Categoria: 1962
Visite: 11554

Tipologia: CCNL
Data firma: 7 maggio 1962
Validità: 01.04.1962 - 06.05.1964
Parti: Assalzoo-Confindustria e Filziat-Cgil, Fulpia-Cisl, Uilia-Uil e Federazione nazionale lavoratori dell’alimentazione-Cisnal
Settori: Agroindustriale, Alimenti zootecnici, Industria

Sommario:

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Affissione del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
Art. 6. - Visita medica.
Art. 7. - Precedenze.
Art. 8. - Donne e fanciulli.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo per i pasti.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Tabella delle maggiorazioni
Art. 13. - Giorni festivi, festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 14. - Sospensione del lavoro.
Art. 15. - Interruzione del lavoro.
Art. 16. - Recuperi.
Art. 17. - Determinazione categorie, parità salariale ed importi contingenze.
• Accordo per la parità salariale 6 luglio
Art. 18. - Trattamento degli operai svolgenti mansioni discontinue, di semplice attesa o custodia.
Art. 19. - Apprendistato.
Art. 20. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 21. - Premi di anzianità.
Art. 22. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Gratifica natalizia.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Trasferimenti.
Art. 27. - Indennità di bicicletta.
Art. 28. - Prestiti.
Art. 29. - Permessi.
Art. 30. - Congedo matrimoniale.
Art. 31. - Maternità.
Art. 32. - Malattia ed infortunio non sul lavoro.
Art. 33. - Infortuni sul lavoro
Art. 34. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di licenziamento.
Art. 37. - Dimissioni.
Art. 38. - Caso di morte.
Art. 39. - Regolamento di fabbrica.
Art. 40. - Disciplina aziendale.
Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 42. - Ammonizione, multa, sospensione.
Art. 43. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 44. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 45. - Istruzione professionale.
Art. 46. - Utensili di lavoro.
Art. 47. - Spogliatoi.
Art. 48. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 49. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 50. - Indumenti di lavoro
Art. 51. - Minimi salariali tabellari.
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedia (ex equiparati)
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 5. - Corresponsione della retribuzione mensile.
Art. 6. - Retribuzioni minime.
Art. 7. - Ferie.
Art. 8. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 9. - Passaggio da intermedio ad impiegato.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Malattia e infortunio.
Art. 14. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 15. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 16. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 17. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Classificazione degli impiegati.
Art. 4. - Laureati e diplomati.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Mutamento di mansioni.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 11. - Festività infrasettimanali e nazionali - Riposo settimanale.
Art. 12. - Ferie.
Art. 13. - Permessi - Congedi matrimoniali.
Art. 14. - Retribuzione.
Art. 15. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 16. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 17. - Indennità di bicicletta.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Art. 19. - Prestiti.
Art. 20. - Tredicesima mensilità.
Art. 21. - Trasferte.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Alloggio.
Art. 24. - Tutela della maternità.
Art. 25. - Trattamento di malattia.
Art. 26. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 27. - Doveri dell’impiegato.
Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 29. - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 30. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 31. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 32. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 33. - Indennità in caso di morte.
Art. 34. - Previdenza.
Art. 35. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 36. - Sostituzione degli usi.
Art. 37. - Norme speciali.
Art. 38. - Condizioni di miglior favore.
Art. 39. - Minimi di stipendio.
Allegato - Collegi assegnazioni categorie
Parte IV - Parte comune
Art. 1. - Permessi sindacali.
Art. 2. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 3. - Mense aziendali.
Art. 4. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 5. - Certificato di lavoro.
Art. 6. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 7. - Reclami e controversie.
Art. 8. - Commissioni interne.
Art. 9. - Norme generali.
Art. 10. - Premio speciale.
Art. 11. - Decorrenza e durata.
Tabelle dei minimi di salario e di stipendio (operai; qualifiche speciali; impiegati)
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938.
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.
Tabella - Assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria degli alimenti zootecnici

Addì, 7 maggio 1962 in Roma, fra l’Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) [...] con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione italiana lavoratori zucchero - industrie alimentari - tabacco (Filziat) [...], la Federazione unitaria lavoratori prodotti industrie alimentari (Fulpia-Cisl) [...], la Unione italiana lavoratori industrie alimentari (Uilia) [...]
Addì, 7 maggio 1962 in Roma, fra l’Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) [...] con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana [...] e la Federazione nazionale lavoratori dell’alimentazione [...] con l’assistenza della Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (Cisnal) [...]
è stato stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti l’industria degli alimenti zootecnici e i lavoratori in esse occupati.

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 6. - Visita medica.

L’azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 8. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli, sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 9. - Orario di lavoro.
I. - Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento e nelle immediate vicinanze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
II. - Ferma restando la disciplina di legge sopra menzionata, alla quale non si intende apportare nessuna innovazione con quanto appresso stabilito, si conviene che la durata settimanale dell’orario normale per il singolo lavoratore verrà ridotta dì due ore alla settimana.
Stanti le caratteristiche del settore, la riduzione potrà essere attuata dalle direzioni aziendali attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposi di conguaglio).
Nel caso in cui non sia stata effettuata la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o non siano stati concessi i corrispondenti riposi di conguaglio, ai lavoratori che ne abbiano diritto saranno corrisposte, in sostituzione, a fine anno, o alla risoluzione del rapporto di lavoro, tante quote orarie di retribuzione normale quante sono le correlative ore già maturate.

Art. 10. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all’art. 9 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Agli operai che effettuino l’orario continuato di 8 ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’articolo 9, parte I.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni, n. 5).
[...]
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

Art. 16. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 18. - Trattamento degli operai svolgenti mansioni discontinue, di semplice attesa o custodia.
Agli effetti del presente contratto sono mansioni discontinue, di semplice attesa o custodia quelle considerate tali dalla legge (R.D. 6 dicembre 1923, s. 2657 e successive modificazioni o aggiunte) e per la durata del lavoro dei relativi lavoratori vale quanto previsto dall’art. 9.
[...]

Art. 19. - Apprendistato.
Le parti si riservano di incontrarsi per disciplinare la materia.

Art. 20. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
L’operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti una diminuzione di salario. [...]

Art. 31. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 33. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[...]
Nel caso in cui l’operalo infortunato non sia più in grado a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. [...]

Art. 39. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica), che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 40. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in case di necessità.

Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto, o alle altre norme di cui all’articolo 39, o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione, saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’articolo 43.

Art. 42. - Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione l’operaio;
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 43. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
A) Con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non dell’indennità di dimissioni:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
5) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti.
B) Senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di grave rilevanza;
[...]
6) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
7) negligenza o atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
[...]
10) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
11) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]

Art. 44. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica ilei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 45. - Istruzione professionale.
Le Organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 46. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceverà dall’azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[...]

Art. 47. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto. Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro. [...]

Art. 50. - Indumenti di lavoro.
Le aziende forniranno in uso gratuito agili operai una tuta all’anno.

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedia (ex equiparati)
Art. 1. - Campo di applicazione.

Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - articolo 31 e articolo 32, primo e secondo comma del concordato 23 maggio 1946 per l'Italia centro meridionale e articolo 3 del concordato 27 ottobre 1946 per l’estensione alle provincie dell’Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - già chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.

Art. 4. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Per gli istituti che non sono previsti nella presento regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi della regolamentazione degli operai:
Affissione del contratto; documenti; visita medica; donne e fanciulli; orario di lavoro; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festività infrasettimanali; festività nazionali; recuperi; passaggio di categoria e cumulo di mansioni; trasferte; trasferimenti; indennità di bicicletta; permessi, maternità; chiamata alle armi per obblighi di leva e richiamo alle armi; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione; multa; sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d’inventario e visite personali; inscindibilità delle disposizioni di contratto.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le disposizioni dell’articolo 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione [...]

Art. 17. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all’articolo 6, per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all’articolo 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell’accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell’Alta Italia e rispettivamente all’articolo 31, 1° comma, e 33 dell’accordo 23 maggio 1940 per le aziende dell’Italia centro-meridionale.

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l’impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 6. - Mutamento di mansioni.
L'impiegato, In relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
I - Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con un massimo di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
[...]
L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione dell’azienda.
[...]
II - Ferma restando la disciplina di legge sopra menzionata, alla quale non si intende apportare nessuna innovazione con quanto appresso stabilito, si conviene che la durata settimanale dell’orario normale per il singolo impiegato verrà ridotta di un’ora alla settimana.
Stanti le caratteristiche del settore, la riduzione potrà essere attuata dalle direzioni aziendali attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).
Nel caso in cui non sia stata effettuata la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o non siano stati concessi i corrispondenti riposi di conguaglio, ai lavoratori che ne abbiano diritto saranno corrisposte, in sostituzione, a fine anno, o alla risoluzione del rapporto di lavoro, tante quote orarie di retribuzione normale quante sono le correlative ore già maturate.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario massimo di cui all’articolo 9 della presente regolamentazione e cioè di 8 ore giornaliere o 48 settimanali e di 10 ore giornaliere o 60 settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
[...]
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[...]
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dalla direzione dell’azienda.

Art. 11. - Festività infrasettimanali e nazionali - Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Le associazioni nazionali potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 24. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 27. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 28. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a 3 giorni;
e) licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c)
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 37. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti dall’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Parte IV - Parte comune
Art. 3. - Mense aziendali.

Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennità e la partecipazione dei lavoratori al conto delle mense in atto.

Art. 7. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.

Art. 8. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario della azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 9. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941.

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]