Categoria: Prassi amministrativa
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DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
UFFICIO I
Prot. 1991

Roma, 19 marzo 2007

A TUTTE LE UNITA’ CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto:
Legge Finanziaria per il 2007, art. 1, comma 1177 – Quintuplicazione degli importi delle sanzioni amministrative per violazioni di norme entrate in vigore prima dell’1 gennaio 1999.


Note e commenti:

De Compadri L., Tardiva e omessa denuncia di infortunio: l'Inail spiega le nuove sanzioni, 2007

 

 


Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti dalle Strutture territoriali sull’argomento in oggetto e alla lettera di istruzioni impartite dalla Direzione Centrale Rischi in data 22 febbraio u.s., si forniscono i seguenti chiarimenti.

L’art. 1, comma 1177, della legge finanziaria per il 2007 sancisce, come noto, la quintuplicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.

Nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni rientrano tutte le sanzioni per violazioni formali disciplinate dal Testo Unico ivi comprese quelle connesse all’omessa o ritardata denuncia di infortunio e di malattia professionale ai sensi dell’art. 53 T.U.

La nuova misura della sanzione deve essere applicata alle violazioni contestate a decorrere dal 1° gennaio 2007 per cui in caso di violazione del suddetto art. 53 T.U., si dovrà fare riferimento, nell’ipotesi di ritardata denuncia, alla data di presentazione della denuncia tardiva e nell’ipotesi di omessa denuncia, alla data dell’accertamento.

Infatti, come chiarito dalla surrichiamata nota della Direzione Centrale Rischi, “il discrimine temporale è da ricondurre alla data di commissione dell’illecito che coincide con la data di cessazione del comportamento lesivo”.

La quintuplicazione dell’importo della sanzione si applica a prescindere dalla misura della sanzione stessa. A titolo di esempio, si chiarisce che, con riferimento alla violazione del citato art. 53 T.U., l’importo quintuplicato della sanzione in misura minima è di Euro 1290; quello della sanzione in misura massima di Euro 7745, mentre quello della sanzione in forma ridotta è di Euro 2580.

IL DIRETTORE CENTRALE
- Dott. Paolo Vaccarella -