Corte di Appello di Taranto, Sez. Pen., 06 dicembre 2011 - Lavori di sollevamento di una siviera, ribaltamento del carico e fuoriuscita della ghisa liquida


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE


Composta dai signori:

Dr.ssa Rosa Patrizia SINISI - Presidente

Dr.ssa Bombirla SANTELLA - Consigliere

Dr.ssa Paola MORELLI - Consigliere/Estensore

all'udienza del 31 ottobre 2011

con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Lorenzo Lerario;

con l'assistenza del Cancelliere sig.ra Patrizia Zelatore;

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA DIBATTIMENTALE

 



nel processo penale a carico di:

D'AL.Sa., nato a Faggiano il (...), ivi residente alla Via (...); - CONTUMACE

Appellante avverso la sentenza n. 74/2010 emessa dal Tribunale di Taranto - Giudice Monocratico - in data 18.01.2010; con la quale imputato del reato di cui al'art. 590 2° cpv. C.P. perché nella qualità di datore di lavoro delegato e responsabile dell'acciaieria n. 1 dello stabilimento industriale IL. S.p.A. per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, ed in particolare, non garantendo la totale visuale della zona di azione del carroponte e non predisponendo ex art. 182, 183, 191 D.P.R. 547/55 un adeguato servizio di segnalazione al gruista posto nella cabina del carroponte da parte di altri lavoratori, cagionava al Le.Do., D'Er.An. e Ta.Vi. lesioni da ustioni. Elementi della condotta colposa. Nel corso dei lavori di sollevamento di una siviera, il ribaltamento del carico causava la fuoriuscita della ghisa liquida e la improvvisa impennata delle fiamme che investivano i tre lavoratori suindicati.

In Taranto il (...).

veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena di Euro 400,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali sulle conclusioni come di seguito formulate: il P.G. chiede "la conferma della sentenza di primo grado"; l'avvocato Eg., difensore di fiducia dell'imputato, chiede "l'accoglimento dei motivi di appello".




FattoDiritto

 



L'appello è infondato e la sentenza merita integrale accoglimento condividendosene appieno l'articolata struttura motivazionale e la stretta aderenza alle singole e alle complessive risultanze processuali orali e documentali raccolte.

1. Quanto al primo e al secondo degli specifici motivi di appello, la cui trattazione congiunta è resa necessaria dalla unicità della ratio sottesa ad entrambi, ossia la mancata individuazione della condotta colposa del D'AL., va osservato in primo luogo che correttamente il giudice di primo grado ha rinvenuto nella sua qualità di responsabile del reparto acciaieria 1, formalmente e legittimamente delegato dal datore di lavoro, la posizione di garanzia da cui far discendere l'obbligo giuridico ex art. 4 D.P.R. 547/55 di attuare tutte le misure di sicurezza dell'incolumità dei lavoratori all'interno di quel luogo lavorativo. In secondo luogo che, al contrario di quanto deduce il ricorrente, sono stati individuati implicitamente ed esplicitamente nel dipanarsi delle argomentazioni a sostegno della pronuncia di condanna profili di colpa commissiva generica e profili di colpa omissiva specifica in perfetta corrispondenza con la formulazione dell'addebito. Invero, e del tutto condivisibilmente, la sentenza non manca di stigmatizzare il carattere di palese imprudenza insito nella scelta - tra le varie misure cautelative adottabili a presidio della procedura di aggancio e sollevamento della siviera - di affidare all'interno di un luogo, ex se soggetto perennemente a rumori di tipo meccanico e alla guida di un mezzo meccanico di struttura tale da impedire la completa visibilità del campo di azione alle sole capacità umane del gruista, non solo la rilevazione ma anche l'esatto isolamento, tra gli altri, del rumore indicatore dell'aggancio e, deve soltanto aggiungersi, anche in modo perfetto posto che il semplice rumore da urto degli staffoni ai perni non vale in astratto necessariamente ad assicurare altresì che essi siano agganciati bene (cfr. pag. 4 della sentenza "... affidare la valutazione sulla effettività dell'aggancio dei perni alla sola percezione acustica di un "rumore" rappresentativo dell'urto tra gli staffoni ed i perni della siviera costituiva un azzardo)". Vi è poi che il richiamo operato dal difensore alla norma di cui all'art. 182 del D.P.R. 547/1955, per attribuirne al Giudicante una valutazione erronea di inosservanza, è parziale ed esso si erroneo: è sufficiente leggere, infatti, il testo del secondo comma del citato articolo, peraltro trascritto testualmente in sentenza, per apprendere che con esso è fatto obbligo di predisporre un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati tutte le volte in cui per particolari condizioni di impianto o di ambiente non sia possibile controllare da posto di manovra tutta la azione del mezzo. Ne discende che il D'AL. non solo ha omesso la predisposizione di un servizio di segnalazione da parte di terzi operanti a terra (contravvenendo ad una specifica norma posta a tutela dell'incolumità dei lavoratori) ma, al suo posto ed incautamente (contravvenendo alle normali regole di prudenza) lo ha surrogato con la previsione, in sé fallibile, della piena capacità uditiva dello stesso manovratore.

2. Anche il terzo motivo di appello è infondato traendo ancora una volta origine da una lettura della sentenza e della pratica operativa (...) parziale e piuttosto fuorviante. Ed invero la lettura complessiva della p.o. lascia pacificamente emergere che l'obbiettivo finale del caricamento del convertitore con la ghisa liquida contenuta nella siviera veniva raggiunto attraverso più fasi operative che avevano inizio con quella di prelevamento della siviera-ghisa da una delle 4 postazioni fisse (ed fosse bilico), prosieguo con il trasferimento e posizionamento sul COV, e termine con il versamento della ghisa in esso. Posto che la posizione di quiete assunta dalla siviera dopo il crollo, la perdita nella fossa di tutto il carico della siviera, e la deformazione riportata da uno solo dei perni laterali lasciavano nel loro complesso e con ampia certezza dedurre che il gruista si trovasse nella fase iniziale di agganciamento e sollevamento dalla fossa di deposito della siviera, esattamente il Giudice ha fatto oggetto di disamina quelle indicazioni descrittive e grafiche della sequenza operativa riportate alle pagg. 2 - 3 e 4 della pratica e più particolarmente la lett. c) della nota relativa alla specifica manovra di discesa degli staffoni e di passaggio sotto i perni per addivenire ad una valutazione negativa - sotto il profilo della adeguatezza ed efficacia - della rimessione al solo udito del gruista dell'avvenuto aggancio (al contatto degli staffoni con i perni il Gr. avrebbe, si legge nella nota acquisito "una certa tranquillità psicologica poiché sente il rumore che gli staffoni fanno urtando i perni della siviera"). Il riferimento a quello stralcio della pratica è congruo e pertinente al tipo di fase nella quale si è verificato il crollo mentre la indicazione della pagina 10 suggerita dalla difesa non lo è affatto. Essa attiene alla diversa e successiva fase di "versamento ghisa in convertitore" nella quale soltanto è previsto per la prima volta che il Gruista di carica, prima di posizionarsi in linea con il convertitore, deve interpellare via radio l'addetto calcolo carica, posizionare la siviera (già agganciata e prelevata) in linea con il convertitore da caricare attendere la ricezione del benestare dell'addetto COV e poi agganciare il perno di ribaltamento siviera con il bozzello da 100 ton. sicché in nulla scalfisce le considerazioni conclusive del Giudice che non ne ha tenuto conto semplicemente perché non doveva rilevando a ben ragione l'omissione colposa di una cautela (può aggiungersi analoga a questa appena riportata) anche per la fase di aggancio e prelievo della siviera.

3. Invero e così potendosi addivenire all'esame del quarto dei motivi non solo sotto il profilo documentale è da escludersi che la pratica operativa prevedesse un servizio di segnalazione per la fase operativa di interesse nella quale andava incasellato l'incidente rimettendo al Gruista funzioni di autocontrollo della correttezza delle operazioni svolte, fatte salve personali iniziative più o meno lodevoli (come quella di chiedere aiuto ad altri) che a lume delle precise disposizioni aziendali di segno diverso non erano da lui esigibili, ma anche la testimonianza del teste a difesa De. non aiuta a ritenere il contrario e cioè che il gruista avesse sollevato la siviera senza la conferma dell'addetto al calcolo di ricarica sig. Sa.

Indipendentemente dall'operato spostamento dell'asse valutativo della pratica operativa e dalla circostanza che essa stabiliva la verifica del corretto aggancio con il rumore provocato dal contatto delle parti meccaniche, la testimonianza del caporeparto è radicalmente inficiata dalla circostanza che essa è avulsa dalle dichiarazioni di Sa. ancorché quest'ultimo sia stato indicato come presente sui luoghi e come persona che avrebbe dovuto dare la conferma di aggancio al Vi. ed inoltre appare enunciativa solo di fatti generici e di asserzioni di mero principio. Quanto al primo profilo il Sa. non è mai stato citato come teste a difesa e se con l'accordo delle parti all'acquisizione della informativa del 3 febbraio deve ritenersi utilizzabile anche la parte riassuntiva delle indagini contenuta alla pag. 6 deve allora ritenersi alla stregua delle sit rese che egli si trovasse il giorno dell'incidente (26 aprile 2005) posizionato all'interno della sala comandi adiacente la fossa bilico n. 7 e non all'esterno di essa sicché non aveva la possibilità materiale di fornire segnalazioni al gruista che - torna utilmente a ribadirsi - non era tenuto in quella specifica fase iniziale a richiederle; inoltre in "coerenza" con la p.o. che demandava - per dirla con le parole dell'Isp. De. sentito in udienza - alla sensibilità del carropontista privo dell'ausilio di terzi, accertarsi se l'aggancio fosse stato eseguito correttamente, la direzione aziendale aveva contestato la erroneità dell'operazione al solo gruista Vi. e non anche al Sa. il che fa ragionevolmente presumere che non fosse portatore di obblighi di supervisione in quell'esatto frangente lavorativo. Quanto al secondo profilo, dalla lettura delle pag. 16 e 17 e da quella complessiva della testimonianza emerge che il De. non è portatore di conoscenza diretta dei fatti accaduti ma in definitiva della descrizione di modalità operative (la richiesta di conferma) smentite (nel loro ordine sequenziale) per tabulas dalla pag. 4 della pratica. In via derivata, perché fondato su un presupposto di fatto inesistente (la previsione dell'obbligo per il gruista di chiedere conferma ad un operatore) deve considerarsi irrilevante l'ulteriore assunto difensivo del carattere anomalo e assorbente di ogni responsabilità della condotta lavorativa assunta dal gruista al quale invece può solo addebitarsi (ma non rimproverarsi date le condizioni di luogo, di mezzi operativi e di assenza di prescrizioni operativa che gli imponessero la preliminare richiesta di conferma aggancio a chicchessia) il sollevamento della siviera nonostante la mancata percezione di quel rumore metallico che avrebbe dovuto essere l'unico segnale di avvenuto aggancio.

Invero questa Corte non può che concordare pienamente con le argomentazioni, coerenti con i principi fissati dalla giurisprudenza, sviluppate dal primo giudice in merito a tale condotta come per nulla avulsa dall'area di rischio della lavorazione in corso e perfettamente rientrante nell'ordinaria scansione procedurale a fronte dell'omessa disciplina da parte del D'AL. del quomodo della manovra di sollevamento della siviera con la predisposizione e l'attuazione di un servizio di controllo da terra. Ed in effetti una volta individuati nell'imputato profili di colpa di tipo generico e speciale, e verificato che la semplice predisposizione di un operaio atto a segnalare al gruista l'avvenuto e completo aggancio degli staffoni avrebbe neutralizzato il rischio di mancata audizione del rumore e dunque di distacco e caduta della siviera, è stata fatta corretta applicazione del principio consolidatosi in giurisprudenza che le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia o dall'inosservanza delle disposizioni di sicurezza predisposte dal datore di lavoro si è atteggiata solo come mera occasione dell'evento essendo strettamente connessa alla tipologia dei lavori da eseguire e tenuta in totale assenza di adeguate misure di salvaguardia atte ad eliminare o anche solo attenuare il pericolo di caduta dall'alto del pesantissimo corpo solido sollevato (cfr. per tutte cfr. Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 3455 del 03/11/2004 In tema di infortuni sul lavoro, poiché le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adozione delle misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile e opinabile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, sempre che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, nel qual caso nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all'evento).

4. Nel suddetto quadro di riferimento, integrativo degli estremi oggettivi e soggettivi del reato la esclusione delle attenuanti generiche e la determinazione concreta della pena operata dal primo giudice per il reato in questione (che prevede la pena alternativa della reclusione o della multa) non possono censurarsi. Lungi dal connotarsi di eccessivo rigore, il trattamento sanzionatorio riservato al D'AL. si atteggia come adeguatamente parametrato ai criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. e 62 bis ult. comma c.p. in ragione della operata scelta per la pena pecuniaria, meno afflittiva di quella detentiva, e della personalità dell'imputato che è raggiunto da una condanna per analogo reato. Il soccombente appellante va infine condannato, ai sensi dell'art. 592 c.p.p., al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.



La Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, visti gli artt. 605, 592 c.p.p., conferma la sentenza emessa il 18.1.2010 dal Tribunale di Taranto Giudice Monocratico appellata dall'imputato D'AL. che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.