Tipologia: CCNL
Data firma: 27 ottobre 1949
Validità: 27.10.1949 - 31.10.1951
Parti: Andil e Filea, Federedile, Snea, Fil
Settori: Edilizia, Laterizi

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Qualifiche.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Art. 9. - Lavoro straordinario - notturno - festivo.
Art. 10. - Lavoro a cottimo.
Art. 11. - Lavori speciali.
Art. 12. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.
Art. 13. - Passaggio di mansioni.
Art. 14. - Passaggio di categoria.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 17. - Sospensione di lavoro.
Art. 18. - Mancato inizio ed interruzione di lavoro.
Art. 19. - Riduzione di lavoro.
Art. 20. - Recupero.
Art. 21. - Trasferte.
Art. 22. - Trasferimenti.
Art. 23. - Trapasso di azienda.
Art. 24. - Permessi.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Congedo matrimoniale.
Art. 27. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 28. - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Pronto soccorso.
Art. 31. - Malattia e infortunio.
Art. 32. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 33. - Previdenze sociali.
Art. 34. - Indennità in caso di morte.
Art. 35. - Ferie.
Art. 36. - Gratifica natalizia.
Art. 37. - Premio di anzianità.
Art. 38. - Modalità di pagamento.
Art. 39. - Mense aziendali.
Art. 40. - Alloggi.
Art. 41. - Spogliatoi, docce, refettori, ecc.
Art. 42. - Commissioni interne.
Art. 43. - Disciplina sul lavoro.
Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 45. - Multe e sospensioni.
Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
Art. 47. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 48. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 49. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 50. - Condizioni di miglior favore.
Art. 51. - Accordi integrativi provinciali.
Art. 52. - Accordi interconfederali.
Art. 53. - Reclami e controversie.
Art. 54. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 55. - Disposizioni finali.
Art. 56. - Validità e durata.

Contratto nazionale collettivo di lavoro per gli operai addetti all’industria dei laterizi, 27 ottobre 1949.

Tra la Associazione Nazionale degli Industriali Laterizi «Andil» [...] coll’intervento degli Industriali [...] assistiti dai Funzionari [...] dell’Unione Industriali di Pavia, [...] dell’Asso-Lombarda, [...] dell’Unione Industriali di Pistoia, [...] dell’Unione Industriali di Firenze, [...] dell’Unione Industriali di Modena, con l’intervento della Confederazione Generale dell’Industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini (Filea) [...], colla assistenza della Confederazione Generale del Lavoro [...], la Libera Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini (Federedile) [...], il Sindacato Nazionale Edili e Affini (Snea) della Federazione Italiana Lavoratori (Fil) [...] è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende produttrici esercenti, nel territorio nazionale ed aderenti alla Associazione Nazionale Industriali Laterizi (Andil).

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione e il lavoro delle donne e fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge n. 653 del 26 aprile 1934 e altre leggi in materia.

Art. 4. - Visita medica.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l’obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali è prescritta, l’operaio prima dell’assunzione potrà essere sottoposto a visita da parte del medico fiduciario dell’azienda.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale massimo di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali con le eccezioni di legge e le deroghe relative.
Per il periodo massimo di 4 mesi all’anno, da stabilirsi localmente nei singoli accordi integrativi, l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere. Se l’orario di lavoro nei detti 4 mesi è prorogato a 10 ore ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione dell’8 % sulla retribuzione globale (paga base; contingenza e eventuale terzo elemento).
Si precisa che qualora il datore di lavoro chieda la prestazione per la decima ora, il prestatore d’opera non potrà rifiutarsi di effettuare tale prestazione alle condizioni sopra stabilite.
Per le aziende che abbiano continuità di produzione in tutte le fasi di lavorazione, l’orario normale di lavoro è per tutto l’anno di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.
Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’orario non può superare le 10 ore giornaliere. [...]
È ammesso, osservando le norme di legge, il superamento dell’orario normale di lavoro, a regime di salario normale, oltre i limiti sopra indicati e fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.

Art. 8. - Lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Con riferimento all’art. 6, per i lavoratori che adempiono a funzioni discontinue o di semplice attesa o custodia, le parti prenderanno accordi provinciali anche relativi alla precisazione di quali funzioni debbano essere considerate discontinue.

Art. 9. - Lavoro straordinario - notturno - festivo.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di cui all’articolo e per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quello effettuato oltre le dieci ore giornaliere. È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alla 6. Per le categorie degli infornatori, sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano le Associazioni Provinciali hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l’inizio ed il termine dell’orario notturno, anticipandolo al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4.
[...]
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.
[...]

Art. 10. - Lavoro a cottimo.
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo normale o a cottimo pieno.
Il lavoro a cottimo sarà regolato secondo le possibilità tecniche dell’azienda con accordi da stipularsi tra le parti direttamente interessate.
[...]

Art. 11. - Lavori speciali.
Nei casi speciali di lavori eseguiti in condizioni di particolare disagio, quali soggezione eccezionale di acqua, spurgo canali, pozzi, ammantellamento ecc. saranno corrisposte percentuali di aumento sulla retribuzione e sulle tariffe di cottimo da determinarsi nei contratti integrativi.
Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovrà munire gli operai dì idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).
Tali indumenti possono essere intercambiabili.

Art. 12. - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.
In ogni provincia le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, assistiti da una rappresentanza delle categorie, si accorderanno per precisare le tariffe e le norme relative affinché il lavoro si svolga in quelle migliori condizioni consentite dalle necessità e consuetudini locali, dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e dì ogni altra legge sociale.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili alle aziende ed ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Per il personale di attesa e per quello adibito a turni avvicendati, il riposo settimanale può cadere in altro giorno compensativo.
[...]

Art. 20. - Recupero.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni all’orario normale di lavoro concordate fra le organizzazioni interessate, purché contenute nel limite massimo di un’ora al giorno e sempreché il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.

Art. 30. - Pronto soccorso.
Le parti si richiamano alle disposizioni di legge e di regolamento in materia, riportate in allegato al presente contratto, che dovranno essere rigorosamente osservate.
In caso di infortunio sul lavoro, anche quando l’infortunio consenta la continuazione dell’attività lavorativa, l’operaio dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l’infortunio sul lavoro accade all’operaio comandato fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso producendo le dovute testimonianze.
Il materiale sanitario in dotazione alla fornace sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quello avente maggiori attitudini che all’occorrenza sarà incaricato di prestare il pronto soccorso.
Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l’uso del materiale sanitario.

Art. 31. - Malattia e infortunio.
[...]
Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza di infortunio o malattia, la ditta potrà assicurare all’operaio un posto adeguato alle sue nuove capacità corrispondendogli il salario proprio alla sua nuova mansione.

Art. 32. - Trattamento in caso di maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda praticherà alle operaie gestanti il seguente trattamento:
а) conservazione del posto per un periodo di 9 mesi di cui 3 prima e 6 dopo il parto;
b) corresponsione per i primi tre mesi della loro assenza prima del parto e per le sei settimane successive, di 2/3 della normale retribuzione (indennità di contingenza compresa) che avrebbero percepito sempre che avessero normalmente lavorato.
[...]

Art. 35. - Ferie.
[...]
Allo scopo di non incidere sulla produttività delle aziende nel presente delicato momento dell’economia nazionale, resta convenuta, perdurando tali condizioni, la possibilità di suddividere in due periodi dell’anno il godimento dei dodici giorni di ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino a sei giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione calcolata nella misura sopraindicata per ogni giorno di ferie non goduto.

Art. 40. - Alloggi.
Il lavoratore che per motivi di lavoro o di distanza dal luogo di residenza, sia costretto a pernottare presso lo stabilimento, avrà a disposizione da parte della Ditta oltre ad una camera o camerata con una o più finestre, munita di illuminazione, i seguenti oggetti:
а) un letto o branda;
b) un materasso di lana o di crine o di foglie di granoturco o di paglia mantenuto in condizioni d’uso;
c) un guanciale.
La fornitura delle coperte sarà esaminata e risolta dalle Associazioni locali.
Durante il periodo invernale, il locale adibito a dormitorio dovrà essere, a spese della Ditta, convenientemente riscaldato,
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato i soprascritti locali e suppellettili dei quali sarà responsabile in caso di rottura, deterioramento o smarrimento causati da sua negligenza.

Art. 41. - Spogliatoi, docce, refettori, ecc.
Le ditte porranno a disposizione dei lavoratori:
n. 1 spogliatoio;
n. 1 lavatolo;
n. 1 deposito per biciclette;
n. 1 locale per uso refettorio.

Art. 42. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni dell'accordo interconfederale ed a quelle che potessero essere definite tra le Confederazioni in materia.

Art. 43. - Disciplina sul lavoro.
I lavoratori di qualsiasi grado o categoria sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente contratto, nei contratti integrativi e nei regolamenti interni aziendali secondo le norme di legge e gli accordi interconfederali.
In modo speciale l’operaio deve:
[...]
2) eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed istruzioni avute;
3) conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente ai mezzi di lavoro, darà diritto alla ditta di rivalersi sulle sue competenze previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio risponderà, e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze, delle perdite di materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempreché l’operaio sia stato messo in condizioni di custodirlo.
È vietato agli operai:
а) introdurre bevande alcooliche senza permesso;
b) introdurre estranei sotto qualsiasi pretesto senza permesso della Direzione;
c) lordare pareti, scale, refettori, gabinetti, ecc.;
d) apportare modifiche ai materiali ed alla lavorazione in genere senza ordine ed autorizzazione della Direzione;
e) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad essi non siano stati espressamente affidati.

Art. 44. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all’importo di tre ore lavorative;
c) sospensione del lavoro fino a tre giorni;
d) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 45. - Multe e sospensioni.
La Ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;
2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
5) stato di ubriachezza sul lavoro;
6) offese ai compagni di lavoro;
7) In qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, alla igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di mancanza di maggiore gravità o di recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 46. - Licenziamento per mancanze.
La ditta potrà procedere al licenziamento dell’operaio senza preavviso né indennità di licenziamento nei seguenti casi:
[...]
b) insubordinazione verso i superiori;
[...]
a) rissa nell’interno dello stabilimento, furti, frodi e danneggiamento volontario;
d) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
e) fatti colposi che possono compromettere la stabilità e la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico;
[...]
g) abbandono ingiustificato del posto da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.

Art. 51. - Accordi integrativi provinciali.
Le Associazioni provinciali si incontreranno per esaminare ed accordarsi su tutte quelle clausole integrative del presente contratto dallo stesso ad esse demandate e per quelle di carattere locale non in esso contemplate onde renderne facile e senza contestazione, l’applicazione.

Art. 52. - Accordi interconfederali.
Gli accordi interconfederali anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 53. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di carattere plurimo e individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e saranno risoluti con trattative fra gli operai interessati ed i loro rappresentanti e la ditta.
Qualora nell’applicazione del presente contratto nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale o collettiva, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle Organizzazioni stipulanti per esperire l’amichevole componimento.
In considerazione delle particolari caratteristiche della industria dei laterizi e della possibilità che al termine della stagione di produzione l’organizzazione della fornace venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario, qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dal lavoratore entro 3 (tre) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore stesso.