Consiglio di Stato, Sez. 4, 10 gennaio 2012, n. 14 - Inflizione di sanzione disciplinare della sospensione dal servizio (risarcimento del danno)


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 4993 del 2007, proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Laurentis, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza 24;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. dell' ABRUZZO - Sezione Staccata di PESCARA- n. 00302/2006, resa tra le parti, concernente INFLIZIONE SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO (RISARCIMENTO DEL DANNO)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l' Avvocato Vincenzo De Laurentis e l' Avvocato dello Stato Giustina Noviello;


Fatto

 

 

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dalla odierna appellante B.M., l'annullamento del Provv. 30 dicembre 1997, n. 131/97 DISC/AB/FL/ms, con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale dell'Organizzazione giudiziaria e AA.GG. del Ministero di Grazia e Giustizia le aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 5; nonché degli atti presupposti e connessi e per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.

Il primo giudice ha accolto il ricorso annullando la disposta sanzione disciplinare ed affermando l'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere alla originaria ricorrente la retribuzione dei cinque giorni di servizio, con gli interessi e la rivalutazione, e di rideterminare, ove tali giorni fossero stati rilevanti, il dovuto trattamento pensionistico.

In particolare, il Tribunale amministrativo ha ritenuto fondata ed assorbente la doglianza dedotta con il primo motivo di gravame con la quale nel dedursi la violazione dell'art. 24 del CCNL Ministeri all'epoca vigente, si era lamentato che non vi era stata una tempestiva contestazione dell'addebito che aveva dato luogo all'applicazione della sanzione più grave (cioè l'essersi assentata senza giustificazione dalla propria abitazione in un giorno in cui figurava in malattia).

Tale comportamento, infatti, si era verificato il giorno 18 ottobre 1996, mentre la contestazione degli addebiti era stata comunicata all'incolpata soltanto il 1 settembre 1997 (l'art. 24 disponeva testualmente al secondo comma che la contestazione scritta dell'addebito al dipendente dovesse "effettuarsi tempestivamente").

Quanto al risarcimento del lamentato danno alla persona, morale e biologico da liquidarsi in via equitativa formulata, con i motivi aggiunti, il primo giudice ne ha escluso la fondatezza, in quanto non era stato fornito il principio di prova della sussistenza di tali danni.

Peraltro ai fini della risarcibilità era necessario la supposta lesione fosse diretta conseguenza dell'atto illegittimo.

Senonchè, nel caso di specie, l'illegittimità discendeva esclusivamente dal riscontrato vizio procedimentale, mentre l'odierna appellante si era certamente resa responsabile di alcuni dei comportamenti contestati.

Neppure poteva affermarsi che l'amministrazione avesse tenuto un comportamento persecutorio (al contrario, l'aver atteso un lungo lasso di tempo prima di procedere alla predetta contestazione degli addebiti era indice di comportamento certamente non vessatorio nei confronti di una dipendente che aveva tenuto un atteggiamento non pienamente consono ai suoi doveri).

Avverso il capo della sentenza in epigrafe che ha negato la sussistenza di un danno risarcibile l'originaria ricorrente ha proposto appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica e contraddittoria e non teneva conto della circostanza che proprio il proliferare dei provvedimenti persecutori e vessatori dichiarati illegittimi in sede giurisdizionale dimostrava pienamente la sussistenza di una condotta gravemente lesiva.

Essa in passato aveva chiesto invano di riunire i procedimenti giurisdizionali pendenti: una visione unitaria degli stessi avrebbe certamente dimostrato il collegamento tra i vari provvedimenti vessatori e l'intento soggettivamente persecutorio ad essi sottesi il che ne dimostrava l'ingiustizia.

Le certificazioni mediche prodotte dimostravano la sussistenza di un danno risarcibile, mentre sotto il profilo del nesso eziologico la coincidenza temporale tra i provvedimenti illegittimi e le patologie che avevano attinto l'appellante ed il peggioramento delle condizioni di B.A..

L'appellata amministrazione ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell'appello e facendo presente che l'unica ragione che aveva indotto il primo giudice ad annullare il provvedimento afflittivo riposava nella violazione infraprocedimentale riscontrata: non era mai stata accertata l'ingiustizia (ovvero anche soltanto la illegittimità nel merito dell'azione amministrativa spiegata).

Del pari non era stato allegato alcun elemento dimostrativo della sussistenza di alcun danno.

Alla odierna pubblica udienza del 13 dicembre 2011 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, numero di registro generale 4993 del 2007 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.