Cassazione Penale, Sez. 4, 21 dicembre 2011, n. 47479 - Pressa (mod. Colombo 120 T) e mancanza dei necessari requisiti di sicurezza


 

 


Responsabilità del consigliere delegato di una srl, nonchè incaricato della direzione tecnico/produttiva e commerciale della stessa, per infortunio occorso ad un lavoratore. All'imputato veniva contestato di aver omesso di accertare che il dispositivo di blocco che impedisce il funzionamento degli organi di movimento di una pressa (mod. Colombo 120 T), allorquando le ante di protezione sono aperte, possedesse i requisiti di sicurezza idonei.

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere

Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

1) T.G. N. IL (OMISSIS) avverso la sentenza n. 1674/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 05/11/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perchè estinto per prescrizione in subordine il rigetto;

Uditi i difensori avv.ti Leone Massimo e Pierpaolo Mazzoli, del foro di Bologna, di fiducia del ricorrente, che insistono nell'accoglimento del ricorso. L'avv. Mazzoli, in subordine, chiede dichiararsi la prescrizione del reato.

 

 

Fatto

 

Con sentenza in data 22.1.2008 il Tribunale di Bologna riconosceva la penale responsabilità di T.G. in ordine al delitto di lesioni gravi, occorse, con violazione della normativa antinfortunistica, in data 15.5.2003 al lavoratore Ta.Mo., condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione.

Al T., in qualità di consigliere delegato con firma e rappresentanza della Z. E. s.r.l. nonchè incaricato della direzione tecnico/produttiva e commerciale, era contestato, secondo l'imputazione (e riconosciuto dal giudice di merito) di aver cagionato lesioni gravi al dipendente Ta.Mo., per colpa generica riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica consistita nell'inosservanza di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro e segnatamente della disposizione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 374, comma 2, in relazione ai punti 5.1 e 5.7 della norma Europea UNI EN 1038, per aver omesso di accertare che il dispositivo di blocco/interblocco che impedisce il funzionamento degli organi di movimento della pressa mod. Colombo 120 T allorquando le ante di protezione sono aperte, possedesse i necessari requisiti di resistenza ed idoneità e, in particolare, che fosse attivato in modo positivo e non fosse facilmente neutralizzabile e, comunque, per avere consentito che la suddetta pressa venisse utilizzata con tale meccanismo di sicurezza neutralizzato: ne conseguiva che il lavoratore predetto, mentre lavorava con il sensore di controllo dell'apertura ante disattivato da un elastico che ne bloccava la funzionalità, per tranciare un pezzo d'acciaio, si amputava la prima falange del pollice sinistro, con malattia superiore ai 40 giorni ed indebolimento dell'organo prensorio.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 5.11.2010, confermava la sopra riportata pronuncia di primo grado.

Avverso tale sentenza della Corte bolognese, ricorre per cassazione T.G., deducendo i motivi di seguito sinteticamente riportati.

1. La violazione della legge penale, assumendo che, essendo stato il Ta. reiteratamente colto e rimproverato per lavorare con le protezioni aperte e micron bloccati, nonostante precise istruzioni ricevute e corsi formativi circa l'uso e manutenzione delle presse alla quali aveva partecipato, l'infortunio era riconducibile alla sola colpa della persona offesa.

2. Il vizio motivazionale, in relazione alla ritenuta irrilevanza dell'adozione dello "spingitoio" che svolgeva una funzione di sicurezza, dal momento che si consentiva al Ta. di farne a meno e che l'eventuale violazione di una norma UNI EN 2008:1997 non comportava alcuna violazione di legge, essendo solo documenti tecnici di applicazione volontaria e che il differente dispositivo di protezione suggerito dall'AUSL era comunque eludibile, benchè con maggiore difficoltà. 3. La contradditorietà della motivazione in relazione alla ritenuta tolleranza dell'assenza di misure di sicurezza da parte della persona offesa, poichè la sentenza impugnata, dopo aver ravvisato la colpa dell'Imputato sul presupposto di non aver adottato misure di contrasto più efficaci, capaci di rendere più difficoltosa l'elusione da parte dei lavoratori dei dispositivi anti infortunio, faceva poi un'affermazione del tutto affliggente affermando che "il Ta. non aveva assunto iniziative esclusive e personali ma si era limitato a tollerare di lavorare in assenza di sicurezza".




Diritto



In via preliminare ed assorbente, si deve rilevare d'ufficio che il reato ascritto è ormai estinto per prescrizione essendo decorso (al 15.11.2010), non ravvisandosi periodi di sospensione per un arco temporale utile alla data odierna, il termine di anni sette e mesi sei di cui agli artt. 157 e 161 c.p.p. (secondo l'attuale formulazione degli artt. 157 e 160 c.p. L. n. 251 del 2005, ex art. 10, comma 1, già vigente alla data della sentenza di primo grado).

Non ricorrono cause di inammissibilità nè elementi per addivenire al proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, avendo la Corte con dovizia di argomentazioni ed esaustiva e corretta motivazione, spiegato come fosse inaccoglibile la tesi difensiva dell'estemporaneità dell'iniziativa del lavoratore di operare la disattivazione del sistema di sicurezza, al più ripetitive di altre similari, sporadiche e non sistematiche.

Consegue che il reato contestato è rimasto estinto per la detta prescrizione che va immediatamente dichiarata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1.

Consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione del reato ascritto al T. per intervenuta prescrizione.

 

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.