Tipologia: Accordo
Data firma: 7 ottobre 1947
Validità: 07.10.1947 - 31.12.1948
Parti: Associazioni Nazionali Tessili - Confindustria e Fiot-Cgil
Settori: Tessili, Seta, Trattura

Sommario:

Art. 1. - Lettera di assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Paga mensile e garanzia della retribuzione.
Art. 5. - Gratifica natalizia.
Art. 6. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Determinazione contabile della paga oraria.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Congedo matrimoniale.
Art. 12. - Esplicazione temporanea di mansioni.
Art. 13. - Trattamento in caso di malattia e di infortunio.
Art. 14. - Permessi.
Art. 15. - Preavviso.
Art. 16. - Indennità di anzianità.
Art. 17. - Dimissioni.
Art. 18. - Indennità di alloggio.
Art. 19. - Trattamento per invenzioni.
Art. 20.
Art. 21. - Certificato di lavoro.
Art. 22. - Decorrenza e durata
Art. 23. - Disposizioni generali.

Accordo normativo per gli assistenti ad integrazione e coordinamento della parte seconda e della appendice del contratto nazionale di lavoro 31 gennaio 1947

Addì, 7 ottobre 1947 in Roma, sotto la presidenza del Dr. Gaetano Pistillo del Ministero del Lavoro, tra le Associazioni Nazionali Tessili assistite dalla Confederazione Generale dell'industria Italiana e la Fiot [...] assistiti dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] si conviene con il presente accordo di integrare e coordinare come segue il trattamento normativo degli assistenti dei vari reparti dell’industria tessile, comunque denominati, attualmente regolato con l’accordo interconfederale 30 marzo 1946 e seguenti nella parte seconda e nell’appendice del vigente contratto nazionale di lavoro 31 gennaio 1947, e ciò senza pregiudizio del loro stato giuridico nell’ambito del presente accordo.

Art. 2. - Contratto a termine.
Nell’ipotesi di rapporto di lavoro con contratto a termine valgono le seguenti norme:
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente accordo.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente accordo si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.

Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell’orario normale entro il limite massimo di 40 minuti giornalieri, per la predisposizione del lavoro agli operai.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Il singolo lavoratore non potrà rifiutarsi entro i limiti consentiti dalla legge di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. 
[...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale sarà normalmente di domenica salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; non è consentito il riposo compensativo in altro giorno della settimana per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari di lavoro e salvo beninteso le eccezioni di legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, il lavoratore dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare, entro il periodo di due settimane, il giorno di riposo non effettuato.

Art. 10. - Ferie.
[...]
I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d’accordo tra le parti, dalla indennità corrispondente alle giornate di ferie non godute.

Art. 20.
Per quanto si riferisce a:
trasferte e trasferimenti; abiti da lavoro;
disciplina del lavoro, diritti e doveri, sanzioni disciplinari;
ritenute per danni;
lavori nocivi;
zona malarica:
servizio militare;
valgono le disposizioni di carattere generale comuni a tutti i lavoratori dell’azienda.