Categoria: 1963
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Tipologia: CCNL
Data firma: 30 gennaio 1963
Validità: 01.01.1963 - 31.12.1965
Parti: Associazione nazionale dell’industria chimica - Confederazione generale dell’industria italiana e Silp-Filcep-Cgil, Spem-Cisl, Uilpem-Uil e Snalpem
Settori: Chimici, Lavorazione gas liquefatti, Industria

Sommario:

Parte comune
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Art. 3. - Accordi interconfederali.
Art. 4. - Riposo settimanale.
Art. 5. - Trasferte.
Art. 6. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 7. - Indennità sostitutiva di mensa.
Art. 8. - Indennità di trasporto.
Art. 9. - Indennità di zona malarica.
Art. 10. - Indennità di reperibilità.
Art. 11. - Indennità per lavoro in turni avvicendati.
Art. 12. - Premio di produzione - Incentivi.
Art. 13. - Aspettative per cariche sindacali - Cariche pubbliche.
Art. 14. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 15. - Regolamento interno.
Art. 16. - Patto di non concorrenza.
Art. 17. - Proprietà intellettuale.
Art. 18. - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 19. - Contestazioni sulla retribuzione.
Art. 20. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 21. - Controversie individuali e plurime.
Art. 22. Parte disciplinare.
I - Disciplina aziendale.

II - Provvedimenti disciplinari.
III - Ammonizione e sospensione.
IV - Licenziamento per motivi disciplinari.
Art. 23. - Abrogazione del precedente contratto. Condizioni di miglior favore.
Art. 24. - Terminologia usata nel presente Contratto.
Art. 25. - Decorrenza e durata.
Chiarimenti a verbale
Regolamentazione per gli operai
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione degli operai.
Art. 3. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 4. - Disposizioni sul trattamento degli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 5. Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 6. - Istruzione professionale.
Art. 7. - Abiti da lavoro.
Art. 8. Orario di lavoro.
Art. 9. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
Art. 12. - Sospensione e interruzione di lavoro.
Art. 13. - Recuperi.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Minimi di paga.
Art. 17. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Gratifica natalizia e gratifica di fine giugno.
Art. 20. - Indennità speciale.
Art. 21. - Compenso speciale autisti incaricati delle riscossioni.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Trattamento in caso di malattia od infortunio non professionale.
Art. 24. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 25. - Trattamento economico in relazione agli articoli 23 e 24.
Art. 26. - Trasferimenti.
Art. 27. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 28. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Allegato n. 1 - Tabelle dei minimi di paga per gli operai
Allegato n. 2 - Norme per la disciplina dell’apprendistato degli operai
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Durata dell’apprendistato.
Art. 3. - Retribuzione.
Art. 4. - Insegnamento complementare.
Art. 5. - Indennità speciale.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Trattamento in caso di malattia od infortunio.
Art. 8. - Prove di idoneità.
Art. 9. - Anzianità di servizio.
Art. 10. - Condizioni di miglior favore.
Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie
Art. 1. - Criteri di appartenenza - Criteri per l’assegnazione ai gradi.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio da operaio alla categoria degli intermedi.
Art. 5. - Abiti da lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
Art. 10. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Minimi mensili.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Doppie mensilità.
Art. 17. - Indennità speciale.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionale.
Art. 20. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 23. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Allegato n. 1 - Tabelle dei minimi mensili
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 1. - Periodo di prova.
Art. 2. - Classificazione ed esemplificazione.
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 4. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 5. - Passaggio dalla categoria intermedia ad impiegalo.
Art. 6. - Abiti da lavoro.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Minimi tabellari di stipendio.
Art. 12. - Indennità per maneggio di denaro e cauzione.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Doppie mensilità.
Art. 16. - Indennità speciale.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Trattamento in caso di malattia od infortunio.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 21. - Indennità di anzianità per licenziamento o dimissioni.
Allegato n. 1 - Tabelle dei minimi mensili di stipendio
Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ad imprese industriali esercenti la lavorazione, l’imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele

Addì 30 gennaio 1963, in Milano, presso la sede dell’Associazione nazionale dell’industria chimica, tra l’Associazione nazionale dell’industria chimica, per il suo Gruppo aziendale gas di petrolio liquefatti [...] con la partecipazione di una Delegazione industriale [...] con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e il Sindacato italiano lavoratori del petrolio (Silp) [...], con l’intervento della Federazione italiana lavoratori Chimici e petrolieri (Filcep) [...] e l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) [...] con la partecipazione di una delegazione di lavoratori [...], il Sindacato petrolieri e metanieri (Spem) [...] con l’intervento della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...] e da una delegazione di lavoratori [...], l’Unione italiana petrolieri e metanieri (Uilpem) [...], con l’assistenza dell’Unione italiana del lavoro (Uil) [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro a valere dal 1° gennaio 1963.
Il presente Contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro fra imprese industriali che esercitano la lavorazione, l’imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti.
Il presente Contratto si compone di una parte comune, una regolamentazione per gli operai, una regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie e una regolamentazione per gli impiegati.
Addì 30 gennaio 1963, in Milano, presso la sede dell’Associazione nazionale dell’industria chimica, tra l’Associazione nazionale dell'industria chimica, per il suo Gruppo aziende gas di petrolio liquefatti [...] con la partecipazione di una Delegazione industriale [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e il Sindacato nazionale lavoratori petrolieri e metanieri (Snalpem) [...] si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro a valere dal 1° gennaio 1963.
Il presente Contratto collettivo nazionale disciplina il rapporto di lavoro fra imprese industriali che esercitano la lavorazione, l’imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele ed i lavoratori di ambo i sessi da esse dipendenti.
Il presente Contratto si compone di una parte comune, una regolamentazione per gli operai, una regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie e una regolamentazione per gli impiegati.

Parte comune
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Per l’assunzione delle donne e dei minori valgono le disposizioni di legge.
[...]

Art. 2. - Rapporto di lavoro.
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulti dalla specialità del rapporto e da atto scritto.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.
Le norme previste nel presente Contratto nazionale si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezione fatta per quelle relative al preavviso ed all’indennità di licenziamento.
[...]

Art. 3. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra la Confederazione generale dell’industria italiana e le corrispondenti Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle singole disposizioni, si considerano parte integrante del presente contratto, quando non siano in contrasto con le norme del contratto stesso.

Art. 4. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale che dovrà normalmente coincidere con la domenica.
La concessione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica è consentita nei soli casi stabiliti dalle norme legislative. In tali casi il giorno destinato al riposo settimanale dovrà in via normale essere preventivamente stabilito.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni di legge.

Art. 9. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che, per ragioni di lavoro, da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica, verrà corrisposta una speciale indennità pro tempore, in lire 40 per ogni giornata lavorativa.
La predetta indennità verrà corrisposta per un mese anche al lavoratore che, avendo prestato servizio alle dipendenze della stessa azienda in zona malarica con diritto all’indennità medesima ai sensi del precedente comma, venga trasferito in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche ai fini dei precedenti comma sono quelle riconosciute tali dalle Autorità sanitarie locali anche in base ai casi di malattia concretamente verificatisi negli ultimi 5 anni e nelle quali esista di fatto, e non solamente allo stato potenziale, un effettivo pericolo di contrarre la malattia da parte dei lavoratori che esplicano la loro attività nelle zone stesse.
L’accertamento delle condizioni di cui sopra sarà effettuato a cura delle parti stipulanti entro 90 giorni dalla richiesta che in proposito verrà avanzata dalle parti interessate.

Art. 10. - Indennità di reperibilità.
Al lavoratore, cui venga richiesto di essere sempre reperibile per eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro, spetterà un compenso da concordarsi tra i rappresentanti delle parti interessate e da corrispondersi per la durata dell’impegno di reperibilità.
L’obbligo della immediata reperibilità dovrà risultare per iscritto.
Il compenso suddetto non fa parte, a nessun effetto, della retribuzione.

Art. 15. - Regolamento interno.
Il regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dal vigente accordo interconfederale sulle Commissioni interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.
Esso tra l’altro disporrà circa la disciplina dell’entrata e uscita dai luoghi di lavoro, le modalità di corresponsione della retribuzione e i reclami sul relativo conteggio, i controlli di presenza, la consegna c la conservazione degli utensili e dei materiali, nonché le visite di inventario e di controllo.

Art. 18. - Tutela delle lavoratrici madri.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge.

Art. 21. - Controversie individuali e plurime.
Allo scopo di permettere la rapida soluzione delle controversi«! insorgenti nell’ambito aziendale si seguirà la seguente procedura che verrà adottata per tutte le controversie individuali e plurime da qualsiasi motivo causate.
La seguente procedura sarà anche adottata per le controversie relative ad inquadramenti e classificazioni.
[...]
Restano altresì salve le procedure previste all’art. 14 dell’accordo interconfederale per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni interne.
La procedura si articola nei seguenti modi e gradi:
1° Grado.
Il lavoratore o i lavoratori che ritengano di dover ricorrere contro un provvedimento aziendale o che si ritengano lesi nei loro diritti, esporranno i motivi di tale ricorso, attraverso un apposito modulo, dagli stessi sottoscritto, che verrà consegnato alla Commissione interna o al Delegato di impresa.
La Commissione interna o il Delegato di impresa presenteranno, entro i successivi 10 giorni il ricorso alla Direzione aziendale, che dovrà fornire motivata risposta scritta entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del ricorso.
Ove la Commissione interna o il Delegato di impresa lo ritengano opportuno, potranno chiedere un incontro con la Direzione aziendale ed entro i successivi 10 giorni la Direzione aziendale dovrà discutere la controversia con la Commissione interna o con il Delegato di impresa.
2° Grado.
A questo grado saranno deferite le controversie in sede di appello.
Da richiesta di esame della controversia in 2" Grado dovrà essere avanzata, entro il termine massimo di 10 giorni dal risultato negativo del tentativo di conciliazione in 1° Grado, dal lavoratore o dai lavoratori interessati alle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, cui conferiscono il mandato, che dovranno trasmetterla entro i successivi 5 giorni all’organizzazione sindacale provinciale dei datori di lavoro.
L’esame della controversia sarà effettuato da una Commissione paritetica di volta in volta nominata a cura delle Organizzazioni provinciali sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
La Commissione paritetica dovrà riunirsi entro 20 giorni dalla sua nomina e dovrà esprimere per iscritto il proprio motivato giudizio sulla controversia esaminata.
Tale procedura ha intenti puramente conciliativi e non comporta, in caso di mancata conciliazione, alcuna limitazione dei diritti e delle facoltà delle parti.
Nel caso in cui non si possa raggiungere una conciliazione fra le parti, la controversia potrà essere, senza particolari forme e termini, sottoposta all’esame delle Associazioni nazionali di categoria.
La procedura di cui sopra si applicherà anche alle controversie promosse dalla Commissione interna.

Art. 22. Parte disciplinare.
I - Disciplina aziendale.

Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve osservare rapporti di correttezza verso i colleghi e di subordinazione verso i superiori.
I superiori devono improntare i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
In particolare il lavoratore è tenuto a:
1) curare con zelo gli interessi dell’azienda nei rapporti tanto interni quanto con il pubblico;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

II - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanza del lavoratori saranno punite a seconda della loro gravità o della loro recidività senza riguardo all’ordine con cui i provvedimenti disciplinari sono di seguito elencati.
[...]
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o all’eventuale regolamento interno aziendale o alle altre disposizioni, di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
а) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni lavorativi;
d) licenziamento ai sensi della successiva parte IV.
[...]

III - Ammonizione e sospensione.
Normalmente, salvo i casi di particolare gravità o di recidività, l'ammonizione scritta o la sospensione verranno inflitte per le seguenti mancanze al lavoratore che:
a) non osservi l’orario di lavoro e non adempia alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
b) senza autorizzazione del proprio diretto superiore o senza giustificato motivo non si presenti al lavoro o ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione o lo sospenda o lo protragga o abbandoni il posto di lavoro;
c) non esegua il lavoro con assiduità o secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza o esegua lavori non ordinatigli;
d) per disattenzione arrechi danni, anche se lievi, alle macchine, agli impianti o ai materiali, od ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in generale o di irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) costruisca o faccia costruire oggetti o comunque faccia lavori in luoghi di pertinenza dell’azienda o per conto proprio o di terzi, con lieve danno per l’azienda;
[...]
g) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti.

IV - Licenziamento per motivi disciplinari.
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari potrà essere inflitto in tutti quei casi in cui il lavoratore commetta mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto stesso. Detto licenziamento può essere inflitto:
a) senza preavviso, ma con la corresponsione dell’indennità di anzianità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro. In via esemplificativa ricadono normalmente sotto tale provvedimento le seguenti infrazioni:
[...]
2) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell’azienda e che perturbi il normale andamento del lavoro;
3) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di minore gravità o quando la gravità dell’inadempimento comporti l’applicazione diretta della sanzione prevista al punto a) della presente parte IV, sempre che negli adempimenti non si riscontri il dolo;
b) senza preavviso e senza indennità di anzianità per licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni che siano considerate delittuose a termine di legge.
In via esemplificativa tale provvedimento si applicherà nei seguenti casi:
1) contravvenzione al divieto di fumare o di accendere fuochi nelle sedi di lavoro, ove ciò sia espressamente vietato mediante apposito avviso;
[...]
4) recidiva nelle mancanze di cui alla precedente parte III o concorso di particolare gravità nelle mancanze stesse, quando in esse si riscontri il dolo;
5) grave insubordinazione verso i superiori.
D’applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo prescinde dal diritto dell’azienda al risarcimento dei danni.

Chiarimenti a verbale
Le parti nello stabilire la durata del Contratto, tenuto anche conto della speciale caratteristica del settore e della prevista procedura di conciliazione delle controversie individuali e plurime nel quadro di una corretta applicazione dello stesso, confermano che il Contratto stipulato rappresenta, per tutta la sua concordata durata, l’unico strumento regolatore del rapporto di lavoro insieme con quegli accordi che vanno sottoscritti per le materie ed istituti la cui regolamentazione è demandata specificatamente dal Contratto stesso al livello aziendale con le Organizzazioni sindacali.
Assumono l’impegno, anche per conto dei loro mandanti, della scrupolosa osservanza del Contratto fino alla sua scadenza, restando inteso che esso nel corso del periodo di durata sopra indicato, potrà subire variazioni, oltre che a seguito di norme di legge, a seguito di norme modificatrici contenute in quegli accordi interconfederali che dovessero nel frattempo essere stipulati ed esclusivamente in relazione ad esse.

Regolamentazione per gli operai
Art. 3. - Disciplina dell’apprendistato.

D’apprendistato è disciplinato da separato accordo che viene allegato alla presente regolamentazione e che deve intendersi parte integrante del presente contratto di cui seguirà le sorti.

Art. 5. Passaggio temporaneo di mansioni.
L’operaio in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione della retribuzione di fatto né un mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 6. - Istruzione professionale.
Le parti stipulanti riconoscono nell’attuazione dei corsi di istruzione professionale, in quanto realizzabili in relazione alle caratteristiche proprio del settore, un mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
Per la disciplina della materia le parti fanno riferimento alle disposizione generali in vigore, ed in particolare al punto 5) dell’articolo 2 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne.

Art. 7. - Abiti da lavoro.
Ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova.
Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazione, ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all’atto delle conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro; qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramenti al vestiario o che ne comportino uno speciale, sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai tre precedenti comma, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
[..]
Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo e il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di intese in sede aziendale fra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 8. Orario di lavoro.
Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, si conviene che la durata media settimanale dell’orario normale per il singolo operaio venga ridotta nel ciclo annuo per il 1963, 1964 e 1965 rispettivamente a 46, 45 e 44 ore settimanali senza decurtazione della retribuzione.
La riduzione di cui sopra potrà essere attuata dalle Direzioni aziendali attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale oppure mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuite (riposi di conguaglio) aventi ciascuno durata non inferiore a 4 ore o anche concentrando la riduzione di orario stagionalmente.
[...]
Nel caso in cui si debba scegliere tra i due sistemi dei riposi di conguaglio o di concentrare la riduzione di orario stagionalmente, la scelta sarà operata con un accordo avente durata annuale da stipularsi a livello aziendale entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Tale accordo sarà stipulato tra l’Associazione imprenditoriale territoriale, assistita dalla Direzione aziendale, e i Sindacati competenti con la presenza della Commissione interna.
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia viene ridotto come sopraindicato e non potrà eccedere le 10 ore giornaliere o rispettivamente negli anni 1963, 1964 e 1965, le 58, 57 e 56 ore settimanali, potendosi anche per essi adottare una dei tre sopra descritti sistemi di riduzione di orario.
Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all’art. 12 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, dall’effettuare i lavori a turno e sono tenuti a prestare la loro opera in turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
[...]

Art. 9. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Nella giornata del sabato il lavoro dovrà cessare non oltre le ore 13, salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate.
Il recupero delle ore mancanti al limite dell’orario normale di lavori, in quanto non effettuate nel pomeriggio del sabato, non potrà superare la misura massima di un’ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno comunque compensate a retribuzione normale di fatto.
Restano esclusi dalla disciplina di cui al primo comma i seguenti lavoratori:
1) lavoratori addetti a lavorazioni eseguite a turni continuativi o avvicendati;
2) lavoratori addetti ad attività di cui agli artt. 5, 10, 11 e 16 della L. 22 febbraio 1934, n. 370, ed alle tabelle approvate con D.M. 22 giugno 1935;
3) lavoratori aventi mansioni che pur non rientrando in quelle di cui al punto 2), vi sono connesse in modo tale che la sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro, e cioè:
mansioni inerenti alle operazioni di scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
mansioni svolte dal personale addetto a prove di laboratorio, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
4) lavoratori addetti a lavorazioni non continuative a più squadre;
5) lavoratori svolgenti lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia ai sensi di legge.

Art. 11. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6.
[...]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
[...]

Art. 13. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che Individuale.
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, l’operaio sarà retribuito a cottimo.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall’azienda in modo da consentire alla generalità degli operai di normale capacità ed operosità lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 12 % superiore al minimo di paga della propria categoria.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente, nonché qualsiasi altra contestazione sul sistema di cottimo introdotto o modificato, saranno esaminate secondo la procedura prevista per il 2° Grado dei reclami e controversie di cui all'art. 21 della parte Comune.
Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
[...]

Art. 18. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
[...]

Art. 24. - Infortuni e malattie professionali.
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi per tali quelli disciplinati dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, e dal R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive norme regolamentari e integrative, si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[...]

Allegato n. 2 - Norme per la disciplina dell’apprendistato degli operai
Tra le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 gennaio 1963 per gli addetti ad imprese Industriali esercenti la lavorazione, l’imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, premesso che la legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive norme demandano alla regolamentazione contrattuale, una integrazione delle norme stesse; confermato, quindi, che per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle successive norme, sono applicabili agli apprendisti i principi e le disposizioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata con la legge 8 luglio 1956, n. 706 e del Regolamento approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, nonché le norme contrattuali, salvo quelle non riferibili agli apprendisti;
si sono convenute le seguenti Norme per la disciplina dell’apprendistato degli operai dipendenti dalle aziende esercenti la lavorazione, l’imbidonamento e la vendita dei gasi liquefatti butani, propani e loro miscele.

Art. 2. - Durata dell’apprendistato.
La durata massima dell’apprendistato è di 4 anni.
La durata massima si riduce, in base all’età ed al titolo di studio, secondo la seguente tabella:

Titolo di studio Età di assunzione
14-15 anni 16-17 anni 18-19-20 anni
1) licenza elementare anni 4 anni 3 anni 2
2) Licenza di avviamento professionale o di scuola media o titolo equipollente anni 3 anni 2 e mesi 6 anni 1 e mesi 6
3)Licenza di scuola tecnica od ammissione al terzo anno di Istituto tecnico o titolo equipollente - anni 2 anni 1 e mesi 6
4) Licenza di Istituto professionale di Stati o di scuola tecnica industriale ad indirizzo corrispondente al tipo di tirocinio cui l’apprendista viene avviato o ammissione al terzo anno di Istituto tecnico industriale ad indirizzo chimico o titolo equipollente - anni 1 e mesi 6 anni 1

Art. 4. - Insegnamento complementare.
Le ore destinate all’insegnamento complementare disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e dal Regolamento relativo non potranno essere meno di 140 per ogni anno di apprendistato.

Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie
Art. 1. - Criteri di appartenenza - Criteri per l’assegnazione ai gradi.

Quando il compito affidato al lavoratore sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai, a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerarsi agli effetti del comma precedente:
а) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempre che in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni, oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della prima parte del presente punto 6).
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.
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Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione del trattamento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
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Art. 5. - Abiti da lavoro.
Ai lavoratori che non rientrino nei casi previsti nei comma successivi le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta da lavoro ogni 12 mesi.
Sono esclusi dalla concessione di cui sopra i lavoratori in prova.
Allo scopo di assicurarne la normale manutenzione (lavaggio, riparazione, ecc.) le aziende forniranno una tantum una seconda tuta all’atto della conferma in servizio.
Ogni 12 mesi verrà rinnovata una tuta da lavoro: qualora la sostituzione dovesse essere effettuata prima di detto termine per cause attribuibili al lavoratore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire l’azienda del relativo danno.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne comportino uno speciale sarà fornito in uso l’abito da lavoro, tenendo presente la necessità di assicurare l'efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Ai lavoratori che esplichino continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie dovranno essere forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Al lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda assicurerà la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai 3 precedenti comma, potrà essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
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Le aziende inoltre doteranno i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull’igiene e la sicurezza del lavoro ed il lavoratore sarà responsabile della buona conservazione di detti mezzi.
Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formeranno oggetto di intese in sede aziendale tra i rappresentanti delle parti interessate.

Art. 6. - Orario di lavoro.
Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, si conviene che la durata media settimanale dell’orario normale per il singolo lavoratore venga ridotta nel ciclo annuo per il 1963, 1964 e 1965 rispettivamente a 46, 45 e 44 ore settimanali senza decurtazione della retribuzione.
La riduzione di cui sopra potrà essere attuata dalle Direzioni aziendali attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale oppure mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuite (riposi di conguaglio) aventi durata non inferiore a 4 ore o anche concentrando la riduzione di orario stagionalmente.
Nel caso in cui si debba scegliere tra i due sistemi dei riposi di conguaglio o di concentrare la riduzione di orario stagionalmente, la scelta sarà operata con un accordo avente durata annuale da stipularsi a livello aziendale entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Tale accordo sarà stipulato tra l’Associazione imprenditoriale territoriale, assistita dalla Direzione aziendale, e i Sindacati competenti con la presenza della Commissione interna.
L’orario normale per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia viene ridotto come sopra indicato e non potrà eccedere le 10 ore giornaliere o rispettivamente negli anni 1963, 1964 e 1965 le 58, 57 e 56 ore settimanali, potendosi anche per essi adottare uno dei tre sopra descritti sistemi di riduzione di orario.
Per la determinazione degli orari normali varranno le disposizioni di cui all’art. 12 del R.D.L. 10 settembre 1923, n. 1955.
I lavoratori non possono esimersi, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, nell’effettuare i lavori a turni e sono tenuti a prestare la loro opera nei turni prestabiliti per i lavori cui sono adibiti.
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Art. 7. - Disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato.
Nella giornata del sabato il lavoro dovrà cessare non oltre le ore 13, salvo le esclusioni e le eccezioni appresso indicate.
Il recupero delle ore mancanti al limite dell’orario normale di lavoro, in quanto non effettuate nel pomeriggio del sabato, non potrà superare la misura di un’ora giornaliera negli altri giorni della settimana in corso o di quella successiva. Le ore come sopra recuperate saranno comunque compensate a retribuzione normale.
Restano esclusi dalla disciplina di cui al primo comma i seguenti lavoratori:
1) lavoratori addetti a lavorazioni eseguite a turni continuativi
o avvicendati;
2) lavoratori addetti ad attività di cui agli articoli 5, 10, 11 e 16 della L. 22 febbraio 1934, n. 370, ed alle tabelle approvate con D.M. 22 giugno 1985;
3) lavoratori aventi mansioni che, pur non rientrando in quelle di cui al punto 2), vi sono connesse in modo tale che la sospensione nel pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro, e cioè:
- mansioni inerenti alle operazioni di scarico, carico e spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell’attività dell’azienda;
- mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
4) lavoratori addetti a lavorazioni non continuative a più squadre;
5) lavoratori svolgenti lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia ai sensi di legge.

Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari normali di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6.
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Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare nei limiti previsti dalla legge il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
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Art. 11. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate tra le aziende e i lavoratori, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi alla settimana in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 15. - Ferie.
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Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione non dovuta per le giornate di ferie non godute.
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Art. 20. - Infortuni e malattie professionali.
Per il caso di infortunio o malattia professionale, intendendosi; per tali quelli disciplinati dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, e dal R.D. 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive norme regolamentari e integrative si fa richiamo a quanto previsto nelle predette norme.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate 1 le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge,
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Regolamentazione per gli impiegati
Art. 3. - Passaggio temporaneo di mansioni.

L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione.
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Art. 6. - Abiti da lavoro.
Agli impiegati tecnici di stabilimento, stazione, deposito o laboratorio, che abbiano superato il periodo di prova, il cui vestiario sia esposto a particolare deterioramento durante l’esercizio delle loro attribuzione a causa delle stesse, verrà fornito gratuitamente in uso, ogni 12 mesi, un abito da lavoro (tuta o camice), tenendo tuttavia presente la necessità di assicurare l’efficienza di detto abito agli effetti della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
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Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per gli impiegati non potrà superare le 42 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di legge e salvo quanto stabilito nel presente articolo.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non potrà superare le 53 ore settimanali.
Nella giornata del sabato il lavoro cesserà non oltre le ore 13, fatta eccezione per gli impiegati addetti ai turni.
Per gli impiegati in servizio presso gli stabilimenti, le stazioni e i depositi, in caso di effettuazione di lavoro oltre le 42 ore settimanali, dovrà essere corrisposto lo stipendio di fatto senza alcuna maggiorazione per le ore lavorate in più fino alle 48 ore settimanali. Per gli impiegati di cui al presente comma le ore comprese fra le 42 e le 48 settimanali, potranno essere effettuate nel pomeriggio del sabato o negli altri giorni della settimana.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la norma del comma precedente si applicherà per le ore lavorate tra le 53 e le 60 settimanali.
Per la determinazione degli orari normali, varranno le disposizioni di cui all’art. 12 del R.D.L. 10 settembre 192.3, n. 1955.
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Art. 9. - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro in turni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti degli orari di cui all’articolo 7, salvo quanto diversamente disposto dall’articolo stesso.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21 e le ore 6.
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Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo dovranno essere espressamente disposti ed autorizzati.
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Art. 14. - Ferie.
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Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento, il mancato godimento delle ferie verrà risarcito con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
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Appendice
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

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Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
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