Tipologia: CCNL
Data firma: 18 novembre 1961
Validità: 01.11.1961 - 31.10.1963
Parti: Associazione degli Industriali Mugnai e Pastai d’Italia e Filziat, Fulpia, Uilia
Settori: Agroindustriale, Macinazione e pastificazione, Industria

Sommario:

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 1. - Affissione del contratto.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Comunicazione di assunzione.
Art. 6. - Visita medica.
Art. 7. - Precedenze.
Art. 8. - Donne e fanciulli.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Riposo per i pasti.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo,
• Tabella delle maggiorazioni
Art. 13. - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali.
Art. 14. - Sospensione del lavoro.
Art. 15. - Interruzioni del lavoro.
Art. 16. - Recuperi.
Art. 17. - Determinazione categorie.
Art. 18. - Apprendistato.
Art. 19. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
Art. 20. - Donne adibite a lavori maschili.
Art. 21. - Premi di anzianità.
Art. 22. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Gratifica natalizia.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Trasferimento.
Art. 27. - Indennità di bicicletta.
Art. 28. - Prestiti.
Art. 29. - Permessi.
Art. 30. - Congedo matrimoniale.
Art. 31. - Maternità.
Art. 32. - Malattie ed infortuni non sul lavoro.
Art. 33. - Infortuni sul lavoro.
Art. 34. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di licenziamento.
Art. 37. - Dimissioni.
Art. 38. - Caso di morte.
Art. 39. - Regolamento di fabbrica.
Art. 40. - Disciplina aziendale.
Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 42. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Art. 43. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 44. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 45. - Istruzione professionale.
Art. 46. - Utensili di lavoro.
Art. 47. - Spogliatoi.
Art. 48. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 49. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Tabelle paga operai
Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie
Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Art. 6. - Corresponsione della retribuzione mensile.
Art. 7. - Tabelle dei minime di paga mensile.
• Tabelle delle categorie intermedie
Art. 8. - Ferie.
Art. 9. - Passaggio da operaio ad intermedio.
Art. 10. - Passaggio da intermedio ad impiegato.
Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 12. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 13. - Gratifica natalizia.
Art. 14. - Malattia e infortunio.
Art. 15. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 16. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 17. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Laureati e diplomati.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mutamento di mansioni.
Art. 8. - Cumulo di mansioni.
Art. 9. - Passaggio dalla qualifica d’operaio a quella d’impiegato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali - Riposo settimanale.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Permessi - Congedi matrimoniali.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 17. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 18. - Indennità di bicicletta.
Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Art. 20. - Prestiti.
Art. 21. - Tredicesima mensilità.
Art. 22. - Trasferte.
Art. 23. - Trasferimenti.
Art. 24. - Alloggio.
Art. 25. - Tutela della maternità.
Art. 26. - Trattamento per malattia.
Art. 27. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di anzianità per licenziamento.
Art. 33. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Previdenza.
Art. 36. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 37. - Sostituzione degli usi.
Art. 38. - Norme speciali.
Art. 39. - Condizioni di miglior favore.
Art. 40. - Minimi di stipendio.
• Tabelle impiegati
Allegato di cui all’art. 4 - Accordo per l’istituzione dei Collegi Tecnici Provinciali e Nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell’industria alimentare e per l’attribuzione della qualifica impiegatizia.
Parte IV - Parte comune
Art. 1. - Indennità istruzione figli.
Art. 2. - Permessi sindacali.
Art. 3. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 4. - Mense aziendali.
Art. 5. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 6. - Certificato di lavoro.
Art. 7. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 8. - Reclami e controversie.
Art. 9. - Commissioni interne.
Art. 10. - Norme generali.
Art. 11. - Decorrenza e durata.
Parte V - Aggiuntiva al contratto di lavoro 18 novembre 1961 per gli addetti alle industrie della macinazione e della pastificazione
Art. 1. - Generi in natura.
Art. 2. - Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
Art. 3. - Disciplina del lavoro a cottimo.
Art. 4. - Indumenti di lavoro.
Art. 5. - Indennità lavori disagiati e pesanti.
Art. 6. - Premio speciale.
Art. 7. - Qualifiche operai.
Art. 8. - Decorrenza e durata.

Contratto nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle industrie della macinazione e della pastificazione

Addì 18 novembre 1961, in Roma, presso la Confederazione Generale dell’industria Italiana,
tra l’Associazione degli Industriali Mugnai e Pastai d’Italia [..] con l’intervento di una Delegazione di industriali [...] e con la partecipazione [...] dell’Associazione degli Industriali della provincia di Cremona, [...] dell’Unione Parmense degli Industriali, [...] dell’Unione degli Industriali della provincia di Napoli, [...] dell’Associazione degli Industriali della provincia di Catania, e [...] dell’Ufficio di Collegamento fra le Associazioni Industriali delle Venezie, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Zucchero Industrie Alimentari e Tabacco (Filziat) [...], la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari (Fulpia) [...], l’Unione Italiana Lavoratati Industrie Alimentari (Uilia-Uil) [...] si è stipulato il presente contratto nazionale di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti le industrie della macinazione e della pastificazione e i lavoratori dipendenti.

Parte I - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia
Art. 6. - Visita medica.

L’azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 8. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell’art. 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce.
I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli «anni 17 e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono «superare i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia od a spalla:
maschi sotto i 15 anni, chilogrammi 15;
maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;
femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;
femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;
femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;
b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: « otto volte i pesi Indicati alla lettera a) compreso il peso del « veicolo;
c) trasporto con carretto su guide di ferro:
20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.
Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall’art. 4 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.


Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge (8 ore giornaliere o 48 settimanali) e relative deroghe ed eccezioni, è nulla viene innovato a tali disposizioni con quanto qui appresso stabilito.
La durata settimanale dell’orario normale per il singolo lavoratore verrà ridotta di due ore alla settimana.
Stante le caratteristiche del settore, la riduzione potrà essere attuata dalle Direzioni aziendali attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).
Nel caso in cui non sia stata effettuata la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o non siano stati concessi i corrispondenti riposi di conguaglio, ai lavoratori che ne abbiano diritto saranno corrisposte, in sostituzione, a fine anno, o alla risoluzione del rapporto di lavoro, tante quote orarie di retribuzione normale quante sono le correlative ore già maturate.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo ben visibile.

Art. 10. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all’art. 9 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno, di un’ora di sosta per la consumazione dei pasti.
Agli operai che effettuino l’orario continuato di 8 ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 12. - Lavoro straordinario, notturno e festivo,
Per lavoro straordinario si intende il lavoro straordinario prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all’art. 9.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).
[...]
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla direzione.

Art. 16. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettua entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 18. - Apprendistato.
Per l’apprendistato si rinvia alle norme di legge. Le parti si incontreranno entro la fine del mese di gennaio 1962 per stabilire la regolamentazione definitiva dell’istituto.

Art. 19. - Passaggio di categoria e cumulo di mansioni.
L’operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti una diminuzione di salario. [...]

Art. 20. - Donne adibite a lavori maschili.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili a parità di condizioni, di lavoro o di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l’uomo.

Art. 31. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 33. - Infortuni sul lavoro.
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso.
[....]
Nel caso in cui l’operaio infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. [...]

Art. 39. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di fabbrica) che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga ed in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 40. - Disciplina aziendale.
L’operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 41. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all’art. 39 o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 43.

Art. 42. - Ammonizione - Multa - Sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa, nei casi di recidiva; la sospensione, nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione l’operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificarne il motivo, od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso l’operaio verrà Inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempre che il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 43. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
A) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento:
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbratura di schede;
[...]
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
B) senza preavviso e senza indennità di licenziamento:
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
[...]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
[...]
9) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]

Art. 44. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 45. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggior impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 46. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceverà dall’azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[...]

Art. 47. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
[...]

Parte II - Regolamentazione per gli appartenenti alle categorie intermedie
Art. 1. - Campo di applicazione.

Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in categorie in base alle norme dei concordati interconfederali - art. 31 e art. 32, I e II comma del concordato 23 maggio 1946 per l’Italia Centro Meridionale e art. 3 del concordato 27 ottobre 1946 per l’estensione alle provincie dell’Italia Settentrionale del criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie - già chiamati equiparati - previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 - si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine. Tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca, invece, fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

Art. 5. - Richiamo a disposizioni della regolamentazione operaia.
Per gli istituti che non sono previsti nella presente regolamentazione si fa riferimento alle norme corrispondenti della regolamentazione operaia, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente regolamentazione.
In particolare per i seguenti istituti si intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione degli operai:
affissione contratto; documenti; visita medica; donne e fanciulli; orario di lavoro; riposo per i pasti; riposo settimanale; giorni festivi e festività infrasettimanali e nazionali; recuperi; passaggio di categoria e cumulo di mansioni; donne adibite a lavori maschili; trasferte; trasferimenti; indennità di bicicletta; prestiti; permessi; maternità; chiamata alle armi per obblighi di leva; caso di morte; regolamento di fabbrica; disciplina aziendale; provvedimenti disciplinari; ammonizione; multa; sospensione; licenziamento per cause disciplinari; tutela igienica dei lavoratori; utensili di lavoro; istruzione professionale; visite d’inventario e visite personali; inscindibilità delle disposizioni del contratto.

Art. 11. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per la regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo, valgono le disposizioni dell’art. 12 della collegata regolamentazione per gli appartenenti alle categorie operaie, salvo per quel che concerne il calcolo della quota oraria di retribuzione [...]

Art. 18. - Richiamo a disposizioni particolari degli accordi interconfederali.
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all’articolo 6, per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma e all’art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell’accordo interconfederale 30 marzo 1946, per le aziende dell’Alta Italia e rispettivamente all’art. 31, primo comma, e 33 dell’accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell’Italia Centro Meridionale.

Parte III - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Art. 2. - Visita medica.

L’azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l’impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 3. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche al contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
Non si applicano altresì le norme relative alla previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 7. - Mutamento di mansioni.
L’impiegato in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla svia categoria purché ciò non importi alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata massima dell’orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge (8 ore giornaliere o 48 settimanali) e relative deroghe ed eccezioni, e nulla viene innovato a tali disposizioni con quanto qui appresso stabilito.
La durata settimanale dell’orario normale per il singolo lavoratore verrà ridotta di 2 ore alla settimana.
Stante le caratteristiche del settore, la riduzione potrà essere attuata dalle direzioni aziendali attraverso una riduzione dell’orario di lavoro settimanale o mediante la concessione, durante l’anno, di corrispondenti ore di riposo retribuito (riposo di conguaglio).
Nel caso in cui non sia stata effettuata la riduzione dell’orario di lavoro settimanale o non siano stati concessi i corrispondenti riposi di conguaglio, ai lavoratori che ne abbiano diritto saranno corrisposte, in sostituzione, a fine anno, o alla risoluzione del rapporto di lavoro, tante quote orarie di retribuzione normale quante sono le correlative ora già maturate.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissata in 60 ore settimanali, ripartito ili non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
[...]
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dalla direzione dell’azienda.

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo di cui all’art. 10 della presente regolamentazione e cioè otto ore giornaliere o quarantotto settimanali e di 10 ore giornaliere o sessanta settimanali per i discontinui e per gli addetti al lavoro di semplice attesa o custodia. Sono fatte salve le deroghe e le eccezioni di legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6.
[...]
Nessun impiegato potrà esimersi dall’effettuare, entro i limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne e i fanciulli.
[...]

Art. 12. - Festività infrasettimanali e nazionali - Riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]
In caso di modificazione dei turni di riposo l’impiegato sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione pari a quella fissata per il lavoro festivo.

Art. 19. - Indennità di zona malarica.
Le associazioni nazionali potranno stabilire un’indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche all’impiegato che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorità sanitarie locali.

Art. 25. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio l’azienda deve conservare il posto all’impiegata per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di cinque mesi dopo tale evento.
[...]

Art. 28. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a tre giorni;
e) licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
I provvedimenti di cui alle lettere e) ed f) potranno essere adottati nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 38. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all’impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 30 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sarà consegnata a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Parte IV - Parte comune
Art. 4. - Mense aziendali.

Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennità e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.

Art. 8. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia,
questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.
La procedura conciliativa di cui al presente articolo deve essere eseguita anche per le controversie relative all’interpretazione e alla applicazione delle norme di cui all’art. 3 (cottimo) della Parte V.

Art. 9. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell’azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 10. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

Parte V - Aggiuntiva al contratto di lavoro 18 novembre 1961 per gli addetti alle industrie della macinazione e della pastificazione
Art. 1. - Generi in natura.

Per quanto riguarda le prestazioni in natura, di cui all’accordo 22 dicembre 1948 che è parte integrante del presente contratto, si conviene che ciascuna azienda potrà trattare e determinare coi propri operai la sostituzione dei generi in natura con un compenso da stabilirsi, purché ciò avvenga con l’assistenza delle organizzazioni sindacali provinciali.
Fermi restando gli accordi del genere raggiunti in sede aziendale e per iscritto tra datori di lavoro e lavoratori.

Art. 2. - Operai addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia.
È da considerare lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità.
Comunque per tali mansioni o per quelle di semplice attera o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923, n. 692.
Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l’orario di lavoro dell’operaio addettovi rientra nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o quarantotto settimanali di cui all’art. 9 del presente contratto. [...]
Per gli autisti ed i carrettieri, nel caso in cui i medesimi dovessero compiere operazioni di carico e scarico verrà a determinarsi fra le parti una indennità particolare, salvo che nel trattamento economico non ne sia già stato tenuto conto anche attraverso particolari condizioni di lavoro.
Le indennità di cui al precedente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 3 del presente articolo.

Art. 3. - Disciplina del lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Agli operai lavoranti a cottimo saranno comunicati per iscritto - o per affissione nel reparto in cui lavorano, se si tratta di cottimi di squadra o collettivi - all’inizio del lavoro, le lavorazioni da eseguire ed il relativo compenso unitario (tariffa di cottimo), nonché gli elementi riguardanti il cottimo stesso.
[...]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesta all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo.
[...]
È proibito all’azienda di servirsi di cottimisti che abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
[...]
I reclami riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti, in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio quelle relative:
а) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all’assestamento delle tariffe anche in caso di variazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia: saranno esaminate in prima istanza nell’ambito aziendale tra la Direzione e la Commissione Interna anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell’operaio o della Commissione Interna.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo, la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle organizzazioni sindacati territorialmente competenti.
[...]

Art. 4. - Indumenti di lavoro.
Le aziende sono tenute:
а) a fornire gratuitamente in uso (nell’ambito dello stabilimento) a tutti gli operai indumenti da lavoro e di protezione prescritta dalla legge e quelli resi eventualmente obbligatori dalla stessa azienda;
b) a mettere a disposizione degli operai che lavorano nei piazzali tele cerate di protezione dalla pioggia;
a) a mettere a disposizione degli operai addetti al lavagrano o che lavorano in locali particolarmente bagnati, zoccoli di legno;
b) a fornire in uso gratuito agli operai una tuta all’anno.

Art. 5. - Indennità lavori disagiati e pesanti.
A) Industria della macinazione.
Agli operai addetti:
1) allo scarico del grano nelle tramogge, tranne il caso della introduzione del grano con elevatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa;
2) alla prepulitura ed alle operazioni di battitura a mano di sacchi; sempre che non esistano impianti di aspirazione atti a depurare l’ambiente dalla polvere;
sarà corrisposta, per il tempo dedicato a quelle operazioni, una indennità nella misura del 7 % della paga globale di fatto.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di manovale specializzato, sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 % della differenza tra il minimo salariale dell’operaio qualificato e quello del manovale specializzato.
B) Industria della pastificazione.
Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali nei quali, per esigenze di lavoro, la temperatura e l’umidità ambientali congiuntamente raggiungano o superino rispettivamente 35 gradi ed il 75 %, sarà corrisposta, per il lavoro da essi prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate, una indennità nella misura del 10 % della paga globale di fatto.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di manovale specializzato, sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 % della differenza tra il minimo salariare dell’operaio qualificato e quello del manovale specializzato.