Categoria: Corte di giustizia CE
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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 gennaio 2012 (*)

«Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Condizione di costituzione del diritto imposta da una normativa nazionale – Assenza del lavoratore – Durata delle ferie in funzione del tipo di assenza – Normativa nazionale contraria alla direttiva 2003/88 – Ruolo del giudice nazionale»

 

Nella causa C‑282/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 2 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2010, nel procedimento

M.D.

contro

Centre informatique du Centre Ouest Atlantique,

Préfet de la région Centre,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, e U. Lõhmus, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, E. Levits (relatore), A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 maggio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per M.D., da H. Masse‑Dessen e V. Lokiec, avocats,

– per il Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, da D. Célice, avocat,

– per il governo francese, da G. de Bergues, A. Czubinski e N. Rouam, in qualità di agenti,

– per il governo danese, da S. Juul Jørgensen, in qualità di agente,

– per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti,

– per la Commissione europea, da M. van Beek e M. Van Hoof, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra M.D. e il suo datore di lavoro, il Centre informatique du Centre Ouest Atlantique (in prosieguo: il «CICOA»), in merito alla richiesta della sig.ra M.D. di beneficiare di ferie annuali retribuite non godute nel periodo compreso tra il mese di novembre del 2005 e il mese di gennaio del 2007 a causa di un’interruzione del lavoro prescritta a seguito di un incidente, e, in subordine, di un’indennità compensativa.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione


3 L’articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede quanto segue:

«Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2. La presente direttiva si applica:

a) ai periodi minimi di (...) ferie annuali

(...)».

4 A tenore dell’articolo 7 della stessa direttiva:

«Ferie annuali

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

5 L’articolo 15 di tale direttiva dispone quanto segue:

«Disposizioni più favorevoli

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

6 L’articolo 17 della direttiva 2003/88 prevede che gli Stati membri possano derogare a talune disposizioni di quest’ultima. L’articolo 7 della direttiva non rientra tra le disposizioni alle quali è consentito derogare.

La normativa nazionale

7 L’articolo L. 223‑2, primo comma, del codice francese del lavoro, prevede quanto segue:

«Il lavoratore che, nel corso dell’anno di riferimento, comprovi di essere stato occupato presso lo stesso datore di lavoro per un periodo equivalente a un minimo di un mese di lavoro effettivo ha diritto a ferie la cui durata è determinata in ragione di due giorni e mezzo lavorativi per mese di lavoro senza che la durata complessiva delle ferie esigibili possa superare trenta giorni lavorativi».

8 L’articolo L. 223‑4 di detto codice del lavoro stabilisce quanto segue:

«Sono assimilati a un mese di lavoro effettivo per la determinazione della durata delle ferie i periodi equivalenti a quattro settimane o ventiquattro giorni lavorativi. I periodi di ferie retribuite, i riposi compensativi (...), i periodi di congedo per maternità (...), i giorni di riposo acquisiti a titolo della riduzione dell’orario di lavoro e i periodi limitati a una durata ininterrotta di un anno durante i quali l’esecuzione del contratto di lavoro è sospesa a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sono considerati periodi di lavoro effettivo (...)».

9 L’articolo XIV del regolamento tipo allegato al contratto di lavoro collettivo nazionale del personale degli istituti di previdenza sociale dispone, al suo quarto comma, quanto segue:

«Il diritto alle ferie annuali non matura in un determinato anno in caso di assenze per malattia o malattia prolungata che abbiano motivato un’interruzione del lavoro pari o superiore a dodici mesi consecutivi (...); il diritto alle ferie ricomincia a maturare alla data della ripresa del lavoro, nel qual caso la durata delle ferie è stabilita in misura proporzionale al tempo di lavoro effettivo che non abbia ancora dato luogo all’attribuzione di ferie annuali».

Causa principale e questioni pregiudiziali


10 La sig.ra M.D., impiegata dal 1987 presso il CICOA, rientra nell’ambito di applicazione del contratto di lavoro collettivo nazionale del personale degli istituti di previdenza sociale. In seguito ad un incidente in itinere, sopravvenuto lungo il tragitto tra la sua abitazione e il luogo di lavoro, le veniva prescritto di astenersi dal lavoro nel periodo dal 3 novembre 2005 al 7 gennaio 2007.

11 La sig.ra M.D. si è rivolta al Conseil de prud’hommes e successivamente alla Cour d’appel de Limoges per ottenere 22,5 giorni di ferie retribuite e, in subordine, il pagamento di un’indennità compensativa.

12 Poiché tali giudici hanno respinto le domande della lavoratrice, la sig.ra M.D. ha proposto un ricorso in cassazione. Essa sostiene che l’incidente in itinere è un infortunio sul lavoro, rientrante nel medesimo regime. Così, in applicazione dell’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro, il periodo di sospensione del suo contratto di lavoro consecutivo all’incidente in itinere dovrebbe essere equiparato a un tempo di lavoro effettivo ai fini del calcolo delle ferie retribuite.

13 In considerazione della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7 della direttiva 2003/88, la Cour de cassation esprimeva dubbi quanto alla compatibilità con tale articolo delle disposizioni nazionali pertinenti.

14 In tale contesto, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o prassi nazionali che prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato a un lavoro effettivo minimo di dieci giorni (o un mese) durante il periodo di riferimento.

2) In caso di soluzione affermativa, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 (...), che istituisce un obbligo particolare per il datore di lavoro, in quanto dà diritto a ferie retribuite a beneficio del lavoratore assente per ragioni di salute per una durata pari o superiore a un anno, imponga al giudice nazionale cui sia sottoposta una controversia tra privati di disapplicare una disposizione nazionale contraria, che subordini in questo caso la costituzione del diritto alle ferie annuali retribuite a un lavoro effettivo di almeno dieci giorni durante l’anno di riferimento.

3) Se, dal momento che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 (...) non opera alcuna distinzione tra i lavoratori la cui assenza dal lavoro durante il periodo di riferimento sia causata da infortunio sul lavoro, malattia professionale, incidente in itinere o malattia non professionale, i lavoratori abbiano diritto, in virtù di detta disposizione, a ferie retribuite di durata identica a prescindere dalla causa dell’assenza per motivi di salute, ovvero se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che non osta a che la durata delle ferie retribuite possa essere diversa a seconda della causa dell’assenza del lavoratore, visto che la legge nazionale prevede in certe condizioni una durata delle ferie annuali retribuite superiore a quella minima di quattro settimane prevista dalla direttiva [2003/88]».

Sulla prima questione

15 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.

16 Al riguardo, si deve ricordare, anzitutto, che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), codificata dalla direttiva 2003/88 (v. sentenze del 26 giugno 2001, BECTU, C‑173/99, Racc. pag. I‑4881, punto 43; del 20 gennaio 2009, Schultz‑Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06, Racc. pag. I‑179, punto 22, nonché del 22 novembre 2011, KHS, C‑214/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).

17 Di conseguenza, la direttiva 93/104 va intesa nel senso che osta a che gli Stati membri limitino unilateralmente il diritto alle ferie annuali retribuite conferito a tutti i lavoratori, applicando una condizione di costituzione di detto diritto che abbia l’effetto di escludere taluni lavoratori dal godimento di esso (sentenza BECTU, cit., punto 52).

18 Se è vero, infatti, che gli Stati membri possono definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, tuttavia essi non possono subordinare la costituzione stessa di tale diritto ad alcuna condizione (v. sentenza, Schultz‑Hoff e a cit., punto 46).

19 Quindi, le modalità di esecuzione e di applicazione necessarie per attuare le prescrizioni della direttiva 93/104, codificata dalla direttiva 2003/88, possono differire quanto alle condizioni di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite, ma tale direttiva non consente agli Stati membri di escludere la nascita stessa di un diritto espressamente conferito a tutti i lavoratori (citate sentenze BECTU, punto 55, e Schultz‑Hoff e a., punto 47).

20 Inoltre, la direttiva 2003/88 non pone alcuna distinzione tra i lavoratori assenti dal lavoro a titolo di congedo per malattia, durante il periodo di riferimento, e quelli che hanno effettivamente lavorato nel corso di tale periodo (v. sentenza Schultz‑Hoff e a., cit., punto 40); ne consegue che, per i lavoratori in congedo per malattia debitamente prescritto, il diritto alle ferie annuali retribuite, che scaturisce per ogni lavoratore da tale direttiva, non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento stabilito da detto Stato (sentenza Schultz‑Hoff e a., cit., punto 41).

21 Da quanto precede discende che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.

Sulla seconda questione


22 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che, in una controversia tra privati, una disposizione nazionale ai sensi della quale il diritto alle ferie annuali retribuite è subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo durante il periodo di riferimento, contraria a detto articolo 7, debba essere disapplicata.

23 Anzitutto, occorre rilevare che la questione se una disposizione nazionale che sia contraria al diritto dell’Unione debba essere disapplicata si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione.

24 A tale proposito, risulta da una giurisprudenza costante che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (v., in particolare, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, Racc. pag. I‑8835, punto 114; del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., da C‑378/07 a C‑380/07, Racc. pag. I‑3071, punti 197 e 198, nonché sentenza del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, Racc. pag. I‑365, punto 48).

25 È ben vero che tale principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è soggetto ad alcuni limiti. Così, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v. sentenze del 15 aprile 2008, Impact, C‑268/06, Racc. pag. I‑2483, punto 100, nonché Angelidaki e a., cit., punto 199).

26 Nel procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene di essere in presenza di un siffatto limite. A suo giudizio, l’articolo L. 223‑2, primo comma, del codice del lavoro, che prevede che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un lavoro effettivo minimo di un mese durante il periodo di riferimento, non ammette alcuna interpretazione conforme all’articolo 7 della direttiva 2003/88.

27 A tale riguardo, occorre rammentare che il principio di interpretazione conforme esige inoltre che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (v. sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, Racc. pag. I‑6057, punto 111, e Angelidaki e a., cit., punto 200).

28 Orbene, nel procedimento principale l’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro, che considera taluni periodi di assenza dal lavoro come idonei a dispensare dall’obbligo di lavoro effettivo durante il periodo di riferimento, fa parte integrante del diritto interno che deve essere preso in considerazione dai giudici nazionali.

29 Infatti, se l’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro fosse interpretato dal giudice nazionale nel senso che un periodo di assenza a causa di un incidente in itinere deve essere equiparato ad un periodo di assenza per infortunio sul lavoro al fine di dare piena applicazione all’articolo 7 della direttiva 2003/88, tale giudice non si troverebbe a dover far fronte al limite dell’interpretazione conforme dell’articolo L. 223‑2 del codice del lavoro, menzionato al punto 26 della presente sentenza.

30 A tale riguardo, occorre precisare che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non introduce alcuna distinzione tra i lavoratori assenti durante il periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia e coloro che hanno effettivamente lavorato nel corso di tale periodo (v. punto 20 della presente sentenza). Ne consegue che il diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore assente per motivi di salute durante il periodo di riferimento non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di aver compiuto un lavoro effettivo durante lo stesso periodo di riferimento. In tal senso, secondo l’articolo 7 della direttiva 2003/88, non dev’essere leso il diritto di alcun lavoratore – indipendentemente dal fatto che si trovi in congedo di malattia durante tale periodo di riferimento per infortunio sopravvenuto sul posto di lavoro o altrove, o per malattia di qualunque natura o origine – alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.

31 Da quanto precede risulta che è compito del giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un’interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l’assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro.

32 Nel caso in cui tale interpretazione non fosse possibile, occorre esaminare se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 abbia effetto diretto e se, in tal caso, la sig.ra M.D. possa avvalersene nei confronti dei convenuti nel procedimento principale e in particolare del suo datore di lavoro, il CICOA, in considerazione della loro natura giuridica.

33 A tal riguardo, risulta da una costante giurisprudenza che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non corretto (v., segnatamente, sentenza Pfeiffer e a., cit., punto 103, e la giurisprudenza ivi citata).

34 Orbene, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 risponde a tali criteri, giacché pone a carico degli Stati membri, in termini non equivoci, un obbligo di risultato preciso e assolutamente incondizionato quanto all’applicazione della regola da esso enunciata, che consiste nella previsione per ogni lavoratore di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.

35 Sebbene l’articolo 7 della direttiva 2003/88 lasci agli Stati membri un certo margine di discrezionalità allorché adottano le condizioni di ottenimento e di concessione del diritto alle ferie annuali retribuite che esso sancisce, tale circostanza tuttavia non incide sul carattere preciso e incondizionato dell’obbligo previsto da tale articolo. A tale proposito, occorre rilevare che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non rientra tra le disposizioni di detta direttiva a cui il suo articolo 17 consente di derogare. È quindi possibile determinare la tutela minima che deve in ogni caso essere apprestata dagli Stati membri in forza di detto articolo 7 (v., per analogia, sentenza Pfeiffer e a., cit., punto 105).

36 Poiché l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2033/88 soddisfa le condizioni richieste per produrre un effetto diretto, occorre inoltre constatare che il CICOA, uno dei due convenuti nella causa principale e datore di lavoro della sig.ra M.D., è un ente che opera nel settore della previdenza sociale.

37 È certamente vero che, ai sensi di una costante giurisprudenza, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, Racc. pag. I‑3325, punto 20; del 7 marzo 1996, El Corte Inglés, C‑192/94, Racc. pag. I‑1281, punto 15; Pfeiffer e a., cit., punto 108, nonché del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, Racc. pag I‑365, punto 46).

38 Tuttavia, si deve rammentare che gli amministrati, qualora siano in grado di far valere una direttiva non nei confronti di un singolo, ma di uno Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi è opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall, 152/84, Racc. pag. 723, punto 49; del 12 luglio 1990, Foster e a., C‑188/89, Racc. pag. I‑3313, punto 17, nonché del 14 settembre 2000, Collino e Chiappero, C‑343/98, Racc. pag. I‑6659, punto 22).

39 Così, fa parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che disponga a tal fine di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli (v., in particolare, sentenze Foster e a., cit., punto 20; Collino e Chiappero, cit., punto 23, nonché del 19 aprile 2007, Farrell, C‑356/05, Racc. pag. I‑3067, punto 40).

40 È compito quindi del giudice nazionale verificare se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 possa essere invocato nei confronti del CICOA.

41 In caso affermativo, l’articolo 7 della direttiva 2003/88, che soddisfa le condizioni richieste per produrre un effetto diretto, comporterebbe che il giudice nazionale debba disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria.

42 In caso negativo, occorre rammentare che anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell’ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (v. sentenza Pfeiffer e a., cit., punto 109).

43 In una tale situazione, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, Racc. pag. I‑5357) per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.

44 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione

– che spetta al giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un’interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l’assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro,

– se una simile interpretazione non fosse possibile, spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale, possa essere invocato nei loro confronti l’effetto diretto dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88,

– qualora il giudice nazionale non possa raggiungere il risultato perseguito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe tuttavia avvalersi della citata sentenza Francovich e a. per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.

Sulla terza questione

45 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva.

46 A questo proposito occorre ricordare che, come è stato constatato al punto 30 della presente sentenza, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non introduce alcuna distinzione a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, debitamente prescritto, e che qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che sia stato collocato in congedo di malattia per infortunio avvenuto sul posto di lavoro o altrove, o per malattia di qualunque natura o origine, ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.

47 Tuttavia, come rilevano l’avvocato generale al paragrafo 178 delle sue conclusioni e la Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, la constatazione svolta al punto precedente non implica peraltro che la direttiva 2003/88 osti a disposizioni nazionali che prevedono un diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore a quattro settimane, accordato alle condizioni di ottenimento e di concessione stabilite da tale diritto nazionale.

48 Infatti, risulta esplicitamente dalla formulazione degli articoli 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), 7, paragrafo 1, e 15 della direttiva 2003/88, che l’oggetto di quest’ultima si limita a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori.

49 Gli Stati membri possono quindi prevedere che il diritto alle ferie annuali retribuite conferito dal diritto nazionale si configuri diversamente a seconda della causa dell’assenza del lavoratore per motivi di salute, purché la durata sia sempre superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane previsto dall’articolo 7 di detta direttiva.

50 Da quanto precede risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che preveda, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da detta direttiva.

Sulle spese

51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.

2) Spetta al giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un’interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l’assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro.

Se una simile interpretazione non fosse possibile, spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale, possa essere invocato nei loro confronti l’effetto diretto dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.

Qualora il giudice nazionale non possa raggiungere il risultato perseguito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe tuttavia avvalersi della sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90) per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.

3) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva.

Firme



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* Lingua processuale: il francese.

 


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Fonte: Sito web Eur-Lex

Nella causa C‑282/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 2 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2010, nel procedimento

Maribel Dominguez

contro

Centre informatique du Centre Ouest Atlantique,

Préfet de la région Centre,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, e U. Lõhmus, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, E. Levits (relatore), A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 maggio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

– per Maribel Dominguez, da H. Masse‑Dessen e V. Lokiec, avocats,

– per il Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, da D. Célice, avocat,

– per il governo francese, da G. de Bergues, A. Czubinski e N. Rouam, in qualità di agenti,

– per il governo danese, da S. Juul Jørgensen, in qualità di agente,

– per il governo dei Paesi Bassi, da C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti,

– per la Commissione europea, da M. van Beek e M. Van Hoof, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Dominguez e il suo datore di lavoro, il Centre informatique du Centre Ouest Atlantique (in prosieguo: il «CICOA»), in merito alla richiesta della sig.ra Dominguez di beneficiare di ferie annuali retribuite non godute nel periodo compreso tra il mese di novembre del 2005 e il mese di gennaio del 2007 a causa di un’interruzione del lavoro prescritta a seguito di un incidente, e, in subordine, di un’indennità compensativa.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione


3 L’articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede quanto segue:

«Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2. La presente direttiva si applica:

a) ai periodi minimi di (...) ferie annuali

(...)».

4 A tenore dell’articolo 7 della stessa direttiva:

«Ferie annuali

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

5 L’articolo 15 di tale direttiva dispone quanto segue:

«Disposizioni più favorevoli

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

6 L’articolo 17 della direttiva 2003/88 prevede che gli Stati membri possano derogare a talune disposizioni di quest’ultima. L’articolo 7 della direttiva non rientra tra le disposizioni alle quali è consentito derogare.

La normativa nazionale

7 L’articolo L. 223‑2, primo comma, del codice francese del lavoro, prevede quanto segue:

«Il lavoratore che, nel corso dell’anno di riferimento, comprovi di essere stato occupato presso lo stesso datore di lavoro per un periodo equivalente a un minimo di un mese di lavoro effettivo ha diritto a ferie la cui durata è determinata in ragione di due giorni e mezzo lavorativi per mese di lavoro senza che la durata complessiva delle ferie esigibili possa superare trenta giorni lavorativi».

8 L’articolo L. 223‑4 di detto codice del lavoro stabilisce quanto segue:

«Sono assimilati a un mese di lavoro effettivo per la determinazione della durata delle ferie i periodi equivalenti a quattro settimane o ventiquattro giorni lavorativi. I periodi di ferie retribuite, i riposi compensativi (...), i periodi di congedo per maternità (...), i giorni di riposo acquisiti a titolo della riduzione dell’orario di lavoro e i periodi limitati a una durata ininterrotta di un anno durante i quali l’esecuzione del contratto di lavoro è sospesa a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sono considerati periodi di lavoro effettivo (...)».

9 L’articolo XIV del regolamento tipo allegato al contratto di lavoro collettivo nazionale del personale degli istituti di previdenza sociale dispone, al suo quarto comma, quanto segue:

«Il diritto alle ferie annuali non matura in un determinato anno in caso di assenze per malattia o malattia prolungata che abbiano motivato un’interruzione del lavoro pari o superiore a dodici mesi consecutivi (...); il diritto alle ferie ricomincia a maturare alla data della ripresa del lavoro, nel qual caso la durata delle ferie è stabilita in misura proporzionale al tempo di lavoro effettivo che non abbia ancora dato luogo all’attribuzione di ferie annuali».

Causa principale e questioni pregiudiziali


10 La sig.ra Dominguez, impiegata dal 1987 presso il CICOA, rientra nell’ambito di applicazione del contratto di lavoro collettivo nazionale del personale degli istituti di previdenza sociale. In seguito ad un incidente in itinere, sopravvenuto lungo il tragitto tra la sua abitazione e il luogo di lavoro, le veniva prescritto di astenersi dal lavoro nel periodo dal 3 novembre 2005 al 7 gennaio 2007.

11 La sig.ra Dominguez si è rivolta al Conseil de prud’hommes e successivamente alla Cour d’appel de Limoges per ottenere 22,5 giorni di ferie retribuite e, in subordine, il pagamento di un’indennità compensativa.

12 Poiché tali giudici hanno respinto le domande della lavoratrice, la sig.ra Dominguez ha proposto un ricorso in cassazione. Essa sostiene che l’incidente in itinere è un infortunio sul lavoro, rientrante nel medesimo regime. Così, in applicazione dell’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro, il periodo di sospensione del suo contratto di lavoro consecutivo all’incidente in itinere dovrebbe essere equiparato a un tempo di lavoro effettivo ai fini del calcolo delle ferie retribuite.

13 In considerazione della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7 della direttiva 2003/88, la Cour de cassation esprimeva dubbi quanto alla compatibilità con tale articolo delle disposizioni nazionali pertinenti.

14 In tale contesto, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o prassi nazionali che prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato a un lavoro effettivo minimo di dieci giorni (o un mese) durante il periodo di riferimento.

2) In caso di soluzione affermativa, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 (...), che istituisce un obbligo particolare per il datore di lavoro, in quanto dà diritto a ferie retribuite a beneficio del lavoratore assente per ragioni di salute per una durata pari o superiore a un anno, imponga al giudice nazionale cui sia sottoposta una controversia tra privati di disapplicare una disposizione nazionale contraria, che subordini in questo caso la costituzione del diritto alle ferie annuali retribuite a un lavoro effettivo di almeno dieci giorni durante l’anno di riferimento.

3) Se, dal momento che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 (...) non opera alcuna distinzione tra i lavoratori la cui assenza dal lavoro durante il periodo di riferimento sia causata da infortunio sul lavoro, malattia professionale, incidente in itinere o malattia non professionale, i lavoratori abbiano diritto, in virtù di detta disposizione, a ferie retribuite di durata identica a prescindere dalla causa dell’assenza per motivi di salute, ovvero se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che non osta a che la durata delle ferie retribuite possa essere diversa a seconda della causa dell’assenza del lavoratore, visto che la legge nazionale prevede in certe condizioni una durata delle ferie annuali retribuite superiore a quella minima di quattro settimane prevista dalla direttiva [2003/88]».

Sulla prima questione

15 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.

16 Al riguardo, si deve ricordare, anzitutto, che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18), codificata dalla direttiva 2003/88 (v. sentenze del 26 giugno 2001, BECTU, C‑173/99, Racc. pag. I‑4881, punto 43; del 20 gennaio 2009, Schultz‑Hoff e a., C‑350/06 e C‑520/06, Racc. pag. I‑179, punto 22, nonché del 22 novembre 2011, KHS, C‑214/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).

17 Di conseguenza, la direttiva 93/104 va intesa nel senso che osta a che gli Stati membri limitino unilateralmente il diritto alle ferie annuali retribuite conferito a tutti i lavoratori, applicando una condizione di costituzione di detto diritto che abbia l’effetto di escludere taluni lavoratori dal godimento di esso (sentenza BECTU, cit., punto 52).

18 Se è vero, infatti, che gli Stati membri possono definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, tuttavia essi non possono subordinare la costituzione stessa di tale diritto ad alcuna condizione (v. sentenza, Schultz‑Hoff e a cit., punto 46).

19 Quindi, le modalità di esecuzione e di applicazione necessarie per attuare le prescrizioni della direttiva 93/104, codificata dalla direttiva 2003/88, possono differire quanto alle condizioni di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite, ma tale direttiva non consente agli Stati membri di escludere la nascita stessa di un diritto espressamente conferito a tutti i lavoratori (citate sentenze BECTU, punto 55, e Schultz‑Hoff e a., punto 47).

20 Inoltre, la direttiva 2003/88 non pone alcuna distinzione tra i lavoratori assenti dal lavoro a titolo di congedo per malattia, durante il periodo di riferimento, e quelli che hanno effettivamente lavorato nel corso di tale periodo (v. sentenza Schultz‑Hoff e a., cit., punto 40); ne consegue che, per i lavoratori in congedo per malattia debitamente prescritto, il diritto alle ferie annuali retribuite, che scaturisce per ogni lavoratore da tale direttiva, non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di avere effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento stabilito da detto Stato (sentenza Schultz‑Hoff e a., cit., punto 41).

21 Da quanto precede discende che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.

Sulla seconda questione


22 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che, in una controversia tra privati, una disposizione nazionale ai sensi della quale il diritto alle ferie annuali retribuite è subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo durante il periodo di riferimento, contraria a detto articolo 7, debba essere disapplicata.

23 Anzitutto, occorre rilevare che la questione se una disposizione nazionale che sia contraria al diritto dell’Unione debba essere disapplicata si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione.

24 A tale proposito, risulta da una giurisprudenza costante che, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (v., in particolare, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, Racc. pag. I‑8835, punto 114; del 23 aprile 2009, Angelidaki e a., da C‑378/07 a C‑380/07, Racc. pag. I‑3071, punti 197 e 198, nonché sentenza del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, Racc. pag. I‑365, punto 48).

25 È ben vero che tale principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è soggetto ad alcuni limiti. Così, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v. sentenze del 15 aprile 2008, Impact, C‑268/06, Racc. pag. I‑2483, punto 100, nonché Angelidaki e a., cit., punto 199).

26 Nel procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene di essere in presenza di un siffatto limite. A suo giudizio, l’articolo L. 223‑2, primo comma, del codice del lavoro, che prevede che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un lavoro effettivo minimo di un mese durante il periodo di riferimento, non ammette alcuna interpretazione conforme all’articolo 7 della direttiva 2003/88.

27 A tale riguardo, occorre rammentare che il principio di interpretazione conforme esige inoltre che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (v. sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C‑212/04, Racc. pag. I‑6057, punto 111, e Angelidaki e a., cit., punto 200).

28 Orbene, nel procedimento principale l’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro, che considera taluni periodi di assenza dal lavoro come idonei a dispensare dall’obbligo di lavoro effettivo durante il periodo di riferimento, fa parte integrante del diritto interno che deve essere preso in considerazione dai giudici nazionali.

29 Infatti, se l’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro fosse interpretato dal giudice nazionale nel senso che un periodo di assenza a causa di un incidente in itinere deve essere equiparato ad un periodo di assenza per infortunio sul lavoro al fine di dare piena applicazione all’articolo 7 della direttiva 2003/88, tale giudice non si troverebbe a dover far fronte al limite dell’interpretazione conforme dell’articolo L. 223‑2 del codice del lavoro, menzionato al punto 26 della presente sentenza.

30 A tale riguardo, occorre precisare che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non introduce alcuna distinzione tra i lavoratori assenti durante il periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia e coloro che hanno effettivamente lavorato nel corso di tale periodo (v. punto 20 della presente sentenza). Ne consegue che il diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore assente per motivi di salute durante il periodo di riferimento non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo di aver compiuto un lavoro effettivo durante lo stesso periodo di riferimento. In tal senso, secondo l’articolo 7 della direttiva 2003/88, non dev’essere leso il diritto di alcun lavoratore – indipendentemente dal fatto che si trovi in congedo di malattia durante tale periodo di riferimento per infortunio sopravvenuto sul posto di lavoro o altrove, o per malattia di qualunque natura o origine – alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.

31 Da quanto precede risulta che è compito del giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un’interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l’assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro.

32 Nel caso in cui tale interpretazione non fosse possibile, occorre esaminare se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 abbia effetto diretto e se, in tal caso, la sig.ra Dominguez possa avvalersene nei confronti dei convenuti nel procedimento principale e in particolare del suo datore di lavoro, il CICOA, in considerazione della loro natura giuridica.

33 A tal riguardo, risulta da una costante giurisprudenza che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro, vuoi qualora esso abbia omesso di trasporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora l’abbia recepita in modo non corretto (v., segnatamente, sentenza Pfeiffer e a., cit., punto 103, e la giurisprudenza ivi citata).

34 Orbene, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 risponde a tali criteri, giacché pone a carico degli Stati membri, in termini non equivoci, un obbligo di risultato preciso e assolutamente incondizionato quanto all’applicazione della regola da esso enunciata, che consiste nella previsione per ogni lavoratore di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.

35 Sebbene l’articolo 7 della direttiva 2003/88 lasci agli Stati membri un certo margine di discrezionalità allorché adottano le condizioni di ottenimento e di concessione del diritto alle ferie annuali retribuite che esso sancisce, tale circostanza tuttavia non incide sul carattere preciso e incondizionato dell’obbligo previsto da tale articolo. A tale proposito, occorre rilevare che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non rientra tra le disposizioni di detta direttiva a cui il suo articolo 17 consente di derogare. È quindi possibile determinare la tutela minima che deve in ogni caso essere apprestata dagli Stati membri in forza di detto articolo 7 (v., per analogia, sentenza Pfeiffer e a., cit., punto 105).

36 Poiché l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2033/88 soddisfa le condizioni richieste per produrre un effetto diretto, occorre inoltre constatare che il CICOA, uno dei due convenuti nella causa principale e datore di lavoro della sig.ra Dominguez, è un ente che opera nel settore della previdenza sociale.

37 È certamente vero che, ai sensi di una costante giurisprudenza, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, Racc. pag. I‑3325, punto 20; del 7 marzo 1996, El Corte Inglés, C‑192/94, Racc. pag. I‑1281, punto 15; Pfeiffer e a., cit., punto 108, nonché del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, Racc. pag I‑365, punto 46).

38 Tuttavia, si deve rammentare che gli amministrati, qualora siano in grado di far valere una direttiva non nei confronti di un singolo, ma di uno Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi è opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall, 152/84, Racc. pag. 723, punto 49; del 12 luglio 1990, Foster e a., C‑188/89, Racc. pag. I‑3313, punto 17, nonché del 14 settembre 2000, Collino e Chiappero, C‑343/98, Racc. pag. I‑6659, punto 22).

39 Così, fa parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che disponga a tal fine di poteri che oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli (v., in particolare, sentenze Foster e a., cit., punto 20; Collino e Chiappero, cit., punto 23, nonché del 19 aprile 2007, Farrell, C‑356/05, Racc. pag. I‑3067, punto 40).

40 È compito quindi del giudice nazionale verificare se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 possa essere invocato nei confronti del CICOA.

41 In caso affermativo, l’articolo 7 della direttiva 2003/88, che soddisfa le condizioni richieste per produrre un effetto diretto, comporterebbe che il giudice nazionale debba disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria.

42 In caso negativo, occorre rammentare che anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell’ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (v. sentenza Pfeiffer e a., cit., punto 109).

43 In una tale situazione, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe tuttavia invocare la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, Racc. pag. I‑5357) per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.

44 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione

– che spetta al giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un’interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l’assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro,

– se una simile interpretazione non fosse possibile, spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale, possa essere invocato nei loro confronti l’effetto diretto dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88,

– qualora il giudice nazionale non possa raggiungere il risultato perseguito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe tuttavia avvalersi della citata sentenza Francovich e a. per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.

Sulla terza questione

45 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva.

46 A questo proposito occorre ricordare che, come è stato constatato al punto 30 della presente sentenza, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non introduce alcuna distinzione a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, debitamente prescritto, e che qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che sia stato collocato in congedo di malattia per infortunio avvenuto sul posto di lavoro o altrove, o per malattia di qualunque natura o origine, ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.

47 Tuttavia, come rilevano l’avvocato generale al paragrafo 178 delle sue conclusioni e la Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, la constatazione svolta al punto precedente non implica peraltro che la direttiva 2003/88 osti a disposizioni nazionali che prevedono un diritto a ferie annuali retribuite di durata superiore a quattro settimane, accordato alle condizioni di ottenimento e di concessione stabilite da tale diritto nazionale.

48 Infatti, risulta esplicitamente dalla formulazione degli articoli 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), 7, paragrafo 1, e 15 della direttiva 2003/88, che l’oggetto di quest’ultima si limita a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori.

49 Gli Stati membri possono quindi prevedere che il diritto alle ferie annuali retribuite conferito dal diritto nazionale si configuri diversamente a seconda della causa dell’assenza del lavoratore per motivi di salute, purché la durata sia sempre superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane previsto dall’articolo 7 di detta direttiva.

50 Da quanto precede risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che preveda, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da detta direttiva.

Sulle spese

51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.

2) Spetta al giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l’articolo L. 223‑4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un’interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l’assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro.

Se una simile interpretazione non fosse possibile, spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale, possa essere invocato nei loro confronti l’effetto diretto dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.

Qualora il giudice nazionale non possa raggiungere il risultato perseguito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe tuttavia avvalersi della sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90) per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.

3) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva.

Firme



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* Lingua processuale: il francese.