Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 24 aprile 1964
Validità: 01.01.1964 - 31.12.1965
Parti: Fiamclaf e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uidatca-Uil)
Settori: Servizi, Farmacie municipalizzate

Sommario:

1)
2)
3)
4) [Classificazione del personale]
5) [Calcolo della retribuzione oraria e giornaliera]
6) [Retribuzione base e sue variazioni]
7) [Tredicesima e quattordicesima mensilità]
8) [Aumenti periodici di anzianità]
9)
10) [Indennità di funzione]
11) [Ferie]
12) [Aspettativa]
13) [Decorrenza e durata del contratto]
14) [Prerogative sindacali]
15)
• Sedi sindacali.
• Locali per le riunioni sindacali del personale.
• Albi per l’affissione di comunicati.
• Quote sindacali.
• Permessi sindacali.
• Regolamento delle vertenze individuali.
16)
Tabelle
Tabella A/1 - Retribuzioni base mensili per i lavoratori adulti valide dal 1° gennaio 1964 - Impiegati
Tabella A/2 - Retribuzioni base mensili per i lavoratori adulti valide dal 1° gennaio 1964 - Operai
Tabella A/3 - Retribuzioni base mensili per i lavoratori adulti valide dal 1° gennaio 1964 - Operai
Tabella B - Valori giornalieri del punto dell’indennità di contingenza per i lavoratori adulti validi dal 1° gennaio 1964

Accordo nazionale di rinnovo del CCNL 6 luglio 1961 per i dipendenti da aziende farmaceutiche municipalizzate

Il giorno 24 aprile 1964, in Firenze, tra la Federazione Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte, Annonarie e Farmaceutiche (Fiamclaf) [...] assistiti dal [...] Segretario Generale della Federazione e dal[...] Dirigente del Servizio sindacale della Confederazione della Municipalizzazione e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi (Filcams - Cgil) [...] assistiti [...] dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (Fisascat - Cisl) [...] con la partecipazione del Sindacato Nazionale Farmacisti non proprietari aderente alla Fisascat - Cisl [...] e con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], l’Unione Italiana Dipendenti Aziende Turistiche Commerciali ed Affini (Uidatca - Uil) [...] e la partecipazione dell’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...]
A conclusione delle trattative per il rinnovo del CCNL 6 luglio 1961 e successive modificazioni, scaduto il 31 dicembre 1963, si è convenuto quanto segue:

1) In calce all’art. 1 va aggiunto il seguente comma:
«Le aziende dovranno consegnare ad ogni dipendente copia del presente contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta».

2) il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell’art. 8 (Durata e orario del lavoro) vengono sostituiti dai seguenti:
«La durata normale del lavoro - che deve svolgersi, per le farmacie, nei limiti dell’orario di apertura e chiusura stabilito dalle competenti Autorità - è di 44 ore settimanali.
Eventuali condizioni di miglior favore nella durata settimanale del lavoro saranno mantenute aziendalmente e regolate negli accordi integrativi aziendali, secondo le indicazioni dell’art. 47 e con il criterio dell’uniformità della durata del lavoro nei singoli reparti.
Ferme restando la durata normale di cui sopra e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari giornalieri del lavoro del personale sono fissati dall’Azienda sentita la Commissione interna o il Delegato aziendale, secondo le esigenze del servizio.
L’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non potrà essere inferiore alle due ore».

3) L’ultimo comma dell’art. 9 (Personale delle farmacie periferiche o di frazione) è sostituito dal seguente:
«Spetterà al personale di dette farmacie mezza giornata di riposo per ogni settimana».

9) Il 3° ed il 6° comma dell’art. 21 (Lavoro straordinario) vengono rispettivamente sostituiti dai seguenti:
«3°) Il lavoro straordinario feriale compiuto fra le ore 20 e le 6 viene considerato notturno e compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 50 %».
«6°) Tale lavoro straordinario festivo viene compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 45 %».

15) Al CCNL vanno aggiunti i seguenti articoli relativi alle I prerogative sindacali:

Sedi sindacali.
L’Azienda, nei limiti del possibile, metterà a disposizione almeno un locale per la sede delle Organizzazioni sindacali.
Nelle Aziende con meno di 50 dipendenti le Organizzazioni sindacali usufruiranno a turno della sede della Commissione interna.

Locali per le riunioni sindacali del personale.
L’Azienda, nei limiti del possibile, metterà a disposizione dei Sindacati un locale per le riunioni del personale libero da impegni di lavoro; le riunioni dovranno essere tenute senza arrecare intralcio al ciclo lavorativo e dovranno riguardare problemi di carattere sindacale.

Albi per l’affissione di comunicati.
L’Azienda collocherà vicino all’ingresso delle sue sedi un albo per l’affissione dei comunicati di carattere sindacale. Di tali affissioni verrà data tempestiva comunicazione alla Direzione. I comunicati dovranno recare la firma dei responsabili dell’istanza del Sindacato dell’Azienda, i cui nominativi dovranno essere comunicati preventivamente alla Direzione.

Regolamento delle vertenze individuali.
Ogni vertenza individuale deve essere proposta dal lavoratore, tramite la Commissione interna, all’Amministrazione aziendale a mezzo di domanda motivata e sottoscritta dall’interessato.
La Commissione interna chiederà l’accertamento in contraddittorio della situazione, che dovrà avvenire entro cinque giorni dalla richiesta, con la partecipazione dell’interessato assistito dalla Commissione interna e dell’Azienda.
L’Amministrazione aziendale dovrà discutere la vertenza con la Commissione interna entro 15 giorni dall’accertamento. In caso di disaccordo dovrà essere redatto contestualmente dalle due parti verbale in triplice copia corredato da scheda contenente tutti i dati di fatto utili per l’esame della vertenza, ponendo in evidenza quelli sui quali le parti non si dichiarano d’accordo.
Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere rimessi entro 10 giorni al Sindacato provinciale ed alla Fiamclaf.
A richiesta della parte più diligente, la Fiamclaf provvederà alla convocazione, presso l’Azienda interessata, dei delegati dei Sindacati provinciali dei lavoratori e dei propri rappresentanti. Essi avranno il compito di sentire le parti e di tentare la composizione amichevole della vertenza, con che si riterrà esaurita l’azione conciliativa.

16) Il testo del nuovo CCNL per i dipendenti da Aziende farmaceutiche municipalizzate porterà la data del 24 aprile 1964 e sarà costituito introducendo nel testo del CCNL 6 luglio 1961 le modifiche contemplate dal presente accordo e quelle previste dall'accordo nazionale 27 giugno 1962.