Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 13 gennaio 2012, n. 908 - Omissione della dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza delle norme di sicurezza e per l'utilizzazione dei mezzi di protezione messi a disposizione; prescrizione


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere
Dott. GRILLO Renato - Consigliere
Dott. MULLIRI Guida - Consigliere
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

 

sul ricorso proposto da: (Omissis), nato ad (Omissis);
avverso la sentenza emessa il 17 marzo 2010 dal giudice del tribunale di Ivrea;
udita nella pubblica udienza del 29 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. (Omissis).

 

Fatto

 

Con sentenza emessa il 17 marzo 2010 il giudice del tribunale di Ivrea dichiarò (Omissis) colpevole del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 4 e 386 e articolo 391, lettera a), per avere omesso quale datore di lavoro, di esercitare la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza delle norme di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi di protezione messi a disposizione e lo condannò alla pena di euro 500,00 di ammenda, mentre dichiarò non doversi procedere in ordine al contestato reato di cui all'articolo 590 c.p. per mancanza di querela.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 4 e 386 e articolo 391, lettera a).
Tali norme sono state erroneamente applicate con riferimento ad un unico e specifico dispositivo di protezione che non doveva essere assolutamente adottato nel caso di specie perchè sarebbe stato solo di impaccio mentre la mansione affidata al dipendente non comportava alcun rischio di caduta dall'alto. Inoltre non vi era un posto per l'ancoraggio del dispositivo anticaduta perchè la soluzione prospettata dagli ispettori dell'Asl era non praticabile, se non pericolosa, e sul punto non è stata disposta una perizia. Inoltre non si è tenuto conto che la cooperativa metteva a disposizione dei lavoratori tutti i mezzi necessari per la loro tutela e che tali dispositivi erano effettivamente utilizzati in cantiere anche il giorno dell'infortunio.

 

Diritto

 

I motivi di ricorso - ed in particolare quello concernente la necessità dell'adozione del dispositivo nel caso concreto - non possono ritenersi manifestamente infondati, sicchè il rapporto processuale di impugnazione si è validamente instaurato dinanzi a questa Corte, che quindi può e deve rilevare e dichiarare le cause di estinzione del reato intervenute dopo l'emissione della sentenza impugnata.
Nella specie il reato si è consumato il (Omissis). Non risultando cause di sospensione, la prescrizione è pertanto maturata il 16.2.2011. Dagli atti non risultano in modo evidente cause di proscioglimento nel merito.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

 

P.Q.M.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.