Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nota 9 gennaio 2012, n. 337

Oggetto: Manifestazioni fieristiche - effetti del provvedimento di sospensione e della mancata revoca - art. 14, Dlgs n. 81/2008.

Con riferimento agli effetti conseguenti alla mancata revoca di un provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell’art. 14, Dlgs n. 81/2008, nei confronti di un’impresa che esercita la propria attività nell’ambito di manifestazioni fieristiche, si svolgono le seguenti osservazioni.
Si fa presente che questa Direzione generale, con circolare n. 33/2009, ha già avuto modo di chiarire quali siano gli effetti del provvedimento di sospensione, sia sotto il profilo spaziale che temporale.
In particolare, nel richiamare la disposizione normativa di cui all’art. 14 del Dlgs sopra indicato, è stato evidenziato che il provvedimento di sospensione esplica i propri effetti in relazione alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni conseguenti all’impiego di manodopera in nero in misura pari o superiore al 20%, ovvero concernenti condotte gravi e reiterate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
È stato, pertanto, chiarito che l’effetto sospensivo del provvedimento risulta circoscritto alla singola unità produttiva nell’ambito della quale sono stati riscontrati i presupposti per l’adozione dello stesso e non possa, invece, trovare applicazione nei confronti di ulteriori attività svolte dalla medesima impresa in diversi luoghi di lavoro.
Tale soluzione interpretativa, in linea con le finalità cautelari e sanzionatone che caratterizzano l’adozione del provvedimento in esame consente, dunque, di ritenere che la mancata revoca del provvedimento di sospensione, relativo all’attività imprenditoriale svolta all’interno di uno stand di manifestazione fieristica, non precluda alla medesima impresa la possibilità di partecipare ad altre e diverse fiere. Ciò in quanto quest’ultime debbono considerarsi quali distinti luoghi di lavoro, pur avendo sede nella medesima Provincia.
Come precisato con circolare sopra indicata, l’eventuale provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pp.Aa. quale ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione, si riferisce, al contrario, all’impresa nel suo complesso ovvero a tutte le attività espletate dalla stessa nei confronti di qualsiasi Amministrazione pubblica.