Tipologia: CCNL
Data firma: 23 giugno 1962
Validità: 01.07.1962 - 30.06.1964
Parti: Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari e Federazione italiana autoferrotranvieri ed internavigatori, Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e Federazione nazionale lavoratori trasporti ed ausiliari del traffico - Cisnal
Settori: Trasporti, Appalti M.S. sale manipolazione

Sommario:

Operai
Art. 1. - Assunzione, documenti, visita medica.
Art. 2. - Classificazione categorie operai - Notifica delle qualifiche e del trattamento economico.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Passaggio e cumulo di mansioni e passaggio di categoria.
Art. 5. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Ricorrenze festive.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi,
Art. 12. - Cariche sindacali.
Art. 13. - Assenze.
Art. 14. - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
Art. 15. - Recuperi.
Art. 16. - Servizio militare.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Trattamento di malattia o di infortunio.
Art. 19. - Premio di rendimento.
Art. 20. - Quattordicesima erogazione.
Art. 21. - Preavviso.
Art. 22. - Indennità di licenziamento.
Art. 23. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 24. - Indennità in caso di morte.
Art. 25. - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell’Azienda.
Art. 26. - Trattamento economico.
• Paghe per gli operai di età inferiore ai 20 anni
Art. 27. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 28. - Gratifica natalizia.
Art. 29. - Premi di anzianità.
Art. 30. - Indennità varie.
• Indennità zona malarica.

• Indennità di lontananza da centri abitati.
Art. 31. - Alloggio al personale.
Art. 32. - Indumenti di lavoro.
Art. 33. - Rimborso spese.
Art. 34. - Trasferimento.
Art. 35. - Trattamento personale femminile.
Art. 36. - Norme disciplinari.
Art. 37. - Condizioni di miglior favore.
Art. 38. - Disposizioni generali.
Art. 39. - Norma generale.
Art. 40. - Controversie.
Art. 41. - Decorrenza e durata.
Paghe orarie personale operaio
Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Categorie impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Mutamento e cumulo di mansioni.
Art. 6. - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Permessi.
Art. 12. - Retribuzione.
Art. 13. - Indennità di contingenza.
Art. 14. - Scatti biennali di anzianità.
Art. 15. - Tredicesima mensilità.
Art. 16. - Trasferte.
Art. 17. - Trasferimenti.
Art. 18. - Alloggio.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Premio di rendimento.
Art. 21. - Quattordicesima erogazione.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Trattamento di malattia e d’infortunio.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Art. 26. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 27. - Indennità di licenziamento.
Art. 28. - Previdenza.
Art. 29. - Indennità in caso di morte.
Art. 30. - Dimissioni.
Art. 31. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 32. - Certificato di lavoro.
Art. 33. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 34. - Sostituzione degli usi.
Art. 35. - Controversie.
Art. 36. - Norme speciali.
Art. 37. - Norma generale.
Art. 38. - Durata del contratto.
Tabella A Stipendi mensili degli impiegati
Tabella B Stipendi mensili delle impiegate
Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle dell’indennità di contingenza dal 1° maggio 1962 al 31 luglio 1962

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto dalla amministrazione autonoma dei monopoli di stato servizi di manipolazione e di allestimento delle partite di generi di monopolio per le spedizioni e di raccolta del sale nelle saline marittime

Addì 23 giugno 1962 in Roma, tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari [...] e la Federazione italiana autoferrotranvieri ed internavigatori [...], la Federazione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico [...] si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale operaio ed impiegatizio dipendente da imprese esercenti, in appalto dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, servizi di manipolazione e di allestimento delle partite di generi di monopolio per le spedizioni e servizi di raccolta del sale nelle saline marittime.
Addì 23 giugno 1962 in Roma, tra la Federazione nazionale ausiliari del traffico e trasporti complementari [...]e la Federazione nazionale lavoratori trasporti ed ausiliari del traffico [...] assistito da[...]lla Confederazione Sindacati Nazionali Lavoratori, si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro , per il personale operaio ed impiegatizio dipendente da imprese esercenti, in appalto dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, servizi di manipolazione e di allestimento delle partite di generi di monopolio per le spedizioni e servizi di raccolta del sale nelle saline marittime

Operai
Art. 1. - Assunzione, documenti, visita medica.

[...]
All’atto dell’assunzione le aziende possono, per mezzo del proprio medico di fiducia e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 203.
Al personale assunto a contratto a termine compete lo stesso trattamento economico e normativo, in quanto applicabile, previsto dal presente contratto.
[...]

Art. 4. - Passaggio e cumulo di mansioni e passaggio di categoria.
L’operaio in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti una diminuzione di salario.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di otto ore giornaliere.
Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la durata normali di lavoro è di 54 ore settimanali con un massimo di nove ore giornaliere.
[...]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un’ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L’azienda nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell’azienda, tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso garantendo a ciascuno oltre il riposo giornaliero 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L’orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dalla azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
È considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’art. 6.
[...]
Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto a una indennità pari al 7 per cento della retribuzione giornaliera.

Art. 10. - Ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita di esse, né la sostituzione con compenso alcuno.
Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisce, per sua volontà, delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né al ricupero negli anni successivi.

Art. 15. - Recuperi.
È ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e in caso di giornata, libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 30. - Indennità varie.
Indennità zona malarica.

Ai lavoratori in servizio nelle località riconosciute di zona malarica dall’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato sul trattamento economico riconosciuto ai propri dipendenti che prestano servizio nelle stesse località, sarà corrisposta una indennità di zona malarica nella misura di L. 24 per ogni giornata di presenza al lavoro.

Art. 31. - Alloggio al personale.
Al personale cui, per esigenze di servizio, la ditta chieda di restare continuativamente a disposizioni nei locali dell’azienda la concessione dell’alloggio sarà gratuita.

Art. 32. - Indumenti di lavoro.
Le imprese forniranno gratuitamente una volta l’anno due tute o due camiciotti e pantaloni e, ogni due anni, un paio di stivali di gomma al solo personale che lavora a contatto con l’acqua.
Qualora il rapporto di lavoro venisse comunque a cessare entro i primi tre mesi dell’assegnazione dell’indumento, l’indumento stesso resterà di proprietà del lavoratore previo rimborso del 50 per cento del prezzo di acquisto.
L’azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti a loro affidati.

Art. 35. - Trattamento personale femminile.
Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, salvo i trattamenti più favorevoli in atto.

Art. 36. - Norme disciplinari.
[...]
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio. dipendono dai rispettivi superiori.
Ciascun lavoratore deve mantenere un contegno rispettoso verso i superiori anche indiretti e corretto verso la clientela, i colleghi di lavoro e i dipendenti. I superiori e coloro che hanno tali funzioni debbono usare con il lavoratore modi educati, sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti dalle mansioni loro affidate dall’azienda.
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell’azienda, al normale e puntuale andamento del lavoro o comunque alla morale e all’igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra. La motivazione, il genere di punizione e la durata di essa devono essere comunicate per iscritto all’interessato.
Le sanzioni disciplinari sono:
1° il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2° la multa, fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
а) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo segua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale, oppure non avverta subito l’azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
e) tenga un contegno inurbano e scorretto;
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dell’azienda;
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
[...]
3° la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[...]
b) per negligenza nel servizio arrechi danni non gravi, al materiale o alle persone, o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa;
4° il licenziamento senza preavviso e con indennità di dimissioni al dipendente che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate ai punti 2) e 3) non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui al successivo punto 5);
5° il licenziamento immediato senza alcuna indennità che può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso i superiori;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci della azienda;
d) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
e) affidi la guida della macchina a persona non autorizzata a guidare dalla azienda;
f) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o della macchina per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
In questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal codice della strada;
g) recidività entro l’anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.

Art. 39. - Norma generale.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 40. - Controversie.
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’azienda verranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e in caso di mancato accordo da quelle nazionali.

Impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230.
Per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è comunque limitato alla durata del contratto a tempo determinato.

Art. 5. - Mutamento e cumulo di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 7. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali, il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sarà compensato con la normale retribuzione oraria senza maggiorazione di straordinario (stipendio e contingenza diviso per 180).
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dal- l’art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell’orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed a sensi dell’art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 955 (regolamento per l’applicazione del R.D.L. sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell’orario di lavoro: «quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi»; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 7.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l’orario notturno è quello coincidente con l’orario del terzo turno.
[...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.
[...]

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Agli impiegati, in servizio nelle località riconosciute di zona malarica dalla Amministrazione dei Monopoli di Stato nel trattamento economico degli agenti da essa dipendenti che prestano servizio nella stessa località, sarà corrisposta una indennità di zona malarica nella misura di L. 24 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Art. 22. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve, in tale evenienza:
а) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di 8 mesi di cui due prima del parto e 6 dopo;
b) corrispondere la retribuzione intera per i primi 4 mesi della sua assenza ed il 50 per cento di essa nei due mesi successivi fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l’azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]

Art. 25. - Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti.
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti e quanto altro a lui affidato.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite a seconda delle loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
e) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità per dimissioni ma senza preavviso;
f) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commette infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro, che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nei punti a), b), c) e d), non siano così gravi da rendere applicabili le sanzioni di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale e materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 35. - Controversie.
Le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione all’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni sindacali ferma restando, in caso di disaccordo la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 36. - Norme speciali.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dalla azienda, sempreché, non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in luogo ben visibile e dove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 37. - Norma generale.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità,
[...]