Infortunio del lavoratore – Cattivo funzionamento di una macchina – Diligenza del datore di lavoro – Scelta di un tecnico di fiducia – Responsabilità - Esclusione

Nel caso di cattivo funzionamento di una macchina, l’imprenditore, non necessariamente provvisto delle necessarie cognizioni tecniche, si comporta diligentemente se si rivolge a persona competente. Ne consegue che non è responsabile, ex art. 2087 cod. civ., per i danni da lesione personale causati al lavoratore, il datore di lavoro che, constatato il cattivo funzionamento, incarichi della riparazione un tecnico di sua fiducia e di capacità professionale non contestata, il quale compia la riparazione rivelatasi, poi, inidonea per cause non accertate, ma comunque non imputabili al datore.
 

Massima a cura della redazione di Olympus

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sciarelli Guglielmo - Presidente -
Dott. Celentano Attilio - Consigliere -
Dott. Roselli Federico - rel. Consigliere -
Dott. Lamorgese Antonio - Consigliere -
Dott. Stile Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

s e n t e n z a

sul ricorso proposto da:
T.E., elettivamente domiciliato in Roma via Cornelio Nepote 21, presso lo studio dell'avvocato [omissis],
rappresentato e difeso dagli avvocati [omissis], giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Solettificio M., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Silvio Pellico 44, presso lo studio dell'avvocato [omissis], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [omissis], giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

M. Assicurazioni S.P.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 60/04 della Corte d'Appello di Ancona, depositata il 18/03/04 R.G.N. 131/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 07/11/06 dal Consigliere Dott. Federico Roselli;
udito l'Avvocato Di Pierro Nicola per delega Formica;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fuzio Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

F a t t o

che con ricorso del 18 ottobre 2001 al Tribunale di Fermo, T. E. esponeva di avere subito lesioni profonde alle mani, con postumi permanenti, mentre lavorava ad una macchina per fabbricare scarpe nell'azienda della datrice di lavoro s.n.c. Solettificio M., la quale non aveva provveduto alla necessaria manutenzione della machina, onde chiedeva che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni;
che, costituitasi la convenuta, la quale chiamava in causa la s.p.a. M. assicurazioni, il Tribunale rigettava la domanda con decisione del 1 marzo 2002, confermata con sentenza del 18 marzo 2004 dalla Corte d'appello di Ancona;
che questa, sulla base di una deposizione testimoniale e di un rapporto dell'Azienda sanitaria locale, accertava che, verificata un'irregolarità di funzionamento della macchina causata verosimilmente da un precedente sbalzo di tensione elettrica, la datrice di lavoro aveva provveduto alla riparazione attraverso un tecnico di sua fiducia; nondimeno la disfunzione si era ripetuta, forse per la persistenza delle irregolarità elettriche o forse per carenze della macchina non rilevabili esternamente, e ciò aveva causato l'incidente;
che, rilevata l'assenza di violazioni di specifici obblighi di comportamento di negligenza della datrice di lavoro, la Corte escludeva la responsabilità della medesima ex art. 2087 cod. civ.;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il T. mentre la s.n.c. Solettificio M.. resiste con controricorso e la s.p.a. M. assicurazioni non si è costituita.

D i r i t t o

che col primo motivo il ricorrente lamenta la "nullità radicale" delle sentenze tanto di primo quanto di secondo grado per "incongruenza" tra motivazione, in cui si afferma una responsabilità dell'impresa riparatrice della macchina malfunzionante, e dispositivo, in cui si esclude la responsabilità, necessariamente connessa, del datore di lavoro;
che il motivo non è ammissibile, sia perchè oggetto del ricorso per cassazione è soltanto la sentenza di secondo grado (art. 360 c.p.c., comma 1), sia per difetto del suo stesso presupposto, vale a dire perchè la sentenza d'appello non contiene alcuna affermazione di responsabilità dell'impresa riparatrice, che non è parte in causa;
che col secondo motivo il ricorrente sostiene essere stato violato l'art. 2087 cod. civ. nonchè vizi di motivazione, per non avere la Corte d'appello rilevata il mancato fermo dette lavorazioni a causa del suddetto malfunzionamento, l'omessa chiamata di un tecnico specializzato per la riparazione e l'omesso esame specifico della macchina malfunzionamento;
che col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 2087 cit, 115 e 118, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, art. 3 e vizi di motivazione, per mancata considerazione della non modernità della macchina vecchia di quindici anni e non sufficientemente dotata dei meccanismi di sicurezza;
che col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2087, 2051 cod. civ. e vizi di motivazione, per mancata, piena prova dell'assenza di colpa della datrice di lavoro;
che col quinto motivo egli lamenta ancora vizi di motivazione sulla non ammissione dei mezzi di prova da lui richiesti in appello;
che i quattro motivi, da esaminare insieme perchè connessi e talvolta ripetitivi, non sono fondati;
che il più volte evocato art. 2087 cod. civ. imputa all'imprenditore- datore di lavoro i danni all'integrità fisica ed alla personalità morale del lavoratore non secondo un criterio di responsabilità oggettiva bensì in base a negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di specifiche norme, restando a suo carico la prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ.(Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184);
che, nel caso di cattivo funzionamento di una macchina, l'imprenditore, non necessariamente provvisto delle necessarie delle necessarie conoscenze tecniche si comporta diligentemente rivolgendosi a persona competente;
che pertanto non è responsabile ex art. 2087 cod. civ. per i danni da lesioni personali causate da detto cattivo funzionamento il datore di lavoro che, dopo avere constatato il cattivo funzionamento, incarichi della riparazione un tecnico di sua fiducia e di capacità professionale non contestata dalle parti in causa, il quale compia la riparazione rivelatasi poi insufficiente per cause non accertate ma comunque non imputabili al datore;
che nel caso di specie il lavoratore danneggiato non ha ritenuto di rivolgere la propria pretesa risarcitoria né all'impresa costruttrice né alla persona che fu incaricata della riparazione della macchina;
che sulla richiesta dei mezzi di prova da parte del lavoratore - appellante la Corte di merito ha motivato il rigetto, esattamente osservando che essa, riprodotta nell'epigrafe della sentenza d'appello ed ora nel quinto motivo di ricorso, riguardava fatti già accertati e non contestati;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza nei confronti della sola parte controricorrente costituitasi in giudizio.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della s.n.c. Solettificio M., in Euro 36,00, oltre ad Euro millecinquecento per onorario, nonché spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2006