Tipologia: CCNL
Data firma: 3 aprile 1962
Validità: 15.03.1962 - 30.06.1964
Parti: Associazione Fabbricanti Matite, Penne stilografiche, Articoli dattilografici e Prodotti Affin e Fila, Filca-Cisl, Uila-Uil e Federazione nazionale Lavoratori Legno Sughero, Artistiche Varie - Cisnal
Settori: Tessili, Penne, Operai

Sommario:

Parte prima Regolamentazione operai
Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Documenti di lavoro.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Donne e fanciulli.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Passaggio di categoria.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 14. - Lavoro a cottimo.
Art. 15. - Modalità di corresponsione della paga.
Art. 16. - Indennità di zona malarica.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Congedo matrimoniale.
Art. 20. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 21. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 22. - Servizio militare.
Art. 23. - Trasferimento.
Art. 24. - Trasferta.
Art. 25. - Premi di anzianità.
Art. 26. - Disciplina aziendale.
Art. 27. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 28. - Assenze.
Art. 29. - Aspettativa per cariche sindacali.
Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 31. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 32. - Divieti.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
Art. 36. - Preavviso.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 38. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 40. - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell’azienda.
Art. 41. - Commissioni interne.
Art. 42. - Mense aziendali.
Art. 43. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 44. - Certificato di lavoro.
Art. 45. - Trattamento salariale minimo.
Art. 46. - Condizioni di miglior favore.
Art. 47. - Decorrenza e durata.
Retribuzione minima contrattuale In vigore dal 15 marzo 1962 - Tabelle
Allegato, 20 dicembre 1962 (Classificazione)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di penne stilografiche, penne a sfera, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche ed accessori, matite, matite a sfera, pennini comuni, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini

Addì 3 aprile 1962, in Milano, tra l’Associazione Fabbricanti Matite, Penne stilografiche, Articoli dattilografici e Prodotti Affini [...] e la Federazione Italiana, Lavoratori Abbigliamento (Fila) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...] con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - Cisl [...] e la Unione Italiana Lavoratori Abbigliamento (Uila) [...], con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende produttrici di penne stilografiche, penne a sfera, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche ed accessori, matite, matite a sfera, pennini comuni, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini, e per gli operai da esse dipendenti.
Addì 3 aprile 1962, in Milano, tra l’Associazione Fabbricanti Matite, Penne stilografiche, Articoli dattilografici e Prodotti Affini [...] e la Federazione nazionale Lavoratori Legno Sughero, Artistiche Varie (Cisnal) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende produttrici di penne stilografiche, penne a sfera, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche ed accessori, matite, matite a sfera, pennini comuni, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini, e per gli operai da esse dipendenti.

Parte prima Regolamentazione operai
Art. 1. - Sfera di applicabilità.

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per le Aziende produttrici di penne stilografiche, penne a sfera, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche ed accessori, matite, matite a sfera, pennini comuni, portapenne, puntine da disegno ed articoli affini, e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 5. - Donne e fanciulli.
Per l’assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata massima dell’orario normale di lavoro è disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata settimanale dell’orario normale contrattuale è di 46 ore.
In relazione a quanto precisato nel 1° comma del presente articolo, le Direzioni aziendali potranno far effettuare un orario di lavoro superiore alle 46 ore settimanali [...]
Ove d’accordo tra le parti si riconoscesse l’opportunità di concentrare la riduzione dell’orario settimanale nella giornata del sabato, le ore in tal modo non lavorate in detto giorno potranno essere distribuite negli altri giorni della settimana e retribuite a regime normale, nella misura massima di un’ora giornaliera, fermo restando quanto previsto dal 3° comma del presente articolo.
Normalmente ed ove non ostino ragioni particolari, l’orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovrà protrarsi oltre le ore 14.

Art. 10. - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni seguenti al periodo in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni e deroghe di legge. Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.
[...]

Art. 14. - Lavoro a cottimo.
È ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Ogni qualvolta sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia ed in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. [...]
Possono essere istituiti premi di produzione o altre forme di retribuzione ad incentivo, secondo gli accordi che possono intervenire fra le parti direttamente interessate.
Le contestazioni o controversie riguardanti l’applicazione delle norme del presente articolo, che non trovino risoluzione tra Direzione e Commissione interna o Delegato d’impresa, nell’ambito aziendale, in materia di cottimo, verranno esaminate, in seconda istanza, dalle competenti Organizzazioni territoriali, entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.

Art. 16. - Indennità di zona malarica.
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti da zona non malarica in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle Organizzazioni territoriali. Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute e dichiarate tali dalle competenti Autorità Sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18. - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal 2° comma dell’art. 12 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi nell’anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituire il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non goduto

Art. 21. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme, al trattamento economico ed alle disposizioni particolari e varie della legge 26 agosto 1950 n. 860 e relativo regolamento di attuazione.

Art. 26. - Disciplina aziendale.
Nella esecuzione del lavoro l’operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L’azienda porterà a conoscenza dell’operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro l’operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall’organizzazione interna aziendale.
L’operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonché di cordialità verso i compagni di lavoro.
Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 27. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante le ore di lavoro l’operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.
[...]

Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
L’operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.
L’azienda dovrà porre l’operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. [...]
Nessuna modifica potrà essere apportata dall’operaio agli oggetti a lui affidati senza l’autorizzazione della Direzione dell’azienda o di chi per essa.
[...]

Art. 32. - Divieti.
[...]
È proibito fumare nei reparti dello stabilimento ed introdurvi bevande alcooliche, senza il permesso della Direzione.
[...]

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione dell’operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze, con i seguenti provvedimenti:
а) richiamo verbale o scritto;
b) con la multa fino all’importo di tre ore di paga e contingenza;
c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell’art. 35.

Art. 34. - Multe e sospensioni.
La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell’articolo precedente, all’operaio che:
а) ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione, senza giustificato motivo;
b) non si presenti al lavoro come previsto all’art. 8 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute, o che lo esegua con negligenza;
d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell’azienda o di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell’andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nei reparti, senza regolare per-messo del datore di lavoro o di chi per esso;
f) arrechi offese ai compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l’osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’azienda.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione della multa.

Art. 35. - Licenziamento per mancanze.
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, come in caso di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’art. 34 (multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B;
b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda;
d) rissa nello stabilimento;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;
e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 34 (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo 34.
B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
а) insubordinazione verso i superiori;
[...]
d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento od al materiale di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove è espressa-mente proibito.

Art. 41. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati di impresa, si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 42. - Mense aziendali.
In relazione alla situazione contingente, per le mense aziendali - o indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.