Categoria: 1955
Visite: 6044

Tipologia: CCNL
Data firma: 8 giugno 1955
Validità: 08.06.1955 - 30.06.1957
Parti: Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero - Confindustria e Fillbav-Cgil, Sullav/Filca - Cisl, Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie - Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Az. boschive, forestali, Impiegati

Sommario:

Testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli impiegati delle industrie boschive e forestali, 8 giugno 1955.
Sfera di applicazione
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Classificazione degli impiegati.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Passaggio di mansioni.
Art. 6. - Cumulo di mansioni.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica speciale (equiparati) alla qualifica impiegatizia.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Festività.
Art. 13. - Sospensioni di lavoro.
Art. 14. - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 15. - Trasferimenti.
Art. 16. - Trasferta.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Art. 19. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 23. - Congedo matrimoniale.
Art. 24. - Assenze e permessi.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Tredicesima mensilità.
Art. 27. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 28. - Elementi e computo della retribuzione.
Art. 29. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 30. - Indennità maneggio denaro - Cauzione.
Art. 31. - Mensa.
Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 34. - Benemerenze nazionali.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 37. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 38. - Previdenza.
Art. 39. - Indennità in caso di morte e di invalidità permanente.
Art. 40. - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 41. - Commissioni interne.
Art. 42. - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali.
Art. 43. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 44. - Reclami e controversie.
Art. 45. - Norme generali e speciali.
Art. 46. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 47. - Condizioni di miglior favore.
Art. 48. - Decorrenza e durata.
Tabelle degli stipendi minimi mensili
Verbale di accordo
Sfera di applicazione
Art. 9. Orario di lavoro.
Art. 25. Ferie.
Art. 27. Aumenti periodici di anzianità.
Art. 30. Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 12. Festività.
Art. 22. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 48. Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati delle industrie boschive e forestali, 8 giugno 1955.

Testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli impiegati delle industrie boschive e forestali, 8 giugno 1955.
Tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero [...] e con l’intervento: [...] Associazione Industriali della Provincia di Torino e [...] Associazione Industriali della Provincia di Genova, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Boschivi, Artistiche e Varie (Fillbav) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana, del Lavoro [...], il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie (Sullav) [...] assistito da una Delegazione di lavoratori, con l’assistenza della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...], l’Unione Italiana Lavoro [...]
Addì 8 giugno 1955 in Roma presso la Sede della Confederazione Generale dell’industria Italiana, tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del [...] e con l’intervento dell’Associazione Industriali della Provincia di Torino e [...] dell’Associazione Industriali della Provincia di Genova, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
si è convenuto:
а) per quanto riguarda il trattamento retributivo degli impiegati dipendenti da aziende boschive e forestali, valgono le tabelle stabilite per gli impiegati delle industrie dei manufatti di legno e di sughero:
b) di estendere alle aziende dell’industria boschiva e forestale come appresso specificate e agli impiegati dalle stesse dipendenti, il contratto nazionale 5 marzo 1949 per le aziende e gli impiegati delle industrie dei manufatti di legno e di sughero con apposite modifiche riguardanti: la sfera di applicazione, la classificazione degli impiegati, l’orario di lavoro, il lavoro straordinario, le ferie, gli aumenti periodici di anzianità, le festività, l’indennità di anzianità in caso di licenziamento, il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, la decorrenza e la durata.
Per effetto di tale accordo, il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati delle industrie boschive e forestali risulta conforme al testo seguente .

Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle aziende e agli impiegati delle industrie esercenti l’abbattimento e l’utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse, ecc.) di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone). Il contratto stesso si applica inoltre alle segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale un completamento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia Invoco fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Passaggio di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali, l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, in base alle quali l’orario massimo di lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro e le 10 ore giornaliere o le 60 ore settimanali per gli impiegati aventi mansioni discontinue.
[...]
L’orario di lavoro deve essere distribuito in modo da lasciare libero l’impiegato nel pomeriggio del sabato.
Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli ultimi giorni della settimana, purché non si superino le 9 ore giornaliere e le 48 settimanali. Per gli orari settimanali inferiori alle 44 ore il recupero a regime normale delle ore del pomeriggio del sabato negli altri giorni della settimana, non potrà avvenire oltre le 8 ore giornaliere.
Per l’impiegato la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai della officina, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo la distribuzione determinata per tali operai.

Art. 10. - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell’articolo 9.
È considerato lavoro notturno quello effettuato fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
[...]
Nessun impiegato può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo, devono essere disposti o autorizzati.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
L’impiegato ha diritto ad un riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l’impiegato avrà diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita, nell’articolo 10 per il lavoro festivo sempreché non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.

Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le località da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 22. - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Ferme restando le disposizioni di cui alle leggi 26 agosto 1950 n. 860 e 23 maggio 1951 n. 394 sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve corrispondere all’impiegata durante il periodo di conservazione del posto l’intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per il 5° e 6° mese.
[...]

Art. 32. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto, nonché le disposizioni impartite dai superiori;
[...]
4) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 33. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, n seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro, o dalla retribuzione e dal lavoro per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento con indennità di anzianità ma senza preavviso;
f) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b), c) (ad esempio non si presenti al lavoro come previsto dall’art. 32 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; ritardi l’inizio del lavoro e lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il' superiore diretto e senza giustificato motivo; esegua con negligenza il lavoro affidatogli, ecc.).
Nel provvedimento di cui alla lettera e) incorre l’impiegato che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro, che pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nei punti a),
b), c) e d), non siano cosi gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera f).
Nel provvedimento di cui alla lettera f) incorre l’impiegato che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termine di legge.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 41. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni Interne, o dei Delegati di impresa, si fa riferimento agli accordi interconfederali.

Art. 44. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, previste dagli accordi interconfederali, per la composizione dei declami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme, di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l’interpretazione del presente contratto saranno deferite all’esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro o dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 45. - Norme generali e speciali.
Per quanto non disposto dal presente contrattò valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti agli impiegati dal presente contratto e che pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell’impiegato.
Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale, sarà consegnata, a cura dell’azienda, a ciascun impiegato.

Verbale di accordo
Tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero [...] e con l’intervento: [...] Associazione Industriali della Provincia di Torino e [...] Associazione Industriali della Provincia di Genova, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Boschivi, Artistiche e Varie (Fillbav) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana, del Lavoro [...], il Sindacato Unitario Lavoratori Legno Artistiche e Varie (Sullav) [...] assistito da una Delegazione di lavoratori, con l’assistenza della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...], l’Unione Italiana Lavoro [...]
Addì 8 giugno 1955 in Roma presso la Sede della Confederazione Generale dell’industria Italiana, tra la Federazione Italiana delle Industrie del Legno e del Sughero [...] e con l’intervento dell’Associazione Industriali della Provincia di Torino e [...] dell’Associazione Industriali della Provincia di Genova, con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
si è convenuto:
a) per quanto riguarda il trattamento retributivo degli impiegati dipendenti da aziende boschive e forestali, valgono le tabelle stabilite per gli impiegati delle industrie dei manufatti di legno e di sughero;
b) di estendere alle aziende dell’industria boschiva e forestale come appresso specificate e agli impiegati dalle stesse dipendenti, il contratto nazionale 5 marzo 1949 per le aziende e gli impiegati delle industrie dei manufatti di legno e di sughero, colle modifiche di cui ai punti seguenti:

Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica alle aziende e agli impiegati delle industrie esercenti l’abbattimento e l’utilizzazione dei boschi e delle piante sparse per la produzione di legname tondo, asciato o segato (antenne, pali, puntelli, tondelli, travi, doghe, traverse ecc.), di legna da ardere, di carbone vegetale, di abbozzi per pipe di erica arborea, di sughero (sughero in plance, sugheraccio, sugherone). Il contratto stesso si applica inoltre alle segherie che, per la loro organizzazione tecnica, costituiscono nel ciclo completo della produzione aziendale un complemento delle lavorazioni forestali indicate al precedente capoverso.
[...]

Art. 22. Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Il primo periodo viene modificato come segue.
Ferme restando le disposizioni di cui alle leggi 26 agosto 1950 n. 860 e 23 maggio 1951 n. 394, sul trattamento delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, le aziende devono corrispondere all’impiegata, durante il periodo di conservazione del posto, l’intiera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale per il 5° e il 0° mese.
Vengono soppressi il secondo e l’ultimo periodo, fermo restando il testo degli altri periodi.