Cassazione Penale, Sez. 1, 30 gennaio 2012, n. 3638 - Infortunio nell'ambito delle esercitazioni militari: non trova applicazione la normativa civile antinfortunistica


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. IANNIELLI Enzo - Consigliere

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul conflitto di competenza sollevato da:

TRIBUNALE LUCCA - CONFLITTO;

nei confronti di:

GIUDICE DI PACE LUCCA;

con ordinanza n. 1143/2011 TRIBUNALE di LUCCA, del 07/07/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;

sentite le conclusioni del PG Dott. Cesqui E., che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace si Lucca.

 

 

Fatto

 

Con sentenza in data 30.9.2010 il Giudice di pace di Lucca ha dichiarato la propria incompetenza per materia a giudicare B. M., BE.FA. E D.E. - imputati del delitto di cui all'art. 590 c.p. per aver cagionato in data 4.8.2008 lesioni personali al caporale maggiore R.A. per avere colpevolmente omesso di fornire alla predetta corrette istruzioni circa le condizioni e l'opportunità dell'azionamento del paracadute ausiliario dalla stessa adoperato - disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca.

 

Il Giudice di pace precisava che le lesioni si erano verificate mentre la persona offesa, in servizio presso il Centro di Addestramento Paracadutismo-Compagnia Trasporti stava effettuando un lancio con il paracadute nell'ambito della sua qualifica di paracadutista. Essendovi la possibilità che il fatto addebitato agli imputati fosse stato commesso con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, appariva opportuno trasmettere gli atti al Tribunale di Lucca, non essendo competente il Giudice di Pace, per il disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 a giudicare del delitto di lesioni colpose per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

Il Tribunale di Lucca, investito del suddetto processo, ha sollevato conflitto di competenza ai sensi dell'art. 30 c.p.p., ordinando la rimessione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, ritenendo la propria incompetenza per materia, in quanto nel caso di specie si tratta di lesioni colpose non connesse alla violazione di norme antinfortunistiche, neppure contestate nel capo di imputazione.

 

Diritto

 

Sussiste un conflitto negativo di competenza, in quanto sia il Giudice di Lucca sia il Tribunale di Lucca si sono dichiarati incompetenti a giudicare il processo nei confronti di B. M., Be.Fa. e D.E..

 

Tale conflitto deve essere risolto attribuendo la competenza al Giudice di Pace di Lucca, non solo perchè non risulta contestata la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche perchè il fatto - secondo quanto risulta dal capo di imputazione - risulta essere avvenuto durante un'esercitazione militare, e nello stretto ambito delle esercitazioni militari non trova applicazione la normativa civile antinfortunistica, per le speciali esigenze delle stesse e le peculiari finalità per le quali debbono essere svolte.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la competenza del Giudice di pace di Lucca cui dispone trasmettersi gli atti.