Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, 29 febbraio 2012, n. 7878 - Realizzazione di un edificio a tre piani e ponteggio irregolare: adempimento della prescrizione e termine per l'estinzione del reato


 

 

 


Responsabilità perchè, in occasione di un accesso ispettivo effettuato presso il cantiere di una srl, risultava che era in atto la realizzazione di un edificio a tre piani con allestimento di un ponteggio lungo tutte le parti perimetrali del tutto irregolare.

In particolare all'imputata, in qualità di responsabile della ditta, veniva addebitato: 1) il reato p. e p. dagli artt. 24 e 77 sub a) D.P.R. 164/56 in quanto lungo tutto il perimetro interno del 2° e del 3° impalcato la parapettatura era risultata incompleta o totalmente mancante con una distanza dalla muratura superiore a 20 cm., offrendo la possibilità di caduta del lavoratore verso il vuoto; 2) il reato p. e p. dagli artt. 69 e 77 sub c) D.P.R. 164/56 in quanto la scala di collegamento tra i piani dell'edificio era priva di parapetti.

Con decreto di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, l'imputata veniva tratta a giudizio per rispondere dei suddetti reati e veniva condannata dal tribunale di Roma. Ricorso in Cassazione - Rigetto.

Con il ricorso, articolato in un solo motivo, la ricorrente lamenta che il tribunale non ha fatto corretta applicazione degli artt. 21-24 del d.lgs. n. 758 del 1994 non ritenendo estinto il reato nonostante essa ricorrente avesse tempestivamente e correttamente adempiuto alla prescrizione impartitale dall'organo di vigilanza in ordine all'adeguamento dei parapetti delle impalcature e delle scale.

Il ricorso è infondato.


La sentenza impugnata dà atto dell'intervenuto pagamento della somma a titolo di oblazione dopo l'adempimento delle prescrizioni fatte dall'organo di vigilanza. Nondimeno ha ritenuto che tale pagamento non valesse a estinguere il reato perché fatto dopo il termine di 30 giorni.


 

 

 

Fatto

 



(...) era imputata, nella qualità di responsabile della ditta (...) Srl:

a) del reato p. e p. dagli artt. 24 e 77 sub a) D.P.R. 164/56 in quanto lungo tutto il perimetro interno del 2° e del 3° impalcato la parapettatura era risultata incompleta o totalmente mancante con una distanza dalla muratura superiore a 20 cm., offrendo la possibilità di caduta del lavoratore verso il vuoto;

b) del reato p. e p. dagli artt. 69 e 77 sub c) D.P.R. 164/56 in quanto la scala di collegamento tra i piani dell'edificio era priva di parapetti.

Con decreto di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la (...) veniva tratta a giudizio per rispondere dei reati meglio descritti in rubrica.

Il tribunale di Roma con sentenza del 5 ottobre 2010 - 25 ottobre 2010 dichiarava l'imputata colpevole e la condannava alla pena di euro 1500 di ammenda.

Riteneva il tribunale che sussistessero i presupposti per dichiarare l'imputata colpevole dei reati a lei ascritti. Ed invero, dall'escussione del teste, ufficiale di p.g. in servizio presso il dipartimento di prevenzione della competente ASL. e dal verbale di ispezione già acquisito al fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p., emergeva che in data 2.8.2007, in occasione di un accesso effettuato presso il cantiere della ditta (...) sito in via (...), risultava che era in atto la realizzazione di un edificio a tre piani con allestimento di un ponteggio lungo tutte le parti perimetrali.

Furono verificate entrambe le violazioni in contestazione, con evidente pericolo di caduta dall'alto dei lavoratori (la parapettatura era incompleta o a tratti mancante con una distanza dal muro superiore ai 20 cm, in aperta violazione della normativa antinfortunistica; la scala di collegamento tra i piani dell'edificio era invece del tutto priva dei necessari parapetti). Furono date le prescrizioni, risultate poi puntualmente adempiute, mentre il pagamento della sanzione in misura ridotta avvenne in data 30.11.2007, ossia ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di ammissione al pagamento in misura ridotta avvenuto il 22.8.2007 a mani della (...).

Avverso questa pronuncia l'imputata propone ricorso per cassazione con un motivi.


Diritto

 

 

Con il ricorso, articolato in un solo motivo, la ricorrente lamenta che il tribunale non ha fatto corretta applicazione degli artt. 21-24 del d.lgs. n. 758 del 1994 non ritenendo estinto il reato nonostante essa ricorrente avesse tempestivamente e correttamente adempiuto alla prescrizione impartita le dall'organo di vigilanza in ordine all'adeguamento dei parapetti delle impalcature e delle scale.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata dà atto dell'intervenuto pagamento della somma a titolo di oblazione dopo l'adempimento delle prescrizioni fatte dall'organo di vigilanza. Nondimeno ha ritenuto che tale pagamento non valesse a estinguere il reato perché fatto dopo il termine di 30 giorni.

Tale valutazione è corretta: il pagamento a titolo di oblazione ha effetto estintivo del reato solo se effettuato nel prescritto termine di 30 giorni dalla notifica delle prescrizioni dell'organo di vigilanza. Spirato il termine per l'oblazione agevolata, non era comunque preclusa alla ricorrente l'oblazione prevista dall'art. 162-bis codice penale per le contravvenzioni punite con pene alternative, oblazione alla quale la ricorrente non ha chiesto di essere ammessa.

In proposito questa corte (Cass., Sez. 3, 11 febbraio 2010 - 24 marzo 2010, n. 11265) ha già affermato che la speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, contemplata dall'art. 24 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni trenta, in quanto quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria.

Per l'applicabilità dell'oblazione prevista dall'art. 162-bis codice penale (v. Cass., Sez. III, 24 ottobre 2007 - 29 novembre 2007, n. 44369) che ha precisato che in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'art. 162-bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene.

Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.