Tipologia: CCNL
Data firma: 18 dicembre 1954
Validità: 01.12.1954 - 30.11.1957
Parti: Anig-Confindustria e Fidag-Cgil, Federgas-Cisl, Uilgas-Uil e Sindacato Nazionale Lavoratori del Gas - Cisnal
Settori: Servizi, Aziende gas, Anig

Sommario:

Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Art. 2. - Appalti.
Art. 3. - Assunzione e documenti relativi.
Art. 4. - Assunzione a termine.
Art. 5. - Categorie dei lavoratori.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 9. - Anzianità.
Art. 10. - Benemerenze nazionali.
Art. 11. - Mutamento di mansioni.
Art. 12. - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. 13. - Definizione delle retribuzioni.
Art. 14. - Minimi della retribuzione fissa.
Art. 15. - Divisione delle officine in categorie.
Art. 16. - Determinazione del valore orario e giornaliero della retribuzione.
Art. 17. - Lavoro straordinario feriale, festivo notturno.
Art. 18. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 19. - Indennità di contingenza.
Art. 20. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 21. - Tredicesima mensilità.
Art. 22. - Provvidenze e indennità speciali.
• Corsi professionali.
• Limite di carriera per gli impiegati anni 29
• Istruzione figli.
• Prestiti.
• Indennità di bicicletta
• Rimborso spese per testimonianze.
• Indennità fuochisti.
• Erogazione speciale straordinaria «una tantum».
Art. 23. - Indennità per maneggio di denaro.
Art. 24. - Somministrazioni in natura.
Art. 25. - Alloggio.
Art. 26. - Mense aziendali.
Art. 27. - Trasferte.
Art. 28. - Trasferimenti.
Art. 29. - Assenze e permessi.
Art. 30. - Ferie annuali.
Art. 31. - Aspettativa.
Art. 32. - Servizio militare.
Art. 33. - Trattamento di malattia, infortunio e convalescenza.
Art. 34. - Assistenza di malattia.
Art. 35. - Assicurazione infortuni.
Art. 36. - Tutela della maternità.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Preavviso.
Art. 39. - Risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento.
Art. 40. - Previdenza.
Art. 41. - Certificato di lavoro.
Art. 42. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 43. - Norme aziendali.
Art. 44. - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti.
Art. 45. - Durata del Contratto.
Allegati
Allegato A - Minimi retributivi per le officine di 1ª categoria (art. 14)
Allegato B - Composizione delle zone (Art. 14)
Allegato C
• Statuto per l’assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti delle aziende private del gas
• Regolamento per l’assistenza mutualistica di malattia ai lavoratori delle aziende private del gas ed ai loro familiari
• Statuto del comitato di coordinamento e compensazione fra le casse mutue aziendali per l’assistenza di malattia ai lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas
Allegato D - Disegno di legge contenente norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas
Allegato E
• Assistenza malattia ai pensionati
• Appendice alla «nota» dell’art. 20
• Minimi per le officine di 1a categoria accordo conglobamento 14-10-1954 con decorrenza dal 1-6-1954
Allegato F - Verbale di accordo per la previdenza del personale delle aziende private del gas
• Allegato al verbale di accordo 4 febbraio 1955 - Emendamenti al testo del disegno di legge per la previdenza del personale delle aziende private del gas
Accordo per le aziende del gas rappresentate dal Cogip, 15 giugno 1955

Contratto collettivo nazionale di lavoro per 1 lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas aderenti all’Anig, 18 dicembre 1954

Tra l’Associazione Nazionale Industriali Gas (Anig) [...] assistiti dall[...]a Confederazione Generale dell’industria Italiana e la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Gas (Fidag) [...], la Federazione Italiana Lavoratori del Gas e degli Acquedotti (Federgas) [...]con la partecipazione [...] della Cisl [...], la Unione Italiana Lavoratori Aziende Gas (Uil-Gas) [...] assistiti dall'ufficio Sindacale della Uil [...]
L’anno 1954, il Giorno 18 dicembre, in Roma, tra l’Associazione Nazionale Industria Gas (Anig), assistiti dall[...]a Confederazione Generale dell’industria Italiana e il Sindacato Nazionale Lavoratori del Gas aderente alla Cisnal [...]
a conclusione delle trattative, si è convenuto che il Contratti collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 1946 e successivi accordi: integrativi e modificativi sono sostituiti in ogni loro parte, a far; tempo dal 1° dicembre 1954, dal seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1. - Applicabilità del Contratto.
Il presente Contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra le Aziende private del Gas d’Italia aderenti all’Associazione Nazionale Industriali Gas e tutti i loro dipendenti di ambo i sessi (impiegati ed operai), non aventi diritto alla qualifica di Dirigente.
Esso ha valore fino alla sua scadenza anche nei confronti di quelle Aziende che abbiano operato o che operino durante il periodo, della sua durata la trasformazione anche totale del servizio utilizzando metano o altri gas.

Art. 2. - Appalti.
Le Aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi In appalto ad eccezione dei seguenti:
a) servizi di trasporto fossile e materie prime coke e sottoprodotti dall’interno all’esterno e viceversa, servizi di scarico, trasporto interno di fossile coke e materie prime per le Aziende che non abbiano gru, carri ponte od impianti analoghi o che non abbiano il raccordo ferroviario;
b) servizio trasporto coke a domicilio e cernita dei detriti;
c) nuove costruzioni, nuovi impianti, straordinaria manutenzione degli impianti e manutenzione dei fabbricati eccedente la normale organizzazione aziendale;
d) nuovi impianti importanti od urgenti relativi a tubazioni stradali, prese, colonne montanti, posa contatori;
e) lavori di scavo per tubazioni stradali e riparazione dei contatori.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non Implichino risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
Per le Aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione o d’affidare gli stessi ad Istituti di Credito od a Cooperative purché ciò non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione.
È consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione alle Aziende che lo abbiano già in atto purché gli appaltatori si obblighino verso le Aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto.

Art. 3. - Assunzione e documenti relativi.
[...]
L’Azienda a mezzo di medico di propria fiducia potrà sottoporre l’aspirante a visita medica preventiva per accertarsi della sua sana costituzione fisica, della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, nonché della assenza di malattie contagiose.
Per l’assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. In nessun caso donne e fanciulli potranno essere adibiti a lavori che pregiudichino il loro sano e completo sviluppo fisico.
[...]

Art. 4. - Assunzione a termine.
Per far fronte a necessità straordinarie di carattere temporaneo le Aziende possono procedere ad assunzione di personale con contratto a termine.
In tali casi saranno applicate a detto personale le norme previste dal presente contratto che non siano in contrasto con la temporaneità e provvisorietà del rapporto.
La durata del contratto a termine non potrà superare 6 mesi, salvo che si tratti della costituzione di un servizio che, pur avendo durata superiore, sia destinato a cessare entro termine relativamente breve. Trascorso detto termine, in caso di prosecuzione del rap porto, il personale provvisorio passerà di diritto effettivo.
Il termine di sei mesi non si osserva in caso di assunzione di personale in sostituzione di altro chiamato o richiamato alle armi, ammalato, assente per infortunio, o in aspettativa.
Nel caso che sorga controversia circa i presupposti indicati nei comma precedenti e in particolare quando possa ritenersi che l’assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni del presente contratto, le Organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.
Per il personale assunto temporaneamente dalle Aziende per eseguire in proprio i lavori per i quali è prevista alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 2 la facoltà di appalto, saranno seguite le norme dei contratti che sarebbero applicabili se la relativa attività fosse compiuta da Aziende del ramo.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale per gli impiegati è di 42 ore settimanali e per gli operai di 48 ore settimanali.
Agli impiegati il cui lavoro è connesso con quello degli operai, potrà essere richiesta una prestazione fino a 48 ore settimanali. [...]
Per il personale addetto ai lavori discontinui o di attesa o di custodia, (fattorini, uscieri, portieri, custodi, guardiani, ecc.) l’orario normale di lavoro è confermato in 48 ore settimanali.
Sono salve le condizioni aziendali di miglior favore.

Art. 8. - Inizio e cessazione del lavoro.
[...]
Nel caso di più turni il personale cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sarà sostituito da quello del turno successivo.

Art. 11. - Mutamento di mansioni.
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali e nei limiti delle sue attitudini e capacità, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non importi peggioramento economico o morale della sua condizione.

Art. 17. - Lavoro straordinario feriale, festivo notturno.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore in più dell’orario normale di lavoro.
Il lavoro straordinario si considera eccezionale e non potrà comunque superare i limiti stabiliti dalla legge.
Entro i limiti di cui sopra il personale non potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
[...]
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario di qualsiasi genere che non sia stato espressamente ordinato.

Art. 18. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti ai turni continui, l’eventuale spostamento del giorno prestabilito di riposo, quando sia seguito dall’effettivo riposo in altro giorno, non dà luogo ad alcuna maggiorazione quando il lavoratore ne sia stato informato almeno 4 giorni prima. In difetto, il lavoratore ha diritto alla sola maggiorazione del 35 per cento.
[...]
Il giorno di riposo compensativo deve cadere nella settimana seguente. Per coloro che hanno il riposo in giorno diverso dalla domenica, la festività a tutti gli effetti civili che coincida con la domenica dà luogo al trattamento proprio delle festività infrasettimanali.
Sono salve le eventuali condizioni aziendali in atto di miglior favore.

Art. 22. - Provvidenze e indennità speciali.
Indennità fuochisti.

Ai lavoratori con qualifica di fuochista o capo-forno anche se addetti ai gasogeni sarà corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza ai forni o gasogeni una indennità di:
lire 80 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
lire 70 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o con forni a 9 storte con caricamento a mano;
lire 60 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano;
lire 50 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico a 4 storte.
Ai lavoratori addetti alla pulizia delle colonne, dei bariletti e dei rubinetti di scarico degli estrattori almeno per 4 ore per ogni turno di servizio, sarà anche corrisposta a prescindere dalla categoria di inquadramento, l’indennità di cui sopra.
Le suddette indennità non sono cumulabili.
Agli aiutanti ai forni inquadrati in 2° categoria operai, l’indennità in parola sarà corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza ai forni, nella seguente misura:
lire 60 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione continua;
lire 50 se addetti a forni a caricamento meccanico a distillazione discontinua o a 9 storte con caricamento a mano;
lire 45 se addetti a forni a 9 storte con caricamento meccanico o a 6 storte con caricamento a mano;
lire 40 se addetti a forni a 6 storte con caricamento meccanico o a 4 storte.
La medesima indennità sarà infine corrisposta ai sostituti sia dei fuochisti che degli aiutanti ai forni nella misura indicata rispettivamente nel 1° e nel 4° comma.
Date le sue particolari finalità e caratteristiche tale indennità non fa parte della retribuzione agli effetti di nessuno dei vari istituti contrattuali (ferie, malattia, previdenza, tredicesima mensilità, indennità di preavviso e di anzianità, ecc.) ed assorbe, fino a concorrenza del suo importo, le eventuali ed analoghe corresponsioni fatte fino a data corrente dalle Aziende.

Art. 24. - Somministrazioni in natura.
Il personale godrà le somministrazioni in natura elencate qui di seguito:
[...]
3) Bevanda dissetante al personale addetto ai forni durante la stagione estiva;
mezzo litro di latte giornaliero al personale addetto ai servizi nocivi alla salute.
4) Annualmente in uso un berretto agli operai, l’uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti, se l’Azienda lo prescrive, ed in ogni caso nelle Aziende dove già è in atto;
un vestito o una tuta da lavoro in uso ogni anno per gli operai e un vestito da lavoro agli impiegati delle officine e del servizio distribuzione ed un grembiule da lavoro al personale femminile;
zoccoli per gli operai ai forni e per gli operai addetti ai lavori in ambienti particolarmente umidi, corrosivi e freddi.
Per le somministrazioni di cui al punto 4° il personale di ciascun servizio di ogni azienda potrà collettivamente richiedere che rimanga in vigore la situazione complessiva già in atto al posto di quella sopra prevista.
5) L’Azienda terrà in dotazione propria gli indumenti necessari per il servizio (mantelli, impermeabili, stivaloni di gomma, ecc.) una parte dei quali saranno forniti in uso personale a coloro che ne necessitano abitualmente.
Indumenti di protezione al personale che lavora a contatto di sostanze corrosive.
Per tutte le somministrazioni enunciate nel presente articolo restano salve le condizioni «ad personam» di miglior favore.
Qualora, in caso del tutto eccezionale, l’Azienda sia impossibilitata a dare le prestazioni in natura, concederà in sostituzione al dipendente un adeguato compenso in denaro.
[...]

Art. 25. - Alloggio.
La concessione dell'alloggio a tutto il personale cui per esigenze di servizio l’Azienda chiedesse la disponibilità in luogo dovrà essere gratuita.
Le modalità della concessione gratuita dell’alloggio nonché le eventuali somministrazioni in natura ad esso relative, saranno regolate da convenzioni a parte.
[...]
Qualora l’Azienda richiedesse al dipendente di svolgere la sua normale attività di servizio o di lavoro in località dove non esiste possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, l’Azienda, ove non fornisca un mezzo idoneo di trasporto, corrisponderà un adeguato Indennizzo.

Art. 26. - Mense aziendali.
Negli stabilimenti ed uffici che occupino più di cento dipendenti e nei quali viene praticato l’orario unico di lavoro, dovranno essere mantenute od istituite le mense per il personale in servizio.
[...]

Art. 30. - Ferie annuali.
[...]
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. Il lavoratore che nonostante l’assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
[...]

Art. 35. - Assicurazione infortuni.
Ferma l’osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l’Azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta.
[...]
Nelle Aziende che abbiano almeno trecento dipendenti dovranno a cura e spese delle Aziende essere istituiti posti di pronto soccorso. Le altre Aziende adotteranno sistemi equivalenti.
[...]

Art. 36. - Tutela della maternità.
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in istato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, verranno applicate le disposizioni di legge in materia.
[...]

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite a seconda della loro gravità, come segue:
1) rimprovero verbale;
2) multa non superiore a 4 ore di retribuzione fissa nominale;
3) rimprovero scritto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a giorni 5;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 15 giorni;
6) licenziamento senza preavviso e con indennità;
7) licenziamento senza preavviso e senza indennità.
La sospensione di cui al n. 5 si può applicare a quelle mancanze le quali anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
I provvedimenti previsti dai punti 6) e 7) si applicano nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, e nei confronti di coloro che si siano resi colpevoli durante un biennio di reiterata recidiva nelle sanzioni di cui ai nn. 4 e 5.
In ispecie le sanzioni di cui al punto 7) si applicheranno soltanto nei casi gravi, senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore.
L’importo delle eventuali multe sarà devoluto a beneficio di istituzioni previdenziali o assistenziali aziendali o che comunque interessino la categoria dei lavoratori del gas.
Nessuna punizione potrà essere applicata al personale se non sia stato fatto conoscere all’interessato l’addebito e dato modo allo stesso di esporre le proprie discolpe.

Art. 43. - Norme aziendali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le norme che potranno essere stabilita dalla Direzione dell’Azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e pertanto rientrano nelle normali attribuzioni dell’Azienda.
Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio.
Nota a verbale.
Per i compiti e le funzioni delle Commissioni Interne le parti si rimettono agli Accordi Interconfederali salvo a procedere agli adattamenti se ed in quanto previsti dagli accordi stessi.