Cassazione Civile, 13 febbraio 2012, n. 1994 - Caduta da una tettoia e comportamento imprudente del lavoratore: non idoneità di tale circostanza ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore







Fatto



Il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda proposta da Giordano R. nei confronti della B. Impianti srl, diretta ad ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore a seguito dell'infortunio sul lavoro del 22.11.1999, verificatosi allorché, nel tentativo di raggiungere un motore elettrico situato sopra una tettoia, era caduto dalla stessa riportando lesioni personali, e, ritenuto il concorso di colpa del lavoratore nella misura del 20%, ha condannato la società al pagamento della somma di € 145.816,00, respingendo, invece, la domanda di garanzia proposta dalla società convenuta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile, la L. A. spa.

La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Brescia, che ha ritenuto sussistente l'esclusiva responsabilità della società B. e ha condannato quest'ultima al risarcimento del danno nella misura di € 182.270,00.
La Corte d'appello ha altresì condannato la compagnia assicuratrice a manlevare la società B. di tutto quanto questa fosse stata tenuta a pagare in forza della stessa sentenza, nonché al pagamento delle spese di lite. A tali conclusioni la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che un'eventuale imprudenza del lavoratore, che, per raggiungere la tettoia, aveva attraversato una apertura nel muro e scavalcato un parapetto di circa cm 150, non era idonea, per sé sola, ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, né a concretizzare l'ipotesi del rischio elettivo o di un comportamento del lavoratore tale da esorbitare in modo irrazionale dai limiti dello svolgimento dell'attività lavorativa. La Corte d'appello, richiamando un precedente specifico di questa Corte, ha ritenuto inoltre che la compagnia di assicurazione fosse tenuta a manlevare la società B. di quanto questa fosse stata condannata a pagare a titolo di risarcimento del danno biologico, interpretando le clausole della polizza che richiamavano la disciplina degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965 nel senso che, con esse, le parti avessero inteso fare riferimento anche alla responsabilità del datore di lavoro per danno biologico.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la L. A. spa affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso la B. Impianti srl.
 

R. non ha svolto attività difensiva.

La L. A. e la società B. hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.



Diritto




1- Con il primo motivo si denuncia l'esistenza di un vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità esclusiva della società B. nella causazione dell'incidente, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe sottovalutato l'imprudenza commessa dal lavoratore nel raggiungere la tettoia dove era situato il motore elettrico che doveva essere riparato, passando attraverso una fessura nel muro e scavalcando un parapetto di altezza rilevante (pari a circa un metro e mezzo).

2.- Con il secondo motivo si lamenta l'insufficienza della motivazione in ordine all'accoglimento della domanda di manleva, criticando l'interpretazione offerta dal giudice d'appello della clausola del contratto di assicurazione, con la quale l'assicuratore si obbligava a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi fosse stato tenuto a pagare a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in particolare la conclusione secondo cui, con la suddetta clausola, le parti avrebbero intesso riferirsi anche alla responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico e il danno morale sofferto dai dipendenti.

3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1363 cc. chiedendo a questa Corte di stabilire se, ai sensi della citata disposizione, una clausola contrattuale (e cioè quella dell'art. 15 del contratto di assicurazione), connotata dalla delimitazione della risarcibilità del danno garantito in relazione alle sue modalità di avvenimento, possa influire o meno sulla individuazione qualitativa del danno oggetto della garanzia, come individuata espressamente in altra primaria clausola contrattuale (e cioè quella dell'art. 13/b del contratto), a tal fine redatta.

4.- Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 1362 c.c. e 12 disposizioni sulla legge in generale, chiedendo a questa Corte di stabilire se nell'interpretazione di una clausola contrattuale (sempre l'art. 13/b del contratto di assicurazione) contenente per relationem il riferimento ad una norma di legge, il giudice del merito possa discostarsi dal principio ermeneutico dettato dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale alla legge non si può attribuire altro senso che "quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore", cosicché tale interpretazione debba valere quale interpretazione della clausola contrattuale costituita dalle parole della norma ormai recepita a rappresentare la comune intenzione delle parti; o possa invece, nella ricerca di tale comune intenzione, prescinderne e discostarsene.

5.- Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già precisato (cfr. Cass. n. 7328/2004, cui adde Cass. n. 7127/2007, Cass. n. 19559/2006, Cass. n. 5493/2006, Cass. n. 4980/2006 c. più recentemente, Cass. n. 9817/2008, nonché Cass. n. 3786/2009,) che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell'infortunio, ed in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta, fermo restando che, allorché la condotta del lavoratore sia attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, nonostante la sussistenza di condizioni di pericolo per le modalità dell'esecuzione, il comportamento imprudente o negligente del lavoratore assume efficacia soltanto di mera occasione o modalità dell'iter produttivo dell'evento, la cui responsabilità va, dunque ascritta per intero al datore di lavoro.

Questa Corte ha, infatti, già rilevato che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest’ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente - in quanto attuativa di uno specifico ordine di servizio del datore di lavoro (o del dirigente preposto che ne faccia le veci) - finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Cass. n. 5024/2002; Cass. n. 3213/2004).

6.- Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l'affermazione che, nella fattispecie in esame, l'imprudenza del lavoratore, per avere egli di sua iniziativa scavalcato il parapetto di circa cm 150, ed essersi portato sulla tettoia, che presentava un evidente piano inclinato, oltre che al momento, ricoperto di ghiaccio, andava comunque addebitata al datore di lavoro, "posto che il lavoratore era stato comandato ad eseguire il lavoro nonostante l'obiettiva anzidetta situazione di pericolosità, senza la predisposizione di cautele e di sicure direttive" e che la società non aveva indicato "quali strumenti erano stati all'uopo messi a disposizione per elevarsi a quella quota o quale via seguire per giungervi in sicurezza".

Le contrarie affermazioni della ricorrente, secondo cui le argomentazioni della Corte d'appello non troverebbero sufficienti elementi di riscontro nelle deposizioni testimoniali e finirebbero per trascurare la gravità dell'imprudenza commessa dal lavoratore, si risolvono in realtà nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di mento - giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico con riferimento, come sopra detto, alla pericolosità dell'incombenza della cui esecuzione era stato incaricalo il lavoratore ed all'assenza di precise direttive da parte della società sulle modalità con le quali avrebbe dovuto essere eseguita l'operazione, oltre che alla mancata predisposizione delle cautele necessarie per la sua esecuzione -e rimangono pertanto confinate ad una mera contrapposizione rispetto alla valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di legittimità di quest'ultima. Al riguardo, deve rimarcarsi che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; con la conseguenza che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova, non essendo conferito alla S.C. il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (cfr. ex plurimis Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13257/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 12446/2006, Cass. n. 20322/2005, Cass. n. 12912/2004).

Il primo motivo va, dunque, rigettato.

7.- Il secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Come questa Corte ha già ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. n. 12804/2006, Cass. n. 7597/2006), l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione - anche in ordine all'estensione e alla portata del rischio assicurato - si risolve in una indagine di fatto, come tale riservata alla competenza istituzionale del giudice di merito, e può essere sindacata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. ce.) o per vizio di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c), in applicazione, peraltro, del consolidato principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza della stessa Corte con riferimento alla interpretazione di qualsiasi contratto (cfr. ex plurimis Cass. n. 10232/2009, Cass. n. 4178/2007, Cass. n. 2560/2007, Cass. n. 18377/2006, Cass. n. 10131/2006). La denuncia del vizio di motivazione deve essere, tuttavia, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza; fermo restando che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. oltre alla giurisprudenza già citata, Cass. n. 3772/2004, Cass. n. 12553/2003, Cass. n. 11193/2003).

8.- Per quanto riguarda, in particolare, l'interpretazione delle clausole del contratto di assicurazione, questa Corte ha precisato che, qualora il contratto di assicurazione determini il rischio che forma oggetto della copertura assicurativa con esplicito riferimento al contenuto di una norma di legge, opera un rinvio - non già formale, alla fonte di produzione, ma ricettizio - alla norma medesima, che di conseguenza viene recepita quale clausola del contratto e, come tale, risulta insensibile alle eventuali modifiche successive della norma - anche in dipendenza di declaratoria di illegittimità costituzionale, con efficacia retroattiva - ed alle variazioni, che ne derivino, del rischio assicurato (cfr. Cass. n. 11146/2004, citata anche dalla ricorrente).

9.- Alla luce dei principi enunciati, l'interpretazione del contratto operata dalla sentenza impugnata non merita le censure proposte dalla ricorrente, né sotto il profilo della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, e neanche sotto quello - parimenti deducibile, per quanto si è detto, in sede di legittimità - del vizio di motivazione.

La Corte territoriale ha motivato, infatti, il proprio convincimento richiamando i principi espressi da questa Corte in una controversia relativa a fattispecie analoga a quella in esame (Cass. n. 7593/2003), secondo cui nell'interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg. ce, tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali cui le parti hanno rinviato al momento della stipula del contratto di assicurazione e, in particolare, ai fini dell'inclusione nella manleva anche del danno biologico e del danno morale, del fatto che l'art. 10 del citato d.P.R., nel regime anteriore al d.lgs. n. 38 del 2000, afferma la responsabilità civile del datore di lavoro per tali componenti del danno, sottraendola alla copertura dell'assicurazione antinfortunistica obbligatoria.

Ha osservato, al riguardo, la Corte di merito che, all'epoca in cui era stata stipulata la polizza assicurativa (1991), la responsabilità civile del datore di lavoro già comprendeva - alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare con la sentenza 14 luglio 1986 n. 184 - oltre il danno morale, anche il ed. danno biologico e che, pertanto, tenendo presente il quadro normativo al momento della stipula del contratto di assicurazione, non poteva fondatamente dubitarsi che le pani, nel richiamare la disciplina dell'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, avessero inteso riferirsi anche alla responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico sofferto dai dipendenti.

La ricorrente non ha censurato validamente - ovvero mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative o dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, nel senso già sopra precisato - tali argomenti.
L'interpretazione della norma contrattuale offerta dalla Corte d'appello è perfettamente aderente al contenuto della norma di legge, alla quale il contratto fa riferimento, così come esistente al momento della stipula del contratto di assicurazione. Questa Corte ha, del resto, già chiarito (cfr. Cass. n. 1114/2002) che in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato e la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cd. danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a nonna dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale) riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni. Ne consegue che "per le fattispecie sottratte "ratione temporis" all'applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura dell'assicurazione obbligatoria), per le quali si deve fare riferimento alle sentenza della Corte costituzionale nn. 87, 356 e 485 del 1991, le suddette limitazioni riguardano solo il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, mentre esse non si applicano al danno alla salute o biologico e al danno morale di cui all'art. 2059 cc, entrambi di natura non patrimoniale, sicché il lavoratore ha diritto al loro risarcimento integrale ove sussistano i presupposti della relativa responsabilità del datore di lavoro (diritto che, per effetto dell'indicata modifica legislativa, è invece venuto meno in riferimento al danno biologico)".
Ed ha inoltre ribadito (Cass. n. 11704/2003) che "in base alla disciplina di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965, applicabile per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000 (che, all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica), l'indennizzo a carico dell'lnail previsto in caso di infortunio sul lavoro si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa e, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale contenuta nelle sentenze n. 319 del 1989 e 356 e 485 del 1991, non comprende una quota volta a risarcire il danno biologico", dovendo pertanto escludersi che parte del danno biologico risulti coperto dalla rendita corrisposta dall'Inail per la riduzione della capacità di lavoro generica, giacché "l’indennità erogata dall’lnail è collegala e commisurata esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli ambiti diversi da quelli riconducibili all'altitudine al lavoro, benché in tali ambiti resti compresa la stessa capacità di lavoro, ma in relazione a considerazioni ed effetti assolutamente differenti”.

La sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi in precedenza enunciati (ai quali espressamente si richiama), si sottrae, dunque, alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità, dovendo osservarsi, conclusivamente, che:

a) censure affidate alla motivazione di altre sentenze di questa Corte, nella parte in cui tale motivazione riguarda non l'interpretazione di norme di legge, ma il controllo della motivazione di altro iter argomentativo, non possono trovare utilmente ingresso in questa sede;

b) le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata con riguardo alla disposizione di cui all'art. 15 della polizza di assicurazione (che disciplina i casi di esclusione dalla garanzia assicurativa) hanno un rilievo del tutto marginale nell'economia della motivazione, sicché, anche se fosse riconosciuta la fondatezza delle censure svolte dalla ricorrente (con il terzo motivo) con riferimento alle stesse argomentazioni, non ne deriverebbe necessariamente la caducazione della ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata, come già detto, su una interpretazione della norma contrattuale (l'art. 13 lettera b) delle condizioni generali di contratto) secondo cui il riferimento all'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, contenuto nella clausola in esame, deve essere interpretato, ai fini dell'inclusione nella manleva anche del danno biologico e del danno morale, nel senso che lo stesso articolo, nel regime anteriore al d.lgs. n. 38 del 2000, affermava la responsabilità civile del datore di lavoro per tali componenti del danno, sottraendola alla copertura dell'assicurazione obbligatoria;

c) le censure svolte dalla ricorrente con l'ultimo motivo non individuano esattamente il contenuto normativo delle norme di legge alle quali fa riferimento il contralto di assicurazione - e che è stato già sopra precisato - e vengono comunque riassunte in un quesito di diritto (quello riportato sub 4) la cui formulazione risulta del tutto generica e priva di qualsiasi riferimento concreto alla fattispecie in esame (sui requisiti del quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c, cfr. ex multis Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010).

11.- Il ricorso va dunque rigettato con la conferma dell'impugnata sentenza, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

12.- In una valutazione globale dell'esito della lite (che tiene conto anche della posizione difensiva assunta dalia società B. in ordine al primo motivo del ricorso), si ravvisano giusti motivi per compensare per metà le spese del presente giudizio tra la ricorrente e la società B., ponendo la residua metà di dette spese a carico della L. A. spa. Non deve provvedersi sulle spese nei confronti del R., che non ha svolto attività difensiva.



P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della B. Impianti srl della metà delle spese del presente giudizio, liquidate per l'intero in € 70,00 oltre € 4.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge, compensata la residua metà; nulla per le spese nei confronti del R..