Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2012, n. 3946 - Attività di produzione saccarifera e infortunio mortale all'interno di un silos a causa di un moto franoso della parete di zucchero


 

 

Responsabilità del dirigente di una s.p.a. esercente l'attività di produzione saccarifera (C.), in particolare, quale direttore dello stabilimento di (OMISSIS) e responsabile per la sicurezza nonchè committente dei lavori di facchinaggio appaltati dalla società cooperativa a r.l. "F. F.", e del presidente della predetta società cooperativa (V.), esercente attività di facchinaggio presso detta unità produttiva, e datore di lavoro della vittima, socio della stessa cooperativa, per la morte del S. che, trovandosi all'interno di un grande silos di zucchero (alto 44 metri ed altrettanto largo), è rimasto vittima di un moto franoso della parete di zucchero presso la quale lavorava, dal quale è rimasto sepolto.

Il S. si trovava all'interno del silos, unitamente al collega Si.Fr., intento a rimuovere manualmente la massa di zucchero posta sul costone sinistro per favorirne il deflusso e l'uscita attraverso la bocchetta centrale posta alla base del silos; tale procedura operativa veniva adottata in sostituzione di quella meccanica, alla quale avrebbe dovuto procedere la coclea interna di scarico che risultava, invece, bloccata.

 

Condannati, il solo C. ricorre in Cassazione - Rigetto.

 

"I giudici del gravame hanno ampiamente esaminato ogni questione sottoposta al loro giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, hanno adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive." Essi hanno dunque ribadito la responsabilità del C., nell'avere lo stesso messo a disposizione della "F.F." un impianto di deposito e di lavorazione dello zucchero che non rispondeva alle norme di sicurezza vigenti per l'inadeguatezza dell'impianto di condizionamento e climatizzazione, fondamentale per tenere sotto controllo la temperatura e l'umidità dell'ambiente e per consentire allo zucchero di mantenere la propria friabilità. Proprio il cattivo funzionamento di detto impianto determinava la formazione di masse di zucchero fortemente compatto ed addensato che creava alte pareti di prodotto e costringeva gli operatori ad intervenire manualmente all'interno del silos con strumenti metallici per consentire il deflusso dello zucchero verso il basso e l'uscita dello stesso attraverso le bocchette poste alla base del silos. Operazione ad alto rischio per il pericolo di seppellimento dell'operatore in conseguenza del crollo di taluno dei cumuli di zucchero presenti nel silos, come in effetti accaduto al S., rimasto travolto e seppellito dallo zucchero franatogli addosso.

Ciò senza considerare, inoltre, i particolari obblighi che incombevano sul C. per la sua posizione di committente e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione interna allo stabilimento S., tenuto, tra l'altro, secondo la procura in atti, al controllo delle macchine e delle attrezzature, comunque e da chiunque azionate, all'applicazione delle norme di sicurezza per attrezzature, macchine ed ambienti, al controllo ed attuazione, secondo le norme vigenti, di eventuali appalti e dell'affidamento di lavori ai terzi, con potere di disporre la sospensione di qualsiasi lavoro che dovesse svolgersi in violazione delle normative di prevenzione infortuni e di provvedere a quanto necessario. Posizione che, d'altra parte, gli imponeva l'obbligo, oltre che di coordinarsi con l'appaltatore - anche, e specialmente, per valutare i rischi connessi con gli interventi degli operatori all'interno del silos per le note ed annose deficienze dell'impianto di condizionamento - anche di vigilare per l'esatta osservanza delle norme di sicurezza.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. MARZANO Francesco - Presidente

 

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

 

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

 

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

 

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente:

 

sentenza

 

sul ricorso proposto da:

 

1) C.A., N. IL (OMISSIS);

 

avverso la sentenza n. 1765/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 04/11/2009;

 

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

 

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salvi Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

 

udito il difensore avv. Fabbri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

 

 

Fatto

 

 

1- Con sentenza del 15 marzo 2006, il Gup del Tribunale di Forlì ha dichiarato C.A. e V.D. colpevoli del delitto di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di S.M., e li ha condannati, rispettivamente, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di dieci e di otto mesi di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e art. 62 bis c.p., con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, ed applicata la diminuente del rito abbreviato.

 

Secondo l'accusa, condivisa dal Gup, i due imputati, nelle rispettive qualità - il C., quale dirigente della "S. s.p.a." esercente l'attività di produzione saccarifera, in particolare, quale direttore dello stabilimento di (OMISSIS) e responsabile per la sicurezza nonchè committente dei lavori di facchinaggio appaltati dalla società cooperativa a r.l. "F. F.", il V., quale presidente della predetta società cooperativa, esercente attività di facchinaggio presso detta unità produttiva, e datore di lavoro della vittima, socio della stessa cooperativa - per colpa generica e specifica, quest'ultima costituita dalla violazione di diverse norme in materia di sicurezza del lavoro, hanno causato la morte del S. che, trovandosi all'interno di un grande silos di zucchero (alto 44 metri ed altrettanto largo), è rimasto vittima di un moto franoso della parete di zucchero presso la quale lavorava, dal quale è rimasto sepolto.

 

Il S. si trovava all'interno del silos, unitamente al collega Si.Fr., intento a rimuovere manualmente la massa di zucchero posta sul costone sinistro per favorirne il deflusso e l'uscita attraverso la bocchetta centrale posta alla base del silos; tale procedura operativa veniva adottata in sostituzione di quella meccanica, alla quale avrebbe dovuto procedere la coclea interna di scarico che risultava, invece, bloccata.

 

2 - Su appello proposto dai due imputati, la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 4 novembre 2009, ha dichiarato prescritte le contravvenzioni rispettivamente contestate ed ha confermato, nel resto, la sentenza di primo grado.

 

Il giudice del gravame ha quindi ribadito la responsabilità dei due imputati, rilevando, tra l'altro, come annoso ed irrisolto fosse stato il problema dello svuotamento del silos, che in teoria avrebbe dovuto avvenire meccanicamente, attraverso la rotazione della coclea posta in basso, e che, viceversa, avveniva manualmente in conseguenza del blocco della stessa coclea causata dallo zucchero che si "impaccava" perchè l'impianto di condizionamento non riusciva a mantenerlo friabile; tali modalità di svuotamento si protraevano da circa tre settimane ed erano poste in essere per evitare il fermo della produzione. Lo stesso giudice ha altresì rilevato che per vecchia prassi il terzo operatore all'esterno (che poteva intervenire in caso di bisogno, essendo nelle condizioni di individuare il luogo di caduta del collega all'interno), espressamente previsto dal documento di valutazione dei rischi, in genere non c'era, ed in particolare era assente al momento dell'infortunio, così come assenti erano i presidi di sicurezza specifici per gli interventi da eseguirsi all'interno del silos.

 

Nei confronti del C., in particolare, la corte territoriale ha rilevato precisi profili di colpa specifica poichè: a) aveva consentito che i dipendenti della cooperativa operassero all'interno dello stabilimento in condizioni di grave pericolo, b) aveva trascurato i rischi di caduta dello zucchero impaccato e di seppellimento, c) non aveva sospeso la produzione in attesa di ripristinare condizioni di sicurezza, d) non era intervenuto per trovare rimedi diversi rispetto alla prassi adottata, e) non si era curato di rimuovere le cause non occasionali del mancato funzionamento delle modalità di svuotamento meccanico del silos, f) non aveva fornito attrezzature di lavoro adeguate.

 

3 - Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, C.A., che deduce:

 

a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata e violazione delle regole legali di valutazione della prova con riguardo alla individuazione delle cause della morte del S.. Secondo il ricorrente, non vi era stata nessuna frana nè la vittima era stata sepolta a causa di essa, essendo frutto di semplice supposizione la tesi che la stessa si sia trovata al di sotto di una coltre di un metro di zucchero. In realtà, tale coltre era di soli 50 cm., per cui qualunque persona che si fosse trovata in normali condizioni fisiche si sarebbe districata dal materiale zuccherino che gli ricopriva le gambe fino al ginocchio, trovandosi egli in piedi;

 

contesta, poi, il ricorrente la decisione dei giudici del merito di non eseguire l'autopsia, che avrebbe chiarito i dubbi relativi alle cause della morte del lavoratore ed anche la dinamica dell'infortunio; gli stessi giudici si sarebbero appiattiti sulle considerazioni medico-legali seguite al semplice esame esterno del cadavere ed hanno ignorato la testimonianza del Si., compagno di lavoro del S., con lui all'interno del silos al momento dell'incidente;

 

b) Violazione di legge per omesso esame di motivi d'appello essenziali: il primo, con il quale si era chiesto di distinguere il comportamento del C. da quello del V., ingiustamente accomunati in un'unica configurazione di responsabilità, il secondo, con il quale si era chiesto di approfondire le valutazioni del perito che, in maniera apodittica, ha sostenuto che era stato il cattivo funzionamento dell'impianto di condizionamento a determinare "l'impaccamento" dello zucchero, l'intervento del S. all'interno del silos e quindi l'infortunio.

 

3 - Proposta, in sede di esame preliminare del ricorso, la declaratoria d'inammissibilità dello stesso, il ricorrente, con memoria del 17.2.11, nel sostenere la piena ammissibilità dei motivi proposti, ne ribadisce la fondatezza chiedendone l'accoglimento.

 

Non accolta la richiesta declaratoria, il ricorso viene oggi all'esame della Corte per la trattazione in pubblica udienza.

 

 

Diritto

 

 

1 - Il ricorso è infondato.

 

a) Inesistenti sono, anzitutto, i vizi dedotti con il primo dei motivi proposti.

 

Deve, in proposito, osservarsi che questa Corte ha costantemente affermato che il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorchè il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l'iter argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata. Il vizio è altresì presente nell'ipotesi in cui dal testo della motivazione emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

 

Orbene, nel caso di specie le censure mosse dal ricorrente, che in parte ripropone questioni già poste all'attenzione dei giudici del merito, si rivelano del tutto infondate, inesistenti essendo, in realtà, i pretesi vizi motivazionali della sentenza impugnata che, viceversa, presenta una struttura argomentativa adeguata e coerente sotto il profilo logico.

 

Riprendendo le linee argomentative tracciate dal primo giudice a sostegno della propria decisione, i giudici del gravame hanno ampiamente esaminato ogni questione sottoposta al loro giudizio e, dopo avere ricostruito i fatti, hanno adeguatamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni ed osservazioni difensive.

 

Essi hanno dunque ribadito la responsabilità del C., radicata su un'organica e corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti, in relazione ai quali le osservazioni del ricorrente si presentano prive di fondamento, alla stregua delle emergenze probatorie in atti, in particolare delle convergenti considerazioni tecniche svolte dal medico per primo intervenuto sul posto in soccorso del lavoratore e dal medico legale circa le cause della morte del lavoratore ed inoltre dal consulente del PM in ordine alla dinamica ed alle cause dell'incidente, legittimamente ritenute condivisibili in quanto frutto di verifiche accurate e di considerazioni e valutazioni tecniche ineccepibili.

 

In particolare, gli stessi giudici hanno ribadito la riferibilità all'imputato di specifici profili di colpa individuati, anzitutto, nell'avere lo stesso messo a disposizione della "F.F." un impianto di deposito e di lavorazione dello zucchero che non rispondeva alle norme di sicurezza vigenti per l'inadeguatezza dell'impianto di condizionamento e climatizzazione, fondamentale per tenere sotto controllo la temperatura e l'umidità dell'ambiente e per consentire allo zucchero di mantenere la propria friabilità. Proprio il cattivo funzionamento di detto impianto determinava la formazione di masse di zucchero fortemente compatto ed addensato che creava alte pareti di prodotto e costringeva gli operatori ad intervenire manualmente all'interno del silos con strumenti metallici per consentire il deflusso dello zucchero verso il basso e l'uscita dello stesso attraverso le bocchette poste alla base del silos. Operazione ad alto rischio per il pericolo di seppellimento dell'operatore in conseguenza del crollo di taluno dei cumuli di zucchero presenti nel silos, come in effetti accaduto al S., rimasto travolto e seppellito dallo zucchero franatogli addosso.

 

Per risolvere tale annoso problema, hanno rilevato i giudici del gravame, l'imputato non era in alcun modo intervenuto, modificando, ad esempio, l'impianto di climatizzazione per renderlo efficiente, come avvenuto in altro stabilimento dello stesso gruppo. Così come non si era curato di coordinarsi con l'appaltatore per disciplinare tempi e modalità degli interventi all'interno del silos, al fine di fronteggiare il rischio di eventuali smottamenti e per dotare il personale di idonei presidi di sicurezza (cinture di sicurezza, imbracature, dispositivi acustici); così come non si era curato di vigilare affinchè fossero rispettate tutte le norme di sicurezza, non esclusa quella che prevedeva la presenza all'esterno di un terzo operatore in grado di intervenire in caso di pericolo.

 

A fronte di tali coerenti argomentazioni, le tesi difensive si presentano chiaramente insostenibili, oltre che ripetitive, laddove nel ricorso si insiste nell'escludere il verificarsi dello smottamento dello zucchero, richiamando la testimonianza del Si. - che si trovava, al momento dell'incidente, all'interno del silos, ad otto metri di distanza dalla vittima- il quale ha sostenuto di non avere udito il rumore dello smottamento nè invocazioni di soccorso da parte del compagno, ed altresì osservando che se una frana si fosse verificata all'interno del silos, ne sarebbe rimasto travolto lo stesso Si..

 

Tematica già affrontata e definita dai giudici del merito con motivazione certamente congrua e coerente sul piano logico.

 

In realtà, che uno smottamento vi sia stato, non può certamente porsi in dubbio se è vero che, come pacificamente accertato, il S. è stato ritrovato, dopo febbrili e prolungate ricerche, effettuate con l'uso di sonde, completamente sommerso sotto uno strato di zucchero spesso, secondo taluno, circa cinquanta centimetri ovvero, secondo altri, circa un metro. Quale che sia stato lo spessore dello zucchero piombato indosso al lavoratore, nessuno può porre in dubbio che uno smottamento vi sia stato e, in realtà, non lo nega neanche il ricorrente, laddove ammette che il S. è stato sommerso da una coltre di zucchero, sia pure spessa "solo" cinquanta centimetri, essendo evidente come, ammettere che il lavoratore è stato sommerso, significhi ammettere che vi sia stato uno smottamento, non potendosi diversamente giustificare la repentina scomparsa della vittima sotto lo zucchero. Peraltro, le considerazioni in contrario svolte dal ricorrente si presentano manifestamente inconsistenti ed irrilevanti, nel senso che il non avere udito, il Si., il rumore della massa di zucchero franata può esser dipeso, come ritenuto dai giudici del merito, dalla non eccezionale entità dello smottamento, che può anche non essere stato avvertito dal secondo operatore o essere stato scambiato con altri rumori tipici di quel particolare ambiente; così come può non essersi avvertita un'invocazione di aiuto, anche se il Si., secondo il giudice di primo grado, aveva udito il richiamo del compagno senza tuttavia poterlo scorgere. Mentre il fatto che lo stesso teste non sia stato pure travolto dalla frana è certamente dipeso dalla diversa posizione dallo stesso assunta all'interno del silos.

 

I due, invero, si trovavano ad operare in versanti diversi, sia pure non lontani l'uno dall'altro, di guisa che è ben comprensibile che la frana abbia coinvolto solo il S.; mentre ben si comprende che sul posto ove è stata rinvenuta la vittima non sia stato ritrovato zucchero "inpaccato", poichè sembra ovvio ritenere che lo smottamento abbia riguardato solo lo zucchero reso friabile proprio dal lavoro svolto dalla vittima.

 

Quanto alle cause della morte del S., i giudici del gravame, dopo avere compiutamente esaminato le osservazioni difensive, hanno legittimante sostenuto, dopo attenta ricostruzione dei fatti e costante richiamo alle valutazioni ed ai giudizi espressi dai medici intervenuti, che il decesso è stato determinato "da politrauma da schiacciamento per investimento del corpo sotto un'enorme massa di zucchero e conseguente asfissia acuta". Diagnosi ritenuta confermata dalla stessa posizione del corpo, inclinata, con le braccia in basso e la testa rivolta verso l'alto, nell'atteggiamento di chi, rimasto intrappolato dallo zucchero franatogli addosso, consapevole del pericolo, tentava disperatamente di farsi forza con le braccia e di tenere alta la testa per non soffocare.

 

Anche la tesi del malore, basata sull'ipotesi dell'assenza di uno smottamento e di una caduta del lavoratore poi lentamente sommerso dallo zucchero, è stata esaurientemente esaminata dalla corte territoriale che ha giustamente ritenuto di escluderla rilevando che, se lenta fosse stata la caduta dello zucchero e lento l'accumularsi dello stesso sulla vittima, il Si. avrebbe avuto tutto il tempo di individuare il collega, di rendersi conto delle sue difficoltà e di intervenire in suo aiuto. La stessa posizione del corpo, ha ancora rilevato la stessa corte, non corrisponde per nulla a quella di una persona che abbia avuto un malore e si sia accasciata per terra, ma a quella di chi sia stato trascinato da qualcosa che lo ha dapprima bloccato e quindi interamente ricoperto.

 

In definitiva, i giudici del merito hanno ritenuto che le acquisizioni probatorie non giustificassero dubbi di sorta circa le cause della morte del S. e che specifiche indagini tecniche, da eseguirsi per mezzo di un'autopsia, non fossero in alcun modo necessarie. Decisione sostenuta da un'articolata ed ampia motivazione, certamente coerente sotto il profilo logico, e dunque non censurabile nella sede di legittimità. b) Manifestamente infondato è il secondo dei motivi proposti, con il quale si duole il ricorrente che la corte territoriale abbia congiuntamente trattato le posizioni dei due imputati, senza distinguere le rispettive responsabilità, benchè ciò fosse stato oggetto di specifico motivo d'appello.

 

In realtà, premesso che, per quanto diversificate, le condotte dei due imputati sono accumunate non solo dall'evento determinatosi, ma anche dalla violazione di norme di sicurezza al cui rispetto ambedue erano tenuti, osserva la Corte che l'assunto difensivo non corrisponde alla realtà.

 

Risulta, invero, che le posizioni dei due imputati sono state chiaramente diversificate, nel senso che, a partire dalla formulazione del capo d'imputazione e fino alla sentenza impugnata, sono stati chiaramente individuati i profili di colpa specifica ascritti a ciascuno. Nè appare utile, in tesi difensiva, al ricorrente segnalare le molteplici violazioni commesse dal coimputato V.D., e rilevare che, se costui avesse posto in essere i doverosi presidi di sicurezza, il tragico evento non si sarebbe verificato. Se è vero, infatti, che gravi sono state le violazioni di norme prevenzionali attribuite al V., e che il rispetto di tali norme avrebbe evitato la morte dell'operaio, è altrettanto vero che non meno gravi violazioni sono state consumate dall'odierno ricorrente e non meno determinanti nella produzione dell'evento.

 

Ciò senza considerare, inoltre, i particolari obblighi che incombevano sul C. per la sua posizione di committente e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione interna allo stabilimento S., tenuto, tra l'altro, secondo la procura in atti, al controllo delle macchine e delle attrezzature, comunque e da chiunque azionate, all'applicazione delle norme di sicurezza per attrezzature, macchine ed ambienti, al controllo ed attuazione, secondo le norme vigenti, di eventuali appalti e dell'affidamento di lavori ai terzi, con potere di disporre la sospensione di qualsiasi lavoro che dovesse svolgersi in violazione delle normative di prevenzione infortuni e di provvedere a quanto necessario. Posizione che, d'altra parte, gli imponeva l'obbligo, oltre che di coordinarsi con l'appaltatore - anche, e specialmente, per valutare i rischi connessi con gli interventi degli operatori all'interno del silos per le note ed annose deficienze dell'impianto di condizionamento - anche di vigilare per l'esatta osservanza delle norme di sicurezza.

 

Di guisa che anche a lui, per la mancata vigilanza, devono imputarsi buona parte delle violazioni attribuite all'appaltatore.

 

c) Manifestamente infondata, oltre che generica, è, infine, la censura relativa al presunto mancato approfondimento, da parte del giudice del gravame, delle valutazioni tecniche svolte dal consulente del PM, incaricato di accertare le modalità e le cause dell'incidente, e le conclusioni dallo stesso rassegnate.

 

In realtà, i giudici del merito hanno attentamente considerato tali valutazioni e conclusioni, giustamente valorizzate perchè apparse complete ed esaurienti, sostenute da argomentazioni assolutamente convincenti, anche con riguardo al malfunzionamento dell'impianto di condizionamento (accertato dal CT ed ammesso dai testi escussi) ed agli effetti che lo stesso provocava.

 

Il ricorrente, peraltro, critica le conclusioni del perito, e tuttavia non nega che "l'impaccamento" si sia verificato, nè di esso indica ragioni diverse.

 

2- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

 

 

P.Q.M.

 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.