuti che il macchinario venduto alla società Go. era comunque conforme ai parametri di sicurezza vigenti all'epoca del fatto e che, in ogni caso, l'installazione dei presidi inviati dalla ditta produttrice non avrebbero comunque evitato l'evento lesivo in presenza di un comportamento così gravemente negligente ed imprudente del lavoratore deceduto che aveva costituito la causa esclusiva del danno.

Sostenevano, inoltre, i convenuti che tra le compagnie assicuratrici e gli eredi di Sc.Ce. era intervenuta transazione che, pur non provando la responsabilità dei convenuti assicurati, non limitava la liquidazione al solo danno c.d. differenziale, bensì a qualsiasi danno loro derivato dal decesso del prossimo congiunto.

Rilevavano ancora i convenuti che qualora INAIL avesse manifestato la volontà di surrogarsi nei diritti degli eredi indennizzati verso il responsabile civile prima della transazione stipulata in data 10/02/2003, le compagnie non avrebbero liquidato agli eredi Sc. l'importo corrispondente alle somme suscettibili di surrogazione, con la conseguenza che l'Istituto attore avrebbe dovuto agire nei confronti dei soggetti indennizzati per le somme da questi pluspercette.

Costituitasi in giudizio, la convenuta società Go. eccepiva la prescrizione del diritto di rivalsa ex adverso azionato, e, nel merito, l'insussistenza a suo carico di qualsivoglia profilo di responsabilità, non avendole il venditore reso le necessarie informazioni circa la necessità di implementare i dispositivi di sicurezza in dotazione al macchinario compravenduto.

Concludeva, pertanto, la convenuta chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda avversaria e, in subordine, previa formulazione di domanda di rivalsa nei confronti degli altri convenuti e di autorizzazione alla chiamata in causa, a manleva, della propria compagnia assicuratrice Fo. S.p.A. la condanna di quest'ultimi a tenerla indenne da ogni esborso, costo e pregiudizio eventualmente sostenuto in forza dell'emananda sentenza.

Si costituiva in giudizio la compagnia RA. S.p.A. la quale, aderendo alle argomentazioni difensive svolte dalla propria assicurata Ga. S.p.A. eccepiva il concorso del fatto colposo del stesso danneggiato e, in ogni caso, la sussistenza di franchigia contrattualmente prevista. La compagnia Ra. S.p.A. inoltre, nell'ipotesi di corresponsabilità dell'assicurata Ga. S.p.A. proponeva domanda di surrogazione nei diritti di quest'ultima verso i coobbligati in solido.

Costituitasi in giudizio, la società Fo. S.p.A. eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall'Istituto attore, di quello della propria assicurata Go. S.r.l. alla garanzia assicurativa e, inoltre, l'esaurimento del massimale di polizza per effetto di quanto liquidato in sede di transazione.

Nel merito, la predetta compagnia aderiva alle difese della propria assicurata, negandone qualsivoglia responsabilità.

Nel corso del giudizio, l'attore chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa gli eredi di Sc.Ce. al fine di proporre nei loro confronti azione ex art. 1916 c. III cod. civ. per il pregiudizio da questi arrecato al suo diritto di surroga.

Si costituivano in giudizio To.Ad. e Sc.El., quali eredi di Sc.Ce., eccependo, in via preliminare, la nullità e l'inammissibilità della chiamata in causa operata dall'attore.

Nel merito, gli eredi Sc. asserivano che l'intervenuta transazione aveva riguardato esclusivamente il danno c.d. morale e che, in ogni caso, l'attore aveva agito in via di regresso nei confronti del datore di lavoro senza, quindi, successione dello stesso nei diritti del danneggiato. Precisavano, inoltre, che alcuna responsabilità era configurabile in capo ai convenuti Consorzio (...) e Go. S.r.l. i cui legali rappresentanti erano stati assolti con sentenza passata in giudicato. Successivamente, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dall'attore e dai convenuti, rigettando le istanze istruttorie avanzate dai terzi chiamati i causa, Fo. ed eredi Sc.

Infine, all'udienza dell'11/5/2011, il G.I., in funzione di Giudice Unico, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell'art. 190 c.p.c.

 

Diritto

 

Occorre anzitutto valutare la fondatezza della questione preliminare di merito posta dai convenuti, i quali, con le rispettive comparse di risposta, hanno ritualmente eccepito l'estinzione del diritto azionato dall'attore per intervenuta prescrizione.

Al riguardo, deve in primo luogo precisarsi che, alla stregua delle specifiche allegazioni, in fatto ed in diritto, svolte da INAIL nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'azione esperita da quest'ultimo va certamente inquadrata nello schema giuridico-normativo dell'azione di surrogazione prevista e disciplinata dall'art. 1916 cod. civ. che, per esplicito dettato normativo, riconosce all'assicuratore, che, come l'odierno attore, ha corrisposto il dovuto indennizzo (nella specie, le dovute prestazioni economiche assistenziali), la facoltà di surrogarsi nei diritti dell'assicurato (o dei suoi aventi causa) verso i terzi responsabili.

L'attore, quindi, ha agito nei confronti dei terzi responsabili a norma del citato art. 1916 cod. civ., succedendo, a titolo particolare, nella posizione giuridica che competeva all'assicurato nei confronti dei predetti responsabili, e, in tal modo, ha fatto valere in giudizio, in via derivativa, il diritto al risarcimento del danno spettante all'assicurato, diversamente da quanto accade nel caso in cui l'assicuratore eserciti la diversa azione di cui agli artt. 10 e 11 T.U. n. 1124/65, qualificata in termini di azione di regresso, con la quale, invece, chiedendo il rimborso delle indennità erogate a seguito di sentenza penale che ha accertato la responsabilità di soggetto del cui operato deve rispondere il datore di lavoro, fa valere in giudizio un diritto proprio nascente direttamente dal rapporto assicurativo.

Conseguentemente, stante il carattere derivativo del diritto azionato, questo è soggetto al medesimo termine di prescrizione dell'azione spettante al danneggiato che, nel caso di specie, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, è quinquennale ex art. 2947 cod. civ., decorrente dalla data del fatto (12/5/2000) ovvero, secondo diverso orientamento (v. Cass. 25/6/2003 n. 10133), dalla data di proposizione della domanda del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, il quale, subentrando nel diritto dell'assicurato verso l'autore del danno, può comunque giovarsi degli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal danneggiato (v. Cass. 3/12/2002 n. 17157).

Nella fattispecie in esame, anche a voler prescindere da quest'ultimo aspetto, il termine quinquennale di prescrizione risulta comunque tempestivamente e validamente interrotto per effetto delle diffide inviate in data 3/10/00, 27/10/03 e 14/2/05 (doc. nn. 10,11 e 12 attore) alla società Go. S.r.l., datore di lavoro del danneggiato Sc.Ce. ed odierna convenuta nella veste di condebitrice solidale unitamente agli altri soggetti parimenti evocati nel presente giudizio, cui ha fatto poi seguito la notifica (infraquinquennale) dell'atto di citazione.

Si tratta di atti interruttivi della prescrizione che, in ossequio al principio dettato dall'art. 1310 c. I cod. civ. in tema di obbligazioni solidali, hanno effetto nei riguardi anche degli altri debitori, ancorché non direttamente destinatari dell'atto, in quanto, secondo la prospettazione del danneggiato, tutti asseritamente responsabili nella determinazione di un unico fatto dannoso, sia pur attraverso condotte distinte ma pur sempre etiologicamente interdipendenti.

Respinta l'eccezione preliminare in questione, occorre a questo punto passare al merito della presente controversia, rilevando come l'odierno attore abbia dedotto a carico dei convenuti una pluralità di titoli di responsabilità solidale e concorrente, extracontrattuale e contrattuale, a norma degli artt. 2043-2052-2051 e 2087 cod. civ., per avere sostanzialmente omesso l'installazione di dispositivi di sicurezza sulla macchina agricola prodotta dalla società Ga. S.p.A. venduta dal Consorzio (...) alla società Go. e da quest'ultima fornita al lavoratore Sc.Ce. deceduto a causa delle lesioni personali riportate durante il suo utilizzo.

In particolare, l'attore ha addebitato, rispettivamente, alla società produttrice Ga. S.p.A. il tardivo ritiro del macchinario insicuro e, comunque, il tardivo invio dei kit-sicurezza, nonché la mancata veicolazione presso la propria rete-vendita di adeguate informazioni circa l'assoluta necessità ed urgenza di procedere all'installazione di specifici dispositivi di sicurezza; al Consorzio venditore, destinatario della circolare in materia di sicurezza predisposta dalla ditta produttrice, la mancata installazione dei dispositivi di sicurezza inviatigli da quest'ultima secondo, le prescrizioni impartite dalla competente USL, nonché la mancata trasmissione alla ditta acquirente di detti dispositivi di sicurezza e, comunque, la mancata segnalazione a quest'ultima della necessità della loro installazione; infine, alla società Go., acquirente-proprietaria del macchinario, datrice di lavoro di Sc.Ce. ed esercente l'attività pericolosa concretamente svolta tramite quest'ultimo, l'omessa adozione delle misure di prevenzione infortuni prescritte dalla competente USL e messe a sua disposizione dalla produttrice, e, comunque, per non aver impartito al lavoratore dipendente specifiche disposizioni circa l'utilizzo del macchinario idonee a garantire le necessarie condizioni di sicurezza sul lavoro e, quindi, a prevenire l'infortunio de quo.

A completamento delle predette allegazioni, in punto di causalità giuridica, l'attore ha, quindi, sostenuto che l'installazione dei predetti dispositivi di sicurezza avrebbe evitato il sinistro o comunque grandemente attenuato le sue conseguenze lesive.

In ragione delle specifiche allegazioni, in fatto ed in diritto, svolte dall'attore, e, segnatamente, delle diverse causae petendi dedotte in citazione, è evidente come l'azione esperita da quest'ultimo in via di surrogazione presupponga il positivo accertamento della responsabilità, esclusiva o quantomeno concorrente, dei convenuti o almeno di alcuno di essi.

Orbene, seguendo l'iter argomentativo intrapreso dall'attore e la successione cronologica delle vicende che hanno interessato il macchinario in questione, va anzitutto presa in esame la posizione della convenuta Ga. S.p.A. produttrice della suddetta macchina agricola, cui l'INAIL imputa essenzialmente la tardività del ritiro dal mercato del prodotto privo dei necessari requisiti di sicurezza, la tardività dell'invio dei kit-sicurezza e, inoltre, la mancata circolazione presso la propria rete-vendita di informazioni circa l'assoluta necessità di implementare i dispositivi antinfortunistici in dotazione alla macchina.

Sul punto, però, deve rilevarsi che questa, tanto all'epoca della sua produzione, quanto a quella della sua successiva immissione sul mercato avvenuta nel 1991 per effetto della fornitura effettuata a favore del Consorzio Interprovinciale convenuto, era, per tabulas, perfettamente conforme alle prescrizioni antinfortunistiche in quel momento vigenti.

Infatti, dalla certificazione rilasciata dall'Università degli Studi di Milano in data 18/10/1986 nonché dalla relazione peritale redatta in sede penale dal prof. Pa.Ro. (doc. nn. 2 e 5 fasc. Ga.) risulta che la macchina presentava i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa all'epoca in vigore.

Solo in un momento successivo alla sua cessione al Consorzio convenuto ed esclusivamente in ragione dei mutati livelli o standard di sicurezza imposti dalla normativa di settore, la competente USL di Ravenna ha rilevato una sopravvenuta inadeguatezza dei dispositivi antinfortunistici originariamente installati e, per tale motivo, con nota del 13/1/1998, ha prescritto alla ditta produttrice non il ritiro del prodotto dal mercato, bensì unicamente l'integrazione/aggiornamento dei suddetti presidi al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza per il lavoratore.

E' circostanza pacifica in causa, che, in ottemperanza alle predette prescrizioni, la ditta Ga. S.p.A. ha realizzato un kit contenente i dispositivi che le competenti autorità avevano individuato come quelli più idonei a preservare l'operatore dal rischio di infortuni in caso di improvvisa riaccensione del mezzo, e, una volta fatto ciò, unitamente ad una nota esplicativa delle modalità di sua applicazione, lo ha inviato, quasi due anni prima dell'incidente mortale occorso a Sc.Ce., all'acquirente Consorzio (...) presso il quale, infatti, è stato rinvenuto nel corso delle indagini svolte dopo il sinistro.

Le circostanze sopra descritte valgono da sole ad escludere la responsabilità della ditta produttrice per l'asserita tardività nell'attuare le iniziative antinfortunistiche prescritte dalla competente USL.

Come in precedenza esposto, l'attore ha però contestato alla società Ga. S.p.A. anche l'omessa divulgazione presso la propria rete-vendita di informazioni idonee a rappresentare, nei giusti termini, l'urgente necessità di adeguare la macchina ai nuovi parametri di sicurezza e, quindi, di procedere all'applicazione dei nuovi dispositivi antinfortunistici.

Le acquisite risultanze processuali, tuttavia, non consentono di ritenere fondato il superiore addebito.

Infatti, come risulta dalla deposizione resa dal teste Ca.Au. all'udienza del 15/7/2009, la circolare incontestatamente predisposta dalla ditta produttrice in piena conformità a quanto prescrittole dalla USL di Ravenna, e destinata ai propri rivenditori, tra i quali pure il Consorzio convenuto, è stata inviata anche a quest'ultimo in data 8/7/98.

Il mancato riscontro documentale dell'avvenuta spedizione della predetta circolare e la mancata conferma della sua ricezione da parte dei responsabili del Consorzio convenuto non inficiano del tutto la valenza probatoria della suddetta deposizione testimoniale, atteso che l'invio del documento in questione, per esplicita affermazione del teste, è avvenuto a mezzo di posta ordinaria che, per sua natura, non offre alcun riscontro della sua effettuazione e ricezione, non garantendo il positivo esito della spedizione stessa.

L'impiego di un siffatto insicuro mezzo di veicolazione delle informazioni antinfortunistiche, oltre a non costituire oggetto di esplicito addebito da parte dell'attore, non sembra costituire, in difetto di uno specifico obbligo in tal senso, un antecedente fattuale, storico e logico-giuridico, tale da poter, di per sé, fondare un'affermazione di responsabilità nei confronti della ditta produttrice anche in considerazione di quanto accaduto nel corso dei due anni successivi all'invio del kit-sicurezza (vendita del macchinario dal Consorzio Interprovinciale a Go.; utilizzo della macchina con particolari modalità da parte del lavoratore deceduto) che ha notevolmente inciso, annullandolo di fatto, il nesso eziologico tra la condotta della Ga. e l'evento mortale de quo.

Per quel che concerne la posizione dei convenuti Consorzio (...), Ce.Sa. e Fr.En., quest'ultimi, rispettivamente, legale rappresentante pro-tempore e vice direttore generale dell'epoca del Consorzio, gli addebiti mossi nei loro confronti dall'attore (mancata installazione dei dispositivi di sicurezza inviatigli dalla produttrice Ga. S.p.A.; mancata trasmissione dei predetti dispositivi di sicurezza alla ditta acquirente Go. S.r.l., e, comunque, la mancata segnalazione a quest'ultima della necessità della loro installazione) si sono rivelati privi di fondamento.

Infatti, in merito alla prima contestata omissione, è sufficiente rilevare che il Consorzio convenuto aveva ceduto la macchina agricola in questione ad una società poi incorporata dalla odierna convenuta Go. S.r.l. diversi anni prima (aprile 1991) che l'USL di Ravenna prescrivesse (gennaio 1998) l'integrazione degli originari dispositivi antinfortunistici in dotazione al mezzo e prima che la ditta produttrice Ga. S.p.A. provvedesse alla conforme realizzazione del relativo kit-sicurezza (luglio 1998).

Ne consegue che, non avendo più da tempo la disponibilità, giuridica e materiale, della macchina, il convenuto Consorzio ed i suoi dirigenti responsabili, non avrebbero in alcun modo potuto (e neppure dovuto) intervenire tecnicamente sul mezzo.

Quanto all'addebito di non aver provveduto ad inviare alla successiva acquirente il kit-sicurezza loro trasmesso dalla produttrice e di non aver segnalato alla predetta acquirente la necessità assoluta di adeguare i sistemi antinfortunistici, deve al riguardo osservarsi come, nel caso di specie, difetti la prova della consapevolezza da parte del Consorzio convenuto (e dei suoi responsabili) della necessità ed urgenza di provvedere a tutto ciò.

Infatti, pur avendo ricevuto il kit-sicurezza realizzato dalla Ga. S.p.A. non è stata raggiunta la prova che il convenuto Consorzio avesse effettivamente ricevuto anche la circolare diramata dalla produttrice alla propria rete-vendita circa le condizioni di insicurezza del macchinario e, quindi, l'urgenza di provvedere all'implementazione dei presidi antinfortunistici originariamente in dotazione a questo.

La sola nota tecnica allegata al kit-sicurezza, per la genericità del suo contenuto a carattere peraltro prettamente tecnico sulle modalità di installazione dei nuovi dispositivi, infatti, non era di per sé sufficiente a rendere il Consorzio edotto della sopravvenuta inadeguatezza di quelli ab initio installati e, quindi, a creare in capo al venditore l'obbligo di segnalare al proprio avente causa l'impellenza di interventi integrativi dei primitivi dispositivi di sicurezza.

Conseguentemente, in difetto di elementi di valutazione in base ai quali poter affermare la sussistenza in capo ai responsabili del convenuto Consorzio della consapevolezza dell'inadeguatezza antinfortunistica del macchinario già alienato a terzi, alcuna censura può essere fondatamente mossa ai menzionati convenuti neppure sotto il profilo dell'accettazione del rischio di un'esposizione dell'utilizzatore del macchinario a gravi rischi per l'incolumità personale.

Da ultimo va sottoposta al vaglio la condotta tenuta dalla società Go. S.r.l., acquirente la macchina de qua e datore di lavoro del deceduto Sc.Ce.

Come in precedenza esposto, la suddetta società non ha mai ricevuto né il kit-sicurezza realizzato dalla Ga., né alcun documento nel quale le fosse stata evidenziata la pericolosità del macchinario e segnalata la indifferibile necessità di migliorare i dispositivi antinfortunistici in dotazione a questo.

Quindi, alcun addebito può essere mosso, a titolo di colpa, alla menzionata convenuta, tenuto soprattutto conto del fatto che la pericolosità del macchinario derivava non da difetti originari di progettazione-costruzione (il macchinario, come detto, al tempo della sua produzione ed immissione nel mercato era perfettamente conforme agli standards di sicurezza allora previsti), ovvero da successivi deficit manutentivi o vizi tecnico-funzionali manifestatisi durante il suo utilizzo, bensì da una sua sopravvenuta inadeguatezza rispetto alle nuove condizioni di sicurezza individuate ed imposte dalle competenti autorità in epoca successiva alla sua acquisizione ma ad essa acquirente mai comunicate o, comunque, dalla stessa mai conosciute aliunde.

Per le stesse ragioni deve pure escludersi una sua responsabilità a norma dell'art. 2050 cod. civ., avendo la convenuta concretamente posto in essere tutte le misure precauzionali ad essa note e conoscibili per prevenire siffatti infortuni e, quindi, adempiuto l'obbligo di assicurare al lavoratore tutte le condizioni di sicurezza all'epoca possibili.

Ne deriva, sul piano psicologico-soggettivo, l'inesigibilità da parte della società Go. di un comportamento diverso e, segnatamente, di una condotta anche solo orientata ad impartire al proprio dipendente prescrizioni antinfortunistiche ulteriori e più incisive rispetto a quelle fino ad allora dispensate, essendo ad essa ignoti i fatti, gli atti e le situazioni (prescrizioni USL; circolare Ga.; realizzazione del kit-sicurezza; altri incidenti analoghi) da cui poter ragionevolmente desumere la sopravvenuta inadeguatezza e pericolosità della macchina.

Né ad essa è fondatamente ascrivibile una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per danni da cose in custodia, sia perché l'evento lesivo appare la conseguenza delle modalità con cui il mezzo è stato utilizzato dall'operatore, sia perché la macchina, in quanto affidata a persona rivelatasi fino ad allora, competente, esperta e qualificata, non si trovava più nella materiale disponibilità della società proprietaria né al suo potere di governo e controllo.

Inoltre, sul piano della causalità giuridica, la pretesa avanzata dall'attore non appare sufficientemente provata, non emergendo dagli atti di causa elementi di valutazione comprovanti, in termini di certezza o, quantomeno di elevata probabilità, che, secondo un c.d. giudizio contro fattuale, il comportamento alternativo lecito omesso dai convenuti e, quindi, l'installazione dei presidi antinfortunistici in questione avrebbe impedito l'evento mortale o, almeno, limitato le conseguenze del sinistro.

Sul punto, occorreva fornire la prova certa della dinamica del sinistro e, in particolare, che l'incidente si era verificato a causa di una improvvisa e spontanea riattivazione della forza motrice in precedenza disattivata dall'operatore intento a liberarne gli ingranaggi da materiale che ne aveva bloccato il funzionamento.

Diversamente, non è possibile escludere che le operazioni di "sgolfamento" della macchina siano state incautamente compiute dallo Sc. mentre questa era ancora attiva, il che avrebbe comunque vanificato la valenza antinfortunistica dei predetti dispositivi ove di fatto installati, atteso che la loro funzione sarebbe stata appunto quella di impedire la riaccensione del macchinario purché in precedenza disattivato, ma non anche quella di consentire operazioni "a motore acceso" che, per la loro oggettiva abnormità, rappresentano il fattore causale esclusivo ed assorbente di qualsivoglia responsabilità.

Il mancato accertamento della responsabilità dei convenuti impone la reiezione della domanda formulata in via di surrogazione dall'attore e, al contempo, assorbe e rende superflua la delibazione delle domande di manleva e/o regresso reciprocamente proposte, in via subordinata, dalle altre parti.

Da ultimo, va, invece, esaminata la domanda formulata, in via subordinata, dall'attore nei confronti degli eredi Sc. a norma dell'art. 1916 c. III cod. civ.

Nei termini in cui è stata proposta, tale domanda postula anzitutto che, così come asserito da parte attrice, l'accordo "transattivo" siglato dagli eredi del lavoratore deceduto con le compagnie assicuratrici FA. e Fo. abbia effettivamente avuto ad oggetto il danno patito dai primi in tutte le sue componenti, patrimoniali e non patrimoniali, e, quindi, anche il pregiudizio (patrimoniale) in tal modo pregiudicato e, perciò, aggredibile da INAIL in via di surrogazione.

Nel caso di specie, tuttavia, la prova della suddetta circostanza non risulta fornita dall'Istituto attore.

Anzi, gli atti di causa depongono in senso contrario.

Infatti, come argomentato e documentato dagli eredi Sc., il predetto accordo con le compagnie assicuratrici è intervenuto in epoca antecedente la c.d. denuntiatio con la quale l'Istituto attore ha manifestato ai danneggiati eredi la volontà di surrogarsi nelle loro ragioni risarcitone.

Inoltre, come può evincersi dalla domanda che gli eredi Sc. avevano avanzato al Giudice Tutelare nell'interesse dell'allora minore, di autorizzazione alla riscossione delle somme oggetto di transazione, quale condizione cui le compagnie avevano subordinato il relativo pagamento, gli importi così liquidati erano stati determinati al netto della già percepita pensione INAIL assunta in carico dalle assicuratrici e, quindi, non riguardavano il danno patrimoniale suscettibile di surroga.

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, in difetto di prova della natura patrimoniale del danno liquidato dalle compagnie assicuratrici agli eredi Sc., anche tale domanda va rigettata.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione della complessità, oggettiva e soggettiva, della presente controversia, della natura e delicatezza dei fatti oggetto di questa, dell'esito delle questioni preliminari poste dai convenuti, nonché della mancata delibazione delle domande di manleva/regresso formulate tra convenuti e terzi chiamati in causa, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

le domande formulate dall'attore, così assorbite le domande proposte dalle altre parti, disponendo l'integrale compensazione delle spese processuali.