Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 22 dicembre 2011
Parti: Ancc Coop, Confcooperative, Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Distribuzione cooperativa
Fonte: FILCAMS-CGIL

Sommario:

Titolo I - Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Organizzazione del sistema
Art. 2 - Diritti di informazione
Art. 2 bis - Partecipazione
Art. 3 - Confronto
• Confronto sui progetti

• Procedure
• Accordi di avvio
Art. 3 bis - Deroghe temporanee agli istituti del CCNL
Art. 4 - Livelli della contrattazione
Art. 5 - Procedure del negoziato contrattuale
A) Rinnovo del contratto nazionale
B) Rinnovo dei contratti di secondo livello
Art. 5 bis - Funzioni e materie - Secondo livello di contrattazione
Art. 8 - Ente Bilaterale Nazionale
Art. 9 - Compiti dell’Ente Bilaterale Nazionale
Art. 10 - Livello di confronto regionale
Art. 11 - Responsabilità sociale dell’impresa cooperativa
Art. 59 - Premesse generali
Titolo XVI - Disciplina speciale per le imprese minori

Art. 130 - Premessa
Art. 131 - Nozione di imprese minori
Art. 132 - Orario di lavoro
Art. 133 - Inquadramento del personale
Art. 134 - Percentuali di conferma degli apprendisti
Art. 135 - Contratto a tempo parziale
Art. 136 - Norma di rinvio
Sezione quarta - Il contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 89 - Nozioni, principi generali e finalità
Art. 90 - Diritto di precedenza
Art. 91 - Normativa
Art. 92 - Forma e contenuto del contratto individuale
Art. 92 bis - Part time con orario sperimentale a 30 ore
Art. 93 - Lavoro supplementare e lavoro straordinario
Art. 94 - Clausole flessibili e clausole elastiche
Art. 95 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Art. 96 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Art. 146 bis - Azioni positive per la verifica e il contenimento di tassi anomali di morbilità
Art. 172 - Divisori orari
Titolo XV - Orario di lavoro
Sezione prima - Il tempo di lavoro

Art. 98 - Durata settimanale - Lavoro effettivo
Art. 99 - Lavoro fuori sede
Art. 100 - Permessi
Art. 101 - Distribuzione dell’orario
Art. 102 - Flessibilità dell’orario
Art. 103 - Accordi aziendali sui regimi flessibili di orario
Art. 104 - Procedure
Art. 105 - Banca delle ore
Art. 106 - Lavoro ordinario notturno
Art. 107 - Orario ipermercati
Art. 108 - Personale con funzioni direttive
Art. 109 - Lavoro discontinuo
Art. 110 - Lavoro straordinario
Art. 111 - Maggiorazioni
Art. 112 - Pagamento
Sezione seconda - I riposi
Art. 113 - Riposo settimanale
Art. 114 -Trattamento retributivo del lavoro nei giorni di riposo settimanale
Art. 115 - Riposo giornaliero
Art. 116 - Festività
Art. 117 - Lavoro festivo
Art. 118 - Ferie: computo dei giorni
Art. 170 - Aumenti retributivi mensili e minimi tabellari
Detassazione degli istituti che danno luogo ad incrementi di produttività
Art. ... - Elemento economico di garanzia

Ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa

Il giorno 22 dicembre 2011 in Roma: tra la Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - Ancc Coop [...], la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione - Confcooperative [...], la Associazione Italiana Cooperative di Consumo - Agci [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mense e Servizi - Filcams-Cgil [...], Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat-Cisl [...], Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - Uiltucs-Uil [...], si è stipulata la presente ipotesi di accordo di rinnovo.

Titolo I - Sistema di relazioni sindacali
Art. 1 - Organizzazione del sistema

1. Le parli, rilevato che rientra negli obiettivi comuni la realizzazione di condizioni che consentano una più marcata presenza della cooperazione nel paese e una sempre maggiore efficienza e competitività delle Cooperative nel settore distributivo anche quale premessa indispensabile per sviluppare l’occupazione, riconoscono l’importanza di favorire, a tal fine, lo sviluppo di un sistema di corrette relazioni sindacali e la ricerca di comportamenti coerenti, anche negoziali, da parte dei propri rappresentati per affermare un processo di più larga partecipazione, nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia economica e d’impresa, anche attraverso l’esercizio dei diritti sindacali e un migliore utilizzo degli strumenti di cui al presente CCNL
2. Le parti stipulanti il presente CCNL concordano di organizzare un sistema di relazioni sindacali come sotto specificato:
- informazione ai livelli: nazionale, regionale e aziendale, con le modalità stabilite dall’art 2 (diritti di informazione);
- partecipazione e confronto per le materie e con le modalità indicate nell'art. 3 e 2 bis;
- contrattazione collettiva al livello nazionale ed al secondo livello di contrattazione con le modalità e i contenuti stabiliti nell’art. 12.
Definizioni:
A) informazione: si intende la trasmissione programmata e di norma preventiva di informazioni di interesse comune nel rispetto degli obblighi di riservatezza derivanti dalle norme di legge e del CCNL.
B) confronto: si intende lo scambio di informazioni, opinioni e valutazioni finalizzate al raggiungimento di una intesa e svolto, nella pari dignità delle parti, preventivamente all’assunzione di decisioni, ferma restando la successiva piena responsabilità ed autonomia di scelta delle parti. Le parti stesse in sede aziendale devono, preventivamente al confronto, definirne la durata in relazione e alla specificità dei temi da trattare.
C) contrattazione: si intende l'obbligo ad aprire una trattativa finalizzata al raggiungimento di un accordo secondo quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. L’esito della trattativa, non soggetta a procedure o limiti temporali, è tuttavia rimesso all’autonomia contrattuale delle parti.
3. Strumenti per un’efficace gestione delle relazioni sindacali vengono definiti:
- Osservatorio Nazionale (art. 6);
- Commissione Paritetica Nazionale (art. 7);
- Ente Bilaterale Nazionale (art. 8)
Nota
in attesa della costituzione dell’Ente Bilaterale entro il 31 marzo 2012 le parti convengono di confermare la funzionalità del Comitato Misto paritetico Nazionale e le sue articolazioni distrettuali
4. In questo contesto e a tutti i livelli, assume valore politico un’etica di rapporti che salvaguardi il pluralismo sindacale che si è realizzato nella esperienza italiana quale patrimonio positivo delle Organizzazioni Sindacali e cooperative firmatarie del presente contratto.
5. Le parti sono impegnate a perseguire comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di politica dei redditi, di salvaguardia e sviluppo dell’occupazione e di incremento della produttività.
6. Le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che nelle compatibilità di mercato siano tali da poter contenere i prezzi entro i livelli necessari alla politica dei redditi.
7. Le parti si danno atto che le innovazioni in materia di relazioni sindacali, struttura contrattuale e diritti individuali, esprimono l'intendimento di perseguire gli obiettivi comuni di democrazia economica e di partecipazione ai processi di sviluppo della cooperazione e dell’occupazione.
8. La coerente gestione del CCNL nel rispetto, a tutti i livelli, di quanto previsto nel sistema di relazioni sindacali, costituisce un impegno delle parti e può consentire, alla verifica, di aprire la strada ad ulteriori avanzamenti.
9. Al fine di risolvere eventuali controversie sul sistema delle relazioni indicate nel presente articolo su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto si ricorrerà ad un confronto tra le organizzazioni firmatarie il presente contratto a livello territoriale prima e a livello nazionale poi, da esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta. Trascorso tale periodo ed esperite le procedure, le parti riprenderanno libertà di azione.
10. Al fine di risolvere eventuali controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti e di singole clausole contrattuali, con esclusione della materia delle sanzioni disciplinari, su richiesta anche di una delle parti e nel rispetto di quanto previsto, verrà attivata la Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 7 del presente CCNL.
11. Le parti si incontreranno periodicamente, di norma ogni 6 mesi o anticipatamente su richiesta, al fine di valutare le relazioni intercorrenti tra la normativa contrattuale e la legislazione emanata in materia di rapporto di lavoro.

Art. 2 - Diritti di informazione
1. Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle imprese cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
2. Al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sul lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato (nazionale, regionale, aziendale) allo scopo di consentire anche l’attivazione di una fase di confronto sui progetti dì cui all’art. 2 bis (partecipazione).
A) Livello nazionale
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, all’evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura dell’occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile.
2. In questo ambito e nei suoi termini più generali, l’informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie; essa avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle imprese e sarà preventiva, (nei termini di cui al successivo art. 3, punto 3 - Procedure- ). Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.
3. Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione
4. Saranno fomite informazioni da ciascuna associazione cooperativa sui piani di attività di responsabilità sociale previsti valutando quali attività potranno essere intraprese con iniziative congiunte o sinergiche. A tali incontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
5. Nel corso degli incontri saranno fornite informazioni anche sui problemi inerenti la riforma del settore distributivo e sulle iniziative reciproche verso i pubblici poteri per porre in atto politiche coerenti per il rinnovamento del settore distributivo, nel quadro di una riorganizzazione settoriale e territoriale che consenta alla cooperazione di consumatori di svilupparsi nel territorio nazionale attraverso una qualificata presenza strutturale e commerciale.
6. Le Associazioni Cooperative nazionali a fronte di propri progetti strategici di rilevanza nazionale e/o territoriale, forniranno, nel corso di appositi incontri, alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai piani di investimento ed ai tempi di realizzazione.
7. Negli stessi incontri saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi, nonché ai nuovi processi in tema di ricercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.
B) Livello regionale/distrettuale
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle Cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sulla struttura dell’occupazione, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile, e sui processi di esternalizzazione.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull’andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
Saranno fomite informazioni sui piani di attività di responsabilità sociale che si svilupperanno nel territorio. A tali incontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
Le informazioni di cui sopra, se riferite alle imprese cooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livello, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti ed alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
2. Il suddetto incontro verterà anche sulla opportunità di raccordare la presenza e lo sviluppo della cooperazione distributiva con i programmi degli enti pubblici territoriali e con le necessità complessive del settore distributivo nel territorio, in una prospettiva riformatrice, mettendo in atto iniziative reciproche volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono tale sviluppo.
3. In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le Organizzazioni cooperative e quelle sindacali competenti per livello, concorderanno incontri specifici prima dell’adozione dei provvedimenti da parte dell’autorità competente.
4. Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più Regioni, il confronto avverrà fra Associazioni Distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Regionali interessate e/o le Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL.
5. Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull’occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell’orario di apertura dei negozi.
6. Per le provincie di Trento e Bolzano il livello regionale è sostituito dal livello provinciale.
C) Livello aziendale
1. Nelle , imprese con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e alle RSU/RSA di cui all’art. 16 comma 1 rispettivamente lettera c e lettera b, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell’anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive dell’impresa, del consorzio, o delle società da essi costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con particolare riferimento:
I. ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II. agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
III. alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità;
IV. ai programmi di formazione professionale nelle imprese con oltre 200 dipendenti, secondo le previsioni di cui al comma 5 dell’art. 32;
V. al rapporto biennale sulla situazione del personale per le imprese con oltre 100 dipendenti, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
VI. ai fenomeni di terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici (tali informazioni saranno fornite, in termini preventivi, anche a livello di singola unità produttiva);
VII. agli inserimenti relativi alle categorie protette;
VIII. al calendario delle aperture domenicali e festive (tali informazioni saranno fornite anche a livello di singola unità produttiva).
2. Durante l’incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e sull'organizzazione aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell’occupazione, anche in ordine alla tipologia di impiego utilizzata (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli, e sui programmi formativi; saranno altresì forniti dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell’impresa, nonché dati riferiti al bilancio preventivo.
3. Saranno fornite altresì informazioni sugli aspetti generali delle politiche commerciali e su quelle che saranno adottate dalla cooperativa a favore e a tutela dei consumatori.
4. Saranno infine fomite informazioni sul piano delle attività di responsabilità sociale definito dall’impresa nel rapporto con la propria base sociale. A tale incontro parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
5. Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell’utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione di quanto previsto al successivo art. 3.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le informazioni fomite ai livelli A), B), C), ad esclusione di quelle aventi carattere strategico comunicate alle Segreterie delle OO.SS. firmatarie, laddove siano state espresse in forma scritta saranno trasmesse anche all’Osservatorio Nazionale per contribuire ad alimentare la banca dati dello stesso. 

Art. 2 bis - Partecipazione
Lo sviluppo della partecipazione è considerato da entrambe le parti di valore strategico e ritenuto indispensabile per far sì che le persone siano stimolate a realizzare appieno le proprie capacità, ad affrontare nuovi problemi, a conseguire quella crescita che deriva dal lavoro a contatto con gli altri.
Informazione, coinvolgimento e partecipazione, in un quadro di politiche condivise finalizzate allo sviluppo competitivo dell’impresa cooperativa ed alla stabilità ed alla permanente crescita professionale dell’occupazione costituiscono gli elementi essenziali delle relazioni sindacali in cui le parti si impegnano e che intendono affermare nelle cooperative di consumatori, individuando opportuni percorsi di realizzazione.
Le parti ritengono che tematiche quali l’efficienza dell’organizzazione del lavoro, il coinvolgimento delle persone nella definizione e nel conseguimento degli obiettivi economici e produttivi delle singole strutture organizzative nelle quali operano, cosi come la “motivazione al lavoro” nell’impresa cooperativa, da far crescere anche nell’attività quotidiana in termini di impegno e responsabilità personale, debbano far parte del confronto sulla partecipazione che occorre sviluppare. Competitività dell’impresa cooperativa, pari opportunità e buona occupazione sono obbiettivi condivisi e praticabili nelle singole strutture organizzative e rappresentano fattori da promuovere per dare valore al lavoro.
Lo sviluppo della partecipazione è considerato dalle parti fattore strategico e indispensabile alla crescita professionale ed alla corresponsabilizzazione necessaria per promuovere appieno le capacità delle singole persone ed affrontare al meglio i processi di cambiamento.
Occorre pertanto individuare ambiti concreti nei quali proseguire le sperimentazioni in corso ed intraprendere l’avvio di nuovi processi.
Questi gli elementi essenziali, costitutivi del processo partecipativo:
a. Lo sviluppo del Confronto, è elemento essenziale delle relazioni tra le parti a tutti i livelli, va diffuso e promosso in quanto atteggiamento unificante, fondato sulla collaborazione e sul dialogo; è svolto anche al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto ed è finalizzato al miglioramento sostenibile delle condizioni in essere, sia per le imprese che per i lavoratori.
Esso si basa sull’ informazione permanente e la conoscenza dei fenomeni organizzativi ed economici del sistema impresa e dell’evoluzione del contesto sociale ed economico di riferimento.
b. Centro delle sperimentazioni partecipative sono le imprese cooperative e le singole unità produttive e dalle esperienze concrete attivate, potranno essere individuati i tratti e le linee di sviluppo unificanti del processo della partecipazione nella distribuzione cooperativa. Tali modelli partecipativi sperimentali potranno prevedere specifiche regolamentazioni condivise (livelli di interlocuzione, materie, tempi e procedure) per facilitare l’esercizio della informazione e del confronto nella pari dignità, fermo restando per ciascuna parte la libertà di assumere le proprie scelte e responsabilità. In ragione del valore di tale sperimentazione le parti condividono la necessità di coinvolgere nella gestione dei processi partecipativi i rispettivi livelli di rappresentanza senza esclusione alcuna e nella piena singola autonomia decisionale.
c. Un livello nazionale permanente di confronto sulle informazioni e promozione della partecipazione, ha sede nell’Ente Bilaterale Nazionale; esso opera secondo le modalità e con le finalità di cui all’art. 9.
d. Progetti di partecipazione e azioni positive per la parità tra uomini e donne
Nel corso della vigenza del CCNL le parti daranno vita, promosso dall’Ente Bilaterale Nazionale, ad un Convegno per la valutazione comune del bilancio provvisorio conseguito dal processo partecipativo, l’individuazione degli ulteriori sviluppi, la segnalazione argomentata delle sperimentazioni partecipative più significative, il rilancio della azione comune sul tema.
Ciascuna cooperativa, previo confronto con le RSA/RSU proporrà l’elaborazione, di norma entro il mese di novembre di ciascun anno, di un programma annuale di azioni positive per la parità tra uomini e donne finalizzato a fornire proposte utili all’integrazione ed alle pari opportunità, individuando eventuali vincoli rimovibili, e favorendo azioni utili a conciliare i tempi di vita dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti in percorsi di studio e/o aventi particolari condizioni di bisogno connessi alle c.d. “questioni sociali”.
Detto programma potrà essere oggetto di condivisione tra la direzione della Cooperativa e le stesse OO.SS. e le RSA/RSU.
In seno a ciascuna Cooperativa le parti potranno istituire organismi paritetici dotati di competenze di coordinamento, verifica e controllo su specifici progetti attinenti alla responsabilità sociale delle imprese cooperative.
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente CCNL non contiene né direttamente né indirettamente formulazioni tali da consentire azioni discriminanti e che le iniziative in esso richiamate costituiscono una delle punte più avanzate nel panorama contrattuali.

Art. 3 - Confronto
Confronto sui progetti

1. Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, di cui all'art. 2, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le conseguenti innovazioni tecnico organizzative nei comparti commerciali e i loro riflessi sulla organizzazione del lavoro, sui livelli occupazionali e professionali, le Organizzazioni Sindacali competenti per livello potranno avanzare formale richiesta per l’apertura di una fase di confronto.
2. Le parti si impegnano all’obbligo della riservatezza rispetto alle informazioni acquisite. Nel caso di violazione dell’obbligo le parti si incontreranno per valutare le conseguenze e decidere le opportune iniziative.
3. Rimane inteso che le informazioni relative a tale confronto saranno riferite alla fase successiva l’iter formativo del progetto iniziale proprio delle cooperative, e preventive rispetto alla definizione dei progetto finale e del relativo piano di fattibilità, in modo da consentire alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU/RSA una effettiva partecipazione ai medesimi.
4. In particolare, a seguito della decisione assunta dall’impresa per nuovi investimenti, si concorderanno incontri specifici per dare vita ad un confronto sui progetti della organizzazione del lavoro funzionale all’investimento, della distribuzione degli orari e della composizione degli organici e delle professionalità.
5. Le parti convengono altresì sull’utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori stessi ad elementi di organizzazione del lavoro.

Procedure
1. Relativamente al precedente punto 1, si conviene che la richiesta di confronto dovrà essere inoltrata per iscritto all’azienda e alla Associazione Cooperativa competente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
2. L’azienda interessata e l’Associazione cooperativa competente per livello, ricevuta la richiesta di cui al comma precedente, attiveranno il confronto con le Organizzazioni Sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di sviluppo occupazionale e di crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, nonché per superare i punti di debolezza aziendali, anche attraverso adeguate forme di flessibilità, organizzativa e di mobilità, di cui all’art. 35, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
3. La suddetta fase di confronto dovrà essere avviata entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta da una delle parti ed esaurita entro 10 giorni dalla data della riunione in cui il confronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In ogni caso, fino all’esaurimento della procedura di cui sopra, le Organizzazioni Sindacali non daranno luogo a manifestazioni di conflittualità inerenti agii argomenti in oggetto, né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
4. Nell’ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di competenza, a partire da quello aziendale, Comitati Consultivi Paritetici formati per il livello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni Cooperative competenti per livello e, per il livello Aziendale, dalle aziende interessate, dalle RSU/RSA e dalle OO.SS. competenti per livello, con il compito di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Comitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmettere alle rispettive Organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e/o RSU/RSA e da 6 (sei) membri nominati dalla Associazione Cooperativa competente per livello o dalla azienda interessata,

Accordi di avvio
Al fine di favorirne il successo le parti, a fronte di nuovi insediamenti ed a ampliamenti di rilevante importanza di insediamenti già esistenti avvieranno confronti preventivi tesi a definire accordi di avvio, anche in riferimento a quanto previsto all’art. 3 bis (deroghe temporanee, per i tempi e con le procedure in esso previste), sulle materie relative all’organizzazione del lavoro e all’utilizzo degli impianti, alla occupazione quali-quantitativa ed all’articolazione dell’orario, alle flessibilità organizzative. Il confronto dovrà essere avviato in tempo utile per esaurirsi di norma un mese prima del nuovo insediamento.

Art. 3 bis - Deroghe temporanee agli istituti del CCNL
Al fine di favorire la capacità delle imprese di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi, derivanti da situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire io sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, a livello aziendale con le RSA e RSU congiuntamente con le OO.SS. possono essere definite intese aventi per oggetto modifiche temporanee degli istituti del Ceni che disciplinano la prestazione lavorativa, l’orario e l’organizzazione del lavoro.
Sono esclusi dalla suddetta negoziazione i diritti individuali stabiliti da norme di legge.
Le parti in sede di Ente Bilaterale Nazionale procederanno ad un monitoraggio sull’applicazione della presente normativa
In caso di mancato accordo tra le parti al fine di procedere ad una ricomposizione del dissenso, sia che si sia verificato tra le parti oppure che pervenga da una sola organizzazione si procederà entro 30 giorni dall’avvenuta richiesta ad una ulteriore fase di confronto in sede di commissione nazionale appositamente costituita, con l’obiettivo ricercare una intesa condivisa.
Le modalità di validazione delle intese saranno oggetto di un accordo tra le Federazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Art. 4 - Livelli della contrattazione
Le parti convengono che la contrattazione viene effettuata esclusivamente su due livelli: nazionale per il primo livello e aziendale per il secondo.
Perle provincie di Trento e Bolzano per quanto attiene la contrattazione di secondo livello, in sostituzione della contrattazione integrativa aziendale potrà essere effettuata la contrattazione integrativa provinciale.

Art. 5 bis - Funzioni e materie - Secondo livello di contrattazione
1. La contrattazione di secondo livello si svolge in azienda una sola volta nel periodo vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si esercita perle materie delegate dal presente CCNL e dalla legge e riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dal CCNL medesimo.
I contratti di secondo livello hanno durata triennale.
2. Il secondo livello di contrattazione è di competenza della RSU/RSA unitamente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie competenti per livello.
[...]
5. La contrattazione aziendale potrà concordare, norme riguardanti: 
[...]
II. articolazione dell’orario di lavoro e per l'utilizzo della flessibilità dell'orari mediante turni unici continuati, fasce orarie differenziate, orari spezzati anche combinati tra loro e forme di flessibilità dell’orario di lavoro di cui al comma 2 dell’art. 102 e all’art. 103;
III. problematiche connesse all’organizzazione del lavoro e agli organici;
IV. mobilità per motivi di ristrutturazione, concentrazione e sviluppo aziendale, anche verso società controllate;
V. inquadramento delle mansioni non esemplificate nei profili;
VI. problemi connessi al mercato del lavoro, riferiti all’utilizzazione delle diverse tipologie di contratto: contratti part-time, tempo determinato, apprendistato somministrazione.
VII. tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VIII. pari opportunità uomo-donna secondo quanto previsto dalle norme di legge;
IX. determinazione dei periodi feriali ai sensi dell’art. 119;
X. modalità di svolgimento dell’attività dei patronati;
XI. quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge 20 maggio 19 n. 300 “Statuto dei lavoratori”, e da altre norme di legge;
[...]
XIII. le deroghe temporanee agli istituti del CCNL, ai sensi dell’art. 3 bis;
XIV. altre materie espressamene presente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL.
6. Inoltre potranno essere concordati interventi di formazione e riqualificazione connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale e comunitario.
[...]

Art. 8 - Ente Bilaterale Nazionale
Le parti convengono di istituire l’Ente Bilaterale Nazionale della distribuzione cooperativa il quale, oltre a svolgere il ruolo di strumento comune per la gestione di compiti aventi valenza nazionale, di seguito indicati, potrà assumere in se compiti e funzioni finalizzati ai diversi territori nei quali si articola la presenza della distribuzione cooperativa, per essere quindi accreditato presso le Regioni e partecipare attraverso la necessarie progettualità ai relativi finanziamenti per la ricerca e la formazione.
Le parti definiranno entro marzo 2012 le modalità costitutive dell’Ente Bilaterale Nazionale, il relativo regolamento di funzionamento e le materie ad esso demandate, salvo quanto già definito all’art. 9.
[...]
Le parti a fronte della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale confederale della cooperazione valuteranno le modalità di raccordo con esso.
Nota a verbale
In presenza di eventuali accordi in materia, stipulati a livello territoriale, anche di natura interconfederale, le Parti si impegnano a realizzare le opportune armonizzazioni.

Art. 9 - Compiti dell’Ente Bilaterale Nazionale
1. Compiti principali di tale Ente sono:
I. attivare rapporti con gli enti pubblici sia al fine di migliorare le conoscenze che per favorire la reperibilità sul mercato occupazionale delle figure professionali necessarie alle imprese cooperative di settore;
II. effettuare l’esame dell’andamento del mercato del lavoro, riferito al settore distributivo del terziario;
III. rilevare i fabbisogni professionali, quantitativi e qualitativi delle imprese di cui alla sfera di applicazione del CCNL sulla base dei rispettivi programmi di ristrutturazione e sviluppo;
IV. svolgere anche funzioni di promozione di convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196/97 e del Decreto Ministeriale 25 maggio 1998;
V. svolgere quanto previsto in merito ai contratti a tempo parziale di 8 ore settimanali, di cui all’art. 92;
VI. esprime parere di conformità su progetti presentati per l’assunzione di apprendisti in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia, con le procedure di cui all’art. 62 del CCNL;
VII. ricevere dalle imprese che non hanno contrattazione aziendale i programmi di flessibilità realizzati, curandone la registrazione;
VIII. effettuare quanto previsto per il Mezzogiorno dall’art. 59 del CCNL;
IX. ricevere intese a livello aziendale relative a durate diverse da quelle previste dall’art. 65 del CCNL in materia di apprendistato professionalizzante;
X. monitorare e verificare i risultati ottenuti dalle attività formative svolte in azienda nell’interesse dei lavoratori e delle imprese;
XI. progettare coordinare e promuovere politiche formative complessive di sistema per le singole Associazioni Cooperative;
XII. monitorare le situazioni di crisi ed offrire alle parti conoscenza piena ed aggiornata di questi processi onde consentire loro alle parti di concerto con le imprese e le OO.SS a livello territoriale gli opportuni interventi;
XIII. verificare, in via preventiva ed in fase di atti azioni significative attività di responsabilità sociale;
XIV. costituire una sede permanente di confronto sulle informazioni e di promozione della partecipazione nell’ambito di un Comitato di Sorveglianza sulla partecipazione appositamente costituito tra i rappresentanti delle OO.SS. e delle Associazioni Cooperative. In tale sede si darà corso a modalità organizzate confronto periodico su temi fondamentali per la vita delle imprese cooperative quali i modelli di sviluppo, il confronto competitivo nel mercato, lo sviluppo dell’occupazione nelle sue caratteristiche e l'evoluzione della legislazione in materia di orari commerciali e rete distributiva. Saranno altresì centrali nel confronto, il servizio ai consumatori, l’organizzazione di sistema della Distribuzione Cooperativa e l’analisi dei modelli di organizzazione del lavoro adottati. Impegno fondamentale di questo Centro del confronto sulla partecipazione nell’ambito della Distribuzione Cooperativa sarà lo stimolo e la promozione di un sistema diffuso di sperimentazioni partecipative a livello di singole imprese cooperative. Sono altresì obiettivi condivisi, la conoscenza e messa in rete delle sperimentazioni stesse, l’ascolto degli attori aziendali che ne sono stati promotori, la valorizzazione delle esperienze maturate e la diffusione delle conoscenze relative ai risultati conseguiti.
XV. dare vita ad un convegno, nel corso della vigenza del CCNL per la valutazione comune del bilancio provvisorio conseguito dal processo partecipativo;
XVI. procedere alla verifica degli effetti prodotti a livello aziendale e di sistema dalla introduzione del part time con orario sperimentale a 30 ore;
XVII. insediare un apposita commissione che avrà il compito di monitorare ed analizzare i dati complessivi delle imprese cooperative, operando i necessari raccordi in merito al verificarsi di tassi anomali di assenze per malattia al fine di svolgere azioni positive peri il contenimento di tali anomalie;
XVIII. procedere ad un monitoraggio sull’applicazione della normativa delle deroghe previste dal CCNL
Presso tale Ente avranno sede le Commissioni di Conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 196.
2. L’Ente Bilaterale Nazionale coordinerà la propria attività con la Commissione prevista dal CCNL per le pari opportunità, stabilendo un rapporto funzionale e di collaborazione con gli Enti Bilaterali Confederali Regionali (Coop Form), in merito alle iniziative individuate.

Art. 10 - Livello di confronto regionale
1. Le parti si danno atto della validità di attivare a livello regionale momenti di confronto per giungere a positive intese operative in merito a:
I. attivazione dell’Ente Bilaterale Nazionale in materia di mercato del lavoro di cui all’art. 9 e in merito alle azioni positive per le pari opportunità;
II. attivazione dei Comitati Consultivi Paritetici per l’esercizio del diritto all’informazione di cui all’art. 3 - Procedure - comma 4;
III. confronti sulle norme vigenti o emanande in tema di orari commerciali dagli enti pubblici competenti per verificarne i riflessi eventuali con gli orari di punti di vendita. A fronte di tali verifiche le parti potranno assumere orientamenti comuni con cui confrontarsi con gli enti pubblici predetti;
IV. verifiche generali sull’applicazione del contratto di lavoro nelle cooperative di piccole dimensioni qualora richiesto dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Art. 11 - Responsabilità sociale dell’impresa cooperativa
Secondo gli indirizzi contenuti nel Libro verde della Comunità europea sulla Responsabilità sociale di impresa, le imprese adottano in maniera volontaria comportamenti socialmente responsabili e piani di attività conseguenti.
Le imprese cooperative adottano comportamenti socialmente responsabili, poiché questo fa parte del modo di fare impresa che è caratteristico per una cooperativa.
La responsabilità sociale si determina nel confronto con i soggetti esterni e con coloro sui quali ricadono le conseguenze delle decisioni assunte dall’impresa e si pone l’obiettivo fondamentale di far crescere la collettività interna e di garantire un proficuo inserimento nel territorio dove l’impresa opera.
Le parti convengono di affidare all’Ente Bilaterale Nazionale il compito di verificare, in via preventiva ed in fase di attuazione, significative attività di responsabilità sociale.

Art. 59 - Premesse generali
A) Efficienza, competitività, processi di stabilizzazione occupazionale
La competizione nella quale sono impegnate le imprese delle distribuzione cooperativa richiede una grande capacità di efficienza organizzativa, di salvaguardia della loro competitività, di contenimento e controllo dei costi.
Una organizzazione del lavoro più efficace, che produca anche incrementi di produttività, socialmente sostenibili, è un obiettivo da perseguire che richiede l’impegno di entrambe le parti.
In questo contesto, l’equa distribuzione dei carichi di lavoro, la flessibilità degli orari, l’utilizzo ben finalizzato delle varie tipologie di impiego sono orientati in modo da incrementare, nel pieno rispetto degli accordi collettivi, nazionale ed aziendali, l’efficienza e la produttività del lavoro, unitamente al soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali dei lavoratori.
Le parti sono consapevoli che la distribuzione cooperativa si propone di rispondere positivamente a molteplici esigenze (qualità, convenienza, servizio) in un contesto in cui i tempi e le modalità di consumo evolvono rapidamente e l’efficienza organizzativa ed il miglioramento gestionale, nel rispetto dei contratti di lavoro, sono condizioni attraverso le quali l’impresa cooperativa può produrre ricchezza da ridistribuire a vantaggio del potere di acquisto delle fasce più deboli dei consumatori ed anche dei lavoratori, valorizzando il collegamento tra retribuzioni e produttività.
La distribuzione cooperativa è presente e vuole svilupparsi in un mercato competitivo che non vede tutti gli operatori commerciali operare, sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle regole legali e contrattuali che si applicano al lavoro, né vede una pratica omogenea di relazioni sindacali profonde e radicate come quelle storicamente presenti nella distribuzione cooperativa.
Le parti firmatarie si propongono di considerare queste complesse esigenze e condizioni, agendo in modo che le opportune risposte ai problemi di flessibilità, di incremento e di stabilizzazione dell’occupazione che si pongono, promuovano comunque la partecipazione dei lavoratori, nell’ambito di regole condivise.
Nello specifico la flessibilità dell’orario di lavoro, per produrre i suoi effetti positivi sulla produttività e sulla stabilizzazione occupazionale, dovrà essere esigibile tramite la realizzazione di confronti finalizzati alle intese.
È evidente che a fronte di un incremento effettivo di flessibilità, realizzata attraverso il confronto con le OO.SS nelle singole realtà organizzative, corrisponderà per le imprese della distribuzione cooperativa una maggiore possibilità di intervento incisivo per stabilizzare l’occupazione sia con trasformazioni da part-time a full-time che con incrementi dell’orario dei part-time.
Esiste un’indubbia correlazione tra questi due aspetti, che il presente CCNL pone come obiettivo di orientamento alle azioni delle parti nella specificità di ciascuna impresa; i punti di equilibrio rispetto ad essi dovranno essere definiti nelle imprese, in quel “confronto finalizzato ad intese” di cui agli artt. 101, 102 e 103 sulla distribuzione e flessibilità dell’orario.
Come conseguenza di quanto sopra detto e degli impegni programmatici ivi contenuti, le parti si impegnano a fame derivare anche un nuovo rapporto, più equilibrato, di distribuzione del lavoro tra part-time e full-time.
B) Sviluppo nel mezzogiorno
Le imprese della Distribuzione Cooperativa sono impegnate nella realizzazione di nuovi insediamenti nelle regioni meridionali, oltre che nella gestione di quelli esistenti; i piani di sviluppo conseguenti costituiscono oggetto di informazione e consultazione con le OO.SS.
In questi piani il valore della legalità che porta con sé la cooperazione, il rispetto del lavoro, la cultura consumista cui è orientata la politica commerciale delle imprese trovano una loro ulteriore conferma.
L’occupazione è tutelata da accordi collettivi e dunque da regole certe, condivise e praticate e ciò con evidente diversità rispetto a quanto accade in molti casi nelle realtà commerciali esistenti in queste regioni, dove il lavoro nero ed irregolare è cosi diffuso e praticato.
Le parti convengono che efficienza, competitività e sviluppo dell’occupazione debbono essere a fondamento di questi processi e si impegnano congiuntamente a rendere concreto, nelle forme e nei modi che si renderanno necessari, il loro pieno sostegno a questi importanti processi di sviluppo della cooperazione, riconoscendo ad essi valenza sociale oltre che economica.
In questa visione comune, !e parti sì impegnano a fare ogni sforzo per affermare concretamente i valori del lavoro e della legalità: le imprese ponendo a fondamento del proprio sviluppo il rispetto dei diritti dei lavoratori sanciti dalle leggi e dai contratti e le OOSS impegnandosi a realizzare, in tale ambito, accordi che diano alle imprese le condizioni di una vera capacità competitiva delle loro strutture, anche sul versante del lavoro e del suo costo, al fine di favorirne il successo durevole.
Gli accordi di avvio, così come quelli per la gestione delle situazioni di possibili crisi che si realizzeranno, saranno pertanto orientati a fare crescere una nuova presenza della cooperazione in questi territori ed a consolidarla nel tempo, in una condizione di vero equilibrio competitivo rispetto al mercato esistente.
Le parti convengono altresì di affidare all’Ente Bilaterale Nazionale il compito di monitorare queste situazioni e di offrire alle stesse parti conoscenza piena ed aggiornata di questi processi onde consentire loro, quando necessario, di concerto con le imprese e con le OO.SS a livello territoriale, gli opportuni interventi.
C) Politiche di sostegno alla nuova occupazione stabile e per il recupero della produttività
Al fine di favorire la crescita di nuova occupazione stabile, da perseguire anche mediante un riequilibrio competitivo e il recupero della produttività, le parti concordano di dare attuazione alla seguente disciplina sperimentale in materia di orario.
Per tutti i lavoratori assunti a far data dalla sottoscrizione del presente CCNL, fermo restando il godimento di 32 ore di permessi retribuiti relativi alle festività soppresse, le ulteriori 72 ore di permessi retribuiti ( per un totale di 104 ore), verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 2 anni dalla assunzione e in misura pari al 100%, decorsi 4 anni dall’assunzione.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato, di contratti a tempo determinato, apprendistato ed inserimento, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro successivi a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
Il conseguimento di nuova occupazione stabile dovrà essere ricercato, nell’arco di validità della presente disciplina, attraverso la riduzione dell’utilizzo di contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione e I3incremento dell’orario medio del part-time.
Al fine di favorire tale obiettivo:
- In luogo delle percentuali di contingentamento dei contratti a tempo determinato di somministrazione le parti convengono di stabilire, le seguenti percentuali di riferimento come segue:
per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato il riferimento alla percentuale indicata dall’art. 86 comma 1 è stabilita in 13% mentre quella stabilita per i lavoratori impiegati previa stipulazione di contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 88 è determinata in 13% e non potranno complessivamente superare il 22% annuo dell’organico in forza nella singola unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato. Rimangono invariate le altre disposizioni contenute negli articoli relativi a tali istituti.
- Al fine di favorire un adeguato inserimento professionale dei nuovi assunti, nel quadriennio di maturazione dei permessi di cui sopra saranno destinate 36 ore di formazione aggiuntiva on the job.
- Le parti effettueranno una verifica sei mesi prima della scadenza del CCNL dei risultati ottenuti con la sperimentazione, ivi compresa quella relativa alla formazione, al fine di valutarne l’efficacia in relazione agli obiettivi della presente disciplina sperimentale, da misurarsi tanto sulla stabilizzazione dell’occupazione quanto sul recupero della produttività.
- In riferimento alla maggiore produttività effettivamente registrata le parti potranno valutare in sede aziendale modalità di collegamento di tale incremento con la parte variabile della retribuzione dei lavoratori assunti in data successiva alla stipulazione del presente contratto.

Titolo XVI - Disciplina speciale per le imprese minori
Art. 130 - Premessa

Le parti condividono la necessità di salvaguardare l'equilibrio economico e la stessa presenza sul territorio delle imprese minori.
Le parti convengono infatti che tali presenze della distribuzione cooperativa consentono il mantenimento di un servizio essenziale, garantendo ai residenti dei piccoli centri e delle realtà periferiche o di prossimità la possibilità di acquistare sul posto beni di prima necessità di qualità ed a prezzi convenienti, contribuendo a contenere il fenomeno dello spopolamento e del degrado di tante zone del nostro paese e, con condizioni di lavoro regolare.
Le parti, pertanto, convengono sulla necessità di limitare lo svantaggio competitivo a carico di tali imprese e di tali unità produttive, che ad esse obiettivamente deriva in ragione della loro stessa ubicazione e della conseguente alta incidenza dei costi di gestione.
Condizioni di maggiore flessibilità organizzativa concretamente esigibili per i punti di vendita e per le imprese di tale tipologia contribuiscono indubbiamente al mantenimento sia della funzione sociale da essi garantita sia dei livelli di ’occupazione nei territori interessati.
Tanto premesso le parti hanno convenuto di riservare alle imprese minori, come definite dal successivo art. 131, la disciplina speciale contenuta nel presente Titolo.

Art. 131 - Nozione di imprese minori
1. Per imprese minori della distribuzione cooperativa si intendono le imprese che gestiscono unità produttive prevalentemente riferite alla tipologia «superette» e/o a tipologie equivalenti o inferiori per volumi di vendita, e che di norma occupino il numero di addetti non superiore a 300 unità, riferiti al tempo pieno.
2. Ai fini della attribuzione ad una impresa della qualifica di impresa minore si procederà, in sede di confronto ai secondo livello, alla verifica della sussistenza della prevalenza della tipologia “superette” nella rete distributiva aziendale, riferita all’insieme delle unità produttive “superette”, e/o tipologia inferiore.

Art. 132 - Orario di lavoro
1. L’orario normale di lavoro nelle imprese di cui al presente titolo è fissato per tutti i lavoratori in 40 ore settimanali con applicazione del divisore convenzionale 168.
In considerazione della particolare gravità della situazione economica in cui versano attualmente le imprese minori della distribuzione cooperativa identificate nel presente titolo e che occupano fino ad una media per unità produttiva di 15 addetti equivalenti f.t. i permessi individuali annui sono riconosciuti nella misura di 60 ore per tutti i lavoratori dipendenti per il periodo di vigenza del presente CCNL Al termine di detto periodo i permessi di cui sopra saranno pari ad 88 ore.
Per tutte le altre imprese minori, i permessi individuali per il raggiungimento dell’orario settimanale di 40 ore sono determinati in 104. Per gli assunti dopo la data di sottoscrizione del presente CCNL ed entro la vigenza dello stesso, tali permessi (104) saranno maturati con la modalità prevista all’art. 59 lettera C).
Per far fronte alla variazioni dell’intensità lavorativa l’impresa attiverà il confronto a livello aziendale o territoriale finalizzato ad intese, per realizzare diversi regimi di orario con il superamento e con la riduzione dell’orario normale di cui sopra.
Il superamento sarà consentito, fino al limite massimo di 44 ore e la riduzione fino ad un minimo di 24 ore settimanali e per un massimo di 26 settimane, anche non consecutive, nel corso di un anno dall’inizio della flessibilità.
2. Previo confronto a livello aziendale o territoriale in armonia con quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e a fronte delle ragioni tecniche obiettivamente insite nella particolare organizzazione del lavoro delle imprese minori, il periodo per il calcolo della durata media massima dell'orario di lavoro è consentito che sia applicabile sino ad un massimo di 12 mesi.
3. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario normale settimanale, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario.
4. Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore di riduzione di orario stabilite dall’art. 100 saranno utilizzate, in accordo tra le parti, a titolo di permesso individuale ovvero con diverse modalità, tra le quali quelle stabilite dall’art. 104. Ciò in contemperanza tanto con le esigenze dei lavoratori quanto con quelle dell’impresa.
in riferimento alle imprese minori che occupino fino a 30 unità lavorative ed una media aziendale per singola unità produttiva non superiore a tre unità, le parti in sede di contrattazione aziendale o territoriale potranno definire diverse modalità di gestione delle ore di cui al 1° capoverso del presente comma.
[...]

Art. 133 - Inquadramento del personale
1. È demandata alla contrattazione collettiva territoriale o aziendale la possibilità di prevedere la definizione o la ridefinizione di profili che rappresentino l’effettivo contenuto delle singole professionalità ed il loro inquadramento in relazione alle oggettive specificità e caratteristiche delle imprese cooperative e delle unità produttive di cui al presente Titolo.

Art. 136 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo resta applicabile la generale disciplina del rapporto di lavoro contenuta nel presente contratto collettivo nazionale.

Sezione quarta - Il contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 95 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche

Ai sensi dell’art. 12 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 276/2003 e dalla legge n. 247/2007, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per, il prestatore di lavoro.
Ai sensi dell’art. 12 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000, in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Ai sensi del medesimo art. 12 bis, comma 3, in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni 13 o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 L. 4 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 96 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.

Da inserire nel titolo XIX Ambiente, Salute, Malattia ed Infortunio
Art. 146 bis - Azioni positive per la verifica e il contenimento di tassi anomali di morbilità
Le parti, nel convenire che il verificarsi di tassi anomali di assenze per malattia rappresenta un problema cui dare la dovuta attenzione, in quanto produttivo di effetti negativi per l’efficienza organizzativa dell’impresa e della sua produttività, ritengono necessario affrontare tale fenomeno in tutti i suoi aspetti, per verificarne le cause e ricercare le possibili soluzioni.
A livello aziendale sarà individuato dalle parti il tasso medio fisiologico di assenza per malattia della cooperativa, in relazione al contesto in cui opera (territorio, confronto competitivo, tipologia di rete ecc..) ed alla serie storica rilevata del fenomeno, mentre in sede di Ente Bilaterale ( ovvero, in prima applicazione, in sede di Commissione paritetica nazionale), verrà insediata una apposita commissione che avrà il compito di monitorare ed analizzare i dati complessivi delle imprese cooperative, operando i necessari raccordi.
A fronte di significativi scostamenti dai valori medi di assenza fisiologica, a livello aziendale potranno essere individuati e concordati strumenti e soluzioni atti a contrastare e prevenire eventuali anomalie, al fine di ricondurre il fenomeno riscontrato entro i suddetti limiti.
A tal fine, alla ricerca obiettiva delle soluzioni idonee sarà correlato anche il miglioramento dell’organizzazione del lavoro e delle sue condizioni generali.

Titolo XV - Orario di lavoro
Sezione prima - Il tempo di lavoro
Art. 98 - Durata settimanale - Lavoro effettivo

1. L’orario normale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali
2. Nel rispetto della disciplina di cui all’art. 8 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, ai fini di cui al comma 1 non si considerano come lavoro effettivo il tempo necessario per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno delle imprese, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario giornaliero.
3. L’orario di lavoro dei minori di cui alle disposizioni di legge non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
4. La determinazione della paga oraria sarà effettuata con i divisori convenzionali di cui all’art. 172 riferiti all’orario normale effettivo di lavoro settimanale.
5. In coerenza con le finalità di cui all’art. 59 lettera c) e con la disciplina sui permessi dello stesso articolo, al comma 2, nell’arco di vigenza del presente contratto l’orario settimanale di lavoro per i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo è fissato in 40 ore settimanali, con il relativo divisore di cui all’art. 172 ( divisore 168) , al quale fare riferimento per l’applicazione delle flessibilità e dello straordinario, di cui agli articoli 102, 103, 110, 111.

Art. 101 - Distribuzione dell’orario
1. Si concorda che la distribuzione dell’orario di lavoro sarà realizzata previo confronto sui criteri, finalizzato ad una intesa con le RSU/RSA, al fine di conseguire nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi:
- la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementar la competitività e la produttività aziendale;
- il miglioramento del servizio ai consumatori;
- il pieno utilizzo degli impianti;
- il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti convengono che la distribuzione dell’orario di lavoro di cui al primo comma si realizzerà con articolazioni dell’orario di lavoro essenzialmente riscontrabili in turni unici continuati, fasce orarie differenziate e orari spezzati anche diversamente combinati tra loro.
3. A tal fine potranno essere attuate, anche in via sperimentale nell’ambito dell’esercizio della contrattazione aziendale, forme diversificate di orario di lavoro anche per gruppi di dipendenti e/o per aree professionali in rapporto alle diverse tipologie strutturali. Le articolazioni dell’orario di lavoro, di cui sopra, saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche al periodi di maggiore attività produttiva ed agli orari di maggiore concentrazione delle vendite e dei servizi.
4. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni comunicati e stabiliti ai sensi del comma 1 anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
5. Nel caso in cui il lavoro sia organizzato in turni, questi devono risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
6. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro, Se imprese terranno quale riferimento generale per la distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero quello della durata dell’orario normale di lavoro di 8 ore.
7. Si darà luogo alla distribuzione dell’orario settimanale su 5 giornate laddove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

Art. 102 - Flessibilità dell’orario
1. Sulla base di quanto previsto dalla premessa al titolo XIV (tipologie contrattuali), si concorda che l’attuazione di forme di flessibilità dell’orario di lavoro sia finalizzata al raggiungimento di risultati positivi sulla produttività e sulla qualità del servizio attraverso una maggiore efficienza organizzativa, tenendo conto al contempo e delle esigenze dei lavoratori e di risultati positivi occupazionali, anche con incremento di orari dei rapporti a tempo parziale e/o con trasformazione dei rapporti a tempo parziale in rapporti a tempo pieno.
2. In questo quadro, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, l’impresa attiverà il confronto finalizzato ad intese a livello aziendale per realizzare diversi regimi di orario con il superamento e con la riduzione dell’orario normale settimanale di cui all’art. 98. Il superamento dell’orario normale settimanale sarà consentito sino al limite massimo di 42 ore e per un massimo di 24 settimane.
3. A fronte della prestazione delle ore aggiuntive, ai sensi del precedente comma, l’impresa riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all’inizio della flessibilità, ed in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
4. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario normale settimanale, di cui all’art. 98, sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell’orario medesimo, senza aumenti o decurtazioni retributive, tranne nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i quali saranno effettuati i relativi conguagli in ragione degli orari effettuati nel periodo di riferimento.
5. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per settimana.

Art. 103 - Accordi aziendali sui regimi flessibili di orario
1. Nell’ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, le parti potranno realizzare accordi sul seguente regime di orario con il limite dì seguito previsto:
- superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
2. Diversi limiti dell’orario settimanale e periodi di durata potranno essere convenuti a fronte di specifiche esigenze organizzative. Resta inteso che fino ai limiti di 44 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane, l’incremento del monte ore annuo di permessi retribuiti, di cui all’art. 100, sarà pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
3. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità definito.
4. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore in riposi compensativi.

Art. 104 - Procedure
1. A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all’inizio della flessibilità ed in un periodo di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
[...]
3. Al fine di consentire il confronto sulla realizzazione della flessibilità dell’orario le imprese provvederanno a comunicare alle RSU/RSA e alle OO.SS. competenti per livello il programma di flessibilità.
4. L’impresa provvederà altresì a comunicare, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.
5. In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui all’art. 103, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore straordinarie entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
6. Le imprese senza contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programmi di flessibilità all’Ente Bilaterale/ Comitato Misto Paritetico Regionale competente.

Art. 105 - Banca delle ore
1. Le parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all’art. 103 che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
- il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione delle ore maturate non dovrà superare il 10% della mano d’opera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto, escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della mano d’opera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto.
2. Per rispondere a particolari esigenze aziendali diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede aziendale.
3. Al 31 dicembre di ogni anno l’impresa fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
4. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
5. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.

Art. 106 - Lavoro ordinario notturno
Fermo restando che per la definizione di lavoro notturno e di lavoratore notturno, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni, valgono i criteri e le norme da quest’ultimo definiti [...]

Art. 107 - Orario ipermercati
1. Le parti considerano acquisita la compatibilità, in termini organizzativi, tra l’attività di vendita al pubblico negli ipermercati - intendendosi per tali le strutture di vendita al pubblico con una superficie di vendita superiore a 4.500 mq. - e l’interesse dei lavoratori a fruire dell’orario di lavoro settimanale di 37 ore, nonché a migliorare le modalità della prestazione, in quanto tali strutture di vendita consentono interventi organizzativi coordinati e finalizzati ad assicurare il miglioramento della produttività, come pure recuperi nella qualità del lavoro e del servizio, ciò anche tenendo conto delle esigenze di competitività sul mercato.
2. La sede appropriata per la valutazione delle migliori condizioni atte a realizzare l’incontro tra i diversi interessi rappresentati è pertanto quella aziendale e a tal fine la materia è demandata dal presente CCNL alla contrattazione di secondo livello.
3. Tutto ciò premesso e alla luce di quanto sopra, negli ipermercati delle imprese di cui alla sfera di applicazione dei presente CCNL che realizzeranno la settimana lavorativa di 37 ore, ricorrendo agli strumenti previsti dal CCNL stesso in materia di distribuzione degli orari di cui all’art. 101 e di flessibilità la pratica attuazione di questa avviene, come previsto dal 1 gennaio 1994, utilizzando anche le 8 ore di permessi di cui all’art. 107 del CCNL del 1/1/2003 e le ulteriori 16 ore di cui al CCNL del 20 dicembre 1990 (vedi allegato n. 15).
Nota a verbale
In relazione a quanto sopra, gli Accordi Integrativi Aziendali in essere, migliorativi della presente normativa, mantengono la loro validità.

Art. 109 - Lavoro discontinuo
1. L’orario normale settimanale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, intendendosi per tali quelli di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, è fissato in:
- 42 ore dal 01.01.1990.
2. Qualora sussistano fondati motivi che la riduzione settimanale di orario possa determinare una dequalificazione del servizio, una contrazione delle vendite o ingiustificati appesantimenti gestionali, l’orario di lavoro potrà essere di 44 ore settimanali.
3. Le ore eccedenti l’orario normale contrattuale, di cui al precedente comma 1, e fino alle 44 ore saranno recuperate con le modalità stabilite al comma 5.
4. Le ore intercorrenti fra l’orario normale di lavoro settimanale contrattuale e le 44 ore non sono da considerarsi lavoro straordinario a nessun effetto contrattuale.
5. Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore di riduzione di orario stabilite dal successivo comma 9 saranno utilizzate, previa contrattazione aziendale e comunque in accordo tra le parti, a titolo di permesso individuale ovvero con diverse modalità, tra le quali quelle stabilite dall’art. 103. Ciò in contemperanza tanto con le esigenze dei lavoratori quanto con quelle dell’impresa.
6. Non sono considerati addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, i lavoratori aventi le qualifiche e le attribuzioni sotto elencate:
- i magazzinieri;
- gli addetti ai centralini telefonici;
- gli autisti che compiono anche operazioni di carico e scarico;
- i fattorini;
- i commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati forniti dal Sindaco dei rispettivi comuni).
7. Nelle imprese che abbiano in prevalenza negozi e spacci ove non è applicabile il comma precedente del presente articolo, potranno essere esaminate in sede aziendale eventuali soluzioni atte a eliminare ingiustificate sperequazioni.
8. L’orario di lavoro non potrà comunque superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali per i minori tra i sedici ed i diciotto anni compiuti. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
9. Il monte ore di riduzione di orario, stabilito in 112 ore annue dal CCNL 1984, vien elevato a 116 ore in ragione di anno.
10. L’incremento del monte ore, gli assorbimenti dai medesimo per l’attuazione della riduzione dell’orario settimanale di cui al primo comma e l’utilizzazione delle ore residue/ saranno attuati con le stesse decorrenze e modalità stabilite dall’art. 107 del CCNL del 1/1/2003 per gli altri lavoratori (vedi allegato n. 15)

Art. 110 - Lavoro straordinario
1. È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro settimanale definito dall’art. 98 del presente contratto ad eccezione dei periodi di flessibilità di cui agli art. 102 e art. 103.
2. Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.
3. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
4. Le necessità di ordine tecnico-organizzativo, che giustificano il ricorso al lavoro straordinario, saranno preventivamente esaminate tra la Direzione dell’impresa e la RSU, quando il ricorso ad esso non sia causato da necessità impreviste ed indifferibili
Le prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute nei limiti di 250 ore annue riferite al singolo dipendente.
La prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere recuperata con riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, fermo restando il diritto alla sola maggiorazione.
5. Per la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all’art. 100 comma 3 e 4 del presente CCNL.

Sezione seconda - I riposi
Art. 113 - Riposo settimanale

1. Ai sensi della vigente disciplina in materia (art. 9 decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66 e successive modifiche), il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.Lgs. 66/2003. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
2. Le modalità applicative del riposo settimanale saranno oggetto di confronto a livello aziendale, nei modi e termini di cui all’art. 1 comma 2, punto B), tenuto conto degli accordi esistenti,
3. Qualora le imprese siano autorizzate allo svolgimento dell’attività domenicale dei negozi o degli spacci o magazzini ai sensi delle disposizioni legali vigenti in materia, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica. Le modalità di attuazione delle aperture domenicali e festive saranno oggetto di confronto a livello aziendale.

Art. 115 - Riposo giornaliero
1. Il riposo giornaliero deve essere fruito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal decreto legge n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art 17, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dall’art. 41 del decreto legge n. 112/2008, si demanda alla contrattazione aziendale o territoriale la possibilità di stabilire modalità diverse di fruizione del periodo di riposo giornaliero, garantendo comunque la sicurezza e la salute psicofisica dei lavoratori.
3. In attesa regolamentazione che sarà attuata della contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive potrà essere frazionai per le prestazioni lavorative svolte nell’ipotesi del cambio del turno
4. Le parti convengono, che la garanzia di un riposo minimo di 9 ore consecutive potrebbe rappresentare un’adeguata protezione dei lavoratori.