Cassazione Penale, Sez. 4, 28 dicembre 2011, n. 48431 - Lesioni colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: punibilità a querela della persona offesa


 


Il delitto di lesioni colpose limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punibile a querela della persona offesa, nella specie mancante.


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - Consigliere

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

1) B.G.P., N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3570/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/12/2010;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il rigetto di querela.

udito il difensore avv. Piarra Spessa Giovanni, del foro di Milano che insiste per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

 

 

B.G.P. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, in riforma di quella di primo grado escludeva l'aggravante di cui all'art. 590 c.p., comma 3, e, ritenuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla contestata aggravante, confermava il giudizio di responsabilità per il reato di lesioni colpose in danno di Br.Se. e la condanna alla pena pecuniaria di Euro 200.

Il ricorrente articola due motivi.

Con il primo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 590 c.p., u.c., sul rilievo che, una volta esclusa l'aggravante di cui al cit. articolo, comma 3, la Corte territoriale, in assenza della querela della parte offesa, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del reato in esame, essendo limitata la perseguibilità di ufficio alle lesioni gravi e gravissime.

Con il secondo si duole del trattamento sanzionatorio, laddove la sentenza di secondo grado aveva ritenuto che l'esclusione dell'aggravante non poteva portare ad una ulteriore diminuzione della pena inflitta posto che il minimo di legge è pari ad Euro 309,00.

 

Diritto

 

Il ricorso è fondato assorbentemente con riferimento al primo motivo, giacchè la sentenza impugnata ha escluso l'aggravante della violazione delle norme in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, con la conseguente applicabilità dell'art. 590 c.p., u.c., secondo il quale il delitto di lesioni colpose, salvo nei casi previsti dal primo e secondo capoverso dello stesso articolo, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punibile a querela della persona offesa, nella specie mancante.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè l'azione penale non avrebbe potuto essere promossa per mancanza di querela.