Cassazione Civile, Sez. 6, 10 gennaio 2012, n. 137 - Artista del coro e infortunio nel Teatro dell'Opera


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente

 

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

 

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

 

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere

 

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

 

ordinanza

 

sul ricorso 7441/2010 proposto da:

 

E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato PETROCELLI MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

 

- ricorrente -

 

contro

 

TEATRO DELL'OPERA DI (OMISSIS) - FONDAZIONE (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

 

- controricorrente e ricorrente incidentale -

 

contro

 

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) in persona dei suoi Procuratori Speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo Studio Legale Associato Berchicci, rappresentata e difesa dall'avvocato BERCHICCI GIANCARLO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

 

- controricorrente e ricorrente incidentale -

 

contro

 

E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato PETROCELLI MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso principale;

 

- controricorrente al ricorrente incidentale -

 

contro

 

TORO ASSICURAZIONI SPA;

 

- intimata -

 

- ricorrenti incidentali -

 

avverso la sentenza n. 3824/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 28.4.09, depositata il 05/10/2009;

 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

 

udito per il ricorrente e controricorrente al ricorrente incidentale l'Avvocato Marco Petrocelli che si riporta agli scritti;

 

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva.

 

 

Fatto

 

 

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

 

"Il relatore, cons. Bruno Spagna Musso, ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

che con atto di citazione del 21 aprile 1993 E.M. ha convenuto in giudizio il Teatro dell'Opera di (OMISSIS), chiedendo la sua condanna la risarcimento del danno, e deducendo, per quanto qui interessa: che lavorava alle dipendenze del Teatro dal 24 ottobre 1963, con la qualifica di artista del coro; che il giorno 18 / marzo 1988, sul palcoscenico del Teatro e durante la rappresentazione dell'opera Simon Boccanegra, era rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, in quanto un elemento della scenografia (un finestrone con intelaiatura di legno di circa 3-4 metri di altezza) era crollato colpendolo alla testa insieme ad altri due colleghi; che a seguito dell'infortunio aveva perso conoscenza ed era stato portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale (OMISSIS); che dopo qualche tempo aveva ripreso servizio ma lamentava ancora vari disturbi, per i quali era stato sottoposto ad ulteriori accertamenti e, a richiesta del teatro, a visita di idoneità, il cui esito per altro non gli era stato comunicato nonostante le sue richieste; che in data 23 settembre 1989 viste le sue condizioni il maestro del coro lo aveva definitivamente dispensato dalle prove, e da allora non aveva più partecipato ad alcuna attività; che a seguito di tali accertamenti il Teatro dell'Opera lo aveva collocato in malattia per due anni, corrispondendogli il relativo trattamento economico ridotto; che i relativi provvedimenti, su sua impugnativa, erano stati prima sospesi e poi annullati dal Tar Lazio, con due successive decisioni confermate dal Consiglio di Stato, sul presupposto che l'invalidità era conseguente ad infortunio sul lavoro e doveva quindi essere soggetta al relativo regime e non a quella della malattia ordinaria;

 

che con lettera dell'11 novembre 1992 il teatro gli aveva contestato di non svolgere le sue mansioni di artista del coro, di un non meglio precisato stato di malattia peraltro non certificato da alcuna documentazione medica prospettando provvedimenti disciplinati in suo danno; che successivamente, nel corso della causa, il Teatro, sulla base di un ulteriore accertamento di definitiva inabilità alle mansioni specifiche, lo ha spostato all'archivio ove è rimasto sino al raggiungimento dell'età pensionabile; che l'infortunio del quale era stato vittima il 18 maggio 1988 doveva ritenersi causato dall'omessa predisposizione da parte del teatro di idonee misure di protezione ed in particolare della violazione del D.P.R. n. 322 del 1956, art. 6, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 374 e 11; che da tale infortunio erano derivati i gravi danni da cui era affetto, peraltro aggravati dal comportamento successivo del teatro, che non aveva adottato alcuna cautela a suo favore, ed anzi gli aveva riservato un trattamento evidentemente ostile;

 

che, costituitosi in giudizio il Teatro, con sentenza n. 18.354 in data 11 settembre 2006, il Tribunale di Roma condannava il Teatro e la Toro Assicurazioni s.p.a. in solido al pagamento di Euro 140.000,00 che ha seguito dell'appello del Teatro e della Toro Assicurazioni, costituitosi con l' E., la Corte d'Appello di Roma, con decisione depositata il 5 ottobre 2009, così decideva: in accoglimento dell'appello proposto dalla s.p.a. Toro Assicurazioni e riforma sul punto della sentenza aggravata rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da E.M. contro l'appellante predetto;

 

in accoglimento dell'appello proposto dalla fondazione Teatro dell'Opera di Roma e parziale riforma sul punto della sentenza aggravata, condanna l'appellante predetto al pagamento in favore di E.M. e per i titoli di cui in motivazione alla somma di Euro 17.004,14 oltre interessi compensativi al saggio legale sull'importo originario di Euro 5.502,69, via via e anno per anno rivalutato. Dal 18 marzo 1988 alla pubblicazione di questa sentenza e oltre ulteriori interessi al saggio legale sull'importo definitivamente rivalutato dalla pubblicazione della sentenza;

 

che ricorrono per cassazione, in via principale, l' E. con tre motivi e, in via incidentale, sia le Assicurazioni Generali con tre motivi che il Teatro con cinque motivi;

 

che, in particolare, il ricorrente principale deduce violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in ordine al disposto risarcimento del danno, difetto di motivazione e violazione dell'art. 91 c.p.c.;

 

che le Assicurazioni deducono violazione del'art. 1917 c.c., nonchè incompetenza di materia del giudice adito nonchè violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

 

che il Teatro deduce difetto di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c.;

 

che, riuniti i ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., infondato è il ricorso principale, risultando la decisione impugnata in punto di liquidazione dei danni logicamente e sufficientemente motivata anche in relazione alla personalizzazione del danno (come in particolare evidenziata dalle pagg. 7 e 8 della decisione impugnata), correttamente determinando il quantum sia del danno biologico che del morale-soggettivo, mentre inammissibile è il terzo motivo sulle spese;

 

che inammissibile altresì è il ricorso delle Assicurazioni perchè del tutto generico e privo di autosufficienza con particolare riferimento al motivo in ordine della dedotta incompetenza per materia;

 

che infine inammissibile è anche il ricorso del Teatro, prospettando tutte le relative censure, aspetti di fatto e documentali, oltre che il riesame dei dati peritali della consulenza d'ufficio;

 

il Consigliere relatore chiede, ove si condividano dette considerazioni, i ricorsi riuniti, a seguito di procedura camerale, vengano dichiarati infondati e non meritevoli di accoglimento".

 

Sia il ricorrente principale, sia la Assicurazioni Generali s.p.a. hanno depositato memoria in replica alla sopra trascritta relazione.

 

 

Diritto

 

 

Il Collegio condivide, sostanzialmente, le considerazioni svolte nella relazione.

 

E' opportuno, peraltro, al riguardo precisare quanto segue.

 

La Assicurazioni Generali s.p.a. ha proposto, avverso la sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione, due - autonomi - controricorsi con ricorso incidentale: un primo, recante la data del 12 aprile 2010 per resistere al ricorso dell' E. (del quale è stata chiesta la notifica il 28 aprile 2010, cron. n. 7132), un secondo, recante la data del 16 aprile 2010, per resistere al distinto ricorso del Teatro dell'Opera (del quale è stata chiesta la notifica il 28 aprile 2010, cron. n. 7133).

 

Come assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, il ricorso per cassazione deve essere proposto a pena d'inammissibilità con un unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dall'art. 366 c.p.c..

 

In virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, pertanto, come la parte che, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione nei suoi confronti abbia a sua volta proposto autonomo ricorso per cassazione, da ritenersi convertito in ricorso incidentale, non può con il controricorso avverso il ricorso notificatole proporre nuova impugnazione incidentale, ancorchè intenda indicare nuovi motivi o colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti per la valida impugnazione (cfr., ad esempio, Cass. 10 novembre 2008, n. 26888; Cass. 29 settembre 2005, n. 19150), analogamente deve escludersi che la parte che abbia proposto ricorso incidentale, nel resistere al ricorso principale proposto da una parte, possa, nel resistere al ricorso divenuto incidentale di altra parte, proporre un nuovo ricorso incidentale.

 

Deve, in conseguenza di quanto precede - pertanto - essere dichiarata la inammissibilità del ricorso incidentale della Assicurazioni Generali di cui all'atto recante la data 16 aprile 2010.

 

Anche a prescindere da quanto precede - comunque - sì osserva che il controricorso, avendo la sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, non necessita dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto già esposto nel ricorso principale;

 

tuttavia, quando detto atto racchiuda anche un ricorso incidentale deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l'esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto degli art. 371 c.p.c., comma 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

 

Ne consegue che il ricorso incidentale è inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito imposto dal citato art. 366 reputarsi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (in termini, ad esempio, Cass. 8 gennaio 2010, n. 76; Cass. 7 settembre 2009, n. 19286; Cass. 31 gennaio 2007, n. 2097). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie nel ricorso incidentale della Assicurazioni Generali nei confronti del Teatro dell'Opera di (OMISSIS) fa totalmente difetto qualsiasi esposizione dei fatti di causa, precisandosi, a p. 1 del controricorso - ricorso incidentale lo svolgimento del processo viene abbondantemente descritto nel ricorso del signor E.M., del Teatro dell'Opera di (OMISSIS) e della società Le Generali, da intendersi qui integralmente trascritti ed è di palmare evidenza la inammissibilità del detto ricorso incidentale anche sotto tale profilo (tra le tantissime, del resto, nel senso che ai fini che ora interessano non è sufficiente il mero richiamo per relationem ad altri atti o scritti, cfr. Cass. 31 marzo 2008, n. 8401; Cass. 29 novembre 2006, n. 25363; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501).

 

Quanto al ricorso incidentale della Assicurazioni Generali s.p.a. nei confronti di E.M. (recante la data del 12 aprile 2010) lo stesso deve essere dichiarato inammissibile perchè non redatto nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c..

 

Esposti, in particolare dalla pagina 1 alla pagina 8 (righe 1-12), i fatti di causa e le censure mosse alla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione dal ricorrente principale E. e le ragioni che ne impediscono l'accoglimento, la difesa della Assicurazioni Generali a p. 8 (righe 13 e successive) sotto la rubrica Ricorso incidentale afferma: "in accoglimento del ricorso incidentale ricordiamo che... concludendo tutto ciò premesso cosi si conclude con espressa riserva di presentare memorie ex art. 378 c.p.c., e di orale discussione: in linea preliminare dichiarare la inammissibilità del ricorso. Nel merito respingere il ricorso perchè infondato, accogliendo il ricorso incidentale".

 

A prescindere dal considerare che non è dato comprendere quale siano le conclusioni rassegnate nel ricorso incidentale si osserva che giusta la testuale previsione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, - "le sentenze pronunciate in grado di appello in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione" esclusivamente sotto uno dei profili tassativamente indicati nello stesso art. 360 c.p.c., comma 1.

 

E' onere, pertanto, del ricorrente indicare, chiaramente, e senza possibilità di equivoci, per ogni motivo, sotto quale profilo del ricordato art. 360 c.p.c., è proposta la censura.

 

E' inammissibile, quindi, il motivo di ricorso che non precisi se si intende censurare la sentenza "per motivi attinenti alla giurisdizione" (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) o piuttosto "per violazione delle norme sulla competenza" (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2) o, ancora, "per violazione o falsa applicazione di norme di diritto" (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) o - infine - "per nullità della sentenza o del procedimento" (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), o, per ipotesi, "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). (In termini, ad esempio, Cass. 31 maggio 2010, n. 13222, specie in motivazione che sottolinea come, al riguardo, non può affermarsi che il ricorso per cassazione è ammissibile anche se non indica il contenuto degli articoli di legge che si assumono violati, purchè dal tenore delle censure esposte sia possibile evincere le norme di diritto cui il ricorrente si riferisce, atteso che la giurisprudenza sul punto fa riferimento all'eventualità in cui il ricorrente per cassazione nel chiedere la cassazione per il motivo di violazione di norma di diritto non indichi gli articoli di legge che si assumono violati e tale principio non può applicarsi allorchè il ricorso è formulato in termini tali da non consentire di comprendere se con lo stesso la ricorrente ha inteso censurare la sentenza impugnata "per motivi attinenti alla giurisdizione" o, piuttosto "per violazione delle norme sulla competenza" o, ancora, "per violazione o falsa applicazione di norme di diritto" o, per ipotesi, "per nullità della sentenza o del procedimento" o, infine, "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia").

 

Pacifico quanto sopra non controverso che nella specie la ricorrente incidentale si astiene da qualsia-si indicazione al riguardo è palese la inammissibilità anche di tale ricorso incidentale.

 

In merito al (OMISSIS)Roma (OMISSIS) è condannata al pagamento delle spese in favore della propria controparte vincitrice;

 

- contrariamente a quanto - ancora una volta del tutto apoditticamente - invoca la difesa del ricorrente principale, l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella sua nuova formulazione trova applicazione esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006: è palese, di conseguenza, la non riferibilità della norma invocata al presente procedimento che ha avuto inizio ben anteriormente alla detta data;

 

- anche in caso di intervento in causa di un terzo su istanza di parte, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., non diversamente che nella eventualità siano proposte dalla stessa parte una pluralità di domande nei confronti di diversi soggetti (art. 103 c.p.c.) sussiste, tra le varie cause, ancorchè - even-tualmente - connesse per l'oggetto o per il titolo, la loro totale autonomia (cfr. ad esempio, Cass. 13 luglio 2011, n. 15381; Cass. 26 novembre 2010, n. 26086), correttamente, pertanto, il giudice pronunzia sulle spese di ciascun autonomo rapporto, accertando, sulla base dell'esito di quella singola lite, quale sia stata - nell'ambito di ogni singolo rapporto - la parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

 

Quanto al ricorso incidentale del Teatro dell'Opera osserva il Collegio:

 

- per quanto è dato comprendere - stante la formulazione tutt'altro che chiara della censura - con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4) il Teatro dell'Opera si duole che non sia stato esaminato, dalla corte di appello, il primo motivo del proprio appello, primo motivo con il quale si censurava la sentenza del primo giudice che aveva condannato esso concludente in solido con la società assicuratrice;

 

- la deduzione non può trovare accoglimento, atteso che i primi giudici hanno puntualmente escluso una condanna solidale del Teatro dell'Opera con la società assicuratrice (statuendo, da un lato, la condanna del Teatro in favore dell' E., dall'altro che la Toro Assicurazione era tenuta a manlevare e tenere indenne la Fondazione Teatro dell'Opera da ogni esborso da questa dovuto in favore dell' E.);

 

- con il secondo motivo il Teatro dell'opera deduce, ancora, insufficiente e comunque illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la corte di appello esaminato il primo motivo di appello (e già oggetto del primo motivo di ricorso);

 

- la deduzione è, a tacer d'altro, inammissibile per carenza di interesse, essendo stata esclusa dal giudice di secondo grado una condanna solidale della Fondazione, ricorrente incidentale, con la società assicuratrice;

 

- con il terzo motivo la Fondazione censura la sentenza impugnata lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, perchè nulla dice la sentenza quanto alla evidenziata - nell'atto di appello sussistenza di preesistenti condizioni patologiche dell' E.;

 

- la censura è inammissibile: giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice da cui totalmente prescinde la difesa della Fondazione ricorrente incidentale, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato). Il vizio in questione - quindi - si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Tra le tantissime, in questo senso, ad esempio, Cass. 11 gennaio 2011, n. 455);

 

- pacifico quanto precede è palese che non è configurabile nella specie omessa pronunzia solo perchè i giudici di appello non avrebbero esaminato una delle difese svolte nel proprio atto di appello dalla fondazione attuale ricorrente incidentale (cfr., ad esempio, Cass. 9 giugno 2011, n. 12626);

 

- con il quarto motivo la fondazione denunzia, ancora, omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. La censura è inammissibile almeno sotto due - concorrenti - profili: in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa della Fondazione ricorrente incidentale, e come assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello, o in primo grado, è tenuta - in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso - ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un'attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (in termini Cass. 22 febbraio 2010, n. 4201; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 15 luglio 2011, n. 15607, tra le tantissime);

 

- anche a prescindere da quanto precede, il motivo è - comunque - palesemente inammissibile anche per difetto di autosufficienza atteso che pur assumendosi che i giudici del merito avrebbero trascurato quanto accertato dal c.t.u. - in merito alle pregresse condizioni fisiche dell' E. - omette totalmente di trascrivere, come era suo puntuale onere, integralmente, il passaggio della relazione di consulenza tecnica recante un siffatto accertamento, limitandosi a riportare alcune parole (che, almeno a soggettivo, peraltro in alcun modo condividibile, parere della difesa della Fondazione dimostrerebbero i propri assunti) (cfr. Cass. 7 marzo 2006, n. 4885; Cass. 13 giugno 2007, n. 13845);

 

- con il quinto e, ultimo, motivo la Fondazione lamenta, infine, insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere nella liquidazione del danno non patrimoniale all' E. tenuto conto delle sofferenze dovute al fatto che l' E., pur mantenendo il proprio inquadramento professionale, è stato di fatto esonerato dalle mansioni di cantante del corso per essere adibito a mansioni di ufficio presso l'archivio musicale. Il motivo è inammissibile, riguardando valutazioni di merito, insindacabili in questa sede di legittimità.

 

Riuniti i ricorsi, conclusivamente, mentre i ricorsi incidentali della Assicurazioni Generali s.p.a. devono essere dichiarati inammissibili devono essere rigettati sia il ricorso principale dell' E., sia il ricorso incidentale del Teatro dell'Opera, Fondazione.

 

Atteso l'esito di questo giudizio di legittimità sussistono giusti motivi onde disporre la totale compensazione delle relative spese tra tutte le parti.

 

 

P.Q.M.

 

 

LA CORTE riunisce i ricorsi;

 

dichiara inammissibili i ricorsi proposti dalla Assicurazioni Generali s.p.a.; rigetta il ricorso principale di E.M. nonchè il ricorso incidentale del Teatro dell'Opera - Fondazione;

 

compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità.