Cassazione Penale, Sez. 3, 15 dicembre 2011, n. 46643 - Infortuni sul lavoro e ricorso inammissibile




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. FIALE Aldo - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere -
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso - erroneamente qualificato come appello - proposto da:
P.A., nato a (Omissis);
avverso la sentenza emessa il 4 marzo 2010 dal giudice del tribunale di Novara;
udita nella pubblica udienza del 15 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

 


Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Palermo dichiarò P.A. colpevole di quattro contravvenzioni alle norme contro gli infortuni sul lavoro e lo condannò alle pene dell'ammenda ritenute di giustizia.
Il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione - erroneamente qualificato come appello - lamentando: 1) che l'imputato sulla base del suo inquadramento e dell'organizzazione aziendale non è destinatario delle norme antinfortunistiche che riguardano il datore di lavoro; 2) che doveva essere concessa la sospensione condizionale della pena.

 

 

Diritto


Il ricorso ed i motivi sono stati sottoscritti, per conto dell'imputato, dall'avv. Stefano A., e cioè da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione.
Di conseguenza, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., comma 1.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.


P.Q.M.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2011