Tipologia: CCNL
Data firma: 29 agosto 1961
Validità: 01.11.1961 - 31.10.1964
Parti: Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell’alcool e del lievito - Confindustria e Fiaiza-Cgil, Fillza-Cisl, Sias-Uil e Sindacato nazionale lavoratori zuccherieri - Cisnal e Sindacato autonomo italiano lavoratori zucchero - Cisal
Settori: Agroindustriale, Industria saccarifera

Sommario:

Operai
Titolo I. - Inizio del rapporto di lavoro

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Titolo II. - Del rapporto di lavoro
Art. 3. - Categorie operaie.
Art. 4. - Indumenti di lavoro.
Art. 5. - Assegnazione del lavoro e passaggio di mansioni.
Art. 6. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 7. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 10. - Multe e sospensioni.
Art. 11. - Licenziamenti per mancanze o inadempienze.
Art. 12. - Trattamento economico.
Art. 13. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 14. - Minimi salariali contrattuali intermedi di intercampagna.
Art. 15. - Trattamento maestri d’opera.
Art. 16. - Maggiorazione per gli operai anziani.
Art. 17. - Passaggio di categoria.
Art. 18. - Lavoro a cottimo.
Art. 19. - Malattie ed infortuni.
Art. 20. - Sospensione del lavoro.
Art. 21. - Ricuperi.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Gratifica natalizia.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Congedo matrimoniale.
Art. 26. - Igiene del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 27. - Istruzione professionale.
Titolo III. - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 28. - Preavviso.
Art. 29. - Indennità di licenziamento.
Art. 30. - Dimissioni.
Art. 31. - Liquidazioni dei cottimi in caso di licenziamenti o dimissioni.
Impiegati
Titolo I. - Inizio del rapporto di lavoro

Art. 32. - Assunzione.
Art. 33. - Periodo di prova.
Titolo II. - Del rapporto di lavoro
Art. 34. - Doveri dell’impiegato.
Art. 35. - Orario di lavoro.
Art. 36. - Classificazione del personale.
Art. 37. - Mutamento di mansioni.
Art. 38. - Passaggio di categoria.
Art. 39. - Laureati.
Art. 40. - Stipendio - Retribuzioni varie e modalità di corresponsione.
Art. 41. - Minimi stipendiali di categoria e di gruppo.
Art. 42. - Indennità maneggio denaro.
Art. 43. - Tredicesima mensilità.
Art. 44. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 45. - Riposo annuale.
Art. 46. - Congedo matrimoniale.
Art. 47. - Servizio militare.
Art. 48. - Assicurazione contro i rischi del lavoro.
Art. 49. - Malattie ed infortuni.
Art. 50. - Provvedimenti disciplinari.
Titolo III. - Risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 51. - Preavviso.
Art. 52. - Indennità di licenziamento.
Art. 53. - Dimissioni.
Comune ad operai ed impiegati
Art. 54. - Del contratto di lavoro.
Art. 55. - Prestazioni contrattuali.
Art. 56.  - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 57. - Visita medica.
Art. 58. - Assunzioni a tempo determinato.
Art. 59. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
• Percentuali di maggiorazione
Art. 60. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 61. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 62. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 63. - Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Art. 64. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 65. - Assenze.
Art. 66. - Lavoratori compensati a provvigione.
Art. 67. - Previdenza.
Art. 68. - Maggiorazioni di zona.
Art. 69. - Indennità zona malarica.
Art. 70. - Indennità istruzione figli.
Art. 71. - Indennità accessorie.
Art. 72. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 73. - Passaggio di scaglioni di età.
Art. 74. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 75. - Premio di intercampagna.
Art. 76. - Premio di buonuscita per gli avventizi di campagna.
Art. 77. - Premio di operosità.
Art. 78. - Premio di produzione.
Art. 79. - Trasferte e traslochi.
Art. 80. - Alloggi di servizio.
Art. 81. - Aspettativa.
Art. 82. - Morte.
Art. 83. - Trapasso e trasferimento dell’Azienda.
Art. 84. - Condizioni di maggior favore.
Art. 85. - Commissioni Interne.
Art. 86. - Contratti interconfederali.
Art. 87. - Reclami e controversie.
Art. 88. - Decorrenza e durata.
Tabella A - Minimi tabellari salariali
Tabella B - Minimi tabellari stipendiali
• Uomini
• Donne
Tabella C - Quote di indennità di contingenza
Regolamento della cassa di previdenza aziendale degli addetti all’industria saccarifera
Conglobamento ed assetto zonale per gli addetti all’industria saccarifera, 30 ottobre 1961
Tabella A - Operai
Tabella B - Impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria saccarifera

Addì 29 agosto 1961, in Genova, tra l’Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell’alcool e del lievito [...] con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione italiana addetti industria zucchero alcool (Fiaiza) [...], con l’assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) [...], la Federazione italiana liberi lavoratori zucchero alcool (Fillza) [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori (Cisl) [...], il Sindacato italiano autonomo saccariferi Uil (Sias) [...], con l’assistenza della Unione italiana lavoratori [...]
Addì 29 agosto 1961, in Genova, tra l’Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell’alcool e del lievito [...], con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e il Sindacato nazionale lavoratori zuccherieri [...], con l’assistenza della Confederazioni nazionale sindacato lavoratori (Cisnal) [...]
Addì 29 agosto 1961, in Genova, tra l’Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell’alcool e del lievito [...] con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e il Sindacato autonomo italiano lavoratori zucchero [...], con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Cisal) [...]
si è stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Operai
Titolo I. - Inizio del rapporto di lavoro
Art. 1. - Assunzione.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato: l’assunzione dell’operaio potrà anche essere fatta con prefissione di termine in base alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano il contratto di lavoro a tempo determinato.
[...]
Come consuetudinariamente praticato, l’assunzione presso la fabbrica verrà fatta mediante l’affissione di apposito elenco nell’albo della portineria.
Gli elenchi di cui sopra dovranno specificare la caratteristica del rapporto di lavoro con il quale gli operai vengono assunti nonché la data ai assunzione.
Allo scopo di un controllo annuale della posizione contrattuale di ogni dipendente, al 30 aprile di ogni anno le Direzioni di fabbrica concorderanno con le Commissioni Interne gli elenchi del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato.

Titolo II. - Del rapporto di lavoro
Art. 4. - Indumenti di lavoro.

L’azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a fianco di ciascuno indicati:
- Addetti allo scarico di pompe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli o calzature di gomma).
- Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.
- Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.
- Addetti alle turbine di pilé: guanti di tela forte.
- Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di tela.
- Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale oculare protettivo.
- Bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva.
- Saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i saldatori elettrici: una tuta, guanti incombustibili e calzature isolanti.
- Fonditori e forgiatori: grembiule adeguato al lavoro.
- Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse cotte, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo la necessità del lavoro.
Lieviterie
- Fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti a lavori in locali bagnati: zoccoli.
- Donne addette alla confezione: grembiule e cuffia.
Acido lattico
- A chi lavora a contatto dell’acido lattico: una tuta e zoccoli. Servizi generali
- A coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento di nafta: una tuta e zoccoli-
Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare al lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere in dotazione delle squadre ed intercambiabili tra esse; nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.
Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti alla azione di sostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dall’Azienda, indipendentemente dagli indumenti sopra indicati, dei mezzi protettivi necessari.
L’azienda fornirà annualmente a titolo gratuito a tutti gli operai in servizio continuativo nonché agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.

Art. 5. - Assegnazione del lavoro e passaggio di mansioni.
L’operaio nell'esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute.
La qualifica attribuita all'operaio non lo esonera dal prestare l’opera propria per altri lavori che venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità e attitudine.
[...]
In quelle stazioni o lavorazioni ove venga a mancare qualche operaio i componenti della squadra della stazione o lavorazione che lo sostituiscono percepiranno anche la retribuzione normale dell’operaio mancante, sino alla sostituzione dell’assente.

Art. 6. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
È preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti ed in generale tutto quanto è a lui affidato. L’operaio sarà messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna.
Le aziende forniranno gratuitamente alle maestranze gli attrezzi di lavoro
L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano a lui imputabili ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio senza autorizzazione del capo. Qualunque variazione fatta arbitrariamente dall'operaio darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
[...]

Art. 7. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
Il segnale di uscita verrà dato alla fine del turno di lavoro: nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale, se non previa autorizzazione.
Nel caso di più turni l’operaio del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario massimo normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
[...]
L’orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali.
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
Tuttavia, qualora nello svolgimento delle mansioni o occupazioni indicate nella citata tabella di legge, sia se esercitate singolarmente, o in cumolo con altre mansioni discontinue o non, venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante della mansione discontinua, l’orario di lavoro dell’operaio addettovi, rientra nelle limitazioni di legge, previste in 8 ore giornaliere o 48 settimanali di cui al primo comma del presente articolo.
[...]
L’orario di lavoro è fissato dalla Direzione Aziendale; la relativa distribuzione sarà fissata dalla Direzione Aziendale d’accordo con la Commissione Interna, secondo i patti interconfederali.
Detto orario sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore individuale, dall’effettuare turni avvicendati e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’Azienda.
La durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, e nulla viene innovato a tali disposizioni con quanto qui appresso stabilito.
La durata settimanale dell’orario normale per il singolo lavoratore verrà ridotta di un’ora e mezza alla settimana.
Stante le caratteristiche del settore, la riduzione potrà essere attuata dalle Direzioni attraverso una riduzione dell'orario di lavoro settimanale o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).
Nel caso in cui non sia stata effettuata la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o non siano stati concessi i corrispondenti riposi di conguaglio, ai lavoratori che ne abbiano diritto saranno corrisposte, in sostituzione, a fine anno o alla risoluzione del rapporto di lavoro, tante quote orarie di retribuzione normale quante sono le correlative ore già maturate.

Art. 9. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità o della loro recidività con i seguenti provvedimenti disciplinari:
а) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
e) multa fino all’importo di tre ore di retribuzione normale;
d) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
e) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di quindici giorni;
f) licenziamento a termini dell’art. 11.
[...]

Art. 10. - Multe e sospensioni.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; le multe, nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla multa o sospensione anche in mancanza di recidiva.
In via esemplificativa l’operaio incorre nei suddetti provvedimenti, nei seguenti casi:
1) che non si presenti al lavoro o che lo sospenda o ne ritardi l’inizio senza giustificato motivo, od abbandoni anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza alcuna autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
4) che sia trovato addormentato;
5) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
6) che introduca abusivamente, senza autorizzazione, nello stabilimento bevande alcooliche; che venda oggetti o biglietti; che faccia nello stabilimento collette o raccolte di firme durante le ore di lavoro;
7) che si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
8) che provochi litigi, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
9) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]

Art. 11. - Licenziamenti per mancanze o inadempienze.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto per mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
A) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa nello stabilimento;
[...]
3) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[...]
6) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione potrebbe provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo nei 12 mesi antecedenti a due sospensioni che nel complesso superino i 20 giorni;
8) rilevante insubordinazione verso i superiori.
B) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’Azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
[...]

Art. 18. - Lavoro a cottimo.
Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia od a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi di tale sistema di lavoro uniformati ai principi di legge e delle presenti disposizioni.
Ogni tariffa di cottimo deve essere concordata tra Direzione di fabbrica e Commissione Interna e garantire all’operaio di normale capacità lavorativa il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo salariale contrattuale del manovale maggiorato del 28 per cento.
Le tariffe di cottimo saranno comunicate agli operai attraverso l’affissione di apposite tabelle in portineria o nei locali ove si eseguono i cottimi.
[...]
Al capo squadra interessato saranno comunicate per iscritto all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario di cottimo corrispondente; [...]
Qualunque contestazione in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici od accertamento di fatti determinanti le tariffe di cottimo è rimessa all’esame di un Organo Tecnico composto da un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni Sindacali interessate (la somma delle rappresentanze delle Organizzazioni dei lavoratori costituisce una rappresentanza unica rispetto a quella dei datori di lavoro) e presieduto da una terza persona designata dalle Organizzazioni stesse.
Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia che, se non risolta, sarà esaminata ai sensi dell’articolo 87.

Art. 19. - Malattie ed infortuni.
[...]
Ove dalla malattia o dall’infortunio derivi una minorazione parziale della capacità lavorativa dell’operaio, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità lavorativa dell’operaio stesso.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché all’infortunato siano prestate le cure di soccorso immediato.
[...]
Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso essi saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

Art. 21. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per interruzione di lavoro concordata tra le parti purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si inizi entro i 15 giorni immediatamente successivi alla avvenuta interruzione.

Art. 22. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[...]

Art. 26. - Igiene del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dei datori di lavoro e dei lavoratori.
L’operaio sarà sottoposto a visita medica al momento dell’assunzione al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata ed anche, eventualmente, successivamente qualora se ne ravvisi la opportunità.
L’Azienda deve munire l'operaio dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute dell’operaio nell’esercizio delle sue mansioni. Tali mezzi protettivi, se di uso personale come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. saranno assegnati in dotazione a ciascun operaio per tutta la durata del lavoro e saranno, come gli altri mezzi protettivi, riparati o sostituiti dall’Azienda quando resi guasti o inservibili dall’uso.
Ogni stabilimento deve essere munito di impianto di doccia e di una cassetta o armadietto contenente i medicinali necessari per un immediato soccorso e, durante la lavorazione, disporre di un infermiere o persona pratica dei servizi di infermeria per le eventuali prestazioni di Pronto Soccorso.
Gli operai addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni con sostanze nocive devono consumare i pasti fuori dei reparti stessi.
L’operaio è tenuto all’osservanza delle prescrizioni che gli verranno impartite dall’Azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute, e in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall’Azienda, soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Art. 27. - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni degli Industriali e dei Lavoratori collaboreranno con gli organi competenti per la istituzione di corsi per la formazione ed il perfezionamento professionale dei lavoratori, nell’ambito delle legge e dei contratti collettivi regolanti la materia.
Le Aziende, tenuto presente l’interesse generale al perfezionamento professionale degli operai, daranno la possibilità ai dipendenti di frequentare i corsi di istruzione professionale. Detti corsi saranno distinti in corso di primo addestramento, corsi per la formazione di operai qualificati e corsi di perfezionamento.
[...]

Titolo III. - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 31. - Liquidazioni dei cottimi in caso di licenziamenti o dimissioni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuta, durante l’esecuzione del cottimo o prima della liquidazione di esso, l’operaio cottimista ha diritto alla liquidazione dell’eventuale utile del cottimo stesso, sino al .momento in cui lascia il lavoro, nei casi in cui la liquidazione del cottimo e dell’utile del lavoro sia accertabile.
Ove non lo sia, la liquidazione avverrà quando il cottimo sia ultimato ed in tal caso sarà concesso un acconto non inferiore al corrispondente importo per il lavoro eseguito- ad economia maggiorato dalla percentuale minima di cottimo calcolata ai termini dell’art. 18.

Impiegati
Titolo I. - Inizio del rapporto di lavoro
Art. 32. - Assunzione.

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato: l’assunzione dell’impiegato potrà anche essere fatta con prefissione di termine in base alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano .il contratto di lavoro a tempo determinato.
[...]

Titolo II. - Del rapporto di lavoro
Art. 34. - Doveri dell’impiegato.

L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
[...]
b) dedicare tutta la propria attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l’ordine gerarchico e non svolgere, durante l’orario di lavoro, attività che comunque possano sviarlo dall’adempimento delle proprie mansioni;
[...]
d) avere cura dei locali, mobili macchine, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.

Art. 35. - Orario di lavoro.
Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, l’orario massimo di lavoro per gli impiegati è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
[...]
L’orario normale di lavoro per gli impiegati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 52 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
[...]
È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Per gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, si fa riferimento alla tabella approvata con R.D.L. 6 dicembre 1923, n. 2657.
Tuttavia, qualora nello svolgimento delle mansioni o occupazioni indicate nella citata tabella di legge, sia se esercitate singolarmente o in cumulo con altre mansioni discontinue o non, venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l’orario di lavoro dell’impiegato addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 ore settimanali di cui al primo comma del presente articolo.
Ove sia consuetudinariamente praticato un orario inferiore a quello previsto dal primo e dal quarto comma del presente articolo, questo continuerà ad essere osservato come normale.
L’orario di lavoro è fissato dalla Direzione Aziendale, la relativa distribuzione sarà fissata dalla Direzione Aziendale d’accordo con la Commissione Interna secondo i Patti interconfederali.
Detto orario sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
La durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, e nulla viene innovato a tali disposizioni con quanto qui appresso stabilito.
La durata settimanale dell’orario normale per il singolo lavoratore verrà ridotta di una ora e mezza alla settimana.
Stante le caratteristiche del settore, la riduzione potrà essere attuata dalle Direzioni attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).
Nel caso in cui non sia stata effettuata la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o non siano stati concessi i corrispondenti riposi di conguaglio, ai lavoratori che ne abbiano diritto, saranno corrisposte, in sostituzione, a fine anno o alla risoluzione del rapporto di lavoro, tante quote orarie di retribuzione normale quante sono le correlative ore già maturate.

Art. 37. - Mutamento di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria (o gruppo) purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 45. - Riposo annuale.
[...]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è consentita la rinuncia al riposo annuale.
[...]
Qualora le ferie non potessero essere riprese nello stesso anno, l’impiegato avrà diritto al relativo pagamento.
[...]

Art. 48. - Assicurazione contro i rischi del lavoro.
Fermo l’obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l’Azienda dovrà provvedere a sue spese all’assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.
Detto impegno da parte dell’Azienda vale sino ai limiti di età che sono accettati dagli Istituti di assicurazione.
Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore:
а) a 5 annualità di retribuzione normale per il caso di morte;
b) a 6 annualità di retribuzione normale per il caso di invalidità permanente.
Con l’accensione della polizza suddetta e la regolare tempestiva corresponsione dei premi l’Azienda sarà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità sul buon fine del contratto di assicurazione.
Ad ogni variazione dello stipendio di fatto dell’impiegato dovrà corrispondere, a cura dell’Azienda, un proporzionale aggiornamento della relativa polizza.
Nel caso in cui l’Azienda non ottemperasse all’impegno di cui sopra, sarebbe responsabile in proprio della garanzia degli importi di cui ai punti a) e b).

Art. 49. - Malattie ed infortuni.
[...]
La invalidità permanente parziale derivante da infortunio o malattia contratta in servizio non risolve il contratto di lavoro il quale potrà essere modificato nelle sue condizioni in relazione alla minorata capacità lavorativa dell’impiegato.

Art. 50. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari che la Direzione dell’Azienda può applicare a carico dei propri impiegati sono:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a 5 giorni;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio fino ad massimo di 15 giorni;
e) licenziamento senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) saranno comminati nel caso in cui l’impiegato commetta una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[...]

Comune ad operai ed impiegati
Art. 54. - Del contratto di lavoro.

Il rapporto di lavoro instaurato secondo le presenti norme dà origine ad un contratto per il quale il prestatore d’opera vincola, durante l’orario di lavoro, la sua attività e capacità professionale a disposizione del datore di lavoro il quale, come corrispettivo delle prestazioni ricevute, si impegna a corrispondere al lavoratore il prestabilito trattamento contrattuale.
Il presente contratto riguarda gli impiegati ed operai in forza alle Aziende saccarifere alla data della sua sottoscrizione, rimanendo pertanto esclusi tutti coloro il cui rapporto di lavoro sia stato precedentemente interrotto, ancorché alla data stessa non siano stati liquidati delle loro spettanze.
Dichiarazione a verbale.
L’Assozucchero dichiara che comunicherà alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti l’elenco delle Società saccarifere - sedi e stabilimenti - che essa rappresenta ai fini sindacali e del presente contratto di lavoro.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dichiarano che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro deve valere per i lavoratori di tutte le Aziende del settore anche se non associate all’Assozucchero.

Art. 55. - Prestazioni contrattuali.
Fatte salve le norme previste dal presente contratto, i diritti ed i doveri reciproci dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera sono quelli stabiliti dalla legge e dagli accordi collettivi di carattere generale comunque applicabili alla categoria. In particolare i prestatori d’opera, nello svolgimento delle mansioni loro affidate quale contropartita della retribuzione stabilita, dovranno usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’Azienda e da quello superiore della produzione.
Il prestatore d’opera deve inoltre osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori per la esecuzione e per la disciplina del lavoro cui egli è addetto.
I lavoratori tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente dipendono dai rispettivi superiori. Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.

Art. 57. - Visita medica.
Al momento dell’assunzione i lavoratori potranno essere sottoposti a visita da parte del medico fiduciario dell’Azienda allo scopo di accertarne l’idoneità fisica al servizio al quale dovrebbero essere addetti.
In seguito, pendente rapporto di lavoro, l’Azienda avrà facoltà di accertare a mezzo del proprio medico fiduciario tale idoneità; in caso di contestazione, l’accertamento anzidetto sarà devoluto ad un sanitario designato di comune accordo tra i medici delle due parti.

Art. 58. - Assunzioni a tempo determinato.
L’assunzione del lavoratore potrà anche essere fatta con prefissione di termine ed in base alle vigenti disposizioni di legge che disciplinano il contratto di lavoro a tempo determinato.
La specificazione del termine o la sua causale dovranno risultare dal documento di assunzione (elenchi di cui all’art. 1 per gli operai, lettere individuali per gli impiegati).
Qualora la causale indicata a giustificazione del termine fosse in contrasto con le disposizioni di legge che regolano il rapporto di lavoro questo sarà senz’altro considerato, ad ogni effetto, a tempo indeterminato.
[...]
Durante il periodo prefissato e fino alla scadenza del termine, saranno applicate all'avventizio le norme previste dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi eccezion fatta per quanto previsto dagli artt. 25, 28, 46, 51 e 70 relativamente al congedo matrimoniale, preavviso ed indennità istruzione figli.
Resta salvo quanto previsto dal succitato art. 28 circa il trattamento da riservare agli operai assunti per le campagne di lavorazione.
[...]

Art. 59. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Lavoro straordinario (di cui alla voce A) della seguente tabella).
Sono considerate ore di lavoro straordinario, in relazione agli artt. 8 e 35 del presente contratto, quelle che eccedono le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, e, per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le 10 giornaliere o le 60 settimanali, nonché quelle eccedenti il maggior orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto.
Lavoro festivo (di cui alla voce B della seguente tabella).
[...]
Il riposo compensativo settimanale deve essere sempre riconosciuto ogni 6 giorni di lavoro continuativo, anche in periodo di campagna, peraltro, previo benestare dell’ispettorato del Lavoro competente per territorio, detto riposo a norma dell’art. 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, potrà essere ridotto fino a 12 ore.
In tal caso il lavoratore avrà diritto, per il periodo di mancato riposo, al compenso, previsto per il lavoro festivo.
Lavoro notturno (di cui alla voce C) della seguente tabella).
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6 del mattino.
Lavoro straordinario notturno (di cui alla voce D) della seguente tabella).
È quel lavoro straordinario compiuto dal lavoratore in ore notturne dopo aver già prestato lavoro oltre i limiti indicati nel primo comma del presente articolo.
Lavoro straordinario festivo (di cui alla voce E) della seguente tabella).
È quel lavoro straordinario che compie il lavoratore in giornata festiva oltre i limiti indicati al primo comma del presente articolo.
Lavoro straordinario festivo notturno (di cui alla voce F) della seguente tabella).
È quel lavoro straordinario compiuto dal lavoratore in ore notturne oltre i limiti di cui al primo comma del presente articolo in giornata festiva.
Lavoro festivo notturno (di cui alla voce G) della seguente tabella).
È quello compiuto dal lavoratore nelle ore notturne in giornate festive.
Lavoro notturno a turni (di cui alla voce H) della seguente tabella).
Lavoro notturno in turni avvicendati è quello che normalmente si svolge in periodi alternati in modo che ad un periodo di lavoro notturno corrispondono due o più periodi, eccezionalmente uno, di lavoro diurno, a seconda che il lavoro sia organizzato su due o più turni.
Nel caso di particolari situazioni di lavoro su due turni, per il lavoro notturno compiuto in eccedenza alle 8 ore notturne, od al maggior orario consentito dalla legge, verrà corrisposto il cumulo delle maggiorazioni previste ai punti D ed H.
Nell’eventualità che un lavoratore venga eccezionalmente assegnato di notte ad un turno diverso dal proprio, gli verrà corrisposta la maggiorazione di cui al punto C).
[...]

Percentuali di maggiorazione
[...]
Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal presente contratto il lavoro straordinario, quello festivo e quello notturno, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]

Art. 62. - Lavoro delle donne e dei minori.
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed alle norme del presente contratto di lavoro in materia di igiene del lavoro od eventuali accordi interconfederali.
In particolare si richiamano le disposizioni contenute nell’art. 11 della legge 26 aprile 1934, n. 653, il cui testo si riporta in calce.
Art. 11. - Trasporto e sollevamento pesi.
I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne in qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia ed a spalle:
- maschi sotto ai 15 anni .........Kg. 15
- maschi dai 15 ai 17 anni .... ..Kg. 25
- femmine sotto i 15 anni .... .....Kg. 5
- femmine dai 15 ai 17 anni .... Kg. 15
- femmine sopra i 17 anni .... ....Kg. 20
b) trasporto con carretti a 3 od a 4 ruote su strada piana: 8 volte i pesi indicati alla lettera o) compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.
Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall’art. 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.


Art. 63. - Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
Per quanto si riferisce alla tutela delle lavoratrici madri durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 64. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante l’orario di lavoro il prestatore d’opera non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; non può altresì lasciare il luogo di lavoro se non debitamente autorizzato dalla Direzione o dal suo capo diretto.
I lavoratori sospesi non possono entrare nei locali dell’Azienda e sue pertinenze senza l’autorizzazione della Direzione.
Salvo speciale permesso, non è consentito al lavoratore di entrare e di intrattenersi nei locali di pertinenza dell’Azienda nelle ore fuori del proprio servizio.
Per quanto riguarda l’accesso nei locali di pertinenza dell’Azienda dei membri in carica delle Commissioni Interne fuori delle ore del proprio lavoro, si fa riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi al lavoratore permessi di assentarsi dal lavoro se richiesti per motivi giustificati.

Art. 69. - Indennità zona malarica.
Al dipendente (operaio ed impiegato) che da località non malarica venga inviato a lavorare temporaneamente o trasferito in zona riconosciuta malarica, spetterà una speciale indennità di L. 30 per giorno trascorso nella zona stessa e di L. 10 per ogni componente la famiglia.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche al dipendente che abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Autorità Sanitarie locali.

Art. 85. - Commissioni Interne.
Per quanto riguarda i compiti, le funzioni e le prerogative delle Commissioni Interne e del Delegato di Impresa si fa riferimento agli Accordi Interconfederali regolanti la materia.

Art. 86. - Contratti interconfederali.
Il presente contratto regola e compiutamente stabilisce, in via particolare, i rapporti tra le Organizzazioni contraenti e le condizioni di lavoro dei dipendenti dell’industria Saccarifera.
Per quanto in esso non previsto od eventualmente regolamentato da convenzioni di carattere generale stabilite d’accordo tra le competenti Confederazioni, a tali norme si farà esplicito riferimento.
Ugualmente dicasi per quelle eventuali pattuizioni interconfederali che venissero a modificare, dopo la sottoscrizione del presente contratto e durante l’applicazione di esso, stabilite; in tal caso le parti contraenti, ora per allora, si impegnano di incontrarsi allo scopo di coordinare attraverso concordati integrativi, le presenti formule con le nuove norme di carattere generale.

Art. 87. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale o plurimo dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle Aziende e saranno risolti con trattative dirette tra gli interessati - assistiti dalle Commissioni Interne - e le Direzioni.
Della conoscenza delle controversie collettive in merito all’applicazione del presente contratto saranno competenti in via esclusiva le Organizzazioni stipulanti.
In caso di impossibilità della loro composizione, previa redazione di verbale di mancato accordo - dal quale dovranno risultare i termini della vertenza e le tesi contrapposte - esse saranno rimesse all’esame e giudizio insindacabile delle Confederazioni generali dell’industria e del lavoro.