Cassazione Penale, Sez. 3, 22 dicembre 2011, n. 47866 - Ditta produttrice di ascensori e omissione di dispositivi di sicurezza idonei a scongiurare il rischio di caduta nel vuoto


 

 


Responsabilità del titolare di una ditta produttrice di ascensori perchè costruiva e vendeva alla ditta T. Ponteggi una piattaforma "ascensore da cantiere" con cancello al piano privo di dispositivo elettromeccanico di sicurezza che impedisse l'apertura dello stesso fino a quando la cabina ascensore non fosse presente al piano, esponendo in tal modo il lavoratore a rischio caduta nel vuoto - Sussiste


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

 

sul ricorso proposto da:

1) S.C. N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1043/2009 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 25/11/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANTIS Fausto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

FattoDiritto

 

Rilevato che con sentenza del 25 novembre 2010, il Tribunale di Bologna ha condannato S.C. alla pena di 6 mila Euro di ammenda per la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2, in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 198, perchè costruiva e vendeva alla ditta T. Ponteggi una piattaforma "ascensore da cantiere" con cancello al piano privo di dispositivo elettromeccanico di sicurezza che impedisse l'apertura dello stesso fino a quando la cabina ascensore non fosse presente al piano, esponendo in tal modo il lavoratore a rischio caduta nel vuoto, accertato in (Omissis);

che l'imputata, tramite il difensore, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, allegato 5, parte 2, punto 4.5.13, in quanto a seguito dell'abrogazione da parte del citato D.Lgs. del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 198, sono state contemplate diverse tipologie di dispositivi di sicurezza del tipo bloccaggio automatico o manuale, a seconda che si trattasse di ascensori muniti di cancelli a tutta altezza o di cancelli ad altezza ridotta, secondo quanto previsto dalla linee guida Ispesl "Trasporto di persone e materiali fra i piani definiti in cantieri temporanei" (ndr. prima parte; seconda parte) richiamate dall'Allegato 5, punto 5.4.13 del D.Lgs. n. 81 del 2008; 2) Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 47 e 48 c.p., in relazione alla mancanza di colpevolezza ed alla scusabilità dell'errore, avendo l'imputata fatto affidamento nelle linee guida soprarichiamate;

Considerato che il ricorso è infondato, in quanto non si ravvisa alcuna violazione di legge, infatti è ben vero che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in attuazione della delega conferita al Governo con la L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 1, ha provveduto alla cd "testunificazione" delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, provvedendo anche ad abrogare, a tal fine, il D.P.R. n. 547 del 1955 (art. 304), ma le disposizioni relative agli ascensori e montacarichi sono state accluse nell'Allegato 5, in seguito sostituito con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in particolare al Punto 4.1. (Prescrizioni relative alle attrezzature dal lavoro adibite a sollevamento di persone o cose) ed in tale diversa compilazione restano in vigore nei loro contenuti precettivi;

che pertanto correttamente il giudice di primo grado ha affermato la prevalenza, su qualunque altra linea guida, delle prescrizioni imposte dalla normativa statale in base alla quale gli ascensori da cantiere debbono essere costruiti in modo da garantire il massimo livello di sicurezza, evitando l'apertura del cancello quando l'ascensore non è al piano;

che del pari non è invocabile da parte della ricorrente, attesa la qualità di titolare della ditta produttrice dell'ascensore, un errore scusabile, posto che l'affidamento riposto nelle prescrizioni contenute nelle Linee Guida Ispel, pur ispirate alla direttiva Europea UNI-EN 12159, non può ritenersi esaustivo degli obblighi di diligenza qualificata gravanti sul produttore, il quale è sempre e comunque tenuto anche al rispetto della normativa statale di settore;

che il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.